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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 SAVIGNANI MARCO ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mormino Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato il 19.12.2024 locatrice in virtù di contratto Parte_1
1.01.2023 dell'immobile ad uso commerciale sito in Civitavecchia, Via Cesare Battisti 15, lamentando il mancato pagamento da parte della società conduttrice dei canoni di novembre e dicembre 2024 per un totale di € 1.620,00, dolendosi altresì di ulteriori inadempimenti contrattuali, quali la violazione della destinazione d'uso dell'immobile e la mancata consegna della polizza assicurativa, invocando l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto, chiedeva lo sfratto morosità citandola per la convalida.
All'udienza del 14 gennaio 2025 si è costituita la società intimata sostenendo di aver provveduto al pagamento dei canoni intimati e, contestando gli altri inadempimenti lamentati dalla parte intimante,
pagina 1 di 4 chiedeva in via riconvenzionale la condanna della locatrice al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale.
All'udienza del 27 gennaio 2025, preso atto che la morosità intimata risultava non persistere veniva denegato provvedimento di rilascio e mutato il rito, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie integrative e per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Solo la parte attrice depositava memorie integrative effettuando anche la mediazione, fallita per mancata partecipazione della parte chiamata, ed insisteva per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice in virtù dell'operatività della clausola risolutiva espressa.
La deduceva, inoltre, la persistenza della condotta inadempiente della conduttrice, che aveva Pt_1 omesso il pagamento dei canoni successivi a quello di gennaio 2025.
Con le memorie autorizzate depositate per l'udienza del 3.12.2025 l'attrice allegava che, con separato procedimento di sfratto - R.G. 1499/2025, era stata emessa nei confronti della società conduttrice, il
1° luglio 2025, ordinanza di convalida di sfratto a seguito della quale l'immobile le era stato restituito in data 24 settembre 2025.
La causa è passata in decisione.
La domanda proposta dalla Sig.ra è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, essendo questo stato questo riconsegnato dalla società conduttrice alla locatrice in data 24 settembre 2025, come risulta dal verbale di riconsegna prodotto in atti.
Nel merito, la domanda di risoluzione di diritto è fondata: l'art. 8 del contratto di locazione prevede l'operatività della clausola risolutiva espressa richiamata espressamente dall'attrice contestualmente all'intimazione di sfratto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provare la gravità dell'inadempimento stesso.
La con l'atto di intimazione di sfratto del 19 dicembre 2024, ha manifestato in modo Pt_1 inequivoco la volontà di avvalersi di detta clausola, per cui la pronuncia che segue riveste natura meramente dichiarativa dell'effetto risolutorio già prodottosi ope legis, determinandosi la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
La società conduttrice ha violato l'art. 12 del contratto, che le imponeva di assicurare l'immobile e di consegnare copia della polizza mentre è pacifico che non abbia mai adempiuto, come è circostanza dimostrativa l'aver prodotto in giudizio, all'atto della costituzione, un mero "preventivo di polizza" pagina 2 di 4 datato 13 gennaio 2025 che smentisce vi fossero stati precedenti adempimenti;
ha poi violato l'art. 8, omettendo di corrispondere, come era obbligata secondo le pattuizioni contrattuali, il canone di novembre 2024 e quello di dicembre, versati tardivamente rispettivamente il 19 dicembre 2024 ed il 16 gennaio 2025, ben oltre il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal contratto ledendo in tal modo il principio della buona fede (Cass, Ordinanza 28.8.2024 n. 23287).
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, una volta che il creditore ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, l'inadempimento del debitore si cristallizza rendendo irrilevante l'adempimento successivo.
Non è ravvisabile la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa né la sua nullità e non rileva la mancata specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.: nella fattispecie in esame l'art. 17 del contratto dà atto del "carattere negoziato del presente contratto che è stato discusso e negoziato tra le Parti in ogni singola previsione", in secondo luogo la clausola risolutiva espressa non rientra tra quelle vessatorie soggette a specifica approvazione, in quanto non limita la responsabilità né sancisce decadenze, ma si limita a predeterminare gli effetti dell'inadempimento di una delle obbligazioni.
