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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 19 giugno 2025, promossa da C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via C.F._1
Pietro Castelli n. 284, presso la sede legale dell' Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Mangiapane, giusta procura in atti, attori contro
(C.F. ) - Controparte_2 P.IVA_2 subentrata ex lege a (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Messina, viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cimino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Ugo Bassi n. 103,
convenuta contumace avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.)
–mobiliare. In fatto ed in diritto
, in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 dell ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_1
615 c.p.c. impugnando le cartelle di pagamento n. 29520210024742569/000 e n. 29520210024742569/001, notificate in data 21/22 dicembre 2023 – 10/11 gennaio 2024, con le quali (nel proseguo Controparte_2
ha intimato il pagamento della somma di € 125.694,21 per delle CP_5 sanzioni comminate dall' nell'anno 2019. Controparte_4 A fondamento dell'azione svolta, gli attori hanno eccepito l'inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento provenienti da un soggetto inesistente, quale a seguito della sua cancellazione Controparte_3 derivante dal subentro di in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e CP_5 processuali, facenti capo alla società cancellata, nonché l'illegittimità dell'azionata pretesa impositiva per intervenuta sospensione della ordinanza ingiunzione n. 190742, prot. n. 2019-22180 del 13/11/2019, sottesa alle cartelle di pagamento impugnate, pronunciata con provvedimento del 19 giugno 2021 nell'ambito del giudizio n. 6393/2019 R.G., nel quale l'ente creditore risulta regolarmente costituito.
in sede di costituzione, ha eccepito in via preliminare il proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha dedotto la legittimità della pretesa azionata e la regolarità degli atti dell'agente di riscossione. L' , sebbene ritualmente citato, non risulta Controparte_4 costituito nel presente giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Va, in primo luogo, rilevato che, in ossequio al principio della ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214; Cass. Civ. n. 2723/10; Cass. Civ. n. 30100/18; Cass. Civ. n. 6826/10; Cass. n. 26373/08; cfr. Cass. Civ. n. 4342/10 secondo cui «l'integrazione del contraddittorio, in tal caso, comporterebbe un pregiudizio per le parti costituite senza concreto vantaggio per la parte esclusa»). Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'opposizione proposta da , in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante dell è fondata. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva agente di Riscossione. Al riguardo, giova precisare che il procedimento di riscossione dei crediti si articola in fasi diverse, di cui sono titolari e responsabili soggetti diversi. L'accertamento ed iscrizione a ruolo del titolo di credito è atto
2 dell'impositore, cioè dell'ente titolare del credito stesso (nella specie, dall' , che ha tratto il credito dai verbali di contestazione Controparte_4 delle sanzioni amministrativa pecuniaria relative ai mancati riferibili all'anno 2019). Dal momento in cui l'impositore “consegna” il ruolo all'ente di riscossione ( oggi l Controparte_3 Controparte_2
), quest'ultimo è responsabile della formazione della cartella, della
[...] notifica al debitore, nonché delle successive fasi di esecuzione, compresa l'adozione di provvedimenti “coercitivi” o di “garanzia”, quali il fermo dei veicoli, l'iscrizione di ipoteca, ecc.. Nel caso di contestazioni giudiziali, pertanto, è certamente configurabile la legittimazione passiva, quantomeno concorrente, del concessionario, laddove le ragioni di impugnazione attengano alla fase successiva alla consegna dei ruoli e alla responsabilità, quindi, di chi forma la cartella, procede alla sua notificazione e a tutte le attività successive;
mentre viene in rilievo la condotta e responsabilità dell'impositore ove sia stato azionato un credito inesistente, o estinto o non eseguibile per ragioni di merito. Nel caso di specie, poiché gli attori hanno agito in giudizio contestando, oltre al merito della pretesa impositiva, la legittimità delle cartelle di pagamento in ragione della prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa nonostante l'intervenuta sospensione degli atti alle stesse presupposti (nella specie, l'ordinanza di ingiunzione oggetto di autonoma impugnazione nel giudizio, in essere tra le spesse parti, identificato al n. 6393/2019 R.G.), risultano legittimati passivi tanto il concessionario, quanto il soggetto impositore. In altri termini, poiché l'oggetto dell'accertamento investe tanto la legittimità dell'azione esecutiva sottesa al titolo, quanto l'esistenza stessa del credito, nella misura in cui è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento), deve ritenersi la sussistenza della legittimazione passiva dell'agente di riscossione, oltre che dell'agente dell'ente impositore. Merita accoglimento, invece, l'eccezione relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento emessa da “ , soggetto Controparte_3 non più esistente in quanto già dichiarato estinto ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, con la conseguenza che l'atto impugnato risulterebbe privo di un elemento essenziale, ossia di un soggetto capace di emanarlo. Emerge dalla produzione documentale in atti come l'agente di riscossione indicato nelle cartelle di pagamento risulti essere così come Controparte_3 identificata non solo avuto riguardo alla denominazione, ma anche al codice fiscale dell'ente incaricato alla riscossione ivi indicato, con la conseguenza che l'atto risulta emesso da un soggetto non più giuridicamente esistente.
