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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9776 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 6/10/2025 nella causa iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale Affari NTenziosi 1120 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
( Avv.ti A.Gessini e G. Gessini ) Ricorrente
E
NTroparte_1
( Avv.to L. Vesci)
Resistente
CP_2
( Avv.to C Giordano )
Litisconsorzio necessario
Oggetto : indennità preavviso e relativa contribuzione , illegittime trattenute su indennità risarcitoria, differenze retributive a titolo di incentivo ST , mancato rimborso spese e mancata retribuzione ore di viaggio , interessi per mancato tempestivo pagamento indennità risarcitoria Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/1/2024 il ricorrente in epigrafe , premetteva in fatto : era stato assunto dall' presso il Campus Ericsson di Roma in Via Anagnina n. NTroparte_1 203, nel novembre del 1998 ed inserito nel gruppo di ingegneria di RE AD (Network Engineering AD) ; nel luglio del 2000 era uscito dall'Azienda per rientrarvi nel dicembre 2002 con il livello di inquadramento 7QS del CCNL Metalmeccanico , divenuto livello 7Q del CCNL Telecomunicazioni successivamente adottato da;
aveva svolto mansioni , differenziate CP_1 nel corso del tempo , ma tutte riconducibili al ruolo di Customer Project Manager (CPM) ; nel luglio 2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, era stato licenziato ma detto licenziamento era stato annullato con ordinanza n. 95865/2018 del 19 ottobre 2018 che aveva disposto la sua immediata reintegra nonché il pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità per € 59.481,96 oltre interessi legali nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre interessi;
detta ordinanza era stata confermata con sentenze n. 9642/19 del Tribunale e n. 1100/2020 della Corte di Appello ed era ormai passata in giudicato;
la reintegra era stata disposta nel novembre 2018 e, nell'ottobre 2019 , era stata corrisposta l'indennità risarcitoria in misura inferiore al dovuto per la mancata corresponsione degli interessi, per l'applicazione di una tassazione eccessiva, per le trattenute previdenziali non dovute, per l'aver recuperato l'indennità di preavviso al lordo e non al netto;
con la reintegra era stato trasferito a Napoli con disposizione illegittima come accertato con sentenza n. 2118/2019 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
a Napoli il è rimasto circa 4 mesi ed era rientrato a Roma, in esecuzione della predetta Pt_1 sentenza, nel marzo 2019 ; in questo periodo il ricorrente ha dovuto sostenere ingiustamente spese di alloggio e trasporto , delle quali chiedeva il rimborso, unitamente al pagamento dell'ulteriore retribuzione connessa al tempo impiegato per i viaggi Roma - Napoli - Roma come stabilito dal regolamento interno per i dipendenti appartenenti al suo ruolo;
nel maggio 2019
[...] aveva ceduto ad , le cui quote azionarie all'epoca erano NTroparte_1 NTroparte_3 integralmente possedute da il ramo di azienda nel quale era stato NTroparte_1 inserito esso ricorrente al momento del suo rientro da Napoli;
questo provvedimento era stato annullato con sentenza n. 1906/21 del 26 febbraio 2021 ed era rientrato in
[...] nel marzo 2021 ; aveva , quindi, richiesto che, come per gli anni passati da NTroparte_1 quando era Customer Project Manager (dal 2006), inquadrato al livello 7Q, anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli venissero corrisposti gli ST (Short Term Variable) - quota premi variabile NT prevista per il ruolo di (Customer Project Manager) - che gli erano stati sempre corrisposti fino al 2019 (all.ti 7, 8, 9, 10, 11 e 12) ; nel febbraio 2023, in esito ad un'altra procedura di licenziamento collettivo, era stato nuovamente licenziato (all. 13) e anche questo licenziamento è stato impugnato con giudizio pendente dinanzi al Giudice Dott.ssa Pagotto del Tribunale di Roma, RG 24495/23 ; con quest'ultimo licenziamento non gli era stata corrisposta l'indennità di preavviso, prevista dall'art. 50 del vigente CCNL Telecomunicazioni, che- stante il suo ruolo e anzianità, era pari a 4 mensilità né sono stati versati i relativi contributi previdenziali. Argomentava in ordine al :
a)mancato pagamento dell'indennità di preavviso in seguito al licenziamento del febbraio 2023 e mancato versamento dei relativi contributi previdenziali;
b) indebite trattenute previdenziali sulla indennità risarcitoria liquidata con ordinanza n. 95865/2018 del Tribunale di Roma : sul punto evidenziava che - quando nell'ottobre 2019, in esecuzione dell'ordinanza di reintegra n. 95865/2018, gli era stata corrisposta al Pt_1 l'indennità risarcitoria di 12 mensilità, nel versare i contributi previdenziali all' per il periodo CP_2 tra il licenziamento e la reintegra, aveva operato la trattenuta a carico del lavoratore pari al CP_1 9,49 % per e 1 % per CTR AGG. . Poiché detti contributi erano quelli dovuti per il periodo da CP_2 luglio 2017 (data del licenziamento) a novembre 2018 (data della reintegra) ed erano quindi relativi ad anni precedenti (2017 e 2018) a quelli del versamento (2019), come previsto dall'art. 19 Legge 04.04.1952 n. 218 e per giurisprudenza costante , anche la parte di contributi a carico del lavoratore doveva essere corrisposta dal datore di lavoro;
NT c) Mancato pagamento dell' degli anni 2020, 2021 e 2022 : deduceva che da quando aveva NT assunto il ruolo di Customer Project Manager aveva sempre ricevuto la (Short Term Variable), incentivo legato ad obiettivi semplici e che, come tale e per essere stato corrisposto da CP_1 anche per l'anno 2019 nonostante il suo temporaneo trasferimento ad altra società ed integrante una componente della retribuzione;
nell'allegato III all'atto di cessione di ramo di azienda del 2018
,poi annullato in via giudiziale, veniva comunicata la retribuzione di tutti i dipendenti ceduti e, per esso ricorrente (posizione n. 7) era evidenziata, oltre alla paga base, l'importo dell'ST al 31.12.2018 indicato in complessivi € 6.592,23 pari al 10 % del RAL di quell'anno; anche per l'anno 2020, dopo il suo rientro in , era stato disposto, con mail del 19.04.2021 avente ad oggetto CP_1 NT
“pagamento 2020”, il conseguente pagamento dalla stessa (all. 10), mai però CP_1 avvenuto;
dai documenti risulta inoltre che detta indennità era calcolata nella misura del 10 % dello stipendio base (all. 12); tale percentuale del 10 % si riferisce al raggiungimento totale (100 %) dell'obiettivo annuale, da diminuire o aumentare (nel caso del Calianno fino ad un massimo del 200
%) proporzionalmente alla percentuale di obiettivo raggiunta in più o in meno;
d) mancato rimborso delle spese sostenute nel corso dell'illegittimo trasferimento a Napoli e mancato pagamento retribuzione per ore di viaggio Roma-Napoli- Roma : in esecuzione del provvedimento di reintegra nel novembre 2018 lo aveva trasferito alla sede di Napoli;
CP_1 esso ricorrente aveva preso servizio in quella città ma aveva impugnato il provvedimento perché illegittimo e ingiustificato ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2118/2019 aveva dichiarato illegittimo il trasferimento e ordinando il suo immediato rientro a Roma , che avvenne nel marzo 2019 ; nei 4 mesi e mezzo in cui era di servizio a Napoli era stato costretto ad una serie di viaggi Roma – Napoli - Roma essendo residente in quest'ultima città dove la moglie lavora e i figli studiano sostenendo spese per complessivi € 1.488,90 ; come da documentazione allegata, si era sempre recato a Napoli con il treno ad eccezione dei giorni 3 e 4 dicembre 2018 nei quali ha pernottato in albergo;
al punto 13, pag. 13, del paragrafo “trattamento di trasferta” dell'Accordo Aziendale dell'11.12.2018 (all. 21), tra e le Associazioni Sindacali, NTroparte_1 viene stabilito, confermando quanto già in vigore con gli accordi precedenti, che “le ore di viaggio”, eccedenti rispetto all'orario di lavoro, vengano retribuite all'85 % della paga oraria ordinaria;
nel caso di esso ricorrente nel 2019 (all. 2), la paga oraria del ricorrente era di € 23,83 (190,65 : 8) ; quindi la retribuzione per le ore di viaggio doveva essere quantificata in € 20,25 (23,83 x 85 %) ed avendo effettuato viaggi di andata e ritorno Roma-Napoli per 38 giorni per complessive ore 83,6 (2,20 x 38) in quanto ognuno di questi viaggi ha una durata di un'ora e dieci, doveva essergli corrisposta per tale titolo un'ulteriore somma di € 1.692,90 (20,25 x 83,6) ;
e) Interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata : evidenziava che il Tribunale, con l'ordinanza n. 95865/2018 del 19 ottobre 2018, disponendo la reintegra del ricorrente, ha condannato al pagamento di una indennità risarcitoria NTroparte_1 quantificata in complessivi € 59.481,86 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione;
nonostante la formale messa in mora con pec del 23.10.2018 (all. 20), aveva corrisposto la predetta CP_1 somma solo nell'ottobre 2019 con un anno di ritardo;
deduceva , pertanto, che erano dovuti gli interessi per il ritardato pagamento.
Concludeva chiedendo : “ accerti e dichiari che non ha NTroparte_1 provveduto al pagamento al Signor dell'indennità di preavviso in Parte_1 conseguenza del licenziamento del 17.02.2023 per complessivi € 22.952,52, non ha provveduto al versamento all dei contributi relativi alla predetta indennità, ha illegittimamente trattenuto CP_2 sull'indennità risarcitoria corrisposta nell'ottobre 2019 la quota di contributi previdenziali spettanti al lavoratore per complessivi € 6.237,67, non ha corrisposto al gli ST per gli anni 2020, Pt_1 2021 e 2022 per complessivi € 34.270,59, non ha rimborsato al le spese per alloggio e Pt_1 viaggi sostenute per l'illegittimo trasferimento a Napoli per complessivi € 1.488,90 né ha liquidato la retribuzione per le ore di viaggio Roma-Napoli-Roma per complessivi € 1.692,90, non ha infine corrisposto gli interessi per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria versata nel novembre 2019 per complessivi € 5.162,70 o, in subordine, € 460,04. Per l'effetto condanni
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Signor NTroparte_1
la complessiva di € 71.805,28 o nell'altra maggiore o minor somma che il Parte_1 Giudice accerterà. Il tutto oltre rivalutazione e interessi come per legge. Condanni altresì
[...]
