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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Ferri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Straccamore, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 30.12.2024, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, , con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio in Roma il 29.06.2012, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (15.03.2015) e (21.06.2017). Per_1 Per_2
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , per CP_1 le ragioni di cui in premessa, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre che le figlie minori e che continueranno a vivere con la madre, Per_1 Per_2 vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per le figlie (relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), mentre per le decisioni concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui permangono le figlie, tempo per tempo, con adozione del piano genitoriale proposto dalla ricorrente e di cui all'allegato n. 9 del presente atto;
3) il sig. avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze CP_1 Per_1 Per_2 scolastiche ed extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
a) nel fine settimana, che le minori trascorreranno con la madre (2^ e 4^ settimana), il sig.
avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed CP_1 Per_1 Per_2 extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
✓ nel periodo scolastico: il lunedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, sino alle 21.30, dopo cena, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna e dal mercoledì mattina, avendo cura di accompagnare le bambine a scuola (prelevandole dalla casa materna, alle ore 7.30 circa), al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 21.30, dopo cena;
✓ nel periodo non scolastico: dal lunedì, dall'uscita dell'eventuale centro estivo frequentato dalle figlie o dalle ore 12:30 e sino alle 22.30, dopo cena, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna e dal mercoledì mattina, avendo cura di accompagnare le bambine presso il centro estivo (prelevandole dalla casa materna, alle ore 8.00 circa), o comunque dalle ore 8.00, sino al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 22.30, dopo cena;
b) nel fine settimana, che le minori trascorreranno con il padre (1^ e 3^ settimana), il sig.
avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed CP_1 Per_1 Per_2 extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
✓ nel periodo scolastico: dal mercoledì, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore
21.30, dopo cena;
✓ nel periodo non scolastico: dal mercoledì, dall'uscita dell'eventuale centro estivo frequentato dalle figlie o dalle ore 12:30, al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 22.30, dopo cena;
c) a fine settimana alternati, il sig. avrà con sè le figlie, e CP_1 Per_1 Per_2 ✓ nella 1^ e 3^ settimana, nel periodo scolastico: dal venerdì, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarle a scuola;
✓ nella 1^ e 3^ settimana, nel periodo non scolastico: dal venerdì, all'uscita da eventuale centro estivo frequentato dalle minori o dalle ore 16:00, avendo cura di prelevarle dalla casa materna, al lunedì mattina, alle 9.00, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso il centro estivo frequentato dalle minori o presso la casa materna alle ore 12:30;
4) tutte le festività Natalizie e Pasquali saranno sempre divise a metà tra gli stessi genitori, previo accordo, da comunicarsi entro e non oltre il 25 novembre di ciascun anno per il periodo natalizio ed entro il 20 febbraio per il periodo pasquale ed in modo tale che:
a) le due festività natalizie principali suddivise tra i genitori (24 dicembre pranzo con un genitore, cena con l'altro, 25 dicembre pranzo con un genitore e cena con l'altro. 1° gennaio e 6 gennaio idem) secondo il principio dell'alternanza e, sempre ad anni alterni, dal 26 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01 per il restante periodo natalizio;
b) 3 gg, ciascuno, per le festività pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua e Pasquetta;
5) tutte le festività, ed i periodi di vacanza dalla scuola (a mero titolo di esempio: “ponti”, festività 25 Aprile, 1° Maggio, 8 dicembre, ecc..) saranno sempre divise a metà tra gli stessi genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza;
6) il sig. trascorrerà con le figlie minori, almeno, venti giorni in estate, non CP_1 consecutivi, avendo cura di concordare con la sig.ra , l'esatto periodo entro e non oltre il Pt_1
15 giugno di ciascun anno;
7) disporre che l'ex casa coniugale sita in Ciampino (Rm), via Alessandria n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, distinta al catasto fabbricati del Comune di Ciampino (Rm) al foglio 18, numero 691, sub. 510 e 511, Cat. A/7, vani 5,5, venga assegnata alla stessa ricorrente, con quanto in essa contenuto, perché rispondente all'interesse delle minori;
8) il sig. verserà alla moglie, sig.ra , entro il 28 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia minore € 400,00 Per_1
(quattrocento/00) ed ulteriori 400,00 (quattrocento/00) in favore della figlia minore per Per_2 un totale mensile pari ad € 800,00 (ottocento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, a far data dal deposito del presente ricorso;
9) i coniugi provvederanno alla corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per le figlie e preventivamente concordate secondo il protocollo di Per_1 Per_2
Velletri sulle spese straordinarie, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato;
10) in parziale deroga delle vigenti disposizioni di legge, (cfr. d.lgs. 230/2021), l'Assegno
Unico erogato da in favore dei due figli, verrà percepita, nella misura del 100%, dalla CP_2 sig.ra ; Parte_1
11) in ogni caso con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
12) con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti CP_1 conclusioni:
“a) dichiarare la separazione dei coniugi con integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla sig.ra ; Parte_1
b) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
c) rigettare le domande di addebito e di risarcimento danni formulate dalla ricorrente, per le ragioni sopra esposte;
d) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato delle figlie minori ad entrambi i genitori - tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale -, in continuità a quanto già in essere e in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come da piano allegato;
[…]
e) disporre, in virtù dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato delle figlie minori il mantenimento diretto a carico di ciascun coniuge oltre al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
f) rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Sig.ra e Pt_1 autorizzare la vendita dell'immobile, con ripartizione del ricavato tra le parti e valutazione di soluzioni abitative alternative, nel prioritario interesse delle figlie minori salvo uno dei coniugi voglia rilevare la quota dell'altro. con condanna della controparte alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
In via subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere di accogliere, anche parzialmente, la domanda avversaria, si chiede:
a) che venga disposto, in favore del Sig. un meccanismo di riequilibrio economico (a CP_1 titolo, ad esempio, di indennità compensativa ovvero esonero, anche parziale, dalla contribuzione al mutuo) considerata la ridotta capacità economica del resistente per come ampiamente esposto evidenziando sin da ora la massima disponibilità del sig. al paritempo CP_1 proprio in ragione della sua volontà di essere presente nella vita delle bambine al pari della mamma;
b) che l'assegnazione abbia durata limitata nel tempo;
c) adottare ogni ulteriore consequenziale ed utile provvedimento di legge;
con condanna della controparte alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
2) assegnazione a della casa familiare, presso la quale viene stabilita la Parte_1 residenza delle minori;
3) il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 30 giorni CP_1 dall'accettazione della presente proposta conciliativa;
4) le figlie frequenteranno i genitori secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A):
> lunedì e martedì con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il mercoledì mattina;
> mercoledì e giovedì con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il venerdì mattina;
> venerdì, sabato e domenica con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina;
- SETTIMANA B):
> lunedì e martedì con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il mercoledì mattina;
> mercoledì e giovedì con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il venerdì mattina;
> venerdì, sabato e domenica con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina;
E così via per tutte le altre settimane;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno delle figlie e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
5) le parti concordano che la presente modalità di frequentazione genitori-figli verrà applicata dal 1.10.2025 e che, nelle more, la frequentazione proseguirà secondo le modalità attualmente in atto;
6) i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei giorni di permanenza presso di sé;
7) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese relative alla mensa scolastica e alle ulteriori spese straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
8) la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico per le figlie;
Pt_1
9) la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito;
Pt_1
10) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 41/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 26.09.2012; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (atto n. 00471, parte 2, serie A02, anno 2012);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Ferri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Straccamore, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 30.12.2024, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, , con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio in Roma il 29.06.2012, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (15.03.2015) e (21.06.2017). Per_1 Per_2
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , per CP_1 le ragioni di cui in premessa, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre che le figlie minori e che continueranno a vivere con la madre, Per_1 Per_2 vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per le figlie (relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), mentre per le decisioni concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui permangono le figlie, tempo per tempo, con adozione del piano genitoriale proposto dalla ricorrente e di cui all'allegato n. 9 del presente atto;
3) il sig. avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze CP_1 Per_1 Per_2 scolastiche ed extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
a) nel fine settimana, che le minori trascorreranno con la madre (2^ e 4^ settimana), il sig.
avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed CP_1 Per_1 Per_2 extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
✓ nel periodo scolastico: il lunedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, sino alle 21.30, dopo cena, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna e dal mercoledì mattina, avendo cura di accompagnare le bambine a scuola (prelevandole dalla casa materna, alle ore 7.30 circa), al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 21.30, dopo cena;
✓ nel periodo non scolastico: dal lunedì, dall'uscita dell'eventuale centro estivo frequentato dalle figlie o dalle ore 12:30 e sino alle 22.30, dopo cena, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna e dal mercoledì mattina, avendo cura di accompagnare le bambine presso il centro estivo (prelevandole dalla casa materna, alle ore 8.00 circa), o comunque dalle ore 8.00, sino al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 22.30, dopo cena;
b) nel fine settimana, che le minori trascorreranno con il padre (1^ e 3^ settimana), il sig.
