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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 152/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle Parte_1
liti in atti dagli Avv.ti prof. Arturo Maresca e Tiziana La Verghetta
Appellante
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti dagli Avv.ti CP_1 CP_2
Giuseppe Patanè e Roberta Patanè
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 28 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti indicati in epigrafe, aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata ai rapporti di lavoro dedotti in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare ai ricorrenti le specifiche Parte_1
somme ad ognuno spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4
c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione CP_3
dovuta per i giorni di ferie;
infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art.
2. La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro
L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU). Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e CP_4
altri contro TI YS plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie di principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C257/04, Persona_1 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva (si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_2
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, CP_5
della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso – TI YS, la CP_4
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della
Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia
“identica” e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”
(Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza
AM et al. vs. TI YS plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti YS in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza AM e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1
(quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive. Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e che Parte_1
determinano la retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav.,
23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612). censura, altresì, il metodo di calcolo adottato dal Tribunale nella quantificazione Parte_1
degli importi spettanti ai titoli azionati.
Invero, ciò che rileva ai fini del decidere è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria
(comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282; Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
Con precipuo riguardo, poi, riguardo alla Indennità di Utilizzo Professionale (c.d. IUP), si è pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile.
Anche con riferimento alla indennità di assenza dalla residenza, si è pronunciata la Suprema
Corte con le citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Discorso analogo può farsi con riferimento all'indennità scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno;
si tratta anche in questi casi di emolumenti percepiti in maniera continuativa, perché strettamente connessi dal punto di vista funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante, così da farne apparire l' erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto dell'incidenza sul trattamento economico mensile del loro mancato riconoscimento
Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione Parte_1 di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art.2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato. E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012
e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro,
“per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso
(Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine Parte_1
alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”
(Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
La decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto va dunque confermata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna Parte_1
a rifondere agli originari ricorrenti ed odierni appellati le spese del grado, che liquida in
[...]
complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P, con distrazione;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di del doppio del contributo unificato, ai Parte_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 152/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle Parte_1
liti in atti dagli Avv.ti prof. Arturo Maresca e Tiziana La Verghetta
Appellante
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti dagli Avv.ti CP_1 CP_2
Giuseppe Patanè e Roberta Patanè
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 28 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti indicati in epigrafe, aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata ai rapporti di lavoro dedotti in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare ai ricorrenti le specifiche Parte_1
somme ad ognuno spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4
c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione CP_3
dovuta per i giorni di ferie;
infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art.
2. La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro
L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU). Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e CP_4
altri contro TI YS plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie di principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C257/04, Persona_1 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva (si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_2
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, CP_5
della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso – TI YS, la CP_4
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della
Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia
“identica” e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”
(Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza
AM et al. vs. TI YS plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti YS in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza AM e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1
(quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive. Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e che Parte_1
determinano la retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav.,
23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612). censura, altresì, il metodo di calcolo adottato dal Tribunale nella quantificazione Parte_1
degli importi spettanti ai titoli azionati.
Invero, ciò che rileva ai fini del decidere è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria
(comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282; Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
Con precipuo riguardo, poi, riguardo alla Indennità di Utilizzo Professionale (c.d. IUP), si è pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile.
Anche con riferimento alla indennità di assenza dalla residenza, si è pronunciata la Suprema
Corte con le citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Discorso analogo può farsi con riferimento all'indennità scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno;
si tratta anche in questi casi di emolumenti percepiti in maniera continuativa, perché strettamente connessi dal punto di vista funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante, così da farne apparire l' erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto dell'incidenza sul trattamento economico mensile del loro mancato riconoscimento
Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione Parte_1 di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art.2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato. E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012
e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro,
“per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso
(Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine Parte_1
alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”
(Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
La decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto va dunque confermata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna Parte_1
a rifondere agli originari ricorrenti ed odierni appellati le spese del grado, che liquida in
[...]
complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P, con distrazione;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di del doppio del contributo unificato, ai Parte_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente