Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2767 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 e vertente tra
TRA
1. ADDEO RENATO C.F._1
2. Email_1 C.F._2
3. Controparte_1 C.F._3
4. CP_2 C.F._4
5. Controparte_3 C.F._5
6. Controparte_4 C.F._6
7. BOCCA LIDIA C.F._7
8. Controparte_5 C.F._8
9. CAPUTO ALIGHIERO C.F._9
10. CP_6 C.F._10
11. Controparte_7 C.F._11
12. Controparte_8 C.F._12
13. DELLA BELLA Parte_1 C.F._13
14. DI CP_9 C.F._14
15. CP_10 C.F._15
16. CP_11 C.F._16
17. Parte_2 C.F._17
18. Controparte_12 C.F._18
19. CP_13 C.F._19
20. Controparte_14 C.F._20
22. Controparte_16 C.F._22
23. Em_2 CP_17 C.F._23
24. CP_18 C.F._24
25. ODDA PIER LUIGI C.F._25
26. Controparte_19 C.F._26
27. Controparte_20 C.F._27
28. CP_21 C.F._28
29. POLITO MASSIMO C.F._29
30. Controparte_22 C.F._30
31. Controparte_23 C.F._31
32. Controparte_24 C.F._32
33. CP_25 C.F._33
34. Controparte_26 C.F._34
35. Controparte_27 C.F._35
36. CP_28 C.F._36
37. CP_29 C.F._37
38. CP_30 C.F._38
39. Controparte_31 C.F._39
40. Parte_3 C.F._40 Tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Marco Tortorella;
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE E (CF ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_32 P.IVA_1
Generale dello Stato ex lege;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Gli attori oggi appellanti, nel convenire in giudizio la hanno Controparte_33 riferito di avere frequentato corsi post lauream di specializzazione medica in anni antecedenti l'anno accademico 1991/1992, ma di non avere percepito in quel periodo alcun emolumento in relazione alla frequenza, nonostante quanto previsto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE. Hanno lamentato che alla normativa comunitaria il governo italiano aveva dato attuazione con il D.Lgs n. 257/91 con la previsione di una borsa di studio annuale di € 11.103,82 solo per i medici iscritti dall'anno accademico 1991/1992.
Hanno quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della retribuzione annua di € 11.103,82 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 257/91 a titolo di adeguata remunerazione o a titolo di risarcimento del danno, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e al punteggio spettante in base alle direttive comunitarie e il conseguente risarcimento del danno. In via subordinata hanno chiesto il riconoscimento della minor somma annua di € 6.713,94 in applicazione dell'art. 11 L. n.
370/99.
Si è costituita la eccependo il giudicato esterno in relazione Controparte_33 alla domanda presentata da . CP_21
Sempre preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dagli attori, richiamando l'art. 4, comma 43 L. 183/2011, per cui “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina dell'art. 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”. Hanno ritenuto in ogni caso estinti i diritti vantati dagli attori anche considerando la prescrizione decennale.
Nel merito ha rilevato che in alcuni casi i corsi di specializzazione erano iniziati in epoca antecedente alla scadenza del termine di recepimento delle normativa comunitaria e in alcuni casi i corsi di specializzazione non erano menzionati nelle direttive CEE.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, indicando in epigrafe come parti convenute anche , Controparte_34
, , ha così Controparte_35 Controparte_36 deciso: “ Rigetta le domande attoree;
2) Condanna gli attori al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Preliminarmente, anche al fine di esaminare l' eccezione di prescrizione, si ritiene opportuno rammentare che, per quanto attiene alla natura del diritto che può essere azionato in sede giurisdizionale, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/09 affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs.
n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico
1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Per quanto riguarda quindi l'eccezione di prescrizione il termine è quello ordinario decennale in relazione alla natura indennitaria dell'obbligazione ex lege inadempiuta, come sopra illustrato.
Infatti, conformemente a quanto di dichiarato sul punto dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. n. 1917/12), si ritiene che l'art. 4 comma 43 l. n. 183/11 in tema di prescrizione quinquennale possa avere applicazione solo rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1.1.2012), non potendosi attribuire alla norma carattere di interpretazione autentica con conseguente possibilità di applicazione retroattiva;
nel testo della legge non vi sono termini che evochino la funzione interpretativa di precedenti norme né l'esigenza di regolare i termini prescrizionali ancora pendenti.
Invece per il termine di decorrenza della prescrizione deve invece tenersi conto dell'orientamento della Corte di
Cassazione ormai consolidato (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682, 17868 dell'anno 2011, n. 16104/13, n.
17066/13).
La Suprema Corte nelle sopra citate sentenze ha evidenziato che il D.Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CEE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.99, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR. La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante le frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D.Lgs n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
Per quanto riguarda quindi più specificatamente il termine di prescrizione, l'entrata in vigore della L. n. 370/99, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (giusta l'art. 13), cioè il 27 ottobre 1999, ha determinato una situazione nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere ragionevolmente intesa come tale.
Di conseguenza, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. della pretesa risarcitoria, dapprima invece non iniziato perché la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente (così tra le altre Cass. n. 17868/2011). Il termine di prescrizione decorre quindi dal 27.10.1999.
Non condivisibile è quindi la tesi della difesa degli attori secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere se non dal superamento delle incertezze nella ricostruzione del rimedio giurisdizionale messo a disposizione dallo Stato per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di una direttiva.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione come sopra illustrato sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi si sono verificati, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Nelle fattispecie in esame alcun atto interruttivo è stato compiuto prima del 27.10.2009 e pertanto i diritti risarcitori vantati sono prescritti e le domande attoree non possono trovare accoglimento.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori indicati in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata – corretta la sentenza nel senso indicato in premessa ed, in particolare, affinché, ex art. 132, co. 2 n. 2 c.p.c., vengano espunti dall'epigrafe della sentenza i nominativi del , del e Controparte_37 Controparte_35 del , individuati nella erronea qualità di convenuti – previo Controparte_36 interpello della CGUE affinchè chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre
2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare l'appellata al pagamento della somma di Lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226
c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di lire 21.500.000 (pari ad Euro
11.103,82), per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado”. Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello e formulando, Controparte_33
a sua volta, appello incidentale condizionato contenente le seguenti conclusioni: “ in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato dichiari l'intervenuta prescrizione delle pretese dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011.; in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato dichiari l'intervenuto giudicato in relazione alle domande proposte dalla dottoressa ”. Parte_4
La causa veniva assegnata alla prima sezione civile della Corte, perché tabellarmente competente per la materia.
La prima udienza di comparizione veniva differita dal 16.12.20 al 26.5.21, sostituita dalla trattazione cartolare, all'esito della quale veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
22.5.24.
Mutato il relatore, quest'ultimo in data 6.7.23 formulava istanza di astensione, accolta dal Presidente della Corte e la causa, conseguentemente, veniva assegnata alla seconda sezione nonché a questo relatore con provvedimento in data 19.7.23.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la sentenza contestuale, le parti appellanti depositavano note finali anticipate (5 pagine) ribadendo quanto già scritto nell'appello e invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
Parte appellante depositava note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le dette note e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 7 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 8), le parti appellanti lamentano “ Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge
n. 370/99”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 15) titolato “(SPESE PROCESSUALI)” le parti appellanti denunciano l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel liquidare le spese di primo grado anche in favore di amministrazioni pubbliche diverse dalla Controparte_33 estranee al giudizio nonché nella stessa liquidazione perché aumentata in modo eccessivo tenuto conto della ridotta attività difensiva della parte convenuta sì da avere quest'ultima diritto solo al riconoscimento della fase introduttiva e di studio. Aggiungono, poi, gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle oscillazioni giurisprudenziali della materia, che per alcuni profili aveva trovato solo di recente una risposta consolidata in sede di legittimità.
§ 4 — L'appello è solo in parte fondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, come già affermato da questo Collegio in vicende similari ex art. 118 disp. Att. CPC., secondo un principio ormai consolidato, la responsabilità della P.A. per la mancata attuazione delle Direttive comunitarie relative alla adeguata remunerazione dei medici specializzandi non ha natura aquiliana, bensì meramente indennitaria e, pertanto, trovando il suo alveo naturale nell'ambito contrattuale, il relativo diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, sentenza n. 12725 del 20.7.2012). Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto-esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria.
Dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c., tale responsabilità deve essere qualificata come contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (da ultimo, Cass., Sez. III, ordinanza n. 30502 del 22.11.2019).
Altrettanto consolidato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-
1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. VI - 3, ordinanza n. 16452 del 19.6.2019).
Ed infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari (realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257), è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-
1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11. Nessuna influenza può, infatti, avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183
- secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio
2012.
Tali considerazioni hanno trovato, ancora di recente, conferma nella giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. n. 1589/20; Cass. n. 16452/19), dalla quale questa Corte non intende discostarsi.
Ne consegue che, in assenza di validi atti interruttivi correttamente il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto azionato dai predetti medici fosse maturato, non avendo essi documentato un atto interruttivo entro il decennio.
