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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2
ROSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROSSI VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato C.F._4
in VIA FLAMINIA, 163/E 47900 RIMINI presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , conveniva in giudizio Persona_1
e in proprio e quali esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sul figlio minore per sentirne accertare la responsabilità ex art. Persona_2
2043 c.c. o ex artt. 2047/2048 c.c. per l'evento dannoso occorso al minore in data Persona_1
pagina 1 di 11 25/11/2017, con condanna al risarcimento dei danni subiti da questi e dalla madre in proprio.
Parte attrice esponeva che il 25/11/2017 , all'epoca tredicenne, si era recato a casa Persona_1
del compagno di scuola figlio degli odierni convenuti, per trascorrere il Persona_2
pomeriggio insieme a lui e a un altro coetaneo, tale Persona_3
Rimasti soli, i tre minori avevano iniziato a utilizzare l'hoverboard di e, in particolare, Per_2 era quest'ultimo a invitare i due amici a provarlo in casa perché era divertente, oltre che facile alla guida, dicendo che li avrebbe aiutati a stare in equilibrio. saliva per primo _1 sull'hoverboard, aiutato da , che lo sospingeva per l'avvio. Nel fare ciò, però, egli Per_2
involontariamente causava la caduta di il quale riportava la frattura del braccio destro. _1
Il ragazzo veniva soccorso dapprima dai due amici e, subito dopo, dalla zia di , che si Per_2 trovava nell'appartamento al piano di sopra. Quest'ultima allertava che Controparte_2
rientrava a casa e chiamava la famiglia di Sul posto giungeva il compagno della madre _1
di che lo portava al pronto soccorso. _1 Persona_4
Purtroppo, la frattura risultava particolarmente grave e era costretto a sottoporsi a _1
intervento chirurgico, seguito da una lunga convalescenza, dalla quale comunque residuavano postumi permanenti.
Ritenendo che la responsabilità per l'evento dannoso occorso ad fosse da imputare ai _1 genitori di sia per il fatto illecito commesso dal figlio minore, sia per l'omessa Persona_2
vigilanza sui tre minorenni, lasciati soli in casa con un mezzo potenzialmente pericoloso come l'hoverboard a disposizione, formulava richiesta di risarcimento dei danni patiti Parte_1
da lei stessa e dal figlio, che rimaneva senza esito. Ella, quindi, introduceva il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo vista la mancata partecipazione della controparte.
L'odierna attrice, pertanto, introduceva il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Riconoscere e dichiarare la responsabilità civile dei convenuti in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore ex art. 2043 cod. civ da fatto illecito sia pur involontariamente commesso dal figlio minore per il danno subito da
a seguito dell'evento sopra descritto, in quanto responsabili per violazione del Persona_1
principio del neminem laedere per fatti illeciti compiuti verso terzi dal proprio figlio minore nella misura esclusiva e/o principale e/concorrente che verrà riconosciuta ed accertata;
in via subordinata nel merito: Riconoscere e dichiarare la responsabilità civile dei convenuti in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore e ex art 2047 cod. civ. e 2048 cod civ da fatto illecito commesso dal figlio minore per il danno cagionato a a seguito Persona_1
pagina 2 di 11 dell'evento sopra descritto;
Nel merito, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, ognuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'accadimento del 25.11.2017 nella misura principale o concorrente che verrà accertata, in favore dell'attrice in proprio e quale esercente la potestà sul minore che si Persona_1 quantificano per il minore in Euro 50.807,40 (€ 21.882,00 per danno biologico da invalidità permanente + € 11.670,00 per Inabilità temporanea totale parziale + € 5.470,50 per personalizza-zione al 25% + €uro 10.941 (50% del biologico) per danno esistenziale se non ritenuto assorbito dalla personalizzazione + € 844,40 per esborsi) ovvero in quella diversa, minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, oltre ad ogni danno conseguente, mentre per quanto afferisce la madre ed il danno iure proprio di quest'ultima ci affida alla quantifica-zione secondo equità ovvero in quella diversa, minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, oltre ad ogni danno conseguente, maggiorando ogni somma che risulterà dovuta di rivalutazione ISTAT di anno in anno ed interessi per ogni anno sulle somme così rivalutate, dalla data del sinistro e fino all'effettivo saldo, oltre alle competenze, rimborso spese forfetario ex art. 15 T.F. vigente, imposte di legge e successive di metodo”.
2. Si costituivano in giudizio e contestando il CP_1 Controparte_2 contenuto dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
I convenuti, in particolare, negavano ogni responsabilità per l'evento dannoso oggetto di causa e, in primo luogo, il coinvolgimento del figlio nella causazione dell'incidente. A loro Per_2
dire, infatti, era stato ad avvistare l'hoverboard e a salirci autonomamente, Persona_1
dicendo agli amici, che erano seduti sul divano intenti a giocare alla consolle, di essere capace di usarlo. quindi, aveva fatto tutto da solo, senza che prendesse parte _1 Persona_2 all'azione, non aiutando l'amico a salire sull'hoverboard e nemmeno sospingendolo. Non era, dunque, configurabile alcuna responsabilità ex artt. 2047 o 2048 c.c.