avrà con sè le figlie, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed CP_1 Per_1 Per_2 extrascolastiche della prole secondo le seguenti modalità:
✓ nel periodo scolastico: dal mercoledì, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore
21.30, dopo cena;
✓ nel periodo non scolastico: dal mercoledì, dall'uscita dell'eventuale centro estivo frequentato dalle figlie o dalle ore 12:30, al giovedì sera, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso la casa materna, alle ore 22.30, dopo cena;
c) a fine settimana alternati, il sig. avrà con sè le figlie, e CP_1 Per_1 Per_2 ✓ nella 1^ e 3^ settimana, nel periodo scolastico: dal venerdì, dall'uscita di scuola, ove si recherà a prenderle, al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarle a scuola;
✓ nella 1^ e 3^ settimana, nel periodo non scolastico: dal venerdì, all'uscita da eventuale centro estivo frequentato dalle minori o dalle ore 16:00, avendo cura di prelevarle dalla casa materna, al lunedì mattina, alle 9.00, con pernotto, avendo cura di riaccompagnarle presso il centro estivo frequentato dalle minori o presso la casa materna alle ore 12:30;
4) tutte le festività Natalizie e Pasquali saranno sempre divise a metà tra gli stessi genitori, previo accordo, da comunicarsi entro e non oltre il 25 novembre di ciascun anno per il periodo natalizio ed entro il 20 febbraio per il periodo pasquale ed in modo tale che:
a) le due festività natalizie principali suddivise tra i genitori (24 dicembre pranzo con un genitore, cena con l'altro, 25 dicembre pranzo con un genitore e cena con l'altro. 1° gennaio e 6 gennaio idem) secondo il principio dell'alternanza e, sempre ad anni alterni, dal 26 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01 per il restante periodo natalizio;
b) 3 gg, ciascuno, per le festività pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua e Pasquetta;
5) tutte le festività, ed i periodi di vacanza dalla scuola (a mero titolo di esempio: “ponti”, festività 25 Aprile, 1° Maggio, 8 dicembre, ecc..) saranno sempre divise a metà tra gli stessi genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza;
6) il sig. trascorrerà con le figlie minori, almeno, venti giorni in estate, non CP_1 consecutivi, avendo cura di concordare con la sig.ra , l'esatto periodo entro e non oltre il Pt_1
15 giugno di ciascun anno;
7) disporre che l'ex casa coniugale sita in Ciampino (Rm), via Alessandria n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, distinta al catasto fabbricati del Comune di Ciampino (Rm) al foglio 18, numero 691, sub. 510 e 511, Cat. A/7, vani 5,5, venga assegnata alla stessa ricorrente, con quanto in essa contenuto, perché rispondente all'interesse delle minori;
8) il sig. verserà alla moglie, sig.ra , entro il 28 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia minore € 400,00 Per_1
(quattrocento/00) ed ulteriori 400,00 (quattrocento/00) in favore della figlia minore per Per_2 un totale mensile pari ad € 800,00 (ottocento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, a far data dal deposito del presente ricorso;
9) i coniugi provvederanno alla corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per le figlie e preventivamente concordate secondo il protocollo di Per_1 Per_2
Velletri sulle spese straordinarie, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato;
10) in parziale deroga delle vigenti disposizioni di legge, (cfr. d.lgs. 230/2021), l'Assegno
Unico erogato da in favore dei due figli, verrà percepita, nella misura del 100%, dalla CP_2 sig.ra ; Parte_1
11) in ogni caso con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
12) con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti CP_1 conclusioni:
“a) dichiarare la separazione dei coniugi con integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla sig.ra ; Parte_1
b) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
c) rigettare le domande di addebito e di risarcimento danni formulate dalla ricorrente, per le ragioni sopra esposte;
d) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato delle figlie minori ad entrambi i genitori - tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale -, in continuità a quanto già in essere e in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come da piano allegato;
[…]
e) disporre, in virtù dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato delle figlie minori il mantenimento diretto a carico di ciascun coniuge oltre al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
f) rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Sig.ra e Pt_1 autorizzare la vendita dell'immobile, con ripartizione del ricavato tra le parti e valutazione di soluzioni abitative alternative, nel prioritario interesse delle figlie minori salvo uno dei coniugi voglia rilevare la quota dell'altro. con condanna della controparte alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
In via subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere di accogliere, anche parzialmente, la domanda avversaria, si chiede:
a) che venga disposto, in favore del Sig. un meccanismo di riequilibrio economico (a CP_1 titolo, ad esempio, di indennità compensativa ovvero esonero, anche parziale, dalla contribuzione al mutuo) considerata la ridotta capacità economica del resistente per come ampiamente esposto evidenziando sin da ora la massima disponibilità del sig. al paritempo CP_1 proprio in ragione della sua volontà di essere presente nella vita delle bambine al pari della mamma;
b) che l'assegnazione abbia durata limitata nel tempo;
c) adottare ogni ulteriore consequenziale ed utile provvedimento di legge;
con condanna della controparte alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
2) assegnazione a della casa familiare, presso la quale viene stabilita la Parte_1 residenza delle minori;
3) il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 30 giorni CP_1 dall'accettazione della presente proposta conciliativa;
4) le figlie frequenteranno i genitori secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A):
> lunedì e martedì con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il mercoledì mattina;
> mercoledì e giovedì con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il venerdì mattina;
> venerdì, sabato e domenica con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina;
- SETTIMANA B):
> lunedì e martedì con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il mercoledì mattina;
> mercoledì e giovedì con la madre, la quale accompagnerà le figlie a scuola il venerdì mattina;
> venerdì, sabato e domenica con il padre, il quale accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina;
E così via per tutte le altre settimane;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno delle figlie e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
5) le parti concordano che la presente modalità di frequentazione genitori-figli verrà applicata dal 1.10.2025 e che, nelle more, la frequentazione proseguirà secondo le modalità attualmente in atto;
6) i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei giorni di permanenza presso di sé;
7) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese relative alla mensa scolastica e alle ulteriori spese straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
8) la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico per le figlie;
Pt_1
9) la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito;
Pt_1
10) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 41/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 26.09.2012; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (atto n. 00471, parte 2, serie A02, anno 2012);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera