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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N° 2184 / 2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...]
119, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in
Sant'Antonio Abate (NA) alla via Sassola, 32 presso e nello studio dell'avv.
Sara Santarpia – C.F. -, rappresentante e difensore, C.F._2
giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività
finanziaria con provvedimento della in data 21/06/2018, Org_1
protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto
Pagina 1 di 5 dalla , società con socio unico appartenente Org_1 Org_2
al e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Org_3 Org_2
quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Org_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in Org_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie
1T: DOC.
2 - la mandataria (già denominata Parte_2
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data CP_2
14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165) (C.F. e Partita IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in P.IVA_2
persona del Procuratore speciale, Dr.ssa (C.F. Controparte_3
), giusta procura del 21/12/2020, a ministero del Dr. C.F._3
, Notaio in Mestre, Rep. n. 42416 - Racc. n. 15733, Persona_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
), con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Santoro C.F._4
(C.F. ) nello studio Cannavale, in Via Catello Fusco 21, C.F._5
Castellammare di Stabia;
OPPOSTa
***
Preliminarmente, è da segnalare l'avvenuta apertura della liquidazione controllata sui patrimoni dell'odierno opponente e del proprio coniuge, stabilita dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 49/2023.
A tal proposito, è da considerare che la liquidazione controllata costituisce una rilevante evoluzione della precedente liquidazione del patrimonio disciplinata
Pagina 2 di 5 dalla L. n. 3/2012. La collocazione sistematica all'interno del codice della crisi,
l'apertura ai creditori della legittimazione attiva determina conseguenze sistematiche di rilievo, non ultima la possibilità che l'istituto possa diventare una forma di recupero del credito più equa rispetto all'esecuzione individuale.
L'apertura della liquidazione controllata produce effetti analoghi a quelli della liquidazione giudiziale.
Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, maturandi sui crediti chirografari, fino alla chiusura della liquidazione (art. 268, comma 5, CCII).
Ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII trovano applicazione (i) l'art. 143 CCII,
che determina l'interruzione dei rapporti processuali pendenti;
(ii) l'art. 150
CCII che dispone il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari anche dei creditori con causa o titolo successivo al momento dell'apertura della liquidazione controllata;
(iii) l'art. 151 CCII che prevede l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che ogni credito, anche quello esentato dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, deve essere accertato dagli organi della procedura secondo il procedimento di accertamento del passivo.
Ebbene, secondo il rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII all'art. 143 CCII, nella liquidazione controllata, l'interruzione dei processi pendenti riguarda i rapporti di diritto patrimoniale compresi nella procedura, e non le controversie che riguardano attività negoziali estranee al concorso, come ad esempio il procedimento di convalida di sfratto dell'abitazione del debitore, che non ha contenuto patrimoniale e non riguarda la procedura.
Diversamente, il blocco delle azioni esecutive stabilito dall'art. 270 quinto
Pagina 3 di 5 comma che rimanda agli artt. 150 e 151 CCII non conosce eccezioni: nemmeno con il mutuo fondiario può costituire un'eccezione perché la liquidazione controllata non è richiamata dalla disposizione fondativa del privilegio processuale dell'art. 41 TUB, da considerarsi norma speciale insuscettibile di applicazione analogica. Ai sensi dell'art. 150 CCII nessun creditore, infatti, dal giorno dell'apertura della procedura di liquidazione controllata può agire in via esecutiva o cautelare e ciò non solo per i crediti maturati prima dell'apertura bensì anche “per i crediti maturati durante” la liquidazione: pertanto, anche i crediti prededotti devono essere registrati nello stato passivo per essere pagati.
La ratio della norma si fonda sulla volontà del legislatore, nell'ottica di avvicinamento della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, di evitare che attraverso l'esercizio di azioni esecutive e cautelari alcuni creditori possano essere soddisfatti al di fuori del concorso e dunque sviare parte del patrimonio.
Tutto ciò considerato, è da evidenziare che il credito per cui è causa rientra nel piano di rientro dal sovraindebitamento presentato dall'opponente. Ne deriva che, secondo il disposto dell'art. 150 CC.II., il Giudice deve dichiarare l'interruzione del processo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, così provvede:
1. Dichiara l'interruzione del processo, sino alla fine della procedura di liquidazione controllata, assegnando sin da ora i termini di legge alle parti per la eventuale riassunzione.
Torre Annunziata 18.03.2024.
IL G.O.P.
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(dott.ssa Angela Ranieri)