al versamento all' dei contributi previdenziali relativi all'indennità di NTroparte_1 CP_2 preavviso come quantificata al punto a) del presente atto in € 22.952,52.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, o in NTroparte_1 subordine la riparametrazione del quantum alla luce delle contestazioni effettuate ,con l'ausilio se del caso di CTU contabile e con vittoria di spese di lite . In particolare :
- sulla domanda sub a) dell'esposizione in diritto sosteneva che il preavviso precedentemente liquidato in ragione del licenziamento intervenuto nel 2017, a seguito dell'annullamento dello stesso e della corresponsione della relativa indennità di reintegra nell'ottobre del 2019, non era stato restituito dal lavoratore, come invece avrebbe dovuto secondo la sentenza n. 9642/2019 del 5 novembre 2019 ; pertanto al momento del licenziamento del 17 febbraio 2023, al fine di recuperare le somme di cui sopra, la Società aveva effettuato una compensazione tra l'indennità di preavviso dovuta per questo licenziamento e l'importo del proprio credito;
sulla domanda sub b) argomentava in ordine all'infondatezza della stessa in quanto l' Pt_2 aveva legittimamente effettuato le trattenute, di imposte e contributi, che la stessa era tenuta ad effettuare nella qualità di sostituto di imposta;
in ogni caso, evidenziava che il era stato Pt_1 licenziato una prima volta il 21 luglio 2017, ricevendo l'indennità di preavviso tra le competenze di fine rapporto;
successivamente, lo stesso ha ottenuto la reintegra e la conseguente indennità di reintegra è stata liquidata nel cedolino di ottobre 2019 ; tuttavia, da tale indennità non è stato decurtato il preavviso già pagato. Pertanto, la richiesta di rimborso dei contributi previdenziali dell'indennità di reintegra non avrebbe potuto comunque essere evasa, atteso che comunque la Società risultava creditrice della somma suddetta erogata a titolo di indennità di mancato preavviso;
NT sulla domanda sub c ) evidenziava che l'incentivo integrava un compenso variabile la cui assegnazione era discrezionale e legata al “peso” della posizione rivestita dal dipendente all'interno dell'azienda e dell'organizzazione facendo riferimento al periodo in considerazione;
contestava comunque la relativa quantificazione, perché erronea ed esorbitante;
sulla domanda sub d) deduceva che non erano stati allegati dal ricorrente conteggi analitici esplicativi che consentissero un chiaro e immediato riscontro in relazione alle singole giornate alle quali la produzione documentale farebbe asserito riferimento;
non erano assolutamente dovute da parte della Società le spese sostenute dal ricorrente a titolo di vitto che non costituivano conseguenza immediata e diretta dell'asserito illegittimo trasferimento;
neppure erano dovute le somme richieste a titolo di retribuzione aggiuntiva per le asserite “ore di viaggio” effettuate dal
, considerato che le stesse non rientrano nell'orario di lavoro e dunque non devono essere Pt_1 compensate;
del resto, la controparte nel ricorso non ha indicato con precisione i giorni e le ore degli asseriti viaggi (e quindi le date, gli orari di partenza e di arrivo), con l'inevitabile conseguenza che non è possibile determinare se le ore di viaggio sono state effettuate in giorni lavorativi oppure no, se hanno avuto o meno coincidenza con il normale orario di lavoro del ricorrente (e quindi se allo stesso è già stata corrisposta la retribuzione piena per dette ore o se invece le medesime ore debbano essere coperte da relativi permessi orari); sulla domanda sub e) argomentava in ordine all'infondatezza richiamando giurisprudenza. Concludeva come sopra riportato .
All'udienza del 6/5/2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 che si costituiva chiedendo che il Tribunale adito ,nell'ipotesi di accertamento del dovuto pagamento a titolo di differenze retributive al sig. , volesse condannare il Parte_1 resistente al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Ammesse ed espletate prove testimoniali , autorizzato il deposito di note , disposta la discussione della causa con le modalità della trattazione scritta , la causa viene decisa.
Relativamente alla domanda sub a) ( mancato pagamento dell'indennità di preavviso in seguito al licenziamento del febbraio 2023 e mancato versamento dei relativi contributi previdenziali ) si rileva che all'udienza del 6/2/2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla detta domanda a seguito della pubblicazione in data 6/2/2024 della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 467/2024 che aveva accertato la legittimità della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da CP_
a terza società; l' accettava la rinuncia a spese compensate , mentre la CP_1 CP_1 accettava la rinuncia ma non a spese compensate . Tenuto conto che la detta sentenza della Corte di Appello è intervenuta in corso di giudizio le spese correlate debbono essere compensate tra tutte le parti .
Relativamente alla domanda sub b) (indebite trattenute previdenziali sulla indennità risarcitoria liquidata con ordinanza n. 95865/2018 del Tribunale di Roma ) si richiama quanto condivisibilmente statuito dalla S. C. con con ordinanza nr.12708 del 25.6.2020 secondo la quale
“la fattispecie va sussunta nella norma di cui all'art. 23 della I. n. 218 del 1952, ai sensi della quale:”Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito
o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta..”; ed infatti, l'art. 19 della stessa legge (v. pure art. 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito, anche di recente (cfr., Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico. Nella fattispecie, la domanda attiene al contenuto economico del risarcimento del danno spettante alla dipendente a seguito della disposta reintegrazione, nel cui ambito va ascritto il diritto della stessa ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico della lavoratrice (cfr., Cass.n. 12964/2010) secondo cui “Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore”). Nel caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 della I. n. 218 del 1952, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, «assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno. Relativamente alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che “La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952”, innanzi citata, “è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante”. Facendo applicazione di tali principi deve ritersi l'illegittimità delle trattenute operate da per l'importo dedotto in ricorso e non contestato CP_1 da controparte di € 6237,67 . Solo ad abundantiam si rileva che del tutto irrilevanti sono le argomentazioni di parte resistente in relazione ad una “ compensazione ” con importi non restituiti di indennità di preavviso relativa al licenziamento del 2017 , compensazione non solo non dedotta in questa sede né in via di domanda o eccezione riconvenzionale ma dalla stessa società invocata a compensazione del mancato pagamento dell'indennità di preavviso relativa al licenziamento del 2023 .
Relativamente alla domanda sub c) (mancato pagamento dell'ST degli anni 2020, 2021 e 2022 Mancato pagamento dell'ST degli anni 2020, 2021 e 2022) il teste ha dichiarato “ . Tes_1 Ho lavorato con il ric.te dal 2006 fino al licenziamento del 2017 . Io dal 2014 ero inquadrato quale Customer Projet Manager;
anche il ricorrente aveva questo inquadramento ma non so da quando . Per il Customer Projet Manager ero previsto un incentivo denominato Short Term Variable che era erogato al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali e solo nel caso di tale raggiungimento era erogato . Nulla so sulla circostanza se il ricorrente abbia percepito un ST e sulla percentuale ”. Il teste ha riferito “Lavoro in dal 2000 e dal Testimone_2 CP_1 Con 2022 rivesto ruolo di dirigente aziendale occupandomi di politiche retributive L' è parte della retribuzione variabile assegnata anche ad alcuni Customer projet manager a seconda dei ruoli e delle competenze ed a seconda del periodo .Nulla so sullo specifico per quanto attiene al ric.te L'assegnazione è discrezionale e dipende sia da una preventiva assegnazione annuale aziendale a determinati ruoli , che deve essere accettata dal lavoratore , e poi successivamente dal raggiungimento di determinati obiettivi aziendali a fine anno”. Risulta pertanto che l'indennità in parola costituisce parte variabile della retribuzione condizionata all'assegnazione di obiettivi , all'accettazione di tali obiettivi da parte del lavoratore ed alla verifica del raggiungimento degli stessi . Nella fattispecie tali elementi debbono ritenersi integrati solo in relazione all'anno 2020 atteso che nell'e mail del 19/4/2021 indirizzata al ricorrente in all . 10 al ricorso Ericsson espressamente dichiara “ Ti informiamo che sono in corso i conteggi relativi alla quota ST 2020. Al termine delle verifiche il relativo importo Ti verrà corrisposto con il primo cedolino utile ”. La quantificazione del predetto incentivo per l'anno 2020 in € 10.528,39 , come da all 11 al ricorso , non è stata specificamente contestata da parte resistente che si è limitata a generica ed immotivata censura sull'asserita abnormità dell'importo richiesto .
Relativamente alla domanda sub d) (mancato rimborso delle spese sostenute nel corso dell'illegittimo trasferimento a Napoli e mancato pagamento retribuzione per ore di viaggio Roma- Napoli- Roma ) deve rilevarsi che il ricorrente rivendica il rimborso per spese sostenute durante il periodo di lavoro a Napoli a seguito di trasferimento di cui è stata accertata l'illegittimità . Il presupposto per il riconoscimento del rimborso è che si tratti di spese causalmente e in via diretta conseguenti all'illegittimo trasferimento . Ciò senz'altro è vero per quanto attiene alle spese di viaggio ( cfr sul punto Ordinanza S. C. n. 18903 del 10/7/2025 secondo la quale in caso di trasferimento dichiarato giudizialmente illegittimo, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciute le spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede durante il periodo di adibizione alla stessa
) mentre non si ravvisa tale nesso di diretta causalità né per le spese di vitto ( pari ad € 28 complessivi come da ricevute in atti ) né per le spese di alloggio ( pari ad € 44,00 come da ricevute in atti ) ; relativamente alle ultime si segnala che alcuna allegazione è contenuta in ricorso circa la necessaria permanenza a Napoli per motivi connessi all'eventuale prolungato orario di lavoro . Pertanto l'importo dedotto in ricorso di € 1488,90 deve essere ridotto ad € 1416,90 . La domanda relativa al mancato pagamento della retribuzione per le ore di viaggio è infondata . Deve richiamarsi anche a tal proposito l' ordinanza S.C. n. 18903 del 10/7/2025 che, confermando sul punto la sentenza della Corte di Appello impugnata che aveva escluso che il tempo di trasferimento dalla residenza del lavoratore alla sede di lavoro potesse rilevare quale tempo di lavoro ed essere retribuito e tanto in ragione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 , ha statuito “ La decisione così assunta dalla Corte di Appello non è censurabile perché, una volta esclusa la qualificazione del tempo di viaggio quale orario di lavoro, rimane esclusa la possibilità di retribuire il predetto tempo e vieppiù di fondare su di esso un indennizzo ovvero un risarcimento del danno. Peraltro il ricorrente non ha dedotto, nemmeno nel ricorso, di aver subito in ragione del maggior tempo di viaggio lesioni della sua sfera giuridica altrimenti risarcibili rimanendo la doglianza del tutto generica e inapprezzabile sotto il profilo del bene della vita indicato come pregiudicato”. La suddetta decisione si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame nella quale non è stata avanzata alcuna domanda risarcitoria sul punto né allegato alcunchè che potesse fondare tale domanda.
Relativamente alla domanda sub e) ( Interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata )deve condividersi la condivisibile giurisprudenza , anche di questo Tribunale versate in atti da parte resistente , che ha escluso la compatibilità degli interessi ex art 1282 comma 4 c.c. e crediti di lavoro , e rilevarsi che le Sezioni Unite della Cassazione con n. 12449 del 2024, hanno statuito che se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di “interessi legali” senz'altra indicazione, la misura degli interessi maturati dopo la domanda resta fissata nel saggio previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., dichiarando inammissibile il quesito posto sulla base di titolo esecutivo, che in quella fattispecie recava ex art 429 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento della somma “oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo”, senza altro specificare. Infine deve richiamarsi la pronuncia Cass., 30 aprile 2025, n. 11343 che intervenendo sul problema della compatibilità tra interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro conclude nel senso dell'incompatibilità .
In conclusione la deve essere condannata al pagamento in favore NTroparte_1 del ricorrente della complessiva somma di € 18.182,96 ( € 6237,67 + € 10.528,39 + € 1416,90 ) oltre accessori dalla maturazione al saldo . Stante l'esito della lite ,le spese di lite tra ricorrente e debbono essere compensate per 3/5 restando a carico della NTroparte_1 resistente il pagamento dei residuo 2/5 liquidati in € 2800,00 oltre accessori . Le spese di lite tra CP_ ricorrente ed debbono essere compensate .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : condanna la deve essere condannata al pagamento in favore del NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 18.182,96 ( € 6237,67 + € 10.528,39 + € 1416,90 per i titoli di cui in motivazione ) oltre accessori dalla maturazione al saldo;
compensa per 3/5 le spese di lite condannando la al pagamento in NTroparte_1 favore del ricorrente dei residui 2/5 liquidati in € 2800,00 oltre accessori di legge;
CP_ compensa le spese tra ricorrente ed .
Roma 6/10/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 6/10/2025 nella causa iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale Affari NTenziosi 1120 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
( Avv.ti A.Gessini e G. Gessini ) Ricorrente
E
NTroparte_1
( Avv.to L. Vesci)
Resistente
CP_2
( Avv.to C Giordano )
Litisconsorzio necessario
Oggetto : indennità preavviso e relativa contribuzione , illegittime trattenute su indennità risarcitoria, differenze retributive a titolo di incentivo ST , mancato rimborso spese e mancata retribuzione ore di viaggio , interessi per mancato tempestivo pagamento indennità risarcitoria Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/1/2024 il ricorrente in epigrafe , premetteva in fatto : era stato assunto dall' presso il Campus Ericsson di Roma in Via Anagnina n. NTroparte_1 203, nel novembre del 1998 ed inserito nel gruppo di ingegneria di RE AD (Network Engineering AD) ; nel luglio del 2000 era uscito dall'Azienda per rientrarvi nel dicembre 2002 con il livello di inquadramento 7QS del CCNL Metalmeccanico , divenuto livello 7Q del CCNL Telecomunicazioni successivamente adottato da;
aveva svolto mansioni , differenziate CP_1 nel corso del tempo , ma tutte riconducibili al ruolo di Customer Project Manager (CPM) ; nel luglio 2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, era stato licenziato ma detto licenziamento era stato annullato con ordinanza n. 95865/2018 del 19 ottobre 2018 che aveva disposto la sua immediata reintegra nonché il pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità per € 59.481,96 oltre interessi legali nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre interessi;
detta ordinanza era stata confermata con sentenze n. 9642/19 del Tribunale e n. 1100/2020 della Corte di Appello ed era ormai passata in giudicato;
la reintegra era stata disposta nel novembre 2018 e, nell'ottobre 2019 , era stata corrisposta l'indennità risarcitoria in misura inferiore al dovuto per la mancata corresponsione degli interessi, per l'applicazione di una tassazione eccessiva, per le trattenute previdenziali non dovute, per l'aver recuperato l'indennità di preavviso al lordo e non al netto;
con la reintegra era stato trasferito a Napoli con disposizione illegittima come accertato con sentenza n. 2118/2019 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
a Napoli il è rimasto circa 4 mesi ed era rientrato a Roma, in esecuzione della predetta Pt_1 sentenza, nel marzo 2019 ; in questo periodo il ricorrente ha dovuto sostenere ingiustamente spese di alloggio e trasporto , delle quali chiedeva il rimborso, unitamente al pagamento dell'ulteriore retribuzione connessa al tempo impiegato per i viaggi Roma - Napoli - Roma come stabilito dal regolamento interno per i dipendenti appartenenti al suo ruolo;
nel maggio 2019
[...] aveva ceduto ad , le cui quote azionarie all'epoca erano NTroparte_1 NTroparte_3 integralmente possedute da il ramo di azienda nel quale era stato NTroparte_1 inserito esso ricorrente al momento del suo rientro da Napoli;
questo provvedimento era stato annullato con sentenza n. 1906/21 del 26 febbraio 2021 ed era rientrato in
[...] nel marzo 2021 ; aveva , quindi, richiesto che, come per gli anni passati da NTroparte_1 quando era Customer Project Manager (dal 2006), inquadrato al livello 7Q, anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli venissero corrisposti gli ST (Short Term Variable) - quota premi variabile NT prevista per il ruolo di (Customer Project Manager) - che gli erano stati sempre corrisposti fino al 2019 (all.ti 7, 8, 9, 10, 11 e 12) ; nel febbraio 2023, in esito ad un'altra procedura di licenziamento collettivo, era stato nuovamente licenziato (all. 13) e anche questo licenziamento è stato impugnato con giudizio pendente dinanzi al Giudice Dott.ssa Pagotto del Tribunale di Roma, RG 24495/23 ; con quest'ultimo licenziamento non gli era stata corrisposta l'indennità di preavviso, prevista dall'art. 50 del vigente CCNL Telecomunicazioni, che- stante il suo ruolo e anzianità, era pari a 4 mensilità né sono stati versati i relativi contributi previdenziali. Argomentava in ordine al :
a)mancato pagamento dell'indennità di preavviso in seguito al licenziamento del febbraio 2023 e mancato versamento dei relativi contributi previdenziali;
b) indebite trattenute previdenziali sulla indennità risarcitoria liquidata con ordinanza n. 95865/2018 del Tribunale di Roma : sul punto evidenziava che - quando nell'ottobre 2019, in esecuzione dell'ordinanza di reintegra n. 95865/2018, gli era stata corrisposta al Pt_1 l'indennità risarcitoria di 12 mensilità, nel versare i contributi previdenziali all' per il periodo CP_2 tra il licenziamento e la reintegra, aveva operato la trattenuta a carico del lavoratore pari al CP_1 9,49 % per e 1 % per CTR AGG. . Poiché detti contributi erano quelli dovuti per il periodo da CP_2 luglio 2017 (data del licenziamento) a novembre 2018 (data della reintegra) ed erano quindi relativi ad anni precedenti (2017 e 2018) a quelli del versamento (2019), come previsto dall'art. 19 Legge 04.04.1952 n. 218 e per giurisprudenza costante , anche la parte di contributi a carico del lavoratore doveva essere corrisposta dal datore di lavoro;