3 Com'è noto, l'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l'estinzione e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di Controparte_3 con la previsione che, a far data dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato all' ed è svolto Controparte_2 dall che, dalla stessa data, vi provvede, nel Controparte_6 territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Inoltre, il comma 4 del predetto art. 76 D.L. 73/2021 ha previsto la successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della estinta società con i poteri e Controparte_3 secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/1973. Risulta, quindi, evidente che, a far data dall'estinzione di
[...]
la stessa non poteva più operare quale agente della riscossione in CP_3 quanto soggetto giuridico non più esistente ope legis e, conseguentemente, le predette funzioni avrebbero dovuto essere svolte da quale soggetto CP_5 giuridico a tale scopo normativamente indicato. Per tali ragioni, tanto la cartella di pagamento n. 29520210024742569/000 quanto la n. 29520210024742569/001, «emessa da , Controparte_3
Agente – prov. di Messina», con «Ente incaricato della Controparte_7 riscossione Cod. Fiscale », notificate agli opponenti in data P.IVA_3
21/2022 dicembre 2023 – 10/11 gennaio 2024, come risultante dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (corrispondenza intercorsa tra le parti, estratto di ruolo, cartoline attestanti l'avvenuta notifica degli atti), risultano, quindi, riconducibili ad un soggetto giuridico non più esistente alla predetta data di notifica in quanto dichiarata estinta ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021. L'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da , Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante dell deve Controparte_1 essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza delle cartelle impugnate disponendo il conseguente annullamento e la nullità della notifica. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , in proprio e quale Parte_2
4 legale rappresentante dell nel procedimento n. Controparte_1
492/2024 R.G., così dispone: 1. dichiara la contumacia dell Controparte_4
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_2 quale legale rappresentante dell' nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, dichiara Controparte_8
l'inesistenza delle cartelle di pagamento n. 29520210024742569/000 e n. 29520210024742569/001 annullandole e la nullità delle notifiche;
3. Condanna al pagamento delle spese Controparte_2 di lite nei confronti degli opponenti, liquidate in € 786,00 per spese ed € 4217,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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), entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via C.F._1
Pietro Castelli n. 284, presso la sede legale dell' Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Mangiapane, giusta procura in atti, attori contro
(C.F. ) - Controparte_2 P.IVA_2 subentrata ex lege a (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Messina, viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cimino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Ugo Bassi n. 103,
convenuta contumace avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.)
–mobiliare. In fatto ed in diritto
, in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 dell ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_1
615 c.p.c. impugnando le cartelle di pagamento n. 29520210024742569/000 e n. 29520210024742569/001, notificate in data 21/22 dicembre 2023 – 10/11 gennaio 2024, con le quali (nel proseguo Controparte_2
ha intimato il pagamento della somma di € 125.694,21 per delle CP_5 sanzioni comminate dall' nell'anno 2019. Controparte_4 A fondamento dell'azione svolta, gli attori hanno eccepito l'inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento provenienti da un soggetto inesistente, quale a seguito della sua cancellazione Controparte_3 derivante dal subentro di in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e CP_5 processuali, facenti capo alla società cancellata, nonché l'illegittimità dell'azionata pretesa impositiva per intervenuta sospensione della ordinanza ingiunzione n. 190742, prot. n. 2019-22180 del 13/11/2019, sottesa alle cartelle di pagamento impugnate, pronunciata con provvedimento del 19 giugno 2021 nell'ambito del giudizio n. 6393/2019 R.G., nel quale l'ente creditore risulta regolarmente costituito.
in sede di costituzione, ha eccepito in via preliminare il proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha dedotto la legittimità della pretesa azionata e la regolarità degli atti dell'agente di riscossione. L' , sebbene ritualmente citato, non risulta Controparte_4 costituito nel presente giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Va, in primo luogo, rilevato che, in ossequio al principio della ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214; Cass. Civ. n. 2723/10; Cass. Civ. n. 30100/18; Cass. Civ. n. 6826/10; Cass. n. 26373/08; cfr. Cass. Civ. n. 4342/10 secondo cui «l'integrazione del contraddittorio, in tal caso, comporterebbe un pregiudizio per le parti costituite senza concreto vantaggio per la parte esclusa»). Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'opposizione proposta da , in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante dell è fondata. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva agente di Riscossione. Al riguardo, giova precisare che il procedimento di riscossione dei crediti si articola in fasi diverse, di cui sono titolari e responsabili soggetti diversi. L'accertamento ed iscrizione a ruolo del titolo di credito è atto
2 dell'impositore, cioè dell'ente titolare del credito stesso (nella specie, dall' , che ha tratto il credito dai verbali di contestazione Controparte_4 delle sanzioni amministrativa pecuniaria relative ai mancati riferibili all'anno 2019). Dal momento in cui l'impositore “consegna” il ruolo all'ente di riscossione ( oggi l Controparte_3 Controparte_2
), quest'ultimo è responsabile della formazione della cartella, della
[...] notifica al debitore, nonché delle successive fasi di esecuzione, compresa l'adozione di provvedimenti “coercitivi” o di “garanzia”, quali il fermo dei veicoli, l'iscrizione di ipoteca, ecc.. Nel caso di contestazioni giudiziali, pertanto, è certamente configurabile la legittimazione passiva, quantomeno concorrente, del concessionario, laddove le ragioni di impugnazione attengano alla fase successiva alla consegna dei ruoli e alla responsabilità, quindi, di chi forma la cartella, procede alla sua notificazione e a tutte le attività successive;
mentre viene in rilievo la condotta e responsabilità dell'impositore ove sia stato azionato un credito inesistente, o estinto o non eseguibile per ragioni di merito. Nel caso di specie, poiché gli attori hanno agito in giudizio contestando, oltre al merito della pretesa impositiva, la legittimità delle cartelle di pagamento in ragione della prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa nonostante l'intervenuta sospensione degli atti alle stesse presupposti (nella specie, l'ordinanza di ingiunzione oggetto di autonoma impugnazione nel giudizio, in essere tra le spesse parti, identificato al n. 6393/2019 R.G.), risultano legittimati passivi tanto il concessionario, quanto il soggetto impositore. In altri termini, poiché l'oggetto dell'accertamento investe tanto la legittimità dell'azione esecutiva sottesa al titolo, quanto l'esistenza stessa del credito, nella misura in cui è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento), deve ritenersi la sussistenza della legittimazione passiva dell'agente di riscossione, oltre che dell'agente dell'ente impositore. Merita accoglimento, invece, l'eccezione relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento emessa da “ , soggetto Controparte_3 non più esistente in quanto già dichiarato estinto ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, con la conseguenza che l'atto impugnato risulterebbe privo di un elemento essenziale, ossia di un soggetto capace di emanarlo. Emerge dalla produzione documentale in atti come l'agente di riscossione indicato nelle cartelle di pagamento risulti essere così come Controparte_3 identificata non solo avuto riguardo alla denominazione, ma anche al codice fiscale dell'ente incaricato alla riscossione ivi indicato, con la conseguenza che l'atto risulta emesso da un soggetto non più giuridicamente esistente.
3 Com'è noto, l'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l'estinzione e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di Controparte_3 con la previsione che, a far data dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato all' ed è svolto Controparte_2 dall che, dalla stessa data, vi provvede, nel Controparte_6 territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Inoltre, il comma 4 del predetto art. 76 D.L. 73/2021 ha previsto la successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della estinta società con i poteri e Controparte_3 secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/1973. Risulta, quindi, evidente che, a far data dall'estinzione di
[...]
la stessa non poteva più operare quale agente della riscossione in CP_3 quanto soggetto giuridico non più esistente ope legis e, conseguentemente, le predette funzioni avrebbero dovuto essere svolte da quale soggetto CP_5 giuridico a tale scopo normativamente indicato. Per tali ragioni, tanto la cartella di pagamento n. 29520210024742569/000 quanto la n. 29520210024742569/001, «emessa da , Controparte_3
Agente – prov. di Messina», con «Ente incaricato della Controparte_7 riscossione Cod. Fiscale », notificate agli opponenti in data P.IVA_3
21/2022 dicembre 2023 – 10/11 gennaio 2024, come risultante dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (corrispondenza intercorsa tra le parti, estratto di ruolo, cartoline attestanti l'avvenuta notifica degli atti), risultano, quindi, riconducibili ad un soggetto giuridico non più esistente alla predetta data di notifica in quanto dichiarata estinta ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021. L'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da , Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante dell deve Controparte_1 essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza delle cartelle impugnate disponendo il conseguente annullamento e la nullità della notifica. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , in proprio e quale Parte_2
4 legale rappresentante dell nel procedimento n. Controparte_1
492/2024 R.G., così dispone: 1. dichiara la contumacia dell Controparte_4
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_2 quale legale rappresentante dell' nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, dichiara Controparte_8
l'inesistenza delle cartelle di pagamento n. 29520210024742569/000 e n. 29520210024742569/001 annullandole e la nullità delle notifiche;
3. Condanna al pagamento delle spese Controparte_2 di lite nei confronti degli opponenti, liquidate in € 786,00 per spese ed € 4217,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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