Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 ottobre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2015 |
Commentari • 74
- 1. Processo penale telematico: depositi rinviatiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 16 dicembre 2024
Legge intelligenza artificiale: novità per giudici e avvocati La legge sull'intelligenza artificiale (IA) in Italia, n. 132/2025, pubblicata in GU il 25 settembre e in vigore dal 10 ottobre 2025, introduce significative novità per le professioni intellettuali, in particolare per avvocati e il sistema giudiziario. Essa delinea un quadro normativo che bilancia l'innovazione tecnologica con la protezione del lavoro umano e il rispetto dei principi fondamentali della giustizia. L'obiettivo è regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per garantirne la compatibilità con il rapporto di fiducia tra professionista e cliente e con l'autonomia decisionale del magistrato. Uso dell'IA …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 4371 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4371 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCODITTI Enrico – Presidente – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2045/2021 R.G. proposto da: A.C., + ALTRI OMESSI, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5; – ricorrenti – contro Presidenza del Consiglio dei …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione datato 4 dicembre 2008, Antonietta G. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della «adeguata retribuzione» prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l'attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione. Il Ministero, tardivamente costituitosi, …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4575 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17019 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: 1) A.G., (C.F. (OMISSIS)), 2) + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dagli avvocati Salvatore Forgione (C.F.: FRGSVT50P241809L) e Ferdinando …
Leggi di più… - 5. Organismi di mediazione: adeguamento a gennaioRedazione · https://ildiritto.it/ · 20 agosto 2024
Legge intelligenza artificiale: novità per giudici e avvocati La legge sull'intelligenza artificiale (IA) in Italia, n. 132/2025, pubblicata in GU il 25 settembre e in vigore dal 10 ottobre 2025, introduce significative novità per le professioni intellettuali, in particolare per avvocati e il sistema giudiziario. Essa delinea un quadro normativo che bilancia l'innovazione tecnologica con la protezione del lavoro umano e il rispetto dei principi fondamentali della giustizia. L'obiettivo è regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per garantirne la compatibilità con il rapporto di fiducia tra professionista e cliente e con l'autonomia decisionale del magistrato. Uso dell'IA …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2024, n. 26603Provvedimento: Numero registro generale 26102/2020 Numero sezionale 267/2024 Numero di raccolta generale 26603/2024 Data pubblicazione 14/10/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CO SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: specializzandi in dott.ssa Margherita Cassano - Presidente medicina - danno da tardiva attuazione di direttive dott. Giacomo Travaglino - Presidente di Sezione comunitarie - conseguimento di dott.ssa LU Tria - Presidente di Sezione specializzazione non prevista dalle direttive - diritto al dott. Alberto Giusti - Presidente di Sezione risarcimento del danno - dott. Scotti Umberto LU Cesare SE …Leggi di più...
- avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992·
- medici specializzandi·
- diritto al risarcimento del danno·
- esclusione·
- mancato recepimento di direttive comunitarie·
- amministrazione pubblica·
- responsabilita' civile
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2022, n. 17619Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 22772-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17619 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 31/05/2022 REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrenti - ZI SC AR, NI G. GI, AN AR DONATA, NI EL, GO NG, AT IO, ME ALESSANDRA, FOIS NT, UR OL, MA EL, GI IO, TO LA AR, IN AN, AN CA PP, CO EL, NO PP, AN RE, NE NN, UM TI, LA IC ZO RA, MA TO, LA OR, ER PP, IC GI, IN IA AR NT, EL SC PA, OS IE, DI …Leggi di più...
- effetto interruttivo della prescrizione·
- configurabilità·
- fondamento·
- azione di annullamento del provvedimento davanti al g.a·
- conseguenze·
- azione di annullamento del d.m. 14·
- giudizio dinanzi al g.o. per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive cee·
- natura di interesse legittimo della posizione fatta valere·
- davanti al g.a·
- decisione su incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio·
- giudizio dinanzi al g.o. per il risarcimento del danno·
- esclusione·
- compensi dei medici specializzandi·
- istanza di prosecuzione del giudizio·
- perenzione del giudizio amministrativo
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2018, n. 30649Provvedimento: E 306491 18 T N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Primo Presidente RESPONSABILITA' VA MAMMONE CIVILE DELLO - Presidente Sezione - TE ET STATO Ud. 17/07/2018 - FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione - - PU - Rel. Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI 26408/2015hon 3064s Rep. CO DE TE Consigliere - C.U ADRIANA DORONZO · Consigliere - - ERNESTINO LU BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ENZO NT - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Aur sul ricorso 26408-2015 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro …Leggi di più...
- applicabilità·
- erronea evocazione in giudizio di altro organo statuale·
- fondamento·
- medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991·
- limiti e condizioni·
- mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/cee, 75/363/cee e 82/76/cee·
- art. 11 della l. n. 370 del 1999·
- responsabilità dello stato per mancata attuazione di direttive comunitarie·
- sussistenza·
- art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991·
- esclusione·
- fattispecie·
- art. 4 della l. n. 260 del 1958·
- liquidazione del danno·
- parametri
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20348Provvedimento: 20348-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - CIVILE P.A. FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione - Ud. 22/05/2018 - Presidente Sezione ANTONIO MANNA PU R.G.N. 25694/2013 CARLO DE CHIARA - Presidente Sezione R.G.N. 29002/2013 Car 20343 Rep. LUCIA TRIA Consigliere - eu - Rel. Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI FN LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Aur LUIGI LE SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25694-2013 proposto da: PRESIDENZA DEL …Leggi di più...
- diritto al compenso – limiti·
- corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983·
- amministrazione pubblica·
- responsabilita' civile
- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2024, n. 4227Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ------------------------ LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4811/20 (alla quale è riunito il n. 5988/20 R.G.) del Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione senza termini sulle conclusioni scritte delle parti per l'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2024 tra: a) 1) Controparte_1 C.F._1 2) Controparte_2 C.F._2 3) Controparte_3 C.F._3 4) Controparte_4 C.F._4 5) Controparte_5 …Leggi di più...
- direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76·
- riassunzione ex art. 392 c.p.c.·
- interessi legali·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- compensazione spese·
- prescrizione·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- risarcimento danni da mancata attuazione direttive comunitarie·
- onere della prova
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia universitaria
- Art. 1. (Nuclei di valutazione interna degli atenei) 1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle universita', denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita' assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonche' delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito; b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente; d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione superiore; e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte; f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229 ; g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all' articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 141) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, e' soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dal presente articolo 2. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 18) che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui al presente articolo 2, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all' articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 .