NT c) Mancato pagamento dell' degli anni 2020, 2021 e 2022 : deduceva che da quando aveva NT assunto il ruolo di Customer Project Manager aveva sempre ricevuto la (Short Term Variable), incentivo legato ad obiettivi semplici e che, come tale e per essere stato corrisposto da CP_1 anche per l'anno 2019 nonostante il suo temporaneo trasferimento ad altra società ed integrante una componente della retribuzione;
nell'allegato III all'atto di cessione di ramo di azienda del 2018
,poi annullato in via giudiziale, veniva comunicata la retribuzione di tutti i dipendenti ceduti e, per esso ricorrente (posizione n. 7) era evidenziata, oltre alla paga base, l'importo dell'ST al 31.12.2018 indicato in complessivi € 6.592,23 pari al 10 % del RAL di quell'anno; anche per l'anno 2020, dopo il suo rientro in , era stato disposto, con mail del 19.04.2021 avente ad oggetto CP_1 NT
“pagamento 2020”, il conseguente pagamento dalla stessa (all. 10), mai però CP_1 avvenuto;
dai documenti risulta inoltre che detta indennità era calcolata nella misura del 10 % dello stipendio base (all. 12); tale percentuale del 10 % si riferisce al raggiungimento totale (100 %) dell'obiettivo annuale, da diminuire o aumentare (nel caso del Calianno fino ad un massimo del 200
%) proporzionalmente alla percentuale di obiettivo raggiunta in più o in meno;
d) mancato rimborso delle spese sostenute nel corso dell'illegittimo trasferimento a Napoli e mancato pagamento retribuzione per ore di viaggio Roma-Napoli- Roma : in esecuzione del provvedimento di reintegra nel novembre 2018 lo aveva trasferito alla sede di Napoli;
CP_1 esso ricorrente aveva preso servizio in quella città ma aveva impugnato il provvedimento perché illegittimo e ingiustificato ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2118/2019 aveva dichiarato illegittimo il trasferimento e ordinando il suo immediato rientro a Roma , che avvenne nel marzo 2019 ; nei 4 mesi e mezzo in cui era di servizio a Napoli era stato costretto ad una serie di viaggi Roma – Napoli - Roma essendo residente in quest'ultima città dove la moglie lavora e i figli studiano sostenendo spese per complessivi € 1.488,90 ; come da documentazione allegata, si era sempre recato a Napoli con il treno ad eccezione dei giorni 3 e 4 dicembre 2018 nei quali ha pernottato in albergo;
al punto 13, pag. 13, del paragrafo “trattamento di trasferta” dell'Accordo Aziendale dell'11.12.2018 (all. 21), tra e le Associazioni Sindacali, NTroparte_1 viene stabilito, confermando quanto già in vigore con gli accordi precedenti, che “le ore di viaggio”, eccedenti rispetto all'orario di lavoro, vengano retribuite all'85 % della paga oraria ordinaria;
nel caso di esso ricorrente nel 2019 (all. 2), la paga oraria del ricorrente era di € 23,83 (190,65 : 8) ; quindi la retribuzione per le ore di viaggio doveva essere quantificata in € 20,25 (23,83 x 85 %) ed avendo effettuato viaggi di andata e ritorno Roma-Napoli per 38 giorni per complessive ore 83,6 (2,20 x 38) in quanto ognuno di questi viaggi ha una durata di un'ora e dieci, doveva essergli corrisposta per tale titolo un'ulteriore somma di € 1.692,90 (20,25 x 83,6) ;
e) Interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata : evidenziava che il Tribunale, con l'ordinanza n. 95865/2018 del 19 ottobre 2018, disponendo la reintegra del ricorrente, ha condannato al pagamento di una indennità risarcitoria NTroparte_1 quantificata in complessivi € 59.481,86 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione;
nonostante la formale messa in mora con pec del 23.10.2018 (all. 20), aveva corrisposto la predetta CP_1 somma solo nell'ottobre 2019 con un anno di ritardo;
deduceva , pertanto, che erano dovuti gli interessi per il ritardato pagamento.
Concludeva chiedendo : “ accerti e dichiari che non ha NTroparte_1 provveduto al pagamento al Signor dell'indennità di preavviso in Parte_1 conseguenza del licenziamento del 17.02.2023 per complessivi € 22.952,52, non ha provveduto al versamento all dei contributi relativi alla predetta indennità, ha illegittimamente trattenuto CP_2 sull'indennità risarcitoria corrisposta nell'ottobre 2019 la quota di contributi previdenziali spettanti al lavoratore per complessivi € 6.237,67, non ha corrisposto al gli ST per gli anni 2020, Pt_1 2021 e 2022 per complessivi € 34.270,59, non ha rimborsato al le spese per alloggio e Pt_1 viaggi sostenute per l'illegittimo trasferimento a Napoli per complessivi € 1.488,90 né ha liquidato la retribuzione per le ore di viaggio Roma-Napoli-Roma per complessivi € 1.692,90, non ha infine corrisposto gli interessi per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria versata nel novembre 2019 per complessivi € 5.162,70 o, in subordine, € 460,04. Per l'effetto condanni
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Signor NTroparte_1
la complessiva di € 71.805,28 o nell'altra maggiore o minor somma che il Parte_1 Giudice accerterà. Il tutto oltre rivalutazione e interessi come per legge. Condanni altresì
[...]
