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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1295, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. R. Losavio), Parte_1
e
(Avv. G. De Mol a), Controparte_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 03.03.2025, i ri correnti premesso
• di aver int rattenut o una rel azione sentim ental e nel corso dell a quale nasceva la figl ia (il 14.05.2022), ri conosci uta da entram bi i geni tori;
Per_1
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regol am ent are i loro rapporti con riguardo al mante nim ent o e al l'affidam ent o dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai s ensi dell 'art . 473 bi s.51 co. 2 cpc, hanno di chi arat o di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
26.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici dell a minore nat a da una rel azione t ra i Persona_2
suoi genitori non fondat a s ul m at rimonio) è fondat a e va accol ta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore v a col locata pres so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbi a costit uito i l propri o habit at dal quale è preferi bil e non dist rarl a in ragione dell a sua t enera et à.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegi o rit iene che esso vada regol am entat o nei t ermini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato da ll e parti è equo e cons ente all a m inore di far front e al le sue necessi tà di vita quotidiana.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede i n conformi tà all 'accordo dell e parti come ri port at o nell a convenzione cont enut a nel ri corso del 10.02.2025, deposi tat o tel em aticam ente il 03.03.2025, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 20.05.2025 .
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1295, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. R. Losavio), Parte_1
e
(Avv. G. De Mol a), Controparte_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 03.03.2025, i ri correnti premesso
• di aver int rattenut o una rel azione sentim ental e nel corso dell a quale nasceva la figl ia (il 14.05.2022), ri conosci uta da entram bi i geni tori;
Per_1
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regol am ent are i loro rapporti con riguardo al mante nim ent o e al l'affidam ent o dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai s ensi dell 'art . 473 bi s.51 co. 2 cpc, hanno di chi arat o di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
26.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici dell a minore nat a da una rel azione t ra i Persona_2
suoi genitori non fondat a s ul m at rimonio) è fondat a e va accol ta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore v a col locata pres so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbi a costit uito i l propri o habit at dal quale è preferi bil e non dist rarl a in ragione dell a sua t enera et à.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegi o rit iene che esso vada regol am entat o nei t ermini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato da ll e parti è equo e cons ente all a m inore di far front e al le sue necessi tà di vita quotidiana.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede i n conformi tà all 'accordo dell e parti come ri port at o nell a convenzione cont enut a nel ri corso del 10.02.2025, deposi tat o tel em aticam ente il 03.03.2025, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 20.05.2025 .
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O