I convenuti, inoltre, negavano che i tre minori fossero stati lasciati da soli in casa, riferendo che
Per all'epoca dei fatti , e si trovavano spesso a casa dell'uno o dell'altro per Per_2 _1
passare il pomeriggio insieme. Conseguentemente, la madre di era sempre stata a _1
conoscenza del fatto che i Sig.ri (i quali lavoravano presso lo stesso esercizio CP_1
commerciale, ad appena cinque minuti di distanza dalla propria abitazione), tra le ore 15.30 e le ore 15.45 si davano il cambio al lavoro e, in quel breve lasso di tempo, la sorella del Sig. CP_1
si trovava comunque sempre in casa al piano superiore, comunicante con quello inferiore grazie alla porta lasciata aperta. Quel pomeriggio, era uscito di casa per dare il cambio CP_1
pagina 3 di 11 alla moglie prima che arrivasse a casa sua. Verso le 15.40, veniva _1 Controparte_2
avvertita dal figlio del fatto che si era fatto male. Ella rientrava in casa e vi trovava i tre _1 ragazzi con la propria cognata, quindi telefonava al compagno dell'odierna attrice per avvisarlo dell'incidente. Questi giungeva a casa e portava in ospedale, accompagnato dalla CP_1 _1
sig.ra CP_2
Così ricostruiti i fatti di causa, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di responsabilità di ai sensi degli artt. Persona_1
1227, comma 1, e 2056 c.c., per aver concorso a cagionare il danno con il proprio comportamento imprudente.
In ogni caso, essi contestavano la quantificazione dei danni operata da parte attrice, in quanto eccessiva e non provata, in particolare per quanto riguarda il pregiudizio lamentato dall'attrice in proprio.
Concludevano come segue: “Nel merito, in via principale, rigettare la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an sia nel quantum, rigettando ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dei convenuti. In via concorrente e/o alternativa, ma con equivalenza di effetti e risultati, accertare e dichiarare che i pregiudizi lamentati dall'attrice, sia in proprio sia quale esercente la potestà parentale sul figlio minore , non sono imputabili ai Persona_1
convenuti, bensì riconducibili esclusivamente alla condotta negligente e sprovveduta del minore stesso. Vinte le spese di lite. In via subordinata, ma salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un seppur minimo grado di (cor)responsabilità dei convenuti a qualsivoglia titolo o causa, respingere comunque la pretesa attorea per come prospettata. Di contro, accertare il preponderante grado di responsabilità del minore e, per Persona_1
l'effetto, diminuire proporzionalmente il grado di responsabilità ascrivibile ai convenuti;
quantificare i danni subiti dall'attrice, sia in proprio sia quale esercente la potestà parentale sul figlio minore , nei limiti del giusto e del provato e liquidare il correlato Persona_1
risarcimento previa decurtazione della dedotta concorsualità, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c.. Spese di lite come per legge”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale di
[...]
(psicologa, la quale dichiarava di avvalersi del segreto professionale), Tes_1 [...]
ed nonché l'ammissione di CTU medico-legale sulla Per_4 Tes_2 Persona_3
persona di . Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa pagina 4 di 11 veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo devono essere respinte le eccezioni reiterate da parte attrice circa l'inammissibilità dei capitoli di prova avversari, l'incapacità a testimoniare di e la mancata audizione in interrogatorio libero di e Tes_2 Persona_1
Persona_2
Quanto a tale ultimo profilo, è evidente che la testimonianza di era stata Persona_2
ammessa per una svista e, infatti, è stata successivamente revocata su istanza della difesa di parte attrice, in quanto egli è incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., al pari di . Persona_1
Tanto premesso, né né potevano essere sentiti liberamente dal Persona_1 Persona_2
Giudice, come richiesto da parte attrice, posto che, finché essi erano minorenni, dovevano essere rappresentati in giudizio dai genitori e non potevano essere chiamati a rendere l'interrogatorio (formale o libero). Una volta raggiunta la maggiore età, nessuno dei due si è costituito in giudizio, né la cessazione della rappresentanza legale dei genitori è stata dichiarata ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che questi ultimi hanno conservato la capacità processuale originaria.
Quanto ad la minore età non ne impediva la testimonianza, che poi egli ha reso Persona_3
quando aveva già compiuto diciotto anni.
Quanto ai capitoli di prova formulati dalla difesa dei convenuti e ammessi in giudizio, la circostanza che e si sono costituiti solo in proprio, e non anche CP_1 Controparte_2
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , non gli impedisce di Per_2
contestare il coinvolgimento del minore nel fatto illecito oggetto della domanda.
Come si vedrà meglio in seguito, la domanda svolta da parte attrice va inquadrata nella fattispecie dell'art. 2048 c.c.: secondo tale norma, la responsabilità del genitore per danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori è esclusa solamente se il medesimo provi, ai sensi del comma terzo, di non aver potuto impedire il fatto, trattandosi non di una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incombente al genitore di fornire la prova liberatoria di cui si è detto (così Cass. 20322/2005).
Specificatamente, in tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre all'attore-danneggiato compete di provare solamente la riferibilità del danno alla condotta dei soggetti minori di età e dunque sottoposti alla responsabilità genitoriale, l'onere probatorio della parte convenuta, al fine di liberarsi della presunzione della sua responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire quel singolo fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver pagina 5 di 11 impartito al figlio un'educazione consona ad impostare una corretta vita di relazione con riferimento al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, nonché di avergli insegnato il rispetto del prossimo e delle regole di civile convivenza ed il rifiuto di qualsiasi forma di violenza (così Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9556).
Ne consegue che i convenuti hanno comunque interesse a negare il presupposto della loro responsabilità, e cioè che l'evento dannoso sia stato causato dal fatto illecito del figlio.
