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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/05/2003 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2003, numero 30, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e il mantenimento dei figli, i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
- i coniugi dichiarano, sin da ora, e senza riserva alcuna, di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra e che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, con i propri redditi personali, rinunciando a qualsiasi azione o ragione circa il reciproco mantenimento,
Pag. 2 di 3 intendendosi con le condizioni di cui al presente ricorso definiti tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro, per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- La Signora si farà carico del mantenimento, oltre che proprio, anche Pt_1 dei due figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno.
- Il Sig. concorda e presta il proprio consenso a ché la sig.ra Pt_2 Pt_1 includa i figlioli nel proprio nucleo familiare e percepisca gli assegni per il mantenimento degli stessi, nonché ogni e qualsivoglia spettanza relativa ai figli e . Per_1 Persona_2
- Il Signor , non appena reperirà un lavoro stabile, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figlioli.
3) Entrambi i ricorrenti, omologata la separazione coniugale, trasferiranno la residenza, odiernamente presso la casa coniugale in Cagliari, alla Via Famagosta n. 26, in altro luogo.
In specie la sig.ra trasferirà la propria residenza nel Comune di Pt_1
Genova, alla via Lugo n. 14, presso l'abitazione della propria madre, ove attualmente vive ed è domiciliata, in cui abiterà con i due figli e Per_1
. Persona_2
Si precisa come tutti gli effetti personali della Signora e dei due figli, Pt_1 sono già stati asportati dalla casa coniugale.
Il Signor , è odiernamente alla ricerca di un'abitazione, per modo che Pt_2 comunicherà alla sig.ra e ai figlioli il luogo ove avrà trasferito la Pt_1 propria residenza.
4) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/05/2003 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2003, numero 30, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e il mantenimento dei figli, i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
- i coniugi dichiarano, sin da ora, e senza riserva alcuna, di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra e che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, con i propri redditi personali, rinunciando a qualsiasi azione o ragione circa il reciproco mantenimento,
Pag. 2 di 3 intendendosi con le condizioni di cui al presente ricorso definiti tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro, per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- La Signora si farà carico del mantenimento, oltre che proprio, anche Pt_1 dei due figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno.
- Il Sig. concorda e presta il proprio consenso a ché la sig.ra Pt_2 Pt_1 includa i figlioli nel proprio nucleo familiare e percepisca gli assegni per il mantenimento degli stessi, nonché ogni e qualsivoglia spettanza relativa ai figli e . Per_1 Persona_2
- Il Signor , non appena reperirà un lavoro stabile, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figlioli.
3) Entrambi i ricorrenti, omologata la separazione coniugale, trasferiranno la residenza, odiernamente presso la casa coniugale in Cagliari, alla Via Famagosta n. 26, in altro luogo.
In specie la sig.ra trasferirà la propria residenza nel Comune di Pt_1
Genova, alla via Lugo n. 14, presso l'abitazione della propria madre, ove attualmente vive ed è domiciliata, in cui abiterà con i due figli e Per_1
. Persona_2
Si precisa come tutti gli effetti personali della Signora e dei due figli, Pt_1 sono già stati asportati dalla casa coniugale.
Il Signor , è odiernamente alla ricerca di un'abitazione, per modo che Pt_2 comunicherà alla sig.ra e ai figlioli il luogo ove avrà trasferito la Pt_1 propria residenza.
4) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3