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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.SA Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 337/2023 promoSA da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimiliano Illotto, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, per delega versata in atti, dal dott. dalla Persona_1
Dott.SA Valentina Urraci e dal Dott. dipendenti dello stesso , domiciliati Persona_2 CP_1
C presso il proprio Ufficio per gestione del contenzioso del lavoro, in via Lepanto s.n.c.; CP_2
- resistente –
Oggetto: pubblico impiego.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la illegittimità del decreto del 26 maggio 2021 Registro CP_4
Ufficiale.U.0003608 del
[...]
, con il quale, in Controparte_5 relazione alla classe di concorso A045 dell' Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di
1 , veniva determinata la cessione di 22 ore settimanali all' ” di OS (3 CP_2 Controparte_6 ore) all' di (10 ore) all' di (4 ore) ed all' Controparte_7 CP_2 Controparte_8 CP_2
“ serale” (5 ore) con conseguente mancata costituzione di una C.O.I., o CP_9 Controparte_10 in subordine di una C.O.E. con titolarità della cattedra Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo
MoSA” di verso il quale la aveva presentato domanda di trasferimento;
CP_2 Parte_1
2) per l'effetto, disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo;
3) per l'ulteriore effetto, disporre la disapplicazione tutti gli altri atti successivi, presupposti e consequenziali, tra i quali il decreto del 17 maggio 2022 Registro Ufficiale.U.0003340 CP_4 del Controparte_5
, con il quale venivano decretati i trasferimenti
[...]
provinciali ed interprovinciali, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso A045 dell'Istituto
Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di , veniva assegnata ad altro docente la cattedra CP_2
venuta a costituirsi presso tale istituto;
con il conseguente ripristino, ad ogni effetto di legge, della situazione giuridica e di fatto antecedente all'emanazione degli atti impugnati;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare ogni avversa domanda;
con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (RD 18.12.1941 n. 1368)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.04.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
e l' , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere docente con contratto a tempo indeterminato della classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali);
- che, in data 6.04.2021, essendo in servizio come titolare presso l' di OS Controparte_6
e volendo riavvicinarsi presso il proprio Comune di residenza, aveva presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2021/2022, indicando, alla voce “Preferenze” del modulo di domanda di trasferimento, al primo posto l'Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di CP_2
e, al secondo posto, l'Istituto di Istruzione Superiore “Don D. Meloni” di;
CP_2
- sennonché, ad avviso dell'esponente del tutto illogicamente in relazione all'andamento delle iscrizioni di nuovi allievi nell'Istituto MoSA, in forte incremento negli anni precedenti, tanto che nell'anno scolastico 2020/21 presso il predetto istituto era stata costituita una C.O.E. - Cattedra a
Orario Esterno per la classe di concorso 045 (ottenuta accorpando le nove ore di eccedenza del predetto
2 istituto rispetto alle cinque cattedre interne già esistenti ed occupate da docenti di ruolo con ulteriori nove ore dell'Istituto di Istruzione Superiore “Don D. Meloni”), il Dirigente dell'
[...]
, all'atto della pubblicazione della Controparte_11 Controparte_1 composizione dell'organico per l'anno scolastico 2021/22, in relazione alla classe di concorso A045, aveva provveduto a “smembrare” la sopra citata C.O.E. venutasi a formare nell'anno precedente;
- che, in conseguenza di tale rimodulazione, si era venuta a creare una nuova C.O.E. presso l' CP_7
Meloni” di in cui la titolarità della cattedra era attribuita al suddetto istituto (che
[...] CP_2 aveva beneficiato di 10 ore cedute dall' Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di per CP_2 effetto di tale “smembramento”), benché tale Istituto, secondo l'esponente, non potesse vantare gli stessi incrementi di iscrizioni nei corsi della classe di concorso A045 dall'Istituto Tecnico
Commerciale “Lorenzo MoSA”; con l'ulteriore conseguenza che, essendo le assegnazioni di cattedra triennali, colui al quale sarebbe stata assegnata la cattedra venutasi a creare presso l' Controparte_7 di avrebbe finito per diventare ben presto soprannumerario;
[...] CP_2
- che, con provvedimento del 7.06.2021, la cattedra in questione costituita presso l' CP_6 CP_7 di era stata assegnata alla ricorrente, che invece avrebbe avuto il diritto ad ottenere il
[...] CP_2 trasferimento (che le avrebbe dato maggiori garanzie di stabilità) presso l'Istituto Tecnico Commerciale
“Lorenzo MoSA” di . CP_2
La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del decreto del 26.05.2021 Registro CP_4
Ufficiale.U.0003608 del , Controparte_5
avverso il quale era stato proposto ricorso al T.A.R. per violazione delle disposizioni di cui CP_5 al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 (“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”) ed eccesso di potere, per avere “smembrato” una cattedra della classe di concorso A045 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di che non solo avrebbe confermato le 18 ore settimanali dell'anno scolastico 2020/21, ma le CP_2
avrebbe addirittura incrementate a 22, per cui si sarebbe dovuto riconoscere a tale istituto il giusto diritto a conservare quanto meno la titolarità della preesistente C.O.E. (se proprio non si voleva creare una cattedra interna, pur essendovene la possibilità) garantendo la soddisfazione di una richiesta di insegnamento di Scienze Economico-Aziendali effettiva e reale, senza contare che la cattedra creata artificiosamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore di con lo CP_7 CP_2
“smembramento” della cattedra dell'Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di era a CP_2 forte rischio di sopravvivenza già per l'anno scolastico 2022/2023.