Quanto, infine, alla eccepita incapacità a testimoniare di va ribadito che ella non Tes_2
ha un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, posto che nessuna parte, nei rispettivi atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha mai prospettato che ella possa essere responsabile in proprio per l'incidente subito da . Persona_1
Al contrario, la tesi sostenuta da parte attrice è proprio che i minori erano stati imprudentemente lasciati da soli in casa dai convenuti, con la zia nell'appartamento al piano di sopra, cui pacificamente non era stato attribuito il compito di vigilarli in via continuativa fino al rientro di uno dei genitori.
La sua testimonianza, dunque, resta ammissibile, salva la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, visto il legame evidente con una delle parti in causa.
5. Venendo al merito della causa, parte attrice nel presente giudizio fonda la propria domanda risarcitoria su due distinte causae petendi, che devono essere esaminate distintamente: ella, infatti, ritiene responsabili i convenuti sia per il fatto illecito commesso dal figlio minore
, che avrebbe provocato la caduta a terra di , sia per un loro comportamento Per_2 Persona_1
omissivo, che va inquadrato nella responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., cioè per non aver vigilato sui soggetti minori loro affidati, lasciati soli in casa con la possibilità di utilizzare un mezzo potenzialmente pericoloso (l'hoverboard), non adeguatamente custodito.
6. Quanto alla prima domanda, come sopra anticipato essa va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c. e non dell'art. 2047 c.c., posto che il danno si assume provocato da un soggetto minore, all'epoca dei fatti tredicenne, che deve essere ritenuto capace di intendere e di volere.
Come è noto, infatti, la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione, ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in pagina 6 di 11 concreto, dell'esistenza di quella capacità (v. Cass. civ., Sez. III, 25/03/1997, n. 2606).
Premesso ciò, va rilevato che, per potere invocare la responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., parte attrice avrebbe anzitutto dovuto dimostrare che era incapace di intendere e di Persona_2
volere.
Infatti, in tema di imputabilità del fatto dannoso (artt. 2046 e 2047 c.c.) opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale è la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, mentre nel campo civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (Cass. 18/6/1975, n. 2425). Quindi la sola circostanza che l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ai fini di cui all'art. 2047 cod. civ., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'età del minore, di tredici anni già compiuti da qualche mese, ormai vicina alla soglia dell'imputabilità prevista in campo penale, nonché del tipo di fatto che gli viene contestato, non vi è motivo di dubitare, e a ben vedere non lo fa nemmeno parte attrice, che questi fosse capace di intendere e di volere.
7. Una volta inquadrata la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c., deve osservarsi che parte attrice non ha provato che la caduta di sia stata causata da un Persona_1
fatto illecito di Persona_2
Invero, la circostanza che sia stato quest'ultimo a sospingere per aiutarlo ad avviare _1
l'hoverboard, così causandone involontariamente la caduta a terra, non è stata nemmeno oggetto di prova, né con il teste indotto da parte attrice (che ha riportato quanto Per_4 riferitogli da , né con l'unico soggetto presente al momento dell'incidente, _1 Persona_3
che parte attrice non ha chiesto di sentire come testimone a prova diretta.
Quest'ultimo, sentito sui capitoli di prova formulati dai convenuti, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: “inizialmente (Angel) entrò si tolse gli indumenti cioè zaino e giacca e poi avvistò l'overboard. Ricordo che voleva provarlo sostenendo di essere in grado di utilizzarlo. Io e eravamo sul divano e ricordo che lo avvisò di stare attento…in Per_2 Per_2 quel momento eravamo in casa solo noi tre…Ricordo che staccò l'overboard dal carica Per_2
pagina 7 di 11 batterie ma disse a di non utilizzarlo e di stare attento…ricordo che disse di aver preso _1
l'overboard di essere andato a sbattere contro la gamba di un tavolo cadendo all'indietro.
Preciso che lui prese l'overboard e si diresse verso di noi. È accaduto tutto molto velocemente.
Io ho visto quando già era a terra. L'overboard si trovava incastrato con una ruota posta _1 contro la gamba del tavolo mentre l'altra era andata in avanti. Lui si trovava a terra dietro il tavolo non ho visto benissimo la sua posizione. si è rialzato e ricordo che aveva il _1
braccio storto cioè piegato male e ho sentito poi tipo uno scrocchio e ho visto tenere il _1 braccio teso e l'altra mano sull'articolazione”.
La testimonianza di è stata fortemente contestata dalla difesa di parte attrice, che ha Persona_3
rilevato come il teste ricordasse perfettamente alcuni dettagli, mentre non aveva saputo riferire nulla o si era contraddetto quanto ad altre circostanze.
In realtà, le dimenticanze e le contraddizioni denunciate da parte attrice hanno riguardato elementi secondari della vicenda (chi avvisò la madre di chi portò in Persona_2 _1
ospedale, le grida di dolore del ragazzino infortunato), che il testimone potrebbe non ricordare visto il lungo tempo trascorso e la sua giovanissima età al momento dei fatti, ma non i punti salienti dell'accaduto, che hanno visto salire volontariamente sull'hoverboard e cadere _1 senza l'intervento di altri soggetti, presumibilmente per la scarsa dimestichezza nell'utilizzo del dispositivo.
In questo contesto, non essendo stata fornita la prova di un comportamento di Persona_2 che ha causato la caduta a terra dell'amico, non risulta configurabile una sua responsabilità da fatto illecito e, conseguentemente, nemmeno una responsabilità dei suoi genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c.
In proposito, appare irrilevante che sia stato a proporre agli amici di usare Persona_2
l'hoverboard in casa, o invece che sia stato a chiedergli di provarlo, così come la Persona_1
circostanza che egli abbia detto ai compagni che il mezzo era facile da utilizzare, o viceversa che si fosse raccomandato di stare attenti, giacché, anche ove fosse ritenuta provata la versione di parte attrice, non sarebbe comunque configurabile un fatto illecito del minore.
L'utilizzo dell'hoverboard in casa, con il rischio - purtroppo verificatosi – di andare a sbattere contro i mobili, da parte di un soggetto poco pratico nella guida del mezzo, ha rappresentato senza dubbio una scelta imprudente, che però è stata assunta in primis dallo stesso _1
, che ha deciso di provare il dispositivo, non importa se di sua iniziativa o su invito
[...] dell'amico.
8. Una volta esclusa la configurabilità della responsabilità ex art. 2048 c.c., occorre accertare se pagina 8 di 11 sussista una responsabilità dei convenuti per le lesioni causate dal minore a sé Persona_1
stesso, posto che questi al momento del fatto si trovava ospite presso la loro abitazione in assenza dei propri genitori.
Come sopra anticipato, tale responsabilità va inquadrata astrattamente nell'ambito dell'art. 2043
c.c., dal momento che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'ambito di operatività degli artt. 2047 e 2048 c.c. è limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto e non si estende all'ipotesi in cui il minore procuri a sé una lesione (v. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 11245 del 18/07/2003: “La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 cod. civ., posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso”; in materia di infortuni scolastici Cass. civ. Sez. Unite, 27/06/2002, n. 9346: “La presunzione di responsabilità dei precettori ex art.
2048, 2° comma, c. c. opera solo in caso di danno cagionato a terzi dal fatto illecito del minore, non essendo al contrario invocabile alfine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la propria condotta, arrecato a se stesso. Tale pregiudizio, tuttavia, troverà ristoro ai sensi dell'art. 1218 c. c. qualora l'insegnante non abbia ottemperato ai propri obblighi professionali, ivi incluso quello di vigilanza”).
In proposito, è ampiamente dimostrato che la caduta è avvenuta quando in casa erano presenti solo i tre minori, in quanto i genitori di si stavano dando il cambio sul lavoro, e che la Per_2 zia si trovava nell'appartamento al piano superiore, collegato a quello dei Tes_2
convenuti da una porta interna.
Occorre, dunque, chiedersi se possa integrare un comportamento colposo degli odierni convenuti: a) l'aver lasciato il figlio minore e i due amici a casa da soli;
b) l'aver lasciato nella loro disponibilità l'hoverboard.
A parere di questo Giudice, a entrambi i quesiti va data risposta negativa.
Quanto al primo profilo, infatti, occorre osservare che il dovere di vigilanza va necessariamente commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dai minori in relazione alle circostanze del caso concreto (v. in materia di responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 04/02/2005).
Ebbene, nel caso di specie, è provato che i minori sono rimasti soli per il breve periodo in cui i coniugi si sono dati il cambio sul lavoro, in un ambiente comunque protetto (all'interno CP_1 dell'abitazione) e con la presenza di un familiare di riferimento al piano di sopra, pronto a intervenire in caso di necessità (come poi avvenuto, in seguito all'infortunio di . _1
D'altra parte, vista l'età dei minori, ormai alle porte dell'adolescenza, dagli odierni convenuti pagina 9 di 11 non era esigibile una vigilanza continua sul loro comportamento, anzi è verosimile pensare che essi, anche laddove fossero stati presenti in casa, sarebbero rimasti in un'altra stanza, in modo da lasciare i ragazzi liberi di esprimersi e di giocare senza intromissioni, intervenendo solo in caso di bisogno.
Dunque, sotto questo punto di vista, non appare configurabile né un comportamento colposo in capo ai convenuti, né, in ogni caso, il nesso di causalità tra l'omissione e il danno, giacché
l'infortunio si sarebbe potuto verificare anche se uno dei genitori si fosse trovato in casa.
Anche per quanto riguarda l'hoverboard, che è il dispositivo elettrico mostrato nella foto sub doc. 1 del fascicolo dei convenuti, deve ritenersi che sui genitori non gravasse uno specifico dovere di custodia, dal momento che, a quanto risulta, non è prevista un'età minima per il suo utilizzo, essendo solo vietato l'impiego in strada (non è provato che il dispositivo sia stato in seguito ritirato dal mercato, come affermato da parte attrice). Si tratta sicuramente di un mezzo che richiede all'utilizzatore di avere un certo equilibrio e da cui è possibile cadere, come uno skateboard o un monopattino, che pure non sono vietati e vengono frequentemente usati anche dai minori.
Dalla testimonianza di sul punto non messa in discussione, è emerso che, il Persona_3
pomeriggio in cui è avvenuto il fatto, il dispositivo era collegato al caricabatterie e per questo visibile ai minori ma, considerata l'età di deve ritenersi che ai genitori non fosse Persona_2
richiesto di tenerglielo nascosto.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di parte attrice, tenuto conto che per l'anno 2024, in cui si sono svolte le operazioni peritali, ella ha comunicato di aver perso i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 10 di 11 Rimini, 11 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2
ROSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROSSI VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato C.F._4
in VIA FLAMINIA, 163/E 47900 RIMINI presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , conveniva in giudizio Persona_1
e in proprio e quali esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sul figlio minore per sentirne accertare la responsabilità ex art. Persona_2
2043 c.c. o ex artt. 2047/2048 c.c. per l'evento dannoso occorso al minore in data Persona_1
pagina 1 di 11 25/11/2017, con condanna al risarcimento dei danni subiti da questi e dalla madre in proprio.
Parte attrice esponeva che il 25/11/2017 , all'epoca tredicenne, si era recato a casa Persona_1
del compagno di scuola figlio degli odierni convenuti, per trascorrere il Persona_2
pomeriggio insieme a lui e a un altro coetaneo, tale Persona_3
Rimasti soli, i tre minori avevano iniziato a utilizzare l'hoverboard di e, in particolare, Per_2 era quest'ultimo a invitare i due amici a provarlo in casa perché era divertente, oltre che facile alla guida, dicendo che li avrebbe aiutati a stare in equilibrio. saliva per primo _1 sull'hoverboard, aiutato da , che lo sospingeva per l'avvio. Nel fare ciò, però, egli Per_2
involontariamente causava la caduta di il quale riportava la frattura del braccio destro. _1
Il ragazzo veniva soccorso dapprima dai due amici e, subito dopo, dalla zia di , che si Per_2 trovava nell'appartamento al piano di sopra. Quest'ultima allertava che Controparte_2
rientrava a casa e chiamava la famiglia di Sul posto giungeva il compagno della madre _1
di che lo portava al pronto soccorso. _1 Persona_4
Purtroppo, la frattura risultava particolarmente grave e era costretto a sottoporsi a _1
intervento chirurgico, seguito da una lunga convalescenza, dalla quale comunque residuavano postumi permanenti.
Ritenendo che la responsabilità per l'evento dannoso occorso ad fosse da imputare ai _1 genitori di sia per il fatto illecito commesso dal figlio minore, sia per l'omessa Persona_2
vigilanza sui tre minorenni, lasciati soli in casa con un mezzo potenzialmente pericoloso come l'hoverboard a disposizione, formulava richiesta di risarcimento dei danni patiti Parte_1
da lei stessa e dal figlio, che rimaneva senza esito. Ella, quindi, introduceva il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo vista la mancata partecipazione della controparte.
L'odierna attrice, pertanto, introduceva il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Riconoscere e dichiarare la responsabilità civile dei convenuti in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore ex art. 2043 cod. civ da fatto illecito sia pur involontariamente commesso dal figlio minore per il danno subito da
a seguito dell'evento sopra descritto, in quanto responsabili per violazione del Persona_1
principio del neminem laedere per fatti illeciti compiuti verso terzi dal proprio figlio minore nella misura esclusiva e/o principale e/concorrente che verrà riconosciuta ed accertata;
in via subordinata nel merito: Riconoscere e dichiarare la responsabilità civile dei convenuti in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore e ex art 2047 cod. civ. e 2048 cod civ da fatto illecito commesso dal figlio minore per il danno cagionato a a seguito Persona_1
pagina 2 di 11 dell'evento sopra descritto;
Nel merito, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, ognuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'accadimento del 25.11.2017 nella misura principale o concorrente che verrà accertata, in favore dell'attrice in proprio e quale esercente la potestà sul minore che si Persona_1 quantificano per il minore in Euro 50.807,40 (€ 21.882,00 per danno biologico da invalidità permanente + € 11.670,00 per Inabilità temporanea totale parziale + € 5.470,50 per personalizza-zione al 25% + €uro 10.941 (50% del biologico) per danno esistenziale se non ritenuto assorbito dalla personalizzazione + € 844,40 per esborsi) ovvero in quella diversa, minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, oltre ad ogni danno conseguente, mentre per quanto afferisce la madre ed il danno iure proprio di quest'ultima ci affida alla quantifica-zione secondo equità ovvero in quella diversa, minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, oltre ad ogni danno conseguente, maggiorando ogni somma che risulterà dovuta di rivalutazione ISTAT di anno in anno ed interessi per ogni anno sulle somme così rivalutate, dalla data del sinistro e fino all'effettivo saldo, oltre alle competenze, rimborso spese forfetario ex art. 15 T.F. vigente, imposte di legge e successive di metodo”.
2. Si costituivano in giudizio e contestando il CP_1 Controparte_2 contenuto dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
I convenuti, in particolare, negavano ogni responsabilità per l'evento dannoso oggetto di causa e, in primo luogo, il coinvolgimento del figlio nella causazione dell'incidente. A loro Per_2
dire, infatti, era stato ad avvistare l'hoverboard e a salirci autonomamente, Persona_1
dicendo agli amici, che erano seduti sul divano intenti a giocare alla consolle, di essere capace di usarlo. quindi, aveva fatto tutto da solo, senza che prendesse parte _1 Persona_2 all'azione, non aiutando l'amico a salire sull'hoverboard e nemmeno sospingendolo. Non era, dunque, configurabile alcuna responsabilità ex artt. 2047 o 2048 c.c.
I convenuti, inoltre, negavano che i tre minori fossero stati lasciati da soli in casa, riferendo che
Per all'epoca dei fatti , e si trovavano spesso a casa dell'uno o dell'altro per Per_2 _1
passare il pomeriggio insieme. Conseguentemente, la madre di era sempre stata a _1
conoscenza del fatto che i Sig.ri (i quali lavoravano presso lo stesso esercizio CP_1
commerciale, ad appena cinque minuti di distanza dalla propria abitazione), tra le ore 15.30 e le ore 15.45 si davano il cambio al lavoro e, in quel breve lasso di tempo, la sorella del Sig. CP_1
si trovava comunque sempre in casa al piano superiore, comunicante con quello inferiore grazie alla porta lasciata aperta. Quel pomeriggio, era uscito di casa per dare il cambio CP_1
pagina 3 di 11 alla moglie prima che arrivasse a casa sua. Verso le 15.40, veniva _1 Controparte_2
avvertita dal figlio del fatto che si era fatto male. Ella rientrava in casa e vi trovava i tre _1 ragazzi con la propria cognata, quindi telefonava al compagno dell'odierna attrice per avvisarlo dell'incidente. Questi giungeva a casa e portava in ospedale, accompagnato dalla CP_1 _1
sig.ra CP_2
Così ricostruiti i fatti di causa, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di responsabilità di ai sensi degli artt. Persona_1
1227, comma 1, e 2056 c.c., per aver concorso a cagionare il danno con il proprio comportamento imprudente.
In ogni caso, essi contestavano la quantificazione dei danni operata da parte attrice, in quanto eccessiva e non provata, in particolare per quanto riguarda il pregiudizio lamentato dall'attrice in proprio.
Concludevano come segue: “Nel merito, in via principale, rigettare la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an sia nel quantum, rigettando ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dei convenuti. In via concorrente e/o alternativa, ma con equivalenza di effetti e risultati, accertare e dichiarare che i pregiudizi lamentati dall'attrice, sia in proprio sia quale esercente la potestà parentale sul figlio minore , non sono imputabili ai Persona_1
convenuti, bensì riconducibili esclusivamente alla condotta negligente e sprovveduta del minore stesso. Vinte le spese di lite. In via subordinata, ma salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un seppur minimo grado di (cor)responsabilità dei convenuti a qualsivoglia titolo o causa, respingere comunque la pretesa attorea per come prospettata. Di contro, accertare il preponderante grado di responsabilità del minore e, per Persona_1
l'effetto, diminuire proporzionalmente il grado di responsabilità ascrivibile ai convenuti;
quantificare i danni subiti dall'attrice, sia in proprio sia quale esercente la potestà parentale sul figlio minore , nei limiti del giusto e del provato e liquidare il correlato Persona_1
risarcimento previa decurtazione della dedotta concorsualità, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c.. Spese di lite come per legge”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale di
[...]
(psicologa, la quale dichiarava di avvalersi del segreto professionale), Tes_1 [...]
ed nonché l'ammissione di CTU medico-legale sulla Per_4 Tes_2 Persona_3
persona di . Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa pagina 4 di 11 veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo devono essere respinte le eccezioni reiterate da parte attrice circa l'inammissibilità dei capitoli di prova avversari, l'incapacità a testimoniare di e la mancata audizione in interrogatorio libero di e Tes_2 Persona_1
Persona_2
Quanto a tale ultimo profilo, è evidente che la testimonianza di era stata Persona_2
ammessa per una svista e, infatti, è stata successivamente revocata su istanza della difesa di parte attrice, in quanto egli è incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., al pari di . Persona_1
Tanto premesso, né né potevano essere sentiti liberamente dal Persona_1 Persona_2
Giudice, come richiesto da parte attrice, posto che, finché essi erano minorenni, dovevano essere rappresentati in giudizio dai genitori e non potevano essere chiamati a rendere l'interrogatorio (formale o libero). Una volta raggiunta la maggiore età, nessuno dei due si è costituito in giudizio, né la cessazione della rappresentanza legale dei genitori è stata dichiarata ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che questi ultimi hanno conservato la capacità processuale originaria.
Quanto ad la minore età non ne impediva la testimonianza, che poi egli ha reso Persona_3
quando aveva già compiuto diciotto anni.
Quanto ai capitoli di prova formulati dalla difesa dei convenuti e ammessi in giudizio, la circostanza che e si sono costituiti solo in proprio, e non anche CP_1 Controparte_2
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , non gli impedisce di Per_2
contestare il coinvolgimento del minore nel fatto illecito oggetto della domanda.
Come si vedrà meglio in seguito, la domanda svolta da parte attrice va inquadrata nella fattispecie dell'art. 2048 c.c.: secondo tale norma, la responsabilità del genitore per danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori è esclusa solamente se il medesimo provi, ai sensi del comma terzo, di non aver potuto impedire il fatto, trattandosi non di una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incombente al genitore di fornire la prova liberatoria di cui si è detto (così Cass. 20322/2005).
Specificatamente, in tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre all'attore-danneggiato compete di provare solamente la riferibilità del danno alla condotta dei soggetti minori di età e dunque sottoposti alla responsabilità genitoriale, l'onere probatorio della parte convenuta, al fine di liberarsi della presunzione della sua responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire quel singolo fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver pagina 5 di 11 impartito al figlio un'educazione consona ad impostare una corretta vita di relazione con riferimento al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, nonché di avergli insegnato il rispetto del prossimo e delle regole di civile convivenza ed il rifiuto di qualsiasi forma di violenza (così Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9556).
Ne consegue che i convenuti hanno comunque interesse a negare il presupposto della loro responsabilità, e cioè che l'evento dannoso sia stato causato dal fatto illecito del figlio.
Quanto, infine, alla eccepita incapacità a testimoniare di va ribadito che ella non Tes_2
ha un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, posto che nessuna parte, nei rispettivi atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha mai prospettato che ella possa essere responsabile in proprio per l'incidente subito da . Persona_1
Al contrario, la tesi sostenuta da parte attrice è proprio che i minori erano stati imprudentemente lasciati da soli in casa dai convenuti, con la zia nell'appartamento al piano di sopra, cui pacificamente non era stato attribuito il compito di vigilarli in via continuativa fino al rientro di uno dei genitori.
La sua testimonianza, dunque, resta ammissibile, salva la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, visto il legame evidente con una delle parti in causa.
5. Venendo al merito della causa, parte attrice nel presente giudizio fonda la propria domanda risarcitoria su due distinte causae petendi, che devono essere esaminate distintamente: ella, infatti, ritiene responsabili i convenuti sia per il fatto illecito commesso dal figlio minore
, che avrebbe provocato la caduta a terra di , sia per un loro comportamento Per_2 Persona_1
omissivo, che va inquadrato nella responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., cioè per non aver vigilato sui soggetti minori loro affidati, lasciati soli in casa con la possibilità di utilizzare un mezzo potenzialmente pericoloso (l'hoverboard), non adeguatamente custodito.
6. Quanto alla prima domanda, come sopra anticipato essa va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c. e non dell'art. 2047 c.c., posto che il danno si assume provocato da un soggetto minore, all'epoca dei fatti tredicenne, che deve essere ritenuto capace di intendere e di volere.
Come è noto, infatti, la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione, ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in pagina 6 di 11 concreto, dell'esistenza di quella capacità (v. Cass. civ., Sez. III, 25/03/1997, n. 2606).
Premesso ciò, va rilevato che, per potere invocare la responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., parte attrice avrebbe anzitutto dovuto dimostrare che era incapace di intendere e di Persona_2
volere.
Infatti, in tema di imputabilità del fatto dannoso (artt. 2046 e 2047 c.c.) opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale è la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, mentre nel campo civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (Cass. 18/6/1975, n. 2425). Quindi la sola circostanza che l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ai fini di cui all'art. 2047 cod. civ., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'età del minore, di tredici anni già compiuti da qualche mese, ormai vicina alla soglia dell'imputabilità prevista in campo penale, nonché del tipo di fatto che gli viene contestato, non vi è motivo di dubitare, e a ben vedere non lo fa nemmeno parte attrice, che questi fosse capace di intendere e di volere.
7. Una volta inquadrata la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c., deve osservarsi che parte attrice non ha provato che la caduta di sia stata causata da un Persona_1
fatto illecito di Persona_2
Invero, la circostanza che sia stato quest'ultimo a sospingere per aiutarlo ad avviare _1
l'hoverboard, così causandone involontariamente la caduta a terra, non è stata nemmeno oggetto di prova, né con il teste indotto da parte attrice (che ha riportato quanto Per_4 riferitogli da , né con l'unico soggetto presente al momento dell'incidente, _1 Persona_3
che parte attrice non ha chiesto di sentire come testimone a prova diretta.
Quest'ultimo, sentito sui capitoli di prova formulati dai convenuti, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: “inizialmente (Angel) entrò si tolse gli indumenti cioè zaino e giacca e poi avvistò l'overboard. Ricordo che voleva provarlo sostenendo di essere in grado di utilizzarlo. Io e eravamo sul divano e ricordo che lo avvisò di stare attento…in Per_2 Per_2 quel momento eravamo in casa solo noi tre…Ricordo che staccò l'overboard dal carica Per_2
pagina 7 di 11 batterie ma disse a di non utilizzarlo e di stare attento…ricordo che disse di aver preso _1
l'overboard di essere andato a sbattere contro la gamba di un tavolo cadendo all'indietro.
Preciso che lui prese l'overboard e si diresse verso di noi. È accaduto tutto molto velocemente.
Io ho visto quando già era a terra. L'overboard si trovava incastrato con una ruota posta _1 contro la gamba del tavolo mentre l'altra era andata in avanti. Lui si trovava a terra dietro il tavolo non ho visto benissimo la sua posizione. si è rialzato e ricordo che aveva il _1
braccio storto cioè piegato male e ho sentito poi tipo uno scrocchio e ho visto tenere il _1 braccio teso e l'altra mano sull'articolazione”.
La testimonianza di è stata fortemente contestata dalla difesa di parte attrice, che ha Persona_3
rilevato come il teste ricordasse perfettamente alcuni dettagli, mentre non aveva saputo riferire nulla o si era contraddetto quanto ad altre circostanze.
In realtà, le dimenticanze e le contraddizioni denunciate da parte attrice hanno riguardato elementi secondari della vicenda (chi avvisò la madre di chi portò in Persona_2 _1
ospedale, le grida di dolore del ragazzino infortunato), che il testimone potrebbe non ricordare visto il lungo tempo trascorso e la sua giovanissima età al momento dei fatti, ma non i punti salienti dell'accaduto, che hanno visto salire volontariamente sull'hoverboard e cadere _1 senza l'intervento di altri soggetti, presumibilmente per la scarsa dimestichezza nell'utilizzo del dispositivo.
In questo contesto, non essendo stata fornita la prova di un comportamento di Persona_2 che ha causato la caduta a terra dell'amico, non risulta configurabile una sua responsabilità da fatto illecito e, conseguentemente, nemmeno una responsabilità dei suoi genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c.
In proposito, appare irrilevante che sia stato a proporre agli amici di usare Persona_2
l'hoverboard in casa, o invece che sia stato a chiedergli di provarlo, così come la Persona_1
circostanza che egli abbia detto ai compagni che il mezzo era facile da utilizzare, o viceversa che si fosse raccomandato di stare attenti, giacché, anche ove fosse ritenuta provata la versione di parte attrice, non sarebbe comunque configurabile un fatto illecito del minore.
L'utilizzo dell'hoverboard in casa, con il rischio - purtroppo verificatosi – di andare a sbattere contro i mobili, da parte di un soggetto poco pratico nella guida del mezzo, ha rappresentato senza dubbio una scelta imprudente, che però è stata assunta in primis dallo stesso _1
, che ha deciso di provare il dispositivo, non importa se di sua iniziativa o su invito
[...] dell'amico.
8. Una volta esclusa la configurabilità della responsabilità ex art. 2048 c.c., occorre accertare se pagina 8 di 11 sussista una responsabilità dei convenuti per le lesioni causate dal minore a sé Persona_1
stesso, posto che questi al momento del fatto si trovava ospite presso la loro abitazione in assenza dei propri genitori.
Come sopra anticipato, tale responsabilità va inquadrata astrattamente nell'ambito dell'art. 2043
c.c., dal momento che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'ambito di operatività degli artt. 2047 e 2048 c.c. è limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto e non si estende all'ipotesi in cui il minore procuri a sé una lesione (v. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 11245 del 18/07/2003: “La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 cod. civ., posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso”; in materia di infortuni scolastici Cass. civ. Sez. Unite, 27/06/2002, n. 9346: “La presunzione di responsabilità dei precettori ex art.
2048, 2° comma, c. c. opera solo in caso di danno cagionato a terzi dal fatto illecito del minore, non essendo al contrario invocabile alfine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la propria condotta, arrecato a se stesso. Tale pregiudizio, tuttavia, troverà ristoro ai sensi dell'art. 1218 c. c. qualora l'insegnante non abbia ottemperato ai propri obblighi professionali, ivi incluso quello di vigilanza”).
In proposito, è ampiamente dimostrato che la caduta è avvenuta quando in casa erano presenti solo i tre minori, in quanto i genitori di si stavano dando il cambio sul lavoro, e che la Per_2 zia si trovava nell'appartamento al piano superiore, collegato a quello dei Tes_2
convenuti da una porta interna.
Occorre, dunque, chiedersi se possa integrare un comportamento colposo degli odierni convenuti: a) l'aver lasciato il figlio minore e i due amici a casa da soli;
b) l'aver lasciato nella loro disponibilità l'hoverboard.
A parere di questo Giudice, a entrambi i quesiti va data risposta negativa.
Quanto al primo profilo, infatti, occorre osservare che il dovere di vigilanza va necessariamente commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dai minori in relazione alle circostanze del caso concreto (v. in materia di responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 04/02/2005).
Ebbene, nel caso di specie, è provato che i minori sono rimasti soli per il breve periodo in cui i coniugi si sono dati il cambio sul lavoro, in un ambiente comunque protetto (all'interno CP_1 dell'abitazione) e con la presenza di un familiare di riferimento al piano di sopra, pronto a intervenire in caso di necessità (come poi avvenuto, in seguito all'infortunio di . _1
D'altra parte, vista l'età dei minori, ormai alle porte dell'adolescenza, dagli odierni convenuti pagina 9 di 11 non era esigibile una vigilanza continua sul loro comportamento, anzi è verosimile pensare che essi, anche laddove fossero stati presenti in casa, sarebbero rimasti in un'altra stanza, in modo da lasciare i ragazzi liberi di esprimersi e di giocare senza intromissioni, intervenendo solo in caso di bisogno.
Dunque, sotto questo punto di vista, non appare configurabile né un comportamento colposo in capo ai convenuti, né, in ogni caso, il nesso di causalità tra l'omissione e il danno, giacché
l'infortunio si sarebbe potuto verificare anche se uno dei genitori si fosse trovato in casa.
Anche per quanto riguarda l'hoverboard, che è il dispositivo elettrico mostrato nella foto sub doc. 1 del fascicolo dei convenuti, deve ritenersi che sui genitori non gravasse uno specifico dovere di custodia, dal momento che, a quanto risulta, non è prevista un'età minima per il suo utilizzo, essendo solo vietato l'impiego in strada (non è provato che il dispositivo sia stato in seguito ritirato dal mercato, come affermato da parte attrice). Si tratta sicuramente di un mezzo che richiede all'utilizzatore di avere un certo equilibrio e da cui è possibile cadere, come uno skateboard o un monopattino, che pure non sono vietati e vengono frequentemente usati anche dai minori.
Dalla testimonianza di sul punto non messa in discussione, è emerso che, il Persona_3
pomeriggio in cui è avvenuto il fatto, il dispositivo era collegato al caricabatterie e per questo visibile ai minori ma, considerata l'età di deve ritenersi che ai genitori non fosse Persona_2
richiesto di tenerglielo nascosto.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di parte attrice, tenuto conto che per l'anno 2024, in cui si sono svolte le operazioni peritali, ella ha comunicato di aver perso i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 10 di 11 Rimini, 11 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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