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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2379/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bosi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Bologna via San Giorgio n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Carpi e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Barbara Ruggini, presso lo studio dell'avv. Paola Carpi è elettivamente domiciliato in
Ravenna via A.Bozzi n. 87, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “-Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
-Affidare la figlia minore (n. il 28.3.2022) ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_1 collocazione preso la madre in Imola.
pagina 1 di 6 -Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, fatti salvi diversi accordi con la madre:
-il fine settimana, a settimane alterne, ritirandola alle ore 9 delsabato presso l'abitazione materna ed ivi riconducendola alle ore 21 della domenica dopo averla fatta cenare -il martedì di ogni settimana, ritirandola all'uscita dal nido e riconducendola presso l'abitazione materna alle ore 21 dopo averla fatta cenare;
-il giovedì, nelle settimane in cui non la avrà con sé durante il fine settimana, ritirandola all'uscita dal nido e riconducendola presso l'abitazione materna alle ore 21 dopo averla fatta cenare;
-per tre giorni durante le festività natalizie ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o il giorno del Capodanno;
-per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; -per due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
-disporre che versi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
Per_ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 350,00, o della diversa misura che sarà ritenuta più giusta, da rivalutarsi annualmente secondo agli indici istat Porre
a carico di nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia come Controparte_1 da Protocollo del Tribunale di Ravenna -Con vittoria delle spese di giudizio”.
Per “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
[...]
-affidare la figlia minore nata a Ravenna il [...], ad [...] i genitori, in via Persona_1 condivisa, con collocamento paritario della stessa e residenza presso la madre in Imola;
• disporre che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre, nonché due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dalla uscita di scuola sino al mattino successivo, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre. Vacanze di Natale: ad anni alterni con ciascun genitore per i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre (cd. Primo periodo) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (cd. Secondo periodo). Vacanze Pasquali: da suddividersi tra i genitori in periodi paritari ed alternando di anno in anno con il giorno della Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive per ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. In caso di mancato accordo negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. Vacanze invernali: ad anni alterni un periodo di una settimana per ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
• disporre che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_ minore , l'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la
pagina 2 di 6 minore di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contrasse matrimonio a Imola, il 16.07.2022, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 31, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacque la figlia in data 28.03.2022. Per_1
Con memoria difensiva del 13.01.2025 si è costituito in giudizio che non si è opposto Controparte_1 alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
In causa è intervenuto il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti è stata reclamata dal ricorrente ed il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Bologna.
Acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 3.12.2025.
Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
Va osservato in primis che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Orbene, in relazione all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Le parti nel caso di specie risultano concordi per la previsione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_1
Ora, nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistano ragioni per discostarsi dal dogma normativo dell'affido condiviso della figlia minore ai genitori, tra l'altro richiesto da entrambe le parti e già pagina 3 di 6 disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto al collocamento la minore deve essere a parere del Collegio essere collocata in via prevalente presso la madre.
Il collocamento prevalente presso la madre trova giustificazione infatti oltre che nella tenerissima età della bambina e nei relativi ruoli e compiti genitoriali specifici nella necessità di conservare l'abitudine ormai acquisita positivamente da la quale a far data dal febbraio 2025 risiede prevalentemente Per_1 presso la madre in Imola ove da settembre 2025 frequenta la scuola materna ed ove ha pertanto la propria socialità e radicamento oltre che amicale anche familiare.
Un collocamento paritario della minore così come richiesto da parte ricorrente risulterebbe invece contrario all'interesse della bambina a godere di stabilità, considerate anche le distinte città in cui abitano i genitori, di radicamento sociale e scolastico e di equilibrio personale.
Del resto il collocamento paritario richiederebbe abitazioni vicine dei genitori tale da non compromettere la routine e la scuola della minore e nel caso come quello di specie ove la bambina ha una tenerissima età risulterebbe lesivo della stabilità psicologica e logistica della minore.