In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del medesimo provvedimento per
3 violazione dell'art. 11 CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2019/2021, così come richiamato dall'ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022 del , nonché per sviamento ed eccesso di potere. Tali Controparte_1
disposizioni, infatti, prevedono che il docente che abbia fatto richiesta di trasferimento avendo indicato una preferenza puntuale (singola scuola o istituto), ove nella prima di dette scuole si liberi una cattedra, debba essere automaticamente assegnato su quest'ultima a condizione che tale cattedra, prevista nell' organico, sia priva di titolare.
In pendenza del giudizio dinnanzi al T.A.R., in data 17.05.2022, l' di aveva Pt_3 CP_2 pubblicato l'elenco dei trasferimenti per l'anno scolastico 2022/23 dal quale risultava che presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Lorenzo MoSA” di era stata effettivamente costituita la CP_2
cattedra per la classe di concorso A045, ma che la steSA era stata assegnata ad altro docente, sicché anche avverso tale decreto, in data 16.06.2022, erano stati proposti motivi aggiunti.
Con sentenza n. 41/2023 dell'11.01.2023, pubblicata in data 24.01.2023, il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna – Sezione Prima, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario e la ricorrente ha riassunto il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, riproponendo le medesime doglianze sopra esposte e concludendo nei termini sopra integralmente ritrascritti in epigrafe.
2. Si è costituita l'amministrazione scolastica, con memoria difensiva depositata il 12.01.2024, domandando il rigetto del ricorso.
Ha rilevato come le operazioni di determinazione dell'organico attengano a un procedimento autonomo ed indipendente rispetto a quelle con cui si dà corso alle operazioni di mobilità volontaria, posto che le prime risultano condizionate, nel loro evolversi, dalla rispondenza della pianta organica dell'Istituzione Scolastica al fabbisogno derivante dal numero di classi autorizzate e alla salvaguardia, laddove possibile, dell'esistente, in rapporto alle titolarità e alla prevenzione dell'aspetto patologico costituito dalla formazione di posizioni di soprannumerarietà e di esuberi provinciali.
In tale contesto, la seconda procedura (quella di mobilità), basandosi sulle aspettative degli aspiranti in seno ad una logica di tipo concorrenziale, si definisce solamente dopo la chiusura della prima che, pertanto, nella sua compiuta definizione, risulta estranea alle eventualità evidenziate dalla ricorrente.
Le pretese di parte ricorrente, ovviamente da riconoscere a tutta la platea degli aspiranti alla mobilità, urterebbero la ratio sottesa al procedimento di formazione degli organici (quale quella
4 primaria di generare una precisa corrispondenza tra la formazione della pianta organica e il fabbisogno derivante dalle iscrizioni degli alunni e dalla loro aggregazione in classi, tenendo conto delle risorse già in servizio, per le quali, per ovvie ragioni di finanza pubblica e di impiego ottimale delle risorse, è neceSArio evitare situazioni di soprannumerarietà o addirittura di esubero), degradandolo a procedimento da “asservire” alle esigenze di quanti, per ragioni personali e sconosciute, oltre che ininfluenti rispetto a quelle sottese alla formazione degli organici, partecipano alla mobilità.
Nel caso in esame, doveva ritenersi legittima ai sensi del disposto di cui all'art. 19, comma 2, del
DPR n. 81/2009, la preliminare operazione che aveva condotto alla formazione della C.O.E. tra la
Sezione Serale e il Corso Diurno dell' di , anche Controparte_12 CP_2
perché, con la suddetta costituzione di C.O.E. (Cattedra Orario Esterna) e prelievo di una frazione delle
22 ore citate dalla ricorrente, era stata garantita la titolarità del docente già incardinato nella pianta organica della Sezione serale della suddetta Istituzione scolastica;
in particolare: n. 5 ore venivano destinate al Corso Serale dell' di al fine di costituire la Controparte_13 CP_2
cattedra della Prof.SA , mentre delle restanti 17 ore (insufficienti a creare una COI) n. 10 Persona_3
ore venivano utilizzate per formare n. 1 C.O.E. con l'Istituto d'Istruzione Superiore “D. Meloni” di al fine di salvaguardare la titolarità del Prof. (che risultava perdente posto nel CP_2 Parte_4
suddetto Istituto in quanto, per la classe di concorso A045, era residuato uno spezzone di n. 8 ore), n. 3 ore venivano destinate a formare una C.O.E. presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Pischedda” di
OS e n. 4 ore venivano destinate a formare una C.O.E. presso l' Controparte_14
di . Dopodiché si era proceduto al fine del riassorbimento della posizione di
[...] CP_2 soprannumerarietà, registrata presso l'Istituto di Istruzione Superiore “D. Meloni” di , CP_2
comunicata con nota prot. n. 4132 del 07.05.2021, dalla quale risultava quale docente soprannumerario, per la classe di concorso A045, il Prof. risultando ignota l'aspirazione di detto titolare Parte_4
alla movimentazione volontaria, successivamente ottenuta in forza della normativa contrattuale di riferimento per i movimenti volontari, mentre la contemporanea ceSAzione dal servizio per dimissioni
CP_ volontarie di altro titolare della medesima classe di concorso di interesse era stata certificata dall' Per_ solo in data 25.05.2021, successivamente, quindi, alla data di chiusura delle aree del avvenuta il
19.05.2021.
Inoltre, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 11 del CCNI, concernente la mobilità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, considerato che la mobilità per l'anno scolastico 2022-
2023 era disciplinata dal CCNI concernente la mobilità per gli anni scolastici 2022-23, 23-24 e 24-2025
e che l'assegnazione delle cattedre avveniva in base a procedure di tipo concorsuale e non mediante
5 assegnazioni “automatiche” a docenti per il solo fatto che essi domandino una determinata cattedra e che eSA sia priva di titolare.
Infine, l'amministrazione ha rilevato che l'atto di approvazione e pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità Registro Ufficiale.U.0003340 del del CP_4 Controparte_1
17.05.2022 era atto conseguente alle operazioni di determinazione dell'organico del personale docente per la Provincia di per l'anno 2022-2023, effettuata con Decreto dell'UST di prot. n. CP_2 CP_2
AOOUSPOR. Registro Ufficiale.U.0002806 del del 27.04.2022, Controparte_1
provvedimento che non era mai stato impugnato dalla ricorrente, né con ricorso al TAR, dinnanzi al quale la ricorrente aveva impugnato unicamente il decreto di determinazione dell'organico del personale docente per la Provincia di per l'anno 2021-2022, prot. n. AOOUSPOR. Registro CP_2
Ufficiale.U.0003608 del del 26 maggio 2021, né attraverso ricorso al Giudice Controparte_1
del Lavoro.
Sicché la ricorrente non avrebbe potuto chiedere che venisse dichiarata l'illegittimità delle operazioni di mobilità per un determinato anno scolastico senza avere, preliminarmente, chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di determinazione dell'organico riferito allo stesso anno scolastico, né tantomeno che un determinato posto le venisse assegnato “direttamente”, prescindendo da qualsiasi procedura di comparazione tra tutti coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità per una determinata classe di concorso.
La ricorrente può chiedere che venga dichiarata l'illegittimità dell'atto amministrativo di determinazione dell'organico del personale docente e, di conseguenza, chiedere che all'Amministrazione scolastica sia imposto il rifacimento dell'organico relativo a quel determinato anno scolastico, nonché l'illegittimità delle operazioni di mobilità conseguenti a quel determinato organico riferito sempre al medesimo anno scolastico, in quanto le stesse costituiscono una procedura di tipo concorsuale e, pertanto, la spettanza di un determinato posto in organico ad un determinato docente che partecipa alle procedure di mobilità è determinata dagli esiti di detta procedura in concorrenza con gli altri docenti.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fiSAta all'udienza 14.02.2025 per la decisione, poi rinviata al giorno 26.02.2025, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, contenenti le sole conclusioni delle parti, da effettuarsi entro lo stesso giorno.
§§§
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni.
6 La ricorrente ha contestato la legittimità delle determinazioni adottate dal Dirigente dell'
[...]
in sede di definizione della dotazione organica degli Istituti di Controparte_2
Istruzione Superiore della Provincia di , in particolare la legittimità del Decreto del Dirigente CP_2 dell' prot. n. 3608 del 26.05.2021 di determinazione Controparte_2 dell'organico delle scuole secondarie di II grado della Provincia di , per l'anno scolastico CP_2
2021/2022 (doc. 4 p. resistente), a cagione della mancata formazione di una cattedra per la classe di concorso A045 - Scienze Economico-Aziendali (ex A017 – Discipline Economico-Aziendali) presso l'Istituto d' di . Controparte_16 CP_2
Inoltre, ha contestato la legittimità dell'atto del Dirigente dell' Controparte_2
prot. n. 3882 del 07.06.2021 (doc. 3 p. resistente) di pubblicazione dei trasferimenti del
[...] personale docente delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2021/2022, quale atto amministrativo di natura consequenziale rispetto a quello di determinazione dell'organico.
Infine, ha contestato la legittimità dell'atto prot. n. 3340 del 17.05.2022 (doc. 5 p. resistente), con cui sono stati pubblicati i trasferimenti del personale docente delle scuole secondarie di II grado della
Provincia di , per l'anno scolastico 2022/2023. CP_2
Le questioni controverse si articolano, pertanto, su due profili principali: la legittimità delle operazioni di determinazione dell'organico scolastico e la corretta applicazione delle procedure di mobilità del personale docente.
4.1. Partendo dal primo profilo, la censura riguarda la legittimità dello "smembramento" della cattedra orario esterno (C.O.E.) precedentemente costituita presso l'Istituto Tecnico Commerciale
"Lorenzo MoSA" di . La ricorrente contesta che tale operazione sia avvenuta in violazione CP_2
della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 81/2009 e sia viziata da eccesso di potere.
In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 64, della legge 13.07.2015, n. 107, “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del
[...]
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Controparte_17
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della medesima legge, inoltre, a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia
è ripartito tra gli ambiti territoriali.
7 I criteri in base ai quali sono definite annualmente le dotazioni organiche complessive “sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore” sono previste nel D.P.R. 20.03.2009, n. 81, che, all'art. 2, rubricato “Definizione degli organici”, stabilisce al comma 2 che la definizione degli organici deve avvenire in base, fra l'altro, “alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana”.
A mente del successivo comma 3, le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal medesimo D.P.R. e “le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e
II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni”.
Anche la determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le Regioni deve tenere conto dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3 e i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali
“provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse (…)”.
Nel caso in esame, per l'anno scolastico 2021-2022, le dotazioni organiche provinciali della sono state definite con nota prot. n. 9032 del 17.05.2021 del Direttore dell' Controparte_18 [...]
(doc. 13 p. resistente). Controparte_19
Per quanto concerne gli organici della scuola secondaria di II grado della Provincia di , gli CP_2
stessi sono stati definiti tramite il contestato Decreto del Dirigente dell' Controparte_2
prot. n. 3608 del 26.05.2021, mentre i posti disponibili prima delle operazioni di mobilità
[...]
per le scuole di ogni ordine e grado sono stati pubblicati con nota prot. n. 3634 del 26.05.2021 (docc.
14 e 14 bis p. resistente).
Tanto premesso, a fronte delle censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla determinazione dell'organico, fondate sull'incremento delle iscrizioni presso l'Istituto "MoSA", l'amministrazione ha fornito una giustificazione basata sulla necessità di garantire la stabilità dei docenti già in servizio.
In particolare, l'amministrazione ha giustificato tale scelta sulla base della necessità di garantire la titolarità della docente (Prof.SA incardinata nella pianta organica della sezione serale Persona_3 dell' di e di salvaguardare la titolarità della cattedra Controparte_13 CP_2 del Prof. presso l'Istituto di Istruzione Superiore di , non essendo Parte_4 CP_7 CP_2
8 conosciuta ex ante la aspirazione di quest'ultimo di accedere alla movimentazione volontaria, successivamente ottenuta dal medesimo, né la ceSAzione dal servizio di altro titolare della medesima classe di concorso.
Tali argomentazioni trovano obiettivo riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione, da cui risulta che, effettivamente, il Prof. risultava perdente posto Pt_4 nell'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI presso l' di (docc. 17 e 17 bis p. resistente) e che la ceSAzione dal servizio Controparte_20 CP_2
di altro titolare della medesima classe di concorso di interesse (Prof.SA era stata Persona_5
CP_ certificata dall' solo in data 25.05.2021, dopo verifica effettuata il 21.05.2021 (doc. 18 p. Per_ resistente), successivamente alla data di chiusura delle Aree del pacificamente avvenuta il
19.05.2021.
La contestata formazione delle cattedre nel caso in esame appare coerente con i principi generali che governano la formazione degli organici scolastici, orientati alla razionalizzazione delle risorse e alla prevenzione delle situazioni di esubero, anche alla luce di quanto previsto dal disposto di cui all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 81/2009, a mente del quale “Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica”.
Pertanto, sul primo profilo qui esaminato, relativo alla determinazione dell'organico, si deve ritenere che l'amministrazione abbia fornito una giustificazione tecnica plausibile e documentata basata sulla necessità di riassorbire situazioni di soprannumerarietà e garantire la stabilità dei docenti già in servizio, potendosi sindacare le determinazioni dell'amministrazione in materia di organizzazione scolastica solo in caso di manifesta irragionevolezza o violazione di norme imperative: ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Va condivisa, al riguardo, la considerazione svolta dall'amministrazione convenuta, nel senso che qualsiasi scelta dell'amministrazione scolastica volta a formare le cattedre in relazione deve rispondere all'esigenza di perseguire ben precisi interessi pubblici, normativamente tutelati, non potendosi considerare viziata da “eccesso di potere” una scelta che non appaia soddisfare i desiderata dei docenti aspiranti alla mobilità, peraltro sconosciuti all'amministrazione e, comunque, irrilevanti ai fini della determinazione dell'organico.
4.2. Anche il secondo profilo, attinente alla presunta violazione dell'art. 11 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6.03.2019 (doc. 15 p. resistente), che secondo
9 la ricorrente imporrebbe l'assegnazione automatica del docente alla scuola indicata come prima preferenza quando si liberi una cattedra priva di titolare, non appare meritevole di accoglimento, atteso che la pretesa di un'assegnazione "automatica" alla sede richiesta appare priva di fondamento normativo, non essendo le procedure di mobilità configurabili come semplici operazioni di assegnazione basate sulle preferenze espresse, ma come vere e proprie procedure comparative che tengono conto di molteplici fattori.
In estrema sintesi, le operazioni di mobilità devono svolgersi secondo un articolato sistema che prevede la suddivisione in diverse fasi e, nell'ambito di ogni fase, vige il meccanismo delle
"precedenze”; nell'ambito della medesima "precedenza" il criterio selettivo è dato dal punteggio.
Vengono, pertanto, elaborate tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse e poi, “all'interno di ciascuna graduatoria, il punteggio più alto radica il diritto all'esame dell'istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti alla medesima preferenza (recte ambito territoriale)”
(Trib. Napoli, sent. 900/2022 del 30.08.2022).
La ricorrente non ha allegato specificamente, né dimostrato di possedere titoli di precedenza o un punteggio tale da garantirle l'assegnazione alla sede richiesta.
Lo stesso discorso vale anche con riferimento alle operazioni di mobilità di cui all'atto prot. n. 3340 del 17.05.2022, con cui sono stati pubblicati i trasferimenti del personale docente delle scuole secondarie di II grado della Provincia di , per l'anno scolastico 2022/2023 (doc. 5 p. CP_2
resistente), non potendo la odierna ricorrente pretendere che il posto le sia assegnato automaticamente prescindendo da qualsiasi procedura di comparazione tra tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità per una determinata classe di concorso.
4.3. Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore indeterminabile della causa
(corrispondente al minimo di 26.000 euro) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, sicché si giustifica una riduzione del 50% rispetto ai medi tabellari fiSAti per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria e attestata tra i minimi e i medi per le restanti fasi. L'importo altrimenti liquidabile deve infine essere ridotto del venti per centro, ai sensi dell'art. 152 - bis disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
10 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione convenuta, che liquida nell'importo di complessivi euro 2.675,60, interamente a titolo di compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 26.06.2026
La Giudice del lavoro dott.SA Consuelo Mighela
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