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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1658/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. AT VI, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1549/2023 pubblicata il 15.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.8.2020, conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: di aver lavorato come autista
ATAC dal 2000; di aver utilizzato autobus senza sospensioni o con sospensioni estremamente rigide e con sedili inadeguati, assumendo conseguenti posture incongrue e prolungate nel tempo, unite a costanti sobbalzi dovuti a molteplici squarci del manto stradale;
di aver svolto un lavoro continuo, per oltre 6 ore giornaliere con turni a scalare, alla guida, senza soste se non quelle previste
1 di n. 3 minuti al capolinea;
di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, una patologia di origine e derivazione professionali (spondilodiscopatia con protrusioni ed ernie) per la quale aveva subito una menomazione psico-fisica del 16% o comunque superiore al minimo indennizzabile.
Ciò premesso, così concludeva: “accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da ““protrusione discale in sede paramediana sin in C5 C6 e C6 C7” e da “ernia discale in sede mediana e paramediana sin in L4 L5 con segni di compressione sulla faccia ventrale del sacco durale, lombosciatalgia”, e/o da altra patologia di derivazione professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
16%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgs. n. 38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge;
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo CP_1 unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1
l'Ente rilevava che la malattia denunciata fosse non tabellata e rilevava la mancanza di prova del nesso causale tra la stessa e le lavorazioni alle quali era addetto il ricorrente.
Con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito dell'attività istruttoria espletata (prova testimoniale e
CTU ambientale), il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
compensava, inoltre, le spese di lite tra le parti e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese della CTU.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la sentenza gravata per errata Parte_1
o non motivata applicazione dei criteri di accertamento dell'esposizione a rischio, e per errata o insufficiente motivazione sulla mancanza di nesso eziologico.
Ha, quindi, riportato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di malattia professionale non tabellata ad eziologia multifattoriale, secondo la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni.
Ha, così, concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso: in via principale
- accertare e dichiarare che le patologie denunciate dall'appellante, da dichiararsi di origine e
2 derivazione professionale, comportano una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 16% del totale, o nella diversa misura che verrà determinata nel corso del giudizio in esito a
Consulenza Tecnica, della quale si avanza espressa richiesta;
- per l'effetto, condannare l' , in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla costituzione della rendita ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 o alla liquidazione in capitale in caso di riconoscimento di percentuale inferiore al 16%, in favore di
, comunque nella misura corrispondente al grado di menomazione dell'integrità Parte_1 psicofisica che sarà accertato in corso di causa, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto di competenza con decorrenza dalla data della domanda;
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite del presente grado di giudizio e di CP_1 quello di primo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- porre a carico dell' le spese di CTU ambientale di primo grado e CP_1 quelle dell'espletanda CTU medico-legale; in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori istanze: -Compensare le spese del grado, in considerazione della costante giurisprudenza in materia, riformando altresì le spese di CTU di primo grado.”
In via istruttoria ha chiesto disporsi una CTU medico legale al fine di accertare il grado di inabilità permanente dell'appellante.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o di rigettarlo in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e opponendosi all'espletamento della CTU medico legale richiesta da controparte.
Disposta nel grado una CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado acriticamente recepito le errate e illogiche valutazioni formulate dal CTU nella relazione peritale.
Ha, quindi, richiamato la documentazione sanitaria depositata nel giudizio di primo grado e il contenuto della relazione del consulente di parte.
Risulta documentato in atti, e comunque non contestato, che l'appellante ha lavorato, in qualità di autista ATAC dal 2000, per n. 6 ore al giorno sino all'anno 2017, successivamente n. 6 ore e 40 minuti al giorno, per tutta la settimana con turni di riposo alternati;
che ha presentato, in data
11.09.2019, denuncia all' di malattia professionale per “protrusione discale in sede CP_1 paramediana sin in C5 C6 e C6 C7” e per “ernia discale in sede mediana e paramediana sin in L4
L5 con segni di compressione sulla faccia ventrale del sacco durale, lombosciatalgia”; che l' CP_1
3 ha respinto la domanda non avendo lo dimostrato l'origine professionale della patologia Pt_1 lamentata, ed essendo la stessa non tabellata e a eziologia multifattoriale.
Ebbene, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, le tabelle rappresentano il punto di riferimento sull'esistenza del nesso di causalità: infatti la tabella viene redatta e aggiornata in base alla legge e alle ricerche scientifiche, allo scopo di agevolare il lavoratore nella dimostrazione del nesso eziologico. Pertanto, qualora la malattia del lavoratore sia prevista nelle apposite tabelle, si applica la presunzione - non assoluta - di eziologia professionale, con conseguente onere della prova contraria a carico dell' al contrario, qualora la malattia CP_1 professionale derivi da lavorazione non tabellata (c.d. 'eziologia multifattoriale') la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore.
Quanto all'eziologia multifattoriale, in relazione alla quale l' ha obiettato che ciò ostasse alla CP_1 qualificazione come professionale della patologia, deve essere richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, in base al quale, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o a eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass. n.
17438/2012, n. 8773/2018); il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. n. 8773/2018, nonché, per le prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753/2005, n. 27449/2016, n. 24959/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono, anche in materia civile, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (Cass. Sez. Un. 581/2008, Cass. n. 29315/2017). E' stato, infine, evidenziato come, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità, posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che - esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la noxa professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene
4 ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione (Cass. n. 3227/2011).
2. Alla luce dei principi sopra riportati, questa Corte ha ritenuto necessario disporre una CTU medico legale al fine di verificare - anche alla luce della prova testimoniale e della CTU ambientale espletate nel giudizio di primo grado, e, quindi, sulla base delle modalità con cui sono state in concreto svolte le mansioni indicate in giudizio dall'odierno appellante - se le patologie denunciate da in data 11.9.2019 (“protrusione discale in sede paramediana sin in C5 e C6 e C6 Parte_1
C7” ed “ernia discale in sede mediana e paramediana sin in L4 e L5 con segni di compressione sulla faccia ventrale del sacco durale, lombosciatalgia”) siano eziologicamente ricollegabile all'attività lavorativa di autista da lui svolta;
in caso affermativo, se, a causa della malattia professionale, sia derivata una lesione permanente all'integrità psicofisica, con determinazione dell'entità del danno biologico, così come previsto dal D.lgs. 38/2000 e dalla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000, e la decorrenza dello stesso.
La CTU nominata, dott.ssa , ha evidenziato quanto segue: Persona_1
“Le indagini da me esperite, a seguito del suddetto incarico, hanno permesso di focalizzare a carico del ricorrente un complesso patologico sostanziantesi in: “ernia discale mediana- paramediana sinistra in L4-L5 con segni strumentali di sofferenza assonale a livello L5-S1 (dx>sx); protrusione discale L5-S1; protrusione discale paramediana sinistra C5-C6 e C6-C7 in autista
ATAC dell'attuale età di 56 anni”.
Passando alla disamina medico-legale del caso, va subito rilevato che si tratta di caso che non può giovarsi della presunzione legale di origine, in quanto, pur risultando l'ernia discale lombare patologia contemplata dalla vigente tabella delle malattie professionali dell'industria (D.M. 10 ottobre 2023), alla voce n. 73 (ErniaDiscale LO (M51.2) nonché, con la medesima voce al n.
77 della antecedente Tabella delle malattie professionali, di cui al D.M.6 aprile 2008), la conduzione di mezzi gommati per trasporto urbano non rientra tuttavia fra le “lavorazioni” previste dalla stessa tabella, comportanti vibrazioni trasmesse al corpo intero (… macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura…).
Per quanto sopra, spetta pertanto all'assicurato dimostrare la malattia, l'attività lavorativa morbigena ed il rapporto causale.
Nel caso la malattia risulta accertata strumentalmente da un esame RM della colonna vertebrale effettuato in data 29.07.2019 ed esame elettromiografico arti inferiori del 28.09.2019.
5 Accertata l'esistenza della malattia, relativamente alla sua descrizione e patogenesi, si precisa che l'ernia discale è una patologia della colonna vertebrale che coinvolge il disco presente tra due corpi vertebrali adiacenti il cui compito è quello di attutire le sollecitazioni pressorie della colonna. Il disco è costituito da una parte più interna (nucleo polposo) racchiuso in un anello più esterno, fibroso (anulus fibroso) che, con il tempo, va incontro a fisiologico invecchiamento per perdita di acqua con conseguente alterazione della distribuzione delle sollecitazioni pressorie con inizio, quindi, di tutta quella sequela fenomenologica che porta all'instaurarsi di una spondilodiscoartrosi. L'ernia si realizza quando, sotto l'impulso di una sollecitazione meccanica, il nucleo polposo si fa strada fra le fibre dell'anulus, attraverso preesistenti deiscenze di natura degenerativa e fuoriesce dal disco stesso, più spesso nella zona posterolaterale lasciata scoperta dal rinforzo costituito dal legamento longitudinale posteriore. Se il tessuto erniato comprime una radice spinale, a seconda del livello compaiono disturbi (lombalgia, lombosciatalgia o lombocruralgia). La formazione di un'ernia discale oltre a fattori comuni (obesità, brusche sollecitazioni, etc) può essere legata a fattori correlati al lavoro, rappresentati essenzialmente dalla: a) movimentazione manuale dei carichi, b) mantenimento di posture incongrue, c) vibrazioni meccaniche tramesse al corpo intero.
Per ciò che concerne l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come riferita nonché altresì dedotta dalle testimonianze presenti in atti, risulta che il soggetto ha svolto, dall'età di 16 anni, attività come imbianchino e successivamente magazziniere;
nel 2000 è stato assunto presso ATAC come autista di linea, servizio pubblico, tutt'ora in attività.
Il lavoro svolto, su turni a rotazione oraria di 6 ore giornaliere sino al 2017 circa, poi di 6,40 ore giornaliere, per tutta la settimana con turni di riposo alternati e brevi pause durante la sosta al capolinea (tre minuti), consiste nella guida della vettura, addetta al trasporto di persone, seguendo un itinerario prestabilito su strade urbane ed extraurbane. Viene riferito utilizzo delle seguenti vetture: Iveco City Class, Fiat 148, Cam Busotto, Inbus 210.80, Menarini 201, Irisbus Citelis, Fiat
421, Iveco Cursor, Bredamenarini 340 e 221. Secondo quanto precisato anamnesticamente sia dal ricorrente che dai testi che hanno reso la testimonianza, le vetture usate almeno fino al 2009 erano vecchie, le sospensioni dei veicoli erano inesistenti, sedili rigidi con frequenti contraccolpi al guidatore favoriti anche dal manto stradale che era dissestato (numerosi tragitti erano con i sampietrini).
La letteratura scientifica esistente concorda sull'esistenza del rischio connesso all'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero -inerente la guida dei suddetti mezzi- e lo sviluppo di patologie degenerative discali del tratto lombosacrale del rachide.
6 I risultati degli studi epidemiologici mostrano, infatti, una maggiore prevalenza di dolori lombo- sacrali, ernie discali e degenerazione precoce della colonna vertebrale nei soggetti esposti a vibrazioni di tutto il corpo.
Il Decreto Legislativo 81, del 9 aprile 2008, al Capo III, Titolo VIII, fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero: “Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
Il rischio derivante dall'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero (WBV:
Whole Body Vibration) può essere aggravato ed incrementato da alcuni importanti fattori individuali ed ambientali, quali la postura assunta durante il lavoro, le caratteristiche antropometriche del lavoratore esposto, il tono muscolare, il carico di lavoro fisico, la suscettibilità individuale, la presenza di vibrazioni impulsive o di urti ripetuti, fondo stradale particolare.
Riguardo ai mezzi che comportano un'esposizione a a livelli potenzialmente dannosi per la Pt_2 salute, nel settore del trasporto pubblico, la conduzione di autobus è considerata a rischio specie se i mezzi condotti, come nel caso in discussione, sono di produzione datata ovvero costruiti in epoche in cui gli accorgimenti tecnici costruttivi finalizzati al contenimento delle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero non erano adeguatamente considerati.
Per quanto attiene alla quantificazione di tale rischio viene fatto riferimento alla normativa di protezione ed al presunto calcolo di “valore d'azione” indicato.
Posto che fino ad una esposizione di 1m/sec2 (valore limite di esposizione giornaliero) è consentito che il lavoratore possa prestare la sua attività, superato il valore 0.5 m/sec2 di livello di azione
(soglia di sicurezza prevenzionale) il rischio che le vibrazioni meccaniche possano determinare effetti dannosi sul rachide lombosacrale sussiste ed è compito del datore di lavoro porre in atto misure tecnico organizzative per ridurlo.
Per quanto attiene il caso in esame, si è proceduto alla consultazione della banca dati “Portale
Agenti Fisici” (ex-ISPESL) che raccoglie le determinazioni, effettuate sul campo, dell'entità CP_1 delle accelerazioni vibratorie meccaniche trasmesse al corpo intero relativamente a mezzi operativi e per il trasporto.
Detta ricerca, comunque non esaustiva per l'indisponibilità di dati relativi ad alcuni autoveicoli condotti dal ricorrente, ha comunque evidenziato, per alcuni dei quali è stata riferita la guida, valori di accelerazione pari e superiori a 0,5 m/s2.
Sulla base di quanto sopra è possibile ritenere che l'entità delle accelerazioni di cui sopra depone per un'esposizione sicuramente rilevante e ciò, unitamente al connesso specifico rischio
7 professionale di mantenimento di posture fisse prolungate del rachide intrinseco alla conduzione di autobus del trasporto urbano -per oltre 19 anni dalla domanda- considerando anche che la tipologia e lo stato della pavimentazione determina l'innalzamento dei valori di vibrazione, porta, secondo un criterio di probabilità qualificata, ad ammettere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nel determinismo dell'ernia discale L4-L5 e anche della discopatia degenerativa emersa a livello L5-S1.
Per detta infermità, sulla base del rilievo obiettivo e strumentale, è possibile indicare una riduzione permanente della integrità psicofisica nella misura del 8% (otto per cento) tenuto conto dei riferimenti tabellari vigenti (D.M 38/2000) a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa, non essendo emersi elementi di giudizio probanti per valutazione diversa da quella indicata nel periodo intercorso dalla data di proposizione della relativa denuncia ad oggi.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni di natura fisiopatologica è, invece, da escludere che le manifestazioni degenerative denunciate a livello cervicale siano state causate o concausate dal lavoro svolto dal ricorrente.
La consulente ha, quindi, così concluso il suo elaborato peritale. “La protrusione discale paramediana sinistra C5-C6 e C6-C7 non può ritenersi malattia di origine professionale. L'ernia discale mediana-paramediana sinistra in L4-L5 con segni strumentali di sofferenza assonale a livello L5-S1 (dx>sx) la protrusione discale L5-S1 è da ritenersi malattia di origine professionale con postumi permanenti complessivamente valutabili nella misura del 8% (otto per cento) come danno biologico (ex art. 13, D. Lgs n. 38/2000), a decorrere dalla data della domanda CP_1 amministrativa”.
Le conclusioni del medico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise e immuni da vizi logici e ricostruttivi, anche in mancanza di osservazioni alla bozza della relazione peritale inviata dalla consulente alle parti. Per tale motivo, il Collegio ha ritenuto di non concedere alla parte appellata il termine per il deposito di note, richiesto dal difensore all'odierna udienza.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarato che l'appellante è affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'8%, a seguito di malattia professionale, solo per ciò che concerne
“l'ernia discale in sede mediana-paramediana sinistra in L4-L5 con segni strumentali di sofferenza assonale a livello L5-S1 (dx>sx) la protrusione discale L5-S1” e, per l'effetto, deve essere
8 condannato l' a corrispondere all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato alla CP_1 misura percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, con distrazione in favore dell'avv.
AT VI che si è dichiarata antistataria.
Le spese di CTU, di primo e di secondo grado, liquidate come da separati provvedimenti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara l'appellante affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'8%, a seguito di malattia professionale;
- condanna l' a corrispondere all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato alla CP_1 misura percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l' a rimborsare a parte appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 3.000,00 quanto al primo grado e in € 3.500,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone a carico dell' le spese di CTU, di primo e di secondo grado, liquidate come da separati CP_1 provvedimenti.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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