al versamento all' dei contributi previdenziali relativi all'indennità di NTroparte_1 CP_2 preavviso come quantificata al punto a) del presente atto in € 22.952,52.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, o in NTroparte_1 subordine la riparametrazione del quantum alla luce delle contestazioni effettuate ,con l'ausilio se del caso di CTU contabile e con vittoria di spese di lite . In particolare :
- sulla domanda sub a) dell'esposizione in diritto sosteneva che il preavviso precedentemente liquidato in ragione del licenziamento intervenuto nel 2017, a seguito dell'annullamento dello stesso e della corresponsione della relativa indennità di reintegra nell'ottobre del 2019, non era stato restituito dal lavoratore, come invece avrebbe dovuto secondo la sentenza n. 9642/2019 del 5 novembre 2019 ; pertanto al momento del licenziamento del 17 febbraio 2023, al fine di recuperare le somme di cui sopra, la Società aveva effettuato una compensazione tra l'indennità di preavviso dovuta per questo licenziamento e l'importo del proprio credito;
sulla domanda sub b) argomentava in ordine all'infondatezza della stessa in quanto l' Pt_2 aveva legittimamente effettuato le trattenute, di imposte e contributi, che la stessa era tenuta ad effettuare nella qualità di sostituto di imposta;
in ogni caso, evidenziava che il era stato Pt_1 licenziato una prima volta il 21 luglio 2017, ricevendo l'indennità di preavviso tra le competenze di fine rapporto;
successivamente, lo stesso ha ottenuto la reintegra e la conseguente indennità di reintegra è stata liquidata nel cedolino di ottobre 2019 ; tuttavia, da tale indennità non è stato decurtato il preavviso già pagato. Pertanto, la richiesta di rimborso dei contributi previdenziali dell'indennità di reintegra non avrebbe potuto comunque essere evasa, atteso che comunque la Società risultava creditrice della somma suddetta erogata a titolo di indennità di mancato preavviso;
NT sulla domanda sub c ) evidenziava che l'incentivo integrava un compenso variabile la cui assegnazione era discrezionale e legata al “peso” della posizione rivestita dal dipendente all'interno dell'azienda e dell'organizzazione facendo riferimento al periodo in considerazione;
contestava comunque la relativa quantificazione, perché erronea ed esorbitante;
sulla domanda sub d) deduceva che non erano stati allegati dal ricorrente conteggi analitici esplicativi che consentissero un chiaro e immediato riscontro in relazione alle singole giornate alle quali la produzione documentale farebbe asserito riferimento;
non erano assolutamente dovute da parte della Società le spese sostenute dal ricorrente a titolo di vitto che non costituivano conseguenza immediata e diretta dell'asserito illegittimo trasferimento;
neppure erano dovute le somme richieste a titolo di retribuzione aggiuntiva per le asserite “ore di viaggio” effettuate dal
, considerato che le stesse non rientrano nell'orario di lavoro e dunque non devono essere Pt_1 compensate;
del resto, la controparte nel ricorso non ha indicato con precisione i giorni e le ore degli asseriti viaggi (e quindi le date, gli orari di partenza e di arrivo), con l'inevitabile conseguenza che non è possibile determinare se le ore di viaggio sono state effettuate in giorni lavorativi oppure no, se hanno avuto o meno coincidenza con il normale orario di lavoro del ricorrente (e quindi se allo stesso è già stata corrisposta la retribuzione piena per dette ore o se invece le medesime ore debbano essere coperte da relativi permessi orari); sulla domanda sub e) argomentava in ordine all'infondatezza richiamando giurisprudenza. Concludeva come sopra riportato .
All'udienza del 6/5/2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 che si costituiva chiedendo che il Tribunale adito ,nell'ipotesi di accertamento del dovuto pagamento a titolo di differenze retributive al sig. , volesse condannare il Parte_1 resistente al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Ammesse ed espletate prove testimoniali , autorizzato il deposito di note , disposta la discussione della causa con le modalità della trattazione scritta , la causa viene decisa.
Relativamente alla domanda sub a) ( mancato pagamento dell'indennità di preavviso in seguito al licenziamento del febbraio 2023 e mancato versamento dei relativi contributi previdenziali ) si rileva che all'udienza del 6/2/2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla detta domanda a seguito della pubblicazione in data 6/2/2024 della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 467/2024 che aveva accertato la legittimità della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da CP_
a terza società; l' accettava la rinuncia a spese compensate , mentre la CP_1 CP_1 accettava la rinuncia ma non a spese compensate . Tenuto conto che la detta sentenza della Corte di Appello è intervenuta in corso di giudizio le spese correlate debbono essere compensate tra tutte le parti .
Relativamente alla domanda sub b) (indebite trattenute previdenziali sulla indennità risarcitoria liquidata con ordinanza n. 95865/2018 del Tribunale di Roma ) si richiama quanto condivisibilmente statuito dalla S. C. con con ordinanza nr.12708 del 25.6.2020 secondo la quale
“la fattispecie va sussunta nella norma di cui all'art. 23 della I. n. 218 del 1952, ai sensi della quale:”Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito
o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta..”; ed infatti, l'art. 19 della stessa legge (v. pure art. 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito, anche di recente (cfr., Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico. Nella fattispecie, la domanda attiene al contenuto economico del risarcimento del danno spettante alla dipendente a seguito della disposta reintegrazione, nel cui ambito va ascritto il diritto della stessa ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico della lavoratrice (cfr., Cass.n. 12964/2010) secondo cui “Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore”). Nel caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 della I. n. 218 del 1952, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, «assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno. Relativamente alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che “La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952”, innanzi citata, “è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante”. Facendo applicazione di tali principi deve ritersi l'illegittimità delle trattenute operate da per l'importo dedotto in ricorso e non contestato CP_1 da controparte di € 6237,67 . Solo ad abundantiam si rileva che del tutto irrilevanti sono le argomentazioni di parte resistente in relazione ad una “ compensazione ” con importi non restituiti di indennità di preavviso relativa al licenziamento del 2017 , compensazione non solo non dedotta in questa sede né in via di domanda o eccezione riconvenzionale ma dalla stessa società invocata a compensazione del mancato pagamento dell'indennità di preavviso relativa al licenziamento del 2023 .
