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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3104 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
(di seguito , con sede in Roma via G. Controparte_2 CP_3
Grezer 14 con c.f. e p. Iva , in persona del responsabile pro tempore, con l'avv. Rita La P.IVA_1
Rosa;
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 , proponeva opposizione Parte_1
Con avverso la nota recapitata il 22.9.2024 – preavviso di fermo amministrativo n.
29580202400001403000 con cui l' richiedendo il pagamento di euro 3.758,05 a titolo di CP_3 contributi IVS (oltre sanzioni) asseritamente dovuti all' come da sotteso avviso di addebito, CP_1 minacciava l'iscrizione di fermo amministrativo sull'autoveicolo TG. FJ163EL.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato, la prescrizione della pretesa contributiva e, nel merito, ne contestava la dovutezza.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio, tardivamente, l la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_3
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare, prioritariamente, l'eccezione di prescrizione, il quale decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto tale dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (in tali termini, Cass. 31.10.2018, n. 27950). È stato, in proposito, rilevato che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' – con cui l'Agenia delle Entrate abbia accertato ex art. CP_1
1 del d. lgs. n. 462/1997, un maggior credito” (Cass. N. 13463/2017; n. 19640/2018).
Ancora, la Suprema Corte (v. Cass. N. 27950/2018) ha chiarito che “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d. lgs. n. 214/1997, art. 18 comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n.
1827/1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra molte, Cass. 4 febbraio 2011, n, 2725), non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione dei redditi rilevante ai sensi di legge”( Cass. Civ. Sez. L., ord. N.
5379/2019).
Nel caso di specie l' ha documentalmente dimostrato di aver notificato al in CP_1 Parte_1 data 20.8.2018, l'avviso di addebito n. 59520180002194159000 relativo a contributi 2017 oltre interessi e sanzioni, con ciò dimostrando la correttezza del proprio operato.
Tuttavia, né l' né l' (costituitosi peraltro tardivamente), che quale soggetto CP_1 CP_3
incaricato della riscossione ne era onerato, hanno dimostrato in giudizio di aver regolarmente notificato al validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale della pretesa di cui al Parte_1 citato avviso di addebito prima dell'odierno preavviso di fermo amministrativo, notificato in data
22.9.2024, ben oltre il decorso del suddetto termine prescrizionale, nonostante la maggiorazione di
311 giorni dati dalla massima estensione della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla nota normativa emergenziale di contrasto al COVID 19, con la conseguenza che il credito contributivo ivi fatto valere, oggi opposto, risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Da ciò consegue l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo che, pertanto, va annullato restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate. Le stesse vanno poste a carico di che appare CP_3
soccombente nei riguardi di entrambe le altre parti del giudizio non avendo dimostrato di aver compiuto idonei e tempestivi atti della riscossione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e l' in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 CP_3
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 18/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara estinta, per intervenuta prescrizione, la pretesa contributiva dell' relativa CP_1 all'avviso di addebito n. 59520180002194159000;
- Annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29580202400001403000, e con esso ogni altro atto presupposto o consequenziale;
- Condanna l' al pagamento, in favore di e dell' , delle CP_3 Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in euro 1.411,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi, limitatamente al in favore del procuratore dichiaratosi Parte_1
antistatario.
Così deciso in Patti, 10/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena