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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2030/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MOLLARDI, 8 10044 PIANEZZA presso il difensore avv. DUCCO
GLORIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRONI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE ed elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO CASATI, 89/M 20862 ARCORE presso il difensore avv. PEDRONI GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 con il quale si ingiungeva di pagare la somma di € 17.642,74, oltre interessi e spese in favore della quale corrispettivo Controparte_1 per la compravendita di beni idrosanitari e termo-idraulici. A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'inidoneità della documentazione contabile a fondare prova del credito;
- l'impossibilità di imputare a sé i documenti di trasporto, in quanto privi di sottoscrizione e timbro;
- la mancata corrispondenza della merce rispetto ai propri ordini, dati i vizi e l'incompletezza delle forniture.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 5 - “In via preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà in difetto dei requisiti ex art. 648 c.p.c. alla luce delle difese svolte;
- In via principale
- Dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 R.G. n.
37874/2023, emesso dal Tribunale di Milano – nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Centola, il
23.11.2023, mandando assolta la società opponente da ogni domanda di pagamento avversaria;
- In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, anche in ragione dei vizi tempestivamente denunciati, dichiarare tenuta la società opponente a versare l'accertanda minor somma a saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 26 marzo 2024 la Controparte_1 insistendo nella pretesa creditoria e chiedendo:
“- In via preliminare: accertato e dichiarato che il credito azionato da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è certo, liquido ed esigibile e che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- Nel merito: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 dell'importo di € 17.642,74 portato in decreto oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02 dall'emissione del decreto al saldo nonché spese legali del procedimento monitorio, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, tassa di Registro e successive occorrende come liquidate in decreto ingiuntivo;
- in via istruttoria: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei concedendi termini di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio, nonché di eventuale condanna ex art. 96 co. III c.p.c.”.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo (per le ragioni di cui all'ordinanza del 2 agosto 2024) e rinviato la causa all'udienza del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. la sola parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza ed il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di pagina 2 di 5 provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. Pertanto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte -negoziale o legale- del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali principi si applicano anche al caso di specie, in relazione al quale può convenirsi con la ricostruzione offerta da parte convenuta opposta ritenendosi dimostrata la sussistenza del credito.
Sul piano assertivo può affermarsi la non contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti attese le contraddittorie allegazioni svolte in citazione dall'opponente.
In particolare, la da un lato ha eccepito l'inidoneità probatoria delle fatture Parte_1 prodotte dalla supportate da documenti di trasporto da lei non Controparte_1 timbrati e non firmati (quali prova della consegna dei beni acquistati); dall'atro ha contestato, in modo alquanto generico, la mancata corrispondenza della merce rispetto ai propri ordini, la presenza di vizi sulla merce ricevuta e l'incompletezza della fornitura (pag. 2 atto di citazione).
Appare evidente l'incongruenza logica, prima ancora che giuridica, nell'affermare l'inesistenza della prova altrui del credito azionato, quando nello stesso atto si riconosce espressamente l'avvenuto adempimento della creditrice all'obbligo di consegna, quanto meno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1510 comma secondo c.c.. Il fatto di essersi limitata a contestare, seppur genericamente, che la merce ricevuta non sarebbe risultata completa rispetto agli ordini eseguiti, né conforme alle aspettative, presuppone comunque l'esecuzione della prestazione di consegna della cosa venduta e, quindi, a monte l'esistenza di un contratto tra le parti. La contestazione inconciliabile equivale a non contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda, o meglio, ad una loro ammissione implicita.
Tanto basta sul piano assertivo per sostenere la sussistenza del titolo azionato.
In secondo luogo, l'opposta ha prodotto la copia dei documenti di trasporto sottoscritti in parte dalla destinataria della merce (DTT n. 9457 del 17.07. 2023; n. 10043 del 28.07.2023; n. 10044 del 28.07.202), in parte dal vettore (DTT n. 7370 del 01.06.2023 e n. 8398 del 23.06.203) abbinate alle fatture azionate (n.8350 del 30.06.2023 per l'importo capitale di € 8.621,59 e n. 9671 del 31.07.2023 per l'importo capitale di € 9.635,63 - doc. 3 ). CP_1
Oltre a potersi indurre l'esistenza di uno o più contratti di compravendita tra le parti, da tale assetto probatorio può dirsi altresì dimostrata l'esecuzione del rapporto de quo (consegna beni). Orbene, nulla quaestio in ordine ai documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente. Invece, con specifico riferimento a quelli firmati dal vettore, a dispetto di quanto dedotto dalla difesa opponente, non era necessario dimostrare la consegna della merce al destinatario.
In particolare, alla stregua dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ, il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma li trasferisce all'acquirente (infra Cass. III, Ord. 29 maggio 2018, n. 13377).
pagina 3 di 5 Ne segue che la rimessa a vettore costituisce prova dell'esecuzione della prestazione a favore di parte opponente.
Altresì, vi è un assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova, degli asseriti vizi sulla merce consegnata quale eccezione impeditiva del rapporto. Ebbene in materia di compravendita di beni, in base ai princìpi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega
(Cass. SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile 2020, n. 8199).
Nel caso di specie si rileva l'estrema genericità delle allegazioni di n sede di Parte_1 atto introduttivo in cui viene esclusivamente precisato che “in occasione di tutte le consegne (periodo giugno – luglio 2023), la merce non risultava completa rispetto agli ordini effettuati né conforme alle aspettative”, nonché che “in ragione della mancata corrispondenza della merce rispetto gli ordini, dei vizi denunciati e dell'incompletezza delle forniture, aveva difficoltà a gestire il proprio magazzino e così pure a collocare sul mercato della vendita al dettaglio gli articoli de quibus”, senza alcuna specificazione in ordine alle presunte carenze (pag. 2 atto di citazione).
Stante l'eccessiva genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, appare persino superfluo richiamare, nel caso di specie, l'altrimenti applicabile art. 1513 cod. civ. posto che il profilo probatorio risulta logicamente successivo rispetto al profilo dell'allegazione, rivelatosi – come detto – del tutto generico e carente.
Infine, l'assenza di qualsivoglia contestazione alla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa dall'opposta il 12 ottobre 2023 (doc. 6 ) può essere utilizzato quale ulteriore argomento di CP_1 prova per indurre la veridicità di quanto assunto dalla Controparte_1
Null'altro vi è da aggiungere.
Il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 va confermato.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle istruttoria e decisoria, in € 3.387,00 oltre spese generali al 15%, %, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente.
Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). pagina 4 di 5 La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.- applicabile ratione temporis al presente processo) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435) La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare della metà dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 1.693,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa ammende vista la distrazione di risorse del sistema giudiziario che ha cagionato l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
17814/2023 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 in favore della
[...]
, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_1
− condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nella Parte_1 presente fase dalla che si liquidano in € 3.387,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta;
− condanna la al pagamento della somma equitativamente determinata Parte_1 di € 1.693,50 in favore della per le ragioni esposte in Controparte_1 motivazione;
− condanna la al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 cassa ammende.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2030/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MOLLARDI, 8 10044 PIANEZZA presso il difensore avv. DUCCO
GLORIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRONI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE ed elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO CASATI, 89/M 20862 ARCORE presso il difensore avv. PEDRONI GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 con il quale si ingiungeva di pagare la somma di € 17.642,74, oltre interessi e spese in favore della quale corrispettivo Controparte_1 per la compravendita di beni idrosanitari e termo-idraulici. A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'inidoneità della documentazione contabile a fondare prova del credito;
- l'impossibilità di imputare a sé i documenti di trasporto, in quanto privi di sottoscrizione e timbro;
- la mancata corrispondenza della merce rispetto ai propri ordini, dati i vizi e l'incompletezza delle forniture.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 5 - “In via preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà in difetto dei requisiti ex art. 648 c.p.c. alla luce delle difese svolte;
- In via principale
- Dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 R.G. n.
37874/2023, emesso dal Tribunale di Milano – nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Centola, il
23.11.2023, mandando assolta la società opponente da ogni domanda di pagamento avversaria;
- In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, anche in ragione dei vizi tempestivamente denunciati, dichiarare tenuta la società opponente a versare l'accertanda minor somma a saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 26 marzo 2024 la Controparte_1 insistendo nella pretesa creditoria e chiedendo:
“- In via preliminare: accertato e dichiarato che il credito azionato da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è certo, liquido ed esigibile e che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- Nel merito: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 dell'importo di € 17.642,74 portato in decreto oltre agli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02 dall'emissione del decreto al saldo nonché spese legali del procedimento monitorio, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, tassa di Registro e successive occorrende come liquidate in decreto ingiuntivo;
- in via istruttoria: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei concedendi termini di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio, nonché di eventuale condanna ex art. 96 co. III c.p.c.”.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo (per le ragioni di cui all'ordinanza del 2 agosto 2024) e rinviato la causa all'udienza del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. la sola parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza ed il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di pagina 2 di 5 provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. Pertanto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte -negoziale o legale- del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali principi si applicano anche al caso di specie, in relazione al quale può convenirsi con la ricostruzione offerta da parte convenuta opposta ritenendosi dimostrata la sussistenza del credito.
Sul piano assertivo può affermarsi la non contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti attese le contraddittorie allegazioni svolte in citazione dall'opponente.
In particolare, la da un lato ha eccepito l'inidoneità probatoria delle fatture Parte_1 prodotte dalla supportate da documenti di trasporto da lei non Controparte_1 timbrati e non firmati (quali prova della consegna dei beni acquistati); dall'atro ha contestato, in modo alquanto generico, la mancata corrispondenza della merce rispetto ai propri ordini, la presenza di vizi sulla merce ricevuta e l'incompletezza della fornitura (pag. 2 atto di citazione).
Appare evidente l'incongruenza logica, prima ancora che giuridica, nell'affermare l'inesistenza della prova altrui del credito azionato, quando nello stesso atto si riconosce espressamente l'avvenuto adempimento della creditrice all'obbligo di consegna, quanto meno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1510 comma secondo c.c.. Il fatto di essersi limitata a contestare, seppur genericamente, che la merce ricevuta non sarebbe risultata completa rispetto agli ordini eseguiti, né conforme alle aspettative, presuppone comunque l'esecuzione della prestazione di consegna della cosa venduta e, quindi, a monte l'esistenza di un contratto tra le parti. La contestazione inconciliabile equivale a non contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda, o meglio, ad una loro ammissione implicita.
Tanto basta sul piano assertivo per sostenere la sussistenza del titolo azionato.
In secondo luogo, l'opposta ha prodotto la copia dei documenti di trasporto sottoscritti in parte dalla destinataria della merce (DTT n. 9457 del 17.07. 2023; n. 10043 del 28.07.2023; n. 10044 del 28.07.202), in parte dal vettore (DTT n. 7370 del 01.06.2023 e n. 8398 del 23.06.203) abbinate alle fatture azionate (n.8350 del 30.06.2023 per l'importo capitale di € 8.621,59 e n. 9671 del 31.07.2023 per l'importo capitale di € 9.635,63 - doc. 3 ). CP_1
Oltre a potersi indurre l'esistenza di uno o più contratti di compravendita tra le parti, da tale assetto probatorio può dirsi altresì dimostrata l'esecuzione del rapporto de quo (consegna beni). Orbene, nulla quaestio in ordine ai documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente. Invece, con specifico riferimento a quelli firmati dal vettore, a dispetto di quanto dedotto dalla difesa opponente, non era necessario dimostrare la consegna della merce al destinatario.
In particolare, alla stregua dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ, il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma li trasferisce all'acquirente (infra Cass. III, Ord. 29 maggio 2018, n. 13377).
pagina 3 di 5 Ne segue che la rimessa a vettore costituisce prova dell'esecuzione della prestazione a favore di parte opponente.
Altresì, vi è un assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova, degli asseriti vizi sulla merce consegnata quale eccezione impeditiva del rapporto. Ebbene in materia di compravendita di beni, in base ai princìpi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega
(Cass. SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile 2020, n. 8199).
Nel caso di specie si rileva l'estrema genericità delle allegazioni di n sede di Parte_1 atto introduttivo in cui viene esclusivamente precisato che “in occasione di tutte le consegne (periodo giugno – luglio 2023), la merce non risultava completa rispetto agli ordini effettuati né conforme alle aspettative”, nonché che “in ragione della mancata corrispondenza della merce rispetto gli ordini, dei vizi denunciati e dell'incompletezza delle forniture, aveva difficoltà a gestire il proprio magazzino e così pure a collocare sul mercato della vendita al dettaglio gli articoli de quibus”, senza alcuna specificazione in ordine alle presunte carenze (pag. 2 atto di citazione).
Stante l'eccessiva genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, appare persino superfluo richiamare, nel caso di specie, l'altrimenti applicabile art. 1513 cod. civ. posto che il profilo probatorio risulta logicamente successivo rispetto al profilo dell'allegazione, rivelatosi – come detto – del tutto generico e carente.
Infine, l'assenza di qualsivoglia contestazione alla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa dall'opposta il 12 ottobre 2023 (doc. 6 ) può essere utilizzato quale ulteriore argomento di CP_1 prova per indurre la veridicità di quanto assunto dalla Controparte_1
Null'altro vi è da aggiungere.
Il decreto ingiuntivo n. 17814/2023 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 va confermato.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle istruttoria e decisoria, in € 3.387,00 oltre spese generali al 15%, %, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente.
Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). pagina 4 di 5 La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.- applicabile ratione temporis al presente processo) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435) La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare della metà dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 1.693,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa ammende vista la distrazione di risorse del sistema giudiziario che ha cagionato l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
17814/2023 emesso dal Tribunale di Milano 23 novembre 2023 in favore della
[...]
, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_1
− condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nella Parte_1 presente fase dalla che si liquidano in € 3.387,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta;
− condanna la al pagamento della somma equitativamente determinata Parte_1 di € 1.693,50 in favore della per le ragioni esposte in Controparte_1 motivazione;
− condanna la al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 cassa ammende.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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