Relativamente alla domanda sub c) (mancato pagamento dell'ST degli anni 2020, 2021 e 2022 Mancato pagamento dell'ST degli anni 2020, 2021 e 2022) il teste ha dichiarato “ . Tes_1 Ho lavorato con il ric.te dal 2006 fino al licenziamento del 2017 . Io dal 2014 ero inquadrato quale Customer Projet Manager;
anche il ricorrente aveva questo inquadramento ma non so da quando . Per il Customer Projet Manager ero previsto un incentivo denominato Short Term Variable che era erogato al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali e solo nel caso di tale raggiungimento era erogato . Nulla so sulla circostanza se il ricorrente abbia percepito un ST e sulla percentuale ”. Il teste ha riferito “Lavoro in dal 2000 e dal Testimone_2 CP_1 Con 2022 rivesto ruolo di dirigente aziendale occupandomi di politiche retributive L' è parte della retribuzione variabile assegnata anche ad alcuni Customer projet manager a seconda dei ruoli e delle competenze ed a seconda del periodo .Nulla so sullo specifico per quanto attiene al ric.te L'assegnazione è discrezionale e dipende sia da una preventiva assegnazione annuale aziendale a determinati ruoli , che deve essere accettata dal lavoratore , e poi successivamente dal raggiungimento di determinati obiettivi aziendali a fine anno”. Risulta pertanto che l'indennità in parola costituisce parte variabile della retribuzione condizionata all'assegnazione di obiettivi , all'accettazione di tali obiettivi da parte del lavoratore ed alla verifica del raggiungimento degli stessi . Nella fattispecie tali elementi debbono ritenersi integrati solo in relazione all'anno 2020 atteso che nell'e mail del 19/4/2021 indirizzata al ricorrente in all . 10 al ricorso Ericsson espressamente dichiara “ Ti informiamo che sono in corso i conteggi relativi alla quota ST 2020. Al termine delle verifiche il relativo importo Ti verrà corrisposto con il primo cedolino utile ”. La quantificazione del predetto incentivo per l'anno 2020 in € 10.528,39 , come da all 11 al ricorso , non è stata specificamente contestata da parte resistente che si è limitata a generica ed immotivata censura sull'asserita abnormità dell'importo richiesto .
Relativamente alla domanda sub d) (mancato rimborso delle spese sostenute nel corso dell'illegittimo trasferimento a Napoli e mancato pagamento retribuzione per ore di viaggio Roma- Napoli- Roma ) deve rilevarsi che il ricorrente rivendica il rimborso per spese sostenute durante il periodo di lavoro a Napoli a seguito di trasferimento di cui è stata accertata l'illegittimità . Il presupposto per il riconoscimento del rimborso è che si tratti di spese causalmente e in via diretta conseguenti all'illegittimo trasferimento . Ciò senz'altro è vero per quanto attiene alle spese di viaggio ( cfr sul punto Ordinanza S. C. n. 18903 del 10/7/2025 secondo la quale in caso di trasferimento dichiarato giudizialmente illegittimo, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciute le spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede durante il periodo di adibizione alla stessa
) mentre non si ravvisa tale nesso di diretta causalità né per le spese di vitto ( pari ad € 28 complessivi come da ricevute in atti ) né per le spese di alloggio ( pari ad € 44,00 come da ricevute in atti ) ; relativamente alle ultime si segnala che alcuna allegazione è contenuta in ricorso circa la necessaria permanenza a Napoli per motivi connessi all'eventuale prolungato orario di lavoro . Pertanto l'importo dedotto in ricorso di € 1488,90 deve essere ridotto ad € 1416,90 . La domanda relativa al mancato pagamento della retribuzione per le ore di viaggio è infondata . Deve richiamarsi anche a tal proposito l' ordinanza S.C. n. 18903 del 10/7/2025 che, confermando sul punto la sentenza della Corte di Appello impugnata che aveva escluso che il tempo di trasferimento dalla residenza del lavoratore alla sede di lavoro potesse rilevare quale tempo di lavoro ed essere retribuito e tanto in ragione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 , ha statuito “ La decisione così assunta dalla Corte di Appello non è censurabile perché, una volta esclusa la qualificazione del tempo di viaggio quale orario di lavoro, rimane esclusa la possibilità di retribuire il predetto tempo e vieppiù di fondare su di esso un indennizzo ovvero un risarcimento del danno. Peraltro il ricorrente non ha dedotto, nemmeno nel ricorso, di aver subito in ragione del maggior tempo di viaggio lesioni della sua sfera giuridica altrimenti risarcibili rimanendo la doglianza del tutto generica e inapprezzabile sotto il profilo del bene della vita indicato come pregiudicato”. La suddetta decisione si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame nella quale non è stata avanzata alcuna domanda risarcitoria sul punto né allegato alcunchè che potesse fondare tale domanda.
Relativamente alla domanda sub e) ( Interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata )deve condividersi la condivisibile giurisprudenza , anche di questo Tribunale versate in atti da parte resistente , che ha escluso la compatibilità degli interessi ex art 1282 comma 4 c.c. e crediti di lavoro , e rilevarsi che le Sezioni Unite della Cassazione con n. 12449 del 2024, hanno statuito che se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di “interessi legali” senz'altra indicazione, la misura degli interessi maturati dopo la domanda resta fissata nel saggio previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., dichiarando inammissibile il quesito posto sulla base di titolo esecutivo, che in quella fattispecie recava ex art 429 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento della somma “oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo”, senza altro specificare. Infine deve richiamarsi la pronuncia Cass., 30 aprile 2025, n. 11343 che intervenendo sul problema della compatibilità tra interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro conclude nel senso dell'incompatibilità .
In conclusione la deve essere condannata al pagamento in favore NTroparte_1 del ricorrente della complessiva somma di € 18.182,96 ( € 6237,67 + € 10.528,39 + € 1416,90 ) oltre accessori dalla maturazione al saldo . Stante l'esito della lite ,le spese di lite tra ricorrente e debbono essere compensate per 3/5 restando a carico della NTroparte_1 resistente il pagamento dei residuo 2/5 liquidati in € 2800,00 oltre accessori . Le spese di lite tra CP_ ricorrente ed debbono essere compensate .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : condanna la deve essere condannata al pagamento in favore del NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 18.182,96 ( € 6237,67 + € 10.528,39 + € 1416,90 per i titoli di cui in motivazione ) oltre accessori dalla maturazione al saldo;
compensa per 3/5 le spese di lite condannando la al pagamento in NTroparte_1 favore del ricorrente dei residui 2/5 liquidati in € 2800,00 oltre accessori di legge;
CP_ compensa le spese tra ricorrente ed .
Roma 6/10/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli