Articolo 13 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 12Articolo 14
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1 gennaio 2000
Art. 13. (Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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