Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1987, n. 3756
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Sentenza 15 aprile 1987

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Il trattamento speciale di disoccupazione, previsto dall'art. 8, primo comma, legge 5 novembre 1968 n. 1115 nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento da parte di un'impresa industriale non edile per cessazione di attività di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, ovvero per riduzione di personale, presuppone che si versi in un'ipotesi di licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 e non trova invece applicazione ove l'atto di recesso del datore di lavoro non dia luogo ad una definitiva e duratura cessazione del rapporto. (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che il suddetto trattamento di disoccupazione spettasse ad un lavoratore che era stato licenziato senza che fossero state attivate le procedure previste dal menzionato accordo interconfederale e che dopo breve tempo era stato riassunto in servizio). ( V 3984/86, mass n 446798).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1987, n. 3756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3756
    Data del deposito : 15 aprile 1987

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