La condotta della conduttrice, che integra il fatto contemplato dalla clausola risolutiva, non può intendersi connotato da buona fede come è peraltro circostanza dimostrativa la totale omissione di ogni pagamento a seguito del mutamento del rito da febbraio 2025 fino al rilascio dell'immobile.
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è infondata e come tale va respinta: l'indennità di avviamento commerciale prevista a termine di un regolare rapporto dall'art. 34 della L. 392/1978 non
è dovuta in quanto il rapporto si è concluso in conseguenza dell' inadempimento della società conduttrice.
In virtù delle osservazioni che precedono la va infine condannata al pagamento dei Controparte_1 canoni contrattuale pattuiti per le mensilità dal febbraio 2025 all'effettivo rilascio del settembre 2025, per un importo pari a € 6.480,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La predetta condanna trae origine dalla domanda di pagamento dei canoni scadenti sino al rilascio dell'immobile, formulata con l'intimazione di sfratto;
la Suprema Corte con ordinanza n. 24819/2023 ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione, per la protratta occupazione dell'immobile, costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contatto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1, c.p.c. trattandosi di ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di misura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del pagina 3 di 4 creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore ancora prima che si verifichi
l'inadempimento”.
Le spese di lite, comprensive di quelle del procedimento di mediazione, fallita per la mancata partecipazione della convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile sito in
Civitavecchia, Via Cesare Battisti n. 5;
-dichiara risolto per grave inadempimento della società conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione stipulato in data 1° gennaio 2023 con la Sig.ra Parte_1
-condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della Sig.ra della somma di € 6.480,00, per le causali di cui in narrativa, Parte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_1
-condanna la società in persona del suo legale rappresentante, al rimborso in favore Controparte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 2.345,00 di cui € Parte_1
2.200,00 per compensi professionali ed € 145,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'erario di Controparte_2 un importo pari a quello del contributo unificato per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Civitavecchia, 9.12.2025 d.ssa Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 SAVIGNANI MARCO ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mormino Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato il 19.12.2024 locatrice in virtù di contratto Parte_1
1.01.2023 dell'immobile ad uso commerciale sito in Civitavecchia, Via Cesare Battisti 15, lamentando il mancato pagamento da parte della società conduttrice dei canoni di novembre e dicembre 2024 per un totale di € 1.620,00, dolendosi altresì di ulteriori inadempimenti contrattuali, quali la violazione della destinazione d'uso dell'immobile e la mancata consegna della polizza assicurativa, invocando l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto, chiedeva lo sfratto morosità citandola per la convalida.
All'udienza del 14 gennaio 2025 si è costituita la società intimata sostenendo di aver provveduto al pagamento dei canoni intimati e, contestando gli altri inadempimenti lamentati dalla parte intimante,
pagina 1 di 4 chiedeva in via riconvenzionale la condanna della locatrice al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale.
All'udienza del 27 gennaio 2025, preso atto che la morosità intimata risultava non persistere veniva denegato provvedimento di rilascio e mutato il rito, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie integrative e per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Solo la parte attrice depositava memorie integrative effettuando anche la mediazione, fallita per mancata partecipazione della parte chiamata, ed insisteva per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice in virtù dell'operatività della clausola risolutiva espressa.
La deduceva, inoltre, la persistenza della condotta inadempiente della conduttrice, che aveva Pt_1 omesso il pagamento dei canoni successivi a quello di gennaio 2025.
Con le memorie autorizzate depositate per l'udienza del 3.12.2025 l'attrice allegava che, con separato procedimento di sfratto - R.G. 1499/2025, era stata emessa nei confronti della società conduttrice, il
1° luglio 2025, ordinanza di convalida di sfratto a seguito della quale l'immobile le era stato restituito in data 24 settembre 2025.
La causa è passata in decisione.
La domanda proposta dalla Sig.ra è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, essendo questo stato questo riconsegnato dalla società conduttrice alla locatrice in data 24 settembre 2025, come risulta dal verbale di riconsegna prodotto in atti.
Nel merito, la domanda di risoluzione di diritto è fondata: l'art. 8 del contratto di locazione prevede l'operatività della clausola risolutiva espressa richiamata espressamente dall'attrice contestualmente all'intimazione di sfratto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provare la gravità dell'inadempimento stesso.
La con l'atto di intimazione di sfratto del 19 dicembre 2024, ha manifestato in modo Pt_1 inequivoco la volontà di avvalersi di detta clausola, per cui la pronuncia che segue riveste natura meramente dichiarativa dell'effetto risolutorio già prodottosi ope legis, determinandosi la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
La società conduttrice ha violato l'art. 12 del contratto, che le imponeva di assicurare l'immobile e di consegnare copia della polizza mentre è pacifico che non abbia mai adempiuto, come è circostanza dimostrativa l'aver prodotto in giudizio, all'atto della costituzione, un mero "preventivo di polizza" pagina 2 di 4 datato 13 gennaio 2025 che smentisce vi fossero stati precedenti adempimenti;
ha poi violato l'art. 8, omettendo di corrispondere, come era obbligata secondo le pattuizioni contrattuali, il canone di novembre 2024 e quello di dicembre, versati tardivamente rispettivamente il 19 dicembre 2024 ed il 16 gennaio 2025, ben oltre il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal contratto ledendo in tal modo il principio della buona fede (Cass, Ordinanza 28.8.2024 n. 23287).
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, una volta che il creditore ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, l'inadempimento del debitore si cristallizza rendendo irrilevante l'adempimento successivo.
Non è ravvisabile la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa né la sua nullità e non rileva la mancata specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.: nella fattispecie in esame l'art. 17 del contratto dà atto del "carattere negoziato del presente contratto che è stato discusso e negoziato tra le Parti in ogni singola previsione", in secondo luogo la clausola risolutiva espressa non rientra tra quelle vessatorie soggette a specifica approvazione, in quanto non limita la responsabilità né sancisce decadenze, ma si limita a predeterminare gli effetti dell'inadempimento di una delle obbligazioni.
La condotta della conduttrice, che integra il fatto contemplato dalla clausola risolutiva, non può intendersi connotato da buona fede come è peraltro circostanza dimostrativa la totale omissione di ogni pagamento a seguito del mutamento del rito da febbraio 2025 fino al rilascio dell'immobile.
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è infondata e come tale va respinta: l'indennità di avviamento commerciale prevista a termine di un regolare rapporto dall'art. 34 della L. 392/1978 non
è dovuta in quanto il rapporto si è concluso in conseguenza dell' inadempimento della società conduttrice.
In virtù delle osservazioni che precedono la va infine condannata al pagamento dei Controparte_1 canoni contrattuale pattuiti per le mensilità dal febbraio 2025 all'effettivo rilascio del settembre 2025, per un importo pari a € 6.480,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La predetta condanna trae origine dalla domanda di pagamento dei canoni scadenti sino al rilascio dell'immobile, formulata con l'intimazione di sfratto;
la Suprema Corte con ordinanza n. 24819/2023 ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione, per la protratta occupazione dell'immobile, costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contatto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1, c.p.c. trattandosi di ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di misura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del pagina 3 di 4 creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore ancora prima che si verifichi
l'inadempimento”.
Le spese di lite, comprensive di quelle del procedimento di mediazione, fallita per la mancata partecipazione della convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile sito in
Civitavecchia, Via Cesare Battisti n. 5;
-dichiara risolto per grave inadempimento della società conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione stipulato in data 1° gennaio 2023 con la Sig.ra Parte_1
-condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della Sig.ra della somma di € 6.480,00, per le causali di cui in narrativa, Parte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_1
-condanna la società in persona del suo legale rappresentante, al rimborso in favore Controparte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 2.345,00 di cui € Parte_1
2.200,00 per compensi professionali ed € 145,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'erario di Controparte_2 un importo pari a quello del contributo unificato per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Civitavecchia, 9.12.2025 d.ssa Maria Emanuela Ragusa
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