Il padre pertanto a parere del Collegio potrà benissimo esercitare il suo diritto alla bigenitorialità tenendo presso di sé a settimane alterne il sabato dal mattino sino al lunedì quando Per_1 riaccompagnerà la bambina a scuola o a casa della madre oltre che due giorni infrasettimanali (martedì
e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a casa dalla madre oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Circa il mantenimento della figlia, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di dai Parte_1 documenti dalla stessa depositati (doc. 4, 5, 6 fasc. ricorrente) e da quanto dalla stessa allegato, si evince che la parte svolga professione di medico specializzando con reddito di imposta di € 45.831,00 per l'anno 2023.
La ricorrente ha un c/c personale con saldo di € 51.516,26 e risulta nuda proprietaria di un appartamento sito in Imola e piena proprietaria di altro appartamento posto sempre in Imola condotto in locazione da terzi per € 500,00 mensili.
Quanto, invece, alle condizioni economiche di avvocato, lo stesso risulta godere di Controparte_1 redditi ammontanti in € 3.800,00 mensili (cfr. doc. 8 fasc. resistente).
In particolare il reddito netto del per il 2023 ammonta ad € 57.238,00. CP_1
Il non risulta proprietario di alcun immobile e appare titolare di c/c con saldo pari ad € CP_1
26.654,83 e di un risparmio gestito con controvalore di € 32.932,06.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) del collocamento prevalente presso la madre della figlia minore, come sopra disposto, c) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore , Controparte_1 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. Parte_1 percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli.
[...]
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza delle parti ( in ordine alla richiesta di CP_1 collocamento paritario, in ordine al mantenimento della minore) devono essere compensate tra Parte_1 le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2379/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , avendo gli stessi contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Imola 16.07.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 31, parte II, serie A;
- conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 5 di 6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Imola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con diritto per il padre vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne il sabato dal mattino sino al lunedì quando riaccompagnerà la bambina a scuola o a casa della madre oltre che due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a casa dalla madre oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 rivalutabili Parte_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2379/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bosi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Bologna via San Giorgio n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Carpi e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Barbara Ruggini, presso lo studio dell'avv. Paola Carpi è elettivamente domiciliato in
Ravenna via A.Bozzi n. 87, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “-Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
-Affidare la figlia minore (n. il 28.3.2022) ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_1 collocazione preso la madre in Imola.
pagina 1 di 6 -Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, fatti salvi diversi accordi con la madre:
-il fine settimana, a settimane alterne, ritirandola alle ore 9 delsabato presso l'abitazione materna ed ivi riconducendola alle ore 21 della domenica dopo averla fatta cenare -il martedì di ogni settimana, ritirandola all'uscita dal nido e riconducendola presso l'abitazione materna alle ore 21 dopo averla fatta cenare;
-il giovedì, nelle settimane in cui non la avrà con sé durante il fine settimana, ritirandola all'uscita dal nido e riconducendola presso l'abitazione materna alle ore 21 dopo averla fatta cenare;
-per tre giorni durante le festività natalizie ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o il giorno del Capodanno;
-per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; -per due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
-disporre che versi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
Per_ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 350,00, o della diversa misura che sarà ritenuta più giusta, da rivalutarsi annualmente secondo agli indici istat Porre
a carico di nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia come Controparte_1 da Protocollo del Tribunale di Ravenna -Con vittoria delle spese di giudizio”.
Per “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
[...]
-affidare la figlia minore nata a Ravenna il [...], ad [...] i genitori, in via Persona_1 condivisa, con collocamento paritario della stessa e residenza presso la madre in Imola;
• disporre che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre, nonché due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dalla uscita di scuola sino al mattino successivo, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre. Vacanze di Natale: ad anni alterni con ciascun genitore per i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre (cd. Primo periodo) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (cd. Secondo periodo). Vacanze Pasquali: da suddividersi tra i genitori in periodi paritari ed alternando di anno in anno con il giorno della Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive per ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. In caso di mancato accordo negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. Vacanze invernali: ad anni alterni un periodo di una settimana per ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
• disporre che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_ minore , l'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la
pagina 2 di 6 minore di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contrasse matrimonio a Imola, il 16.07.2022, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 31, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacque la figlia in data 28.03.2022. Per_1
Con memoria difensiva del 13.01.2025 si è costituito in giudizio che non si è opposto Controparte_1 alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
In causa è intervenuto il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti è stata reclamata dal ricorrente ed il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Bologna.
Acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 3.12.2025.
Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
Va osservato in primis che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Orbene, in relazione all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Le parti nel caso di specie risultano concordi per la previsione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_1
Ora, nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistano ragioni per discostarsi dal dogma normativo dell'affido condiviso della figlia minore ai genitori, tra l'altro richiesto da entrambe le parti e già pagina 3 di 6 disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto al collocamento la minore deve essere a parere del Collegio essere collocata in via prevalente presso la madre.
Il collocamento prevalente presso la madre trova giustificazione infatti oltre che nella tenerissima età della bambina e nei relativi ruoli e compiti genitoriali specifici nella necessità di conservare l'abitudine ormai acquisita positivamente da la quale a far data dal febbraio 2025 risiede prevalentemente Per_1 presso la madre in Imola ove da settembre 2025 frequenta la scuola materna ed ove ha pertanto la propria socialità e radicamento oltre che amicale anche familiare.
Un collocamento paritario della minore così come richiesto da parte ricorrente risulterebbe invece contrario all'interesse della bambina a godere di stabilità, considerate anche le distinte città in cui abitano i genitori, di radicamento sociale e scolastico e di equilibrio personale.
Del resto il collocamento paritario richiederebbe abitazioni vicine dei genitori tale da non compromettere la routine e la scuola della minore e nel caso come quello di specie ove la bambina ha una tenerissima età risulterebbe lesivo della stabilità psicologica e logistica della minore.
Il padre pertanto a parere del Collegio potrà benissimo esercitare il suo diritto alla bigenitorialità tenendo presso di sé a settimane alterne il sabato dal mattino sino al lunedì quando Per_1 riaccompagnerà la bambina a scuola o a casa della madre oltre che due giorni infrasettimanali (martedì
e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a casa dalla madre oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Circa il mantenimento della figlia, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di dai Parte_1 documenti dalla stessa depositati (doc. 4, 5, 6 fasc. ricorrente) e da quanto dalla stessa allegato, si evince che la parte svolga professione di medico specializzando con reddito di imposta di € 45.831,00 per l'anno 2023.
La ricorrente ha un c/c personale con saldo di € 51.516,26 e risulta nuda proprietaria di un appartamento sito in Imola e piena proprietaria di altro appartamento posto sempre in Imola condotto in locazione da terzi per € 500,00 mensili.
Quanto, invece, alle condizioni economiche di avvocato, lo stesso risulta godere di Controparte_1 redditi ammontanti in € 3.800,00 mensili (cfr. doc. 8 fasc. resistente).
In particolare il reddito netto del per il 2023 ammonta ad € 57.238,00. CP_1
Il non risulta proprietario di alcun immobile e appare titolare di c/c con saldo pari ad € CP_1
26.654,83 e di un risparmio gestito con controvalore di € 32.932,06.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) del collocamento prevalente presso la madre della figlia minore, come sopra disposto, c) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore , Controparte_1 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. Parte_1 percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli.
[...]
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza delle parti ( in ordine alla richiesta di CP_1 collocamento paritario, in ordine al mantenimento della minore) devono essere compensate tra Parte_1 le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2379/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , avendo gli stessi contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Imola 16.07.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 31, parte II, serie A;
- conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 5 di 6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Imola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con diritto per il padre vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne il sabato dal mattino sino al lunedì quando riaccompagnerà la bambina a scuola o a casa della madre oltre che due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a casa dalla madre oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 rivalutabili Parte_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 6 di 6