Di recente, poi, la Corte di legittimità (v. Cass. N. 20020/24), proprio in vicenda del tutto sovrapponibile, si è così espressa: “ È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art.11 della legge 19 ottobre 1999, n.
370 (cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815,
10816 del 2011; successivamente, ex multis, Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758;
Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass.
24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n.
39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619;
Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959;
Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass. 07/08/2023, n. 24029; Cass.
06/12/2023, n. 34212; Cass. 30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024,
n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass. 05/04/2024, n.9168).
1.1.b. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012).
1.1.c. In senso contrario, non assume rilevanza l'argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali:
l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa;
la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana;
il termine di prescrizione;
l'individuazione del legittimato passivo della domanda.
Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Stato in persona della
[...]
mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce Controparte_33 nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea
(Cass.25/07/2019, n. 20099) – va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.
1.1.d. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che, a séguito dell'intervento con il quale il legislatore – dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n.
32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
1.1.e. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass.
09/11/2022, n. 32959, cit.).
1.1.f. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo ex art. 267 T.F.U.E.
In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, per investirla della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».
L'istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato – cfr., ad es., la già citata
Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessuna incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), né poteva dubitarsi che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
1.1.g. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani;
da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere
«concreto ed effettivo» (LE c. Francia, 4.12.1995; ZU c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (LE c. Francia, cit.; c. Portogallo, 10.4.2003; c. Bulgaria, 16.7.2013), Per_1 Parte_5 dall'altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto ( c. Spagna, 15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell'orientamento della Persona_2
Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge
(Hasan Tunc ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ( e altri c. Controparte_38
Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della
Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.).
1.1.h. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa – come già si è osservato in precedenti arresti – ha evidenziato l'insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l'adeguatezza dei mezzi di tutela per un'azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato),
e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione
(cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).
1.1.i. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, può concludersi che la statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti (originari attori), in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio (sollevata dalle amministrazioni convenute), è stata correttamente assunta dal giudice del merito, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di “diritto vivente””.
Peraltro, la Suprema Corte, in detta fattispecie, ha pure applicato la sanzione ex art. 96 comma 3 CPC con le seguenti motivazioni: “Ciò, in ragione della circostanza che le censure proposte –tutte, come si è veduto, inammissibili –, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568;
Cass. 05/12/2022, n. 35593).
4.2. Non si condivide, in proposito, il diverso opinamento espresso, in una fattispecie assimilabile alla presente, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocata in memoria dal difensore dei ricorrenti successivi per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, di applicazione di detta sanzione processuale).
Si argomenta in detto precedente che:
─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l'azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse»;
─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., n. 32001 del 2022)»;
─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l'art. 96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazione lata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell'art. 24 (Cass. n. 19948 del 2023)»;
─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l'orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto - indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360- bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall'art 24 Cost. - di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale;
sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l'auspicato mutamento giurisprudenziale».
4.3. Degli esposti enunciati, questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l'ultimo.
Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione dell'istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss'altro per la chiara rubrica dell'articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» della parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione dell'art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischiare di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità.
Occorre muovere dalla premessa che l'istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v. Cass., Sez.
Un., 05/07/2017, n. 16601), è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, «le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo» (così la relazione). In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell'abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (v.
Cass. 07/3/2017, n. 5677; Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935).
In quest'ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, reputando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d'ufficio a favore di una parte privata anziché dell'Erario, ha attribuito all'istituto in discorso una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Ad avviso della Corte costituzionale, quindi,
l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l'offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato»
(Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139).
Ne deriva che il parametro cui va rapportato l'istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell'ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è
l'art. 24 Cost. ma l'art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata.
Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l'esegesi qui non condivisa, può dirsi che l'istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l'effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata.
4.4. Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e della colpa grave della parte.
Come osserva Corte cost., sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass., Sez. Un., 20/04/2018, n.
9912, «l'incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».
La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è proprio delle clausole generali) come espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante della norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo degli atti della parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità degli argomenti esposti nell'atto.
Ci si riferisce in particolare proprio all'ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tabellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si palesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti della Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione degli stessi argomenti.
Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a
«rilievi critici», le numerosissime conformi pronunce, sopra ricordate, intervenute sui temi evocati sia prima della proposizione dei ricorsi che nelle more del giudizio di legittimità (circostanza, quest'ultima, che non appare di minor rilievo, dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso, una volta che si abbia consapevolezza dell'intervento di pronunce che, sulle stesse identiche questioni e sugli stessi argomenti difensivi, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative della parte).
4.5. Si conferma, dunque, la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore delle controparti controricorrenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella misura indicata in dispositivo”.
Dunque, il Collegio condivide appieno detti principi, sicchè il motivo di impugnazione va respinto, con idoneità ad assorbire ogni altra questione pure sollevata da parte appellata ex art. 346 CPC.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, la Corte trova necessario un chiarimento della vicenda.
Dall'atto di citazione introduttivo del giudizio emerge che, effettivamente, l'unica parte convenuta in giudizio era la non risultano, infatti, né nella “vocatio in ius” Controparte_33 né nelle notifiche gli altri enti pubblici poi indicati in epigrafe dal Tribunale.
E' anche da evidenziare, però, che proprio gli originari attori, oggi appellanti, nei loro atti difensivi durante tutto il giudizio hanno indicato, accanto alla anche gli Controparte_33 altri enti pubblici, così verosimilmente traendo in errore il giudicante. D'altro canto, anche in questa sede, pur rivendicando la necessità di eliminare l'errore materiale del
Tribunale, gli appellanti hanno continuato ad indicare detti enti, neppure citati in questa sede (scelta sicuramente corretta alla luce di quanto accaduto in primo grado, sì da rendere esistente un mero errore materiale, neppure contestato dalla odierna parte appellata).
E' sufficiente, al riguardo, richiamare sia le note di trattazione cartolare per la prima udienza di comparizione, sia le note finali anticipate ove, appunto, in epigrafe sono indicati gli stessi enti indicati dal Tribunale in modo erroneo.
Poiché l'errore materiale ben può essere corretto anche in questa sede devolvendo la questione come motivo di impugnazione, è compito di questa Corte espungere dalla sentenza di primo grado l'indicazione sia nell'epigrafe, sia nella statuizione sulle spese di lite le seguenti parti: “
[...]
, Controparte_34 Controparte_35
”, perché estranee al giudizio.
[...] Controparte_36
Nel medesimo motivo di doglianza, poi, gli appellanti hanno devoluto la questione relativa alle spese di lite con riguardo, in primo luogo, alla liquidazione di tutte le fasi di giudizio, invocando la limitazione a sole due di esse in ragione della limitata attività difensiva svolta dalla CP_33 convenuta.
Tale approccio degli appellanti è palesemente infondato, atteso che proprio la molteplicità delle parti
(per le quali la convenuta Presidenza ha dovuto esaminare ogni singola posizione, compreso il titolo e l'eventuale giudicato) e delle questioni hanno impegnato la parte convenuta sotto tutti gli aspetti processuali delle quattro fasi di cui alle tabelle.
Quanto, poi, al “quantum”, non è stato formulata – al di là di detta doglianza – una allegazione specifica e concreta, così come non si comprende la conferenza e la rilevanza delle oscillazioni giurisprudenziali rispetto, appunto, a detta quantificazione sulla base dei parametri vigenti, a meno che non si debba intendere (ma non è affatto esplicitato in tal senso) che gli appellanti auspicavano allora e invocano oggi una compensazione delle spese, non attuabile in ragione della piena soccombenza.
Del resto, si è riportata integralmente la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20020/24 per far comprendere come le tesi ancora oggi proposte siano del tutto temerarie.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale condizionato, resta del tutto assorbito alla luce delle considerazioni finora svolte.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza – atteso che la mera correzione di errore materiale
(peraltro indotto dagli stessi appellanti) non incide su questo profilo, considerato anche che ben poteva procedersi con istanza di natura amministrativa ex art. 287 CPC - e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello principale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
§7 – Ritiene, poi, la Corte di dover dare seguito all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità con riguardo alla temerarietà delle ragioni poste a fondamento del gravame – da intendersi qui integralmente riportata la sentenza sopra citata sul punto – tenuto conto che l'accoglimento ha riguardo, come già detto, esclusivamente un profilo di carattere non decisorio e comunque relativo ad un errore indotto dallo stesso comportamento processuale degli odierni appellanti.
Si reputa congrua, quale sanzione, la somma di Euro 10.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 20914/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale – confermata per il resto la sentenza impugnata – dispone l'espunzione dall'epigrafe e dal dispositivo della sentenza le seguenti parole:
, Controparte_34
, E DELLE FINANZE;
Controparte_35 Controparte_36
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale;
3. Condanna gli appellanti ,in solido tra loro, alla sanzione ex art. 96 CPC nella misura di euro
10.000,00;
4. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
5. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore