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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2861/2019
Promossa da
Arch. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Giordano e Federica Giordano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via F. P. Volpe, 2,
-opponente-
Contro
Sig. rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Francesco Loria e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Mercato S. Severino al C.so Diaz 130/3,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19/03/2019, l'arch. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 435/2019 r.g. n. 1183/2019 reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/02/2019 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 13.609,01, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura a titolo di indennità per illegittima occupazione di beni immobili.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità, improponibilità del monitorio, violazione degli artt. 633 c.p,c. e 1591 c.c., per aver,
pagina 1 di 5 durante tutto il periodo indicato nel ricorso, continuato a pagare il corrispettivo, come da vaglia postale in atti che, pertanto, i pagamenti eseguiti e ricevuti, senza riserva, escludono l'esistenza di qualunque danno, la nullità dell'opposto decreto per violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto la documentazione posta a base del monitorio non soddisfa le condizioni di esigibilità, liquidità e prova scritta, così anche la richiesta di pagamento della parcella in assenza del parere della associazione professionale di appartenenza, eccepiva, inoltre, la nullità del monitorio stante la richiesta di rilascio copia munita di formula esecutiva mai concessa, tanto esposto chiedeva all'intestato Tribunale, previa fissazione della udienza di comparizione, in accoglimento dell'opposizione, revocare e caducare l'opposto decreto, con condanna alle spese tutte di giudizio ex art. 96 c.p.c..
Fissata l'udienza di discussione, con comparsa del 16/07/2019 si costituiva parte opposta, sig.ra precisando che, durante il periodo di occupazione Controparte_1 illegittima dell'immobile indicato in monitorio l'opponente non ha corrisposto alcunché in quanto, i vaglia postali con cui il eseguiva i versamenti non Parte_1 sono mai stati incassati, precisava che il rapporto di locazione dell'immobile è cessato dal 30/5/2017, come da risoluzione pronunciata con sentenza n. 3096/13; che, dopo il predetto termine, il ha continuato a permanere nell'immobile e, senza che Parte_1 gli fosse richiesto, recapitava dei vaglia postali, mai accettati né incassati, mai accettati al fine di non ingenerare nel conduttore sine titulo aspettative di rinnovo del contratto;
che l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo è stato calcolato adeguatamente in € 10.830,00 per 19 mensilità, ad € 570,00 da giugno 2017 a dicembre 2018 sulla scorta dell'ultimo canone pagato;
che, pertanto, il credito azionato in monitorio presenta tutti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Quanto agli onorari, si tratta di somme calcolate al minimo sulla base delle tariffe vigenti tanto da non essere necessario neppure il parere del Consiglio dell'Ordine, del pari le spese vive, si tratta di importi relativi alla fase esecutiva tutti documentati con prova scritta, pertanto la somma complessiva di € 13.609,01 presenta tutte le caratteristiche di certezza, liquidità esigibilità e prova scritta richieste ai fini dell'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo, tanto esposto concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Come da contratto in atti, parte opposta concedeva in locazione, all'odierno opponente, casa rurale con annesso appezzamento di terreno per un canone mensile di
€ 800,00
Risulta, altresì documentato che, con sentenza n. 3096/2013, dichiarato cessato il rapporto di locazione, veniva fissata l'esecuzione alla data non anteriore al
31/05/2017;
Che, a seguito di opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi il rilascio, in effetti, veniva effettuato solo in data in data 12/01/2019, pertanto, stante la detenzione illegittima degli immobili, con il monitorio è stata avanzata richiesta di pagamento per un importo complessivo di € 13.609,01, oltre interessi, di cui € 10.830,00, pari a
19 mensilità di € 570,00 ultimo importo di canone pagato, ed € 2.779,01 di cui alla procedura esecutiva.
L'opponente sostiene, invece, che nulla è dovuto avendo provveduto al pagamento dei canoni a mezzo vaglia postale.
Il pagamento del canone di locazione tramite vaglia postale non è un metodo di pagamento estintivo per legge, ma può essere accettato se specificato nel contratto o se il locatore lo accetta in modo tacito o esplicito.
Nel caso de quo, non vi è stato alcun accordo di un pagamento con tale modalità, ma vi è di più l'opposta nemmeno ha accettato tale pagamenti, né l'opponente ha fornito prova che tali pagamenti a mezzo vaglia in realtà risultano incassati.
Né sul punto può sortire alcun effetto la deposizione resa del teste il Testimone_1 quale riferiva di aver accompagnato l'arch. presso l'Ufficio Postale ove Parte_1 eseguiva il vaglia in favore della sig.ra , poiché tanto non significa che tale CP_1 vaglia veniva poi incassato.
Ed ancora sul punto parte opposta nel rendere il deferito interrogatorio non confermava la circostanza della ricezione dei canoni di locazione a mezzo vaglia.
pagina 3 di 5 È pacifico che se un contratto di locazione è scaduto e l'inquilino continua a occupare l'immobile si configura un'occupazione senza titolo in cui il proprietario può chiedere, oltre ai canoni arretrati, anche una indennità di occupazione e, in alcuni casi, il maggior danno.
L'indennità di occupazione è un risarcimento per il periodo di illegittima detenzione che, spesso equiparato al canone di locazione, che inizia dal giorno successivo al termine previsto per il rilascio.
Per cui, accertato che l'opponente non ha provveduto al rilascio dell'immobile nei termini fissati, che ha continuato a detenere quanto locato e non ha fornito prova dell'incasso dei vaglia da parte dell'opposto e che la somma richiesta è equivalente all'ultimo canone di locazione l'opposizione, sul punto, va rigettata.
Così come va rigettata l'eccezione di cui al pagamento delle spese del processo esecutivo.
In merito la S. C., con ordinanza n, 9333/24 ha chiarito che “per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95c.p.c., il valore della “controversia” non può essere determinato sulla base del criterio del “disputatum” o di quello del “decisum” che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale;
pertanto il solo criterio applicabile è quello della effettiva entità delle somme precettate.
Ed inoltre con la recente Ordinanza n. 33193/22 ha ritenuto che la somma dovuta al professionista può essere calcolata in base ai valori medi dei parametri forensi e, pertanto, non necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine del Foro di appartenenza
Quindi, avendo applicato il valore minino sul valore della causa, il credito risulta certo liquido ed esigibile e non necessitando del parere del Consiglio dell'Ordine.
Pertanto, in applicazione di tale principio va disattesa l'eccezione in merito sollevata.
In conclusione, quindi, per i su esposti motivi, l'opposizione va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 435/2019 r.g. n. 1183/2019 reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/02/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2861/2019 r.g. tra arch. –opponente- e Parte_1
– opposta -, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o Controparte_1 assorbita così provvede;
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 435/2019
r.g. n. 1183/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 06/02/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.850,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 04/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2861/2019
Promossa da
Arch. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Giordano e Federica Giordano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via F. P. Volpe, 2,
-opponente-
Contro
Sig. rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Francesco Loria e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Mercato S. Severino al C.so Diaz 130/3,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19/03/2019, l'arch. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 435/2019 r.g. n. 1183/2019 reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/02/2019 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 13.609,01, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura a titolo di indennità per illegittima occupazione di beni immobili.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità, improponibilità del monitorio, violazione degli artt. 633 c.p,c. e 1591 c.c., per aver,
pagina 1 di 5 durante tutto il periodo indicato nel ricorso, continuato a pagare il corrispettivo, come da vaglia postale in atti che, pertanto, i pagamenti eseguiti e ricevuti, senza riserva, escludono l'esistenza di qualunque danno, la nullità dell'opposto decreto per violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto la documentazione posta a base del monitorio non soddisfa le condizioni di esigibilità, liquidità e prova scritta, così anche la richiesta di pagamento della parcella in assenza del parere della associazione professionale di appartenenza, eccepiva, inoltre, la nullità del monitorio stante la richiesta di rilascio copia munita di formula esecutiva mai concessa, tanto esposto chiedeva all'intestato Tribunale, previa fissazione della udienza di comparizione, in accoglimento dell'opposizione, revocare e caducare l'opposto decreto, con condanna alle spese tutte di giudizio ex art. 96 c.p.c..
Fissata l'udienza di discussione, con comparsa del 16/07/2019 si costituiva parte opposta, sig.ra precisando che, durante il periodo di occupazione Controparte_1 illegittima dell'immobile indicato in monitorio l'opponente non ha corrisposto alcunché in quanto, i vaglia postali con cui il eseguiva i versamenti non Parte_1 sono mai stati incassati, precisava che il rapporto di locazione dell'immobile è cessato dal 30/5/2017, come da risoluzione pronunciata con sentenza n. 3096/13; che, dopo il predetto termine, il ha continuato a permanere nell'immobile e, senza che Parte_1 gli fosse richiesto, recapitava dei vaglia postali, mai accettati né incassati, mai accettati al fine di non ingenerare nel conduttore sine titulo aspettative di rinnovo del contratto;
che l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo è stato calcolato adeguatamente in € 10.830,00 per 19 mensilità, ad € 570,00 da giugno 2017 a dicembre 2018 sulla scorta dell'ultimo canone pagato;
che, pertanto, il credito azionato in monitorio presenta tutti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Quanto agli onorari, si tratta di somme calcolate al minimo sulla base delle tariffe vigenti tanto da non essere necessario neppure il parere del Consiglio dell'Ordine, del pari le spese vive, si tratta di importi relativi alla fase esecutiva tutti documentati con prova scritta, pertanto la somma complessiva di € 13.609,01 presenta tutte le caratteristiche di certezza, liquidità esigibilità e prova scritta richieste ai fini dell'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo, tanto esposto concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Come da contratto in atti, parte opposta concedeva in locazione, all'odierno opponente, casa rurale con annesso appezzamento di terreno per un canone mensile di
€ 800,00
Risulta, altresì documentato che, con sentenza n. 3096/2013, dichiarato cessato il rapporto di locazione, veniva fissata l'esecuzione alla data non anteriore al
31/05/2017;
Che, a seguito di opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi il rilascio, in effetti, veniva effettuato solo in data in data 12/01/2019, pertanto, stante la detenzione illegittima degli immobili, con il monitorio è stata avanzata richiesta di pagamento per un importo complessivo di € 13.609,01, oltre interessi, di cui € 10.830,00, pari a
19 mensilità di € 570,00 ultimo importo di canone pagato, ed € 2.779,01 di cui alla procedura esecutiva.
L'opponente sostiene, invece, che nulla è dovuto avendo provveduto al pagamento dei canoni a mezzo vaglia postale.
Il pagamento del canone di locazione tramite vaglia postale non è un metodo di pagamento estintivo per legge, ma può essere accettato se specificato nel contratto o se il locatore lo accetta in modo tacito o esplicito.
Nel caso de quo, non vi è stato alcun accordo di un pagamento con tale modalità, ma vi è di più l'opposta nemmeno ha accettato tale pagamenti, né l'opponente ha fornito prova che tali pagamenti a mezzo vaglia in realtà risultano incassati.
Né sul punto può sortire alcun effetto la deposizione resa del teste il Testimone_1 quale riferiva di aver accompagnato l'arch. presso l'Ufficio Postale ove Parte_1 eseguiva il vaglia in favore della sig.ra , poiché tanto non significa che tale CP_1 vaglia veniva poi incassato.
Ed ancora sul punto parte opposta nel rendere il deferito interrogatorio non confermava la circostanza della ricezione dei canoni di locazione a mezzo vaglia.
pagina 3 di 5 È pacifico che se un contratto di locazione è scaduto e l'inquilino continua a occupare l'immobile si configura un'occupazione senza titolo in cui il proprietario può chiedere, oltre ai canoni arretrati, anche una indennità di occupazione e, in alcuni casi, il maggior danno.
L'indennità di occupazione è un risarcimento per il periodo di illegittima detenzione che, spesso equiparato al canone di locazione, che inizia dal giorno successivo al termine previsto per il rilascio.
Per cui, accertato che l'opponente non ha provveduto al rilascio dell'immobile nei termini fissati, che ha continuato a detenere quanto locato e non ha fornito prova dell'incasso dei vaglia da parte dell'opposto e che la somma richiesta è equivalente all'ultimo canone di locazione l'opposizione, sul punto, va rigettata.
Così come va rigettata l'eccezione di cui al pagamento delle spese del processo esecutivo.
In merito la S. C., con ordinanza n, 9333/24 ha chiarito che “per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95c.p.c., il valore della “controversia” non può essere determinato sulla base del criterio del “disputatum” o di quello del “decisum” che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale;
pertanto il solo criterio applicabile è quello della effettiva entità delle somme precettate.
Ed inoltre con la recente Ordinanza n. 33193/22 ha ritenuto che la somma dovuta al professionista può essere calcolata in base ai valori medi dei parametri forensi e, pertanto, non necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine del Foro di appartenenza
Quindi, avendo applicato il valore minino sul valore della causa, il credito risulta certo liquido ed esigibile e non necessitando del parere del Consiglio dell'Ordine.
Pertanto, in applicazione di tale principio va disattesa l'eccezione in merito sollevata.
In conclusione, quindi, per i su esposti motivi, l'opposizione va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 435/2019 r.g. n. 1183/2019 reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/02/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2861/2019 r.g. tra arch. –opponente- e Parte_1
– opposta -, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o Controparte_1 assorbita così provvede;
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 435/2019
r.g. n. 1183/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 06/02/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.850,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 04/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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