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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ER TE Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. LE AR ZI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3162/2024 promossa in grado d'appello
DA
( già (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) CORSO C.F._1
ITALIA 52 20122 MILANO;
APPELLATA avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 24 Per già ). Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 3819/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 5.04.24 nel giudizio RG
187/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di Parte al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
• € 1.666.985,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli pagina 2 di 24 artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall e portata dalle fatture Pt_3
riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei Pt_3
mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall oltre Pt_3
interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
€ 1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a pagina 3 di 24 causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, nei quali sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: Note Debito riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo € 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Parte portati dalle 3 fatture a tale titolo emesse da e riepilogate nell'elenco ivi riprodotto sub DOC.
4. condannare ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO al relativo pagamento in favore di e condannare Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di primo grado e a Controparte_1
Parte restituire a le spese di primo grado da quest'ultima sostenute / da sostenere nonché le spese di CTU
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1
creditrice nei confronti di Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
la diversa somma ritenuta Controparte_1
pagina 4 di 24 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO AGENZIA
[...]
Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via PREGIUDIZIALE in via gradata: rigettare l'appello in quanto inammissibile alla luce delle disposizioni dell'art. 342 cpc;
respingere la richiesta dell'appellante di rimettere alla Corte di Giustizia Europea afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto tra impresa e pubblica amministrazione
NEL MERITO
Respingere l'appello proposto dalla ed ogni domanda formulata o Parte_1
formulanda dalla stessa nei confronti dell'ATS della di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e diritto CP_1
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria di di nei confronti di ridurre Controparte_3 CP_1 Pt_1
la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri riflessi (trattandosi di pubblica amministrazione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ora ha convenuto in Parte_2 Parte_1
giudizio l per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento di:
pagina 5 di 24 I. € 1.800.058,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B;
II. € 776.284,14 per interessi moratori maturati alla data del 2.12.2020 e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
III. € 53.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in relazione alle fatture di cui al punto I;
IV. € 1.260.620,58 per interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli di cui al punto I;
V. € 82.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in relazione alle fatture che hanno generato gli interessi di cui al punto IV;
VI. € 41.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 che recita: “come modificato dal D.Lgs. 192/2012, che recita: “1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”;
VII. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ai sensi dell'art. 1283 CC.
In via subordinata chiedeva il pagamento delle somme sopra indicate a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Faceva presente di essere diventata creditrice delle somme sopra indicate in virtù di contratti di cessione pro soluto, per oltre 4 milioni di euro.
Si è costituita l'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO con comparsa di risposta telematica del 21 giugno 2021 eccependo:
In via preliminare e/o pregiudiziale,
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società Pt_1
Nel merito:
pagina 6 di 24 - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte del credito azionato per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale, respingere la domanda attorea in quanto assolutamente priva di fondamento in fatto e diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria di di nei confronti Controparte_3 CP_1
di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non Pt_1
provate, per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
3. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il Tribunale disponeva CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U. esaminati gli atti e i documenti di parte già acquisiti al processo, sentite le parti e i loro eventuali c.t.p.
– anche ai fini di una possibilità conciliativa della vertenza;
1) dia conto cartolarmente (confezionando una o più tabelle riepilogative) della corrispondenza tra le fatture raggruppate per singolo cedente dall'attrice nei propri prospetti sub 17A e 17B con i documenti contrattuali definiti genericamente cessione crediti per sorte capitale di cui alle produzioni Parte enumerate, in particolare, sub 6A, 6B, 12,14 e 18 (fasc. ), evidenziando in particolare, la presenza di contratti, atti unilaterali o determine dirigenziali concernenti il rapporto sottostante oggetto dell'allegata cessione;
2) dia conto cartolarmente (confezionando una o più tabelle riepilogative) della presenza dei contratti inerenti il rapporto di fornitura, delle fatture da esse derivanti nonché dei contratti di cessione aventi ad oggetto i crediti da interessi di mora per asserite prestazioni pagate in ritardo dalla convenuta (v. pp.
7-9 Parte Parte prima memoria in connessione con i docc. 9A, 9B, 9C, 19 fasc. )”.
pagina 7 di 24 All'esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 3819/2024 pubblicata il 5 aprile
2024 ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 72.538,00 per compensi, oltre accessori come per legge e posto definitivamente a suo carico le spese della CTU.
Preliminarmente il Tribunale osservava che i contratti delle ASL ( o ASP o AST), pur non essendo assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici, tuttavia non sono esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, “l è comunque "organismo di Controparte_4
diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici”, applicabile alla controversia in esame ratione temporis e oggi nell'art. 3 lett. d, dlgs 18.04.2016 n. 50 e che, per quanto ente pubblico economico, nell'approvvigionamento di beni e servizi, opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del codice dei contratti pubblici ed è soggetta alla relativa disciplina.
Pertanto prosegue il Tribunale “qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina Pt_3
prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art.
1418, co 1, c.c. per violazione di norma imperativa”…..“ trattandosi di forma scritta ad substantiam si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. n.27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e
pagina 8 di 24 del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendo
l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022)”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che “emerge l'assenza della prova scritta o ad substantiam dei contratti dai quali sarebbero originati i corrispettivi
o prezzi non pagati o pagati in ritardo (oggetto di cessione) o, comunque, necessaria ai fini della prova dei cessioni di crediti”.
Ciò premesso, il Tribunale, sulla scorta della esperita CTU, ha accertato che: Parte
“l'asserito credito di riveniente dalle fatture per sorte capitale rimaste insolute elencate nei documenti 17A e 17B per complessivi € 1.731.335,71, risulta documentato solo per l'importo di complessivi € 446.252,60. In particolare:
- risultano prodotti i contratti di cessione dei crediti per fatture sorte capitale complessivamente ammontanti ad € 132.014,37;
- risultano prodotte le fatture ed i relativi ordini per l'importo complessivo di €
314.238,23;
- non risulta invece documentato il residuo importo di € 1.285.083,11”.
Ebbene leggendo la tabella, e i documenti cui si riferisce (docc. 6A, 6B e 14, 18 Parte fasc. ), appare chiaro che gli unici crediti per i quali l'attrice ha provato la sussistenza del rapporto fondamentale fossero una parte di quelli del fornitore
SM per un importo complessivo di € 314.238,23 (evidenziato in giallo).
Per il resto manca la prova del rapporto fondamentale sicchè appare quasi superfluo ricordare che la produzione di fatture o, addirittura, meri elenchi (i Parte famosi docc. 17 A e 17 B fasc. ) autoconfezionati dall'attrice, non riveste alcun rilievo ai fini processuali. I rapporti con soggetti pubblici – nei termini su indicati – necessitano della forma ad substantiam actus. Ne segue, a fortitori che la prova della loro sussistenza non può che essere data per iscritto ai fini del presente giudizio.
Ad un diverso approdo non si giunge, tuttavia, neanche per la citata minima sorte capitale della SM atteso che la non ha prodotto i Parte_1
pagina 9 di 24 contratti di cessione dei citati credit. Vi è un difetto di titolarità attiva del rapporto quale elemento costitutivo soggettivo dell'azione creditoria.
Tanto basta per la reiezione della domanda”.
A cascata ha rigettato anche le domande di condanna al pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici su quelli capitalizzati e del pagamento della somma di euro 40,00 per ogni asserito inadempimento.
Ha poi rigettato anche la domanda volta al pagamento della somma €
1.260.620,58, portato dalle note di debito, così argomentando sulla scorta della Parte espletata CTU: “l'asserito credito di di complessivi € 1.260.620,58, portato dalle note di debito per interessi di mora elencate nei documenti n.ri 4A_ND e Parte 4B_ND in atti di risulta documentato solo in parte. In particolare:
- risultano prodotte in atti note di debito per interessi di mora per complessivi €
815.246,94;
- delle note di debito prodotte, solo 30 risultano corredate dai relativi prospetti calcolo, per l'ammontare complessivo di € 488.279,16;
- gli interessi di mora relativi alle fatture per sorte capitale per le quali risulta prodotto in atti il contratto di cessione di credito ammontano a complessivi €
128.602,71”.
In questo caso vi è un vulnus a monte poiché l'attrice non si è peritata di allegare quale fossero i contratti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dall' (o Controparte_1
chi per essa visto il risalire di alcune domande a vent'anni orsono).
Su tale lacuna presupponente, tanto assertiva quanto probatoria, si giustappone la prova della cessione del credito per ulteriori interessi nei limiti della somma di € 128.602,71 (docc. 9A, 9B, 9C e 19 fasc. BFF). Questo significa che per oltre un milione di Euro di domanda creditoria l'attrice non ha neanche prodotto i contratti di cessione pur qualificandosi in citazione come cessionaria dei crediti.
pagina 10 di 24 Ad ulteriore riprova della peculiarità dell'azione creditoria si fanno notare due elementi (che saranno rilevanti ai fini della liquidazione delle spese di lite) ovvero che:
- i cc.dd. documenti 4B-ND, 5A, 5B e 5C non sono altro che un insieme di elenchi delle note di debito per interessi di mora. Si tratta di un non documento dal punto di vista probatorio che richiamerebbe ulteriori documenti non probatori come le note di debito (quale documento autoprodotto dalla cedente o dalla cessionaria) che, peraltro, non sono state prodotte in giudizio;
- i riepiloghi offerti dalla C.T.U, anche nella tabella 5, evidenziano che l'attrice ha prodotto una quantità soverchiante soltanto di elenchi di fatture dalle quali sarebbe originato il credito per interessi e, quindi, neanche le fatture stesse recanti tali crediti.
L'accertamento negativo di tale credito si riversa sull'infondatezza ex se di quello anelato a titolo di interessi anatocistici su tale somma capitalizzata decorrenti dalla notificazione dell'atto di citazione (conclusioni punto V e VI), sul credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 generato dalle cc.dd. “sottostanti fatture” nonché sugli “ulteriori interessi per pagamenti tardivi”, (punto VII e VIII conclusione – il c.d. credito forfettario da recupero), oltre agli interessi su ciascuna somma di euro 40.”.
Da ultimo non ha accolto la domanda di parte attrice proposta ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà dell'azione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello ( già Parte_1 [...]
), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe Parte_2
richiamate (somma ridotta rispetto a quella formulata in primo grado).
Si è costituita che, Controparte_5
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 24 Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 18 marzo 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza dell'8 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a Parte_1
sette motivi di censura.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/2015, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
Parte in cui il Tribunale ha ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ceduti sul presupposto dell'omessa prova dei relativi atti di cessione nonostante i documenti prodotti e il comportamento dell'azienda ante giudizio e giudiziale.
Afferma, invece, che in atti vi sia la prova della cessione dei crediti;
che l'atto di cessione, essendo la relativa notifica un atto a forma libera, può essere portato a conoscenza dell anche mediante la notifica dell'atto introduttivo;
che Pt_3
pagina 12 di 24 Parte l' aveva ricevuto le intimazioni di pagamento da quale cessionaria e Pt_3
non aveva contestato di aver ricevuto le cessioni.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto che i contratti tra le società fornitrici cedenti e l'Azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Afferma, invece, che tale affermazione sia censurabile in quanto si pone in contrasto e violazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC nonché di cui alla novella rappresentata dal D.lgs n. 192/12 con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, in ogni caso, con le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono che, ai fini della validità, i contratti conclusi tra
Imprese ed enti della PA debbano rivestire la forma scritta.
Cita sul punto alcune sentenze di merito e, in via pregiudiziale, chiede di rimettere alla Corte di Giustizia europea “ la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A. , considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle
Direttive Comunitarie N. 2000/35/EC e N. 2011/7/Eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra Imprese e Enti della P.A debbano rivestire la forma scritta”.
Quanto all'avvenuta conclusione del contratto, evidenzia che Parte_1
Parte aveva prodotto gli ordinativi, le delibere/ determine di aggiudicazione della gara delle società fornitrici e i contratti, le fatture recanti l'indicazione del CIG ( ossia del codice Identificativo Gara), gli “ screenshot”, volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio;
l'azienda aveva pagato una consistente parte dei crediti;
le fornitrici e le aziende avevano, dunque, stipulato il contratto e che tale contratto costituisce una transazione commerciale ai sensi di quanto pagina 13 di 24 previsto dal D.lgs n. 231/2002 con cui l'Italia aveva recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU.
Da ultimo ha evidenziato il riordino della disciplina sanitaria attuato con il D.lgs.
502/92 che ha mutato il quadro di riferimento in quanto la si è trasformata Pt_4
in dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, Pt_3
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica”, con la conseguenza che le sono, dunque, pacificamente assoggettate Parte_5
alle regole civilistiche alle quali la riforma del SSN ha rinviato.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto Parte alla relativa esistenza, né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta e dell'impegno di spesa mediante la relativa produzione in giudizio.
Afferma, invece, citando alcuni precedenti giurisprudenziali, che la prova del contratto può essere data anche con comportamenti concludenti, quali il Part pagamento delle fatture o la presenza nella fattura del , che è elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto.
Nel caso di specie fa presente che l aveva ricevuto le forniture senza mai Pt_3
rifiutarle e aveva pagato una parte dei crediti, sicchè negare l'esistenza del contratto costituiva una violazione dei doveri di lealtà e probità.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica.
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare che l'azienda non aveva contestato l'erogazione delle prestazioni-forniture per il cui pagamento sono state pagina 14 di 24 emesse le fatture;
né queste ultime e neppure le intimazioni di pagamento. Ritiene che il comportamento dell nella fase “stragiudiziale” e giudiziale sia Pt_3
incompatibile con una contestazione del titolo negoziale. Invoca la ratifica del contratto per facta concludentia. Parte Sulla scorta di quanto argomentato, chiede la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento dei crediti per sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
Con un quinto motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1
anche nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto l'importo di euro
1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con i documenti denominati Note di debito, sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti sottostanti tra l e le società che hanno Pt_3
Parte ceduto i crediti a
Afferma, invece, che a ciascuna Nota di debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate le fatture per sorte capitale, il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, il nominativo della società che l'aveva emessa,
l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora.
Evidenzia che l non aveva sollevato alcuna contestazione né in ordine Pt_3
alla relativa quantificazione, né in ordine agli elementi di calcolo.
Con un sesto motivo, censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell al Pt_3
pagamento della somma di euro 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002.
Afferma, invece, di aver diritto a tale pagamento in quanto l'importo di euro 40,00 in relazione a ciascuna fattura era stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea e da sentenze di merito emesse dal Tribunale di Milano, Napoli, Torino,
Genova CO e RR TA.
pagina 15 di 24 Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui
è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Osserva, preliminarmente, la Corte come non ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda di arricchimento senza causa, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento, meritando la sentenza del Tribunale integrale conferma, siccome esente dai vizi ascritti dalla difesa di parte appellante.
Quanto ai primi quattro motivi di doglianza, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, si osserva quanto segue.
Sostiene l'appellante che le siano assoggettate Parte_5
solo alle regole civilistiche in ragione del riordino operato dal D.lgs 502/1992, con la conseguenza che non sia necessaria la forma scritta dei contratti di fornitura.
La doglianza non può essere condivisa.
È ben vero, al riguardo, che la fornitura è contratto per il quale il codice civile non prescrive la forma scritta, né ad probationem né ad substantiam.
Quel che però rileva nel caso di specie è la natura di una delle parti del contratto, Contr
che è quella, conclamata, di organismo di diritto pubblico, peraltro destinatario di risorse economiche di sanità, quindi in massimo grado soggette a controllo di contabilità.
Esiste al riguardo preciso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale è doverosa l'applicazione dei principi della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario (Cass. SS UU n. 8627/2010, Cass. nn. 13656/2013, 5263/2015, sebbene relative alle Gestioni Liquidatorie delle
ASL).
In altri termini, pur non rientrando – come visto – nel novero delle amministrazioni statali, le , siccome amministrano il denaro Parte_5
pubblico destinato ai servizi sanitari, non possono di conseguenza andar esenti pagina 16 di 24 dalla necessità di stipula dei loro contratti in forma scritta, l'unica che consente il controllo di contabilità ai fini del trasferimento – o, meglio, della programmazione del trasferimento – delle risorse necessarie alla concreta gestione della articolazione regionale della sanità.
Ciò posto, la stessa giurisprudenza ritiene nondimeno univocamente la nullità non sanabile (e passibile di rilievo officioso) dei contratti conclusi con la P.A. in violazione dell'obbligo di forma, ed altresì l'inidoneità di qualunque atto prodromico o preparatorio che dir si voglia, ad integrare il requisito formale richiesto, che è quello del documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti, e, nello specifico, del soggetto dotato del c.d. potere di firma, ossia il legale rappresentante che può impegnare l'ente.
Un rilievo di tal portata, quindi, esclude automaticamente l'idoneità probatoria di tutta la documentazione allegata dall'attrice, ora appellante, finalizzata proprio alla prova dell'esistenza dei contratti di fornitura, e però costituita da semplici delibere o determinazioni dirigenziali, anche di aggiudicazione provvisoria della fornitura, che non integrano – o, meglio, non sostituiscono – il necessario contratto scritto.
Così come esiste preciso indirizzo giurisprudenziale che esclude anche il comportamento processuale delle parti, ossia l'eventuale mancata contestazione dell'esistenza di un contratto scritto (evenienza non sussistente nel caso di specie), dal novero delle prove aliunde dell'esistenza del contratto scritto.
Neppure la produzione di un documento in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico, l'indicazione del codice CIG della fornitura, viene ritenuta dalla giurisprudenza evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA.
Ed, infatti, poiché, in sostanza, le forniture continuate di medicinali e presidi sanitari altro non sono che veri e propri appalti, la stessa giurisprudenza di pagina 17 di 24 legittimità ritiene di conseguenza, sempre guardando alla prefata natura dell'ATS di organismo di diritto pubblico (anzi, più correttamente, ente pubblico economico ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dal d.lgs n.
229 del 1999), che le stesse vadano necessariamente soggette alle regole dei pubblici appalti, e, nello specifico, a quella dell'evidenza pubblica della procedura di loro assegnazione.
Il riferimento specifico è a Cass. n. 24640/2016, peraltro riguardante un caso perfettamente sovrapponibile a quello alla odierna attenzione, di cui risolve le stesse eccezioni (di assenza di contratto avente forma scritta e soggetto alla procedura di evidenza pubblica) proposte dall'ASP.
In quell'arresto, la Suprema Corte, in primo luogo, assevera la rilevabilità officiosa della nullità derivante dalle questioni prospettate dall'ASP, a mente di
Cass. SSUU n. 26242/2014, per poi ribadire l'esistenza di univoco indirizzo secondo cui “l rientra nella pubblica amministrazione in senso Controparte_4
lato”, poiché, “dopo aver perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. Pt_7
502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con una autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale (<in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale>)”; sulla base di tale evoluzione normativa, quindi, si deve riconoscere “la natura di ente pubblico economico dell Controparte_6
, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un.,
[...]
30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14); e nello stesso senso, autorevolmente, si è anche espresso il giudice delle leggi (Corte cost., ord., 20.3.2013, n. 49)”.
E, tuttavia, sebbene i contratti delle ASL (o ASP o A.S.R.) non siano di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 (ed anche 69 e 70, come premesso), tale evenienza, sempre secondo Cass. n.
24640/2016 cit., “non implica affatto che i contratti dell'ASP siano esenti dal
pagina 18 di 24 rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto;
infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l è Controparte_4
comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs.
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici): tale, nello specifico, quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Da tale qualificazione non può, quindi, che derivarne la necessità che i contratti dell'ATS intesa come amministrazione aggiudicatrice, per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, “restino assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella … relativa alla individuazione del contraente con una delle modalità previste …”, oltre che al prefato obbligo di stipula del contratto in forma scritta.
Il complesso normativo di riferimento, chiosano i giudici di legittimità,
“costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che … non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata” aliunde “la forma, comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, co. 1,
c.c.”.
pagina 19 di 24 Il (duplice) rilievo di nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta e mediante procedura di evidenza pubblica, è tale, in evidenza, da assorbire ogni altra questione prospettata dalle parti, determinando, da solo, il prefato rigetto della domanda attorea, di pagamento delle fatture a titolo di corrispettivo contrattuale, in ogni sua articolazione, ossia relativa anche agli accessori ed agli oneri di recupero delle ragioni di credito, siccome collegati al credito per capitale.
Né, come già evidenziato dal Tribunale, può operare il principio di non contestazione, né le altre forme di prova quali quella testimoniale o le presunzioni, così come, trattandosi di forma scritta non può essere sostituita neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto ( Cass. n. 27972/2022).
Deve poi escludersi che la violazione dell'obbligo di forma scritta possa essere sanata per equipollente ovvero possa essere suscettibile di ratifica perché gli atti della PA sono manifestazioni formali di volontà non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass 2619/2000; Cass. 27910/2018).
Ciò detto, parte appellante ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di
Giustizia Europea “ la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A.
, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle Direttive
Comunitarie N. 2000/35/EC e N. 2011/7/Eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra Imprese
e Enti della P.A debbano rivestire la forma scritta”.
Al riguardo, occorre premettere che “il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità”. Il Giudice investito pagina 20 di 24 della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il “potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate” (Cass.
S.U. n. 20701/2013).
Con riferimento alla fattispecie concreta si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti
(oggetto della Direttiva n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n. 192/2012 (che ha recepito la n. 2011/7/EU ).
Piuttosto, la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori.
Ritiene, quindi, questa Corte che non sussistono elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Unione; senza considerare che la questione su cui è stato chiesto il rinvio non risulta comunque rilevante ai fini della presente decisione, avendo, tra l'altro, la CTU espletata in primo grado, che non ha neppure contestato in sede Parte_1
di gravame, rilevato la assoluta infondatezza delle pretese creditorie.
I documenti attorei di primo grado sono, invero, risultati omissivi, incompleti e non esaurienti e non attengono agli importi né iniziali, né conclusivi ridotti in Parte primo grado. Persino le somme rivendicate da in appello sono differenti rispetto a quelle concluse in sede di primo grado e per alcune voci non ha nemmeno inteso indicare la cifra rivendicata.
In ogni caso, lo stesso CTU nelle proprie conclusioni, che anche questa Corte condivide in quanto frutto di un accurato esame della documentazione in atti, ha evidenziato per quanto riguarda la sorte capitale come “risultano prodotti i
pagina 21 di 24 contratti di cessione dei crediti per fatture sorte capitale complessivamente ammontanti ad € 132.014,37
- risultano prodotte le fatture ed i relativi ordini per l'importo complessivo di €
314.238,23;
- non risulta invece documentato il residuo importo di € 1.285.083,11”.
In definitiva, ha del tutto omesso di fornire la benché minima Parte_1
documentazione per la stragrande maggioranza delle somme capitali richieste;
per
€ 132.014,34 ha prodotto solo contratti di cessione di crediti (niente altro - nemmeno fatture ed ordinativi di pagamento); per € 314.238,23 solo fatture ed ordinativi (ma, non anche le cessioni dei crediti).
In nessun caso ha prodotto i contratti pubblici di somministrazione / fornitura o prestazione di servizi sottostanti le pretese attoree. Parte La richiesta di non può che essere ritenuta infondata e inammissibile per carenza della necessaria contemporanea produzione documentale, affinchè si possa ritenere provato il credito vantato dalla cessionaria.
Con riferimento al quinto motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto l'importo di euro 1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con i documenti denominati Note di debito, sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti sottostanti tra l e le società che hanno Pt_3
Parte ceduto i crediti a
Orbene sul punto il perito ha evidenziato che l'ammontare degli interessi di mora esposti nelle note di debito per cui è stato prodotto in atti il contratto di cessione di credito è di complessivi € 128.602,71 (a fronte di una pretesa di €
1.260.620,58).
Si sottolinea che il termine “prodotto” non indica una debenza da parte della convenuta, oggi appellata, ma solo che per quella ridotta cifra risultano contemporaneamente fatture e contratti di cessione del credito, documentazione insufficiente a riconoscere tale posta creditoria, non avendo parte appellante,
pagina 22 di 24 come già evidenziato dal Tribunale, neppure allegato “ quale fossero i contratti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dall'ATS della di ( o chi per essa visto il risalire di alcune Controparte_2 CP_1
domande a vent'anni orsono)”.
In ogni caso ed in generale vale la pena osservare, come già rilevato dal Tribunale, che :
- i cc.dd. documenti 4B-ND, 5A, 5B e 5C non sono altro che un insieme di elenchi delle note di debito per interessi di mora. Si tratta di un non documento dal punto di vista probatorio che richiamerebbe ulteriori documenti non probatori come le note di debito (quale documento autoprodotto dalla cedente o dalla cessionaria) che, peraltro, non sono state prodotte in giudizio;
- i riepiloghi offerti dalla C.T.U, anche nella tabella 5, evidenziano che l'attrice ha prodotto una quantità soverchiante soltanto di elenchi di fatture dalle quali sarebbe originato il credito per interessi e, quindi, neanche le fatture stesse recanti tali crediti”.
Parimenti infondato è anche il sesto motivo con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell' al pagamento Pt_3
della somma di euro 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
Ed, infatti, l'accertamento negativo del credito comporta l'infondatezza anche del suddetto preteso credito.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto, e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbito l'ultimo motivo di appello con il quale l'appellante si duole che il Tribunale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a di Controparte_1
MILANO le spese di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(da euro 2.000.001 a euro 4.000.000) in applicazione dei parametri medi (quanto pagina 23 di 24 alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 37.742,00 di cui €
9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
3819/2024 pubblicata il 5 aprile 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 37.742,00 oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 15 luglio 2025
Il Consigliere est Il Presidente
LE AR ZI ER TE
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ER TE Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. LE AR ZI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3162/2024 promossa in grado d'appello
DA
( già (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) CORSO C.F._1
ITALIA 52 20122 MILANO;
APPELLATA avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 24 Per già ). Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 3819/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 5.04.24 nel giudizio RG
187/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di Parte al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
• € 1.666.985,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli pagina 2 di 24 artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall e portata dalle fatture Pt_3
riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei Pt_3
mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall oltre Pt_3
interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
€ 1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a pagina 3 di 24 causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, nei quali sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: Note Debito riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo € 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Parte portati dalle 3 fatture a tale titolo emesse da e riepilogate nell'elenco ivi riprodotto sub DOC.
4. condannare ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO al relativo pagamento in favore di e condannare Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di primo grado e a Controparte_1
Parte restituire a le spese di primo grado da quest'ultima sostenute / da sostenere nonché le spese di CTU
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1
creditrice nei confronti di Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
la diversa somma ritenuta Controparte_1
pagina 4 di 24 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO AGENZIA
[...]
Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via PREGIUDIZIALE in via gradata: rigettare l'appello in quanto inammissibile alla luce delle disposizioni dell'art. 342 cpc;
respingere la richiesta dell'appellante di rimettere alla Corte di Giustizia Europea afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto tra impresa e pubblica amministrazione
NEL MERITO
Respingere l'appello proposto dalla ed ogni domanda formulata o Parte_1
formulanda dalla stessa nei confronti dell'ATS della di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e diritto CP_1
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria di di nei confronti di ridurre Controparte_3 CP_1 Pt_1
la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri riflessi (trattandosi di pubblica amministrazione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ora ha convenuto in Parte_2 Parte_1
giudizio l per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento di:
pagina 5 di 24 I. € 1.800.058,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B;
II. € 776.284,14 per interessi moratori maturati alla data del 2.12.2020 e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
III. € 53.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in relazione alle fatture di cui al punto I;
IV. € 1.260.620,58 per interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli di cui al punto I;
V. € 82.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in relazione alle fatture che hanno generato gli interessi di cui al punto IV;
VI. € 41.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 che recita: “come modificato dal D.Lgs. 192/2012, che recita: “1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”;
VII. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ai sensi dell'art. 1283 CC.
In via subordinata chiedeva il pagamento delle somme sopra indicate a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Faceva presente di essere diventata creditrice delle somme sopra indicate in virtù di contratti di cessione pro soluto, per oltre 4 milioni di euro.
Si è costituita l'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO con comparsa di risposta telematica del 21 giugno 2021 eccependo:
In via preliminare e/o pregiudiziale,
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società Pt_1
Nel merito:
pagina 6 di 24 - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte del credito azionato per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale, respingere la domanda attorea in quanto assolutamente priva di fondamento in fatto e diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria di di nei confronti Controparte_3 CP_1
di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non Pt_1
provate, per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
3. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il Tribunale disponeva CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U. esaminati gli atti e i documenti di parte già acquisiti al processo, sentite le parti e i loro eventuali c.t.p.
– anche ai fini di una possibilità conciliativa della vertenza;
1) dia conto cartolarmente (confezionando una o più tabelle riepilogative) della corrispondenza tra le fatture raggruppate per singolo cedente dall'attrice nei propri prospetti sub 17A e 17B con i documenti contrattuali definiti genericamente cessione crediti per sorte capitale di cui alle produzioni Parte enumerate, in particolare, sub 6A, 6B, 12,14 e 18 (fasc. ), evidenziando in particolare, la presenza di contratti, atti unilaterali o determine dirigenziali concernenti il rapporto sottostante oggetto dell'allegata cessione;
2) dia conto cartolarmente (confezionando una o più tabelle riepilogative) della presenza dei contratti inerenti il rapporto di fornitura, delle fatture da esse derivanti nonché dei contratti di cessione aventi ad oggetto i crediti da interessi di mora per asserite prestazioni pagate in ritardo dalla convenuta (v. pp.
7-9 Parte Parte prima memoria in connessione con i docc. 9A, 9B, 9C, 19 fasc. )”.
pagina 7 di 24 All'esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 3819/2024 pubblicata il 5 aprile
2024 ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 72.538,00 per compensi, oltre accessori come per legge e posto definitivamente a suo carico le spese della CTU.
Preliminarmente il Tribunale osservava che i contratti delle ASL ( o ASP o AST), pur non essendo assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici, tuttavia non sono esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, “l è comunque "organismo di Controparte_4
diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici”, applicabile alla controversia in esame ratione temporis e oggi nell'art. 3 lett. d, dlgs 18.04.2016 n. 50 e che, per quanto ente pubblico economico, nell'approvvigionamento di beni e servizi, opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del codice dei contratti pubblici ed è soggetta alla relativa disciplina.
Pertanto prosegue il Tribunale “qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina Pt_3
prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art.
1418, co 1, c.c. per violazione di norma imperativa”…..“ trattandosi di forma scritta ad substantiam si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. n.27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e
pagina 8 di 24 del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendo
l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022)”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che “emerge l'assenza della prova scritta o ad substantiam dei contratti dai quali sarebbero originati i corrispettivi
o prezzi non pagati o pagati in ritardo (oggetto di cessione) o, comunque, necessaria ai fini della prova dei cessioni di crediti”.
Ciò premesso, il Tribunale, sulla scorta della esperita CTU, ha accertato che: Parte
“l'asserito credito di riveniente dalle fatture per sorte capitale rimaste insolute elencate nei documenti 17A e 17B per complessivi € 1.731.335,71, risulta documentato solo per l'importo di complessivi € 446.252,60. In particolare:
- risultano prodotti i contratti di cessione dei crediti per fatture sorte capitale complessivamente ammontanti ad € 132.014,37;
- risultano prodotte le fatture ed i relativi ordini per l'importo complessivo di €
314.238,23;
- non risulta invece documentato il residuo importo di € 1.285.083,11”.
Ebbene leggendo la tabella, e i documenti cui si riferisce (docc. 6A, 6B e 14, 18 Parte fasc. ), appare chiaro che gli unici crediti per i quali l'attrice ha provato la sussistenza del rapporto fondamentale fossero una parte di quelli del fornitore
SM per un importo complessivo di € 314.238,23 (evidenziato in giallo).
Per il resto manca la prova del rapporto fondamentale sicchè appare quasi superfluo ricordare che la produzione di fatture o, addirittura, meri elenchi (i Parte famosi docc. 17 A e 17 B fasc. ) autoconfezionati dall'attrice, non riveste alcun rilievo ai fini processuali. I rapporti con soggetti pubblici – nei termini su indicati – necessitano della forma ad substantiam actus. Ne segue, a fortitori che la prova della loro sussistenza non può che essere data per iscritto ai fini del presente giudizio.
Ad un diverso approdo non si giunge, tuttavia, neanche per la citata minima sorte capitale della SM atteso che la non ha prodotto i Parte_1
pagina 9 di 24 contratti di cessione dei citati credit. Vi è un difetto di titolarità attiva del rapporto quale elemento costitutivo soggettivo dell'azione creditoria.
Tanto basta per la reiezione della domanda”.
A cascata ha rigettato anche le domande di condanna al pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici su quelli capitalizzati e del pagamento della somma di euro 40,00 per ogni asserito inadempimento.
Ha poi rigettato anche la domanda volta al pagamento della somma €
1.260.620,58, portato dalle note di debito, così argomentando sulla scorta della Parte espletata CTU: “l'asserito credito di di complessivi € 1.260.620,58, portato dalle note di debito per interessi di mora elencate nei documenti n.ri 4A_ND e Parte 4B_ND in atti di risulta documentato solo in parte. In particolare:
- risultano prodotte in atti note di debito per interessi di mora per complessivi €
815.246,94;
- delle note di debito prodotte, solo 30 risultano corredate dai relativi prospetti calcolo, per l'ammontare complessivo di € 488.279,16;
- gli interessi di mora relativi alle fatture per sorte capitale per le quali risulta prodotto in atti il contratto di cessione di credito ammontano a complessivi €
128.602,71”.
In questo caso vi è un vulnus a monte poiché l'attrice non si è peritata di allegare quale fossero i contratti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dall' (o Controparte_1
chi per essa visto il risalire di alcune domande a vent'anni orsono).
Su tale lacuna presupponente, tanto assertiva quanto probatoria, si giustappone la prova della cessione del credito per ulteriori interessi nei limiti della somma di € 128.602,71 (docc. 9A, 9B, 9C e 19 fasc. BFF). Questo significa che per oltre un milione di Euro di domanda creditoria l'attrice non ha neanche prodotto i contratti di cessione pur qualificandosi in citazione come cessionaria dei crediti.
pagina 10 di 24 Ad ulteriore riprova della peculiarità dell'azione creditoria si fanno notare due elementi (che saranno rilevanti ai fini della liquidazione delle spese di lite) ovvero che:
- i cc.dd. documenti 4B-ND, 5A, 5B e 5C non sono altro che un insieme di elenchi delle note di debito per interessi di mora. Si tratta di un non documento dal punto di vista probatorio che richiamerebbe ulteriori documenti non probatori come le note di debito (quale documento autoprodotto dalla cedente o dalla cessionaria) che, peraltro, non sono state prodotte in giudizio;
- i riepiloghi offerti dalla C.T.U, anche nella tabella 5, evidenziano che l'attrice ha prodotto una quantità soverchiante soltanto di elenchi di fatture dalle quali sarebbe originato il credito per interessi e, quindi, neanche le fatture stesse recanti tali crediti.
L'accertamento negativo di tale credito si riversa sull'infondatezza ex se di quello anelato a titolo di interessi anatocistici su tale somma capitalizzata decorrenti dalla notificazione dell'atto di citazione (conclusioni punto V e VI), sul credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 generato dalle cc.dd. “sottostanti fatture” nonché sugli “ulteriori interessi per pagamenti tardivi”, (punto VII e VIII conclusione – il c.d. credito forfettario da recupero), oltre agli interessi su ciascuna somma di euro 40.”.
Da ultimo non ha accolto la domanda di parte attrice proposta ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà dell'azione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello ( già Parte_1 [...]
), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe Parte_2
richiamate (somma ridotta rispetto a quella formulata in primo grado).
Si è costituita che, Controparte_5
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 24 Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 18 marzo 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza dell'8 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a Parte_1
sette motivi di censura.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/2015, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
Parte in cui il Tribunale ha ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ceduti sul presupposto dell'omessa prova dei relativi atti di cessione nonostante i documenti prodotti e il comportamento dell'azienda ante giudizio e giudiziale.
Afferma, invece, che in atti vi sia la prova della cessione dei crediti;
che l'atto di cessione, essendo la relativa notifica un atto a forma libera, può essere portato a conoscenza dell anche mediante la notifica dell'atto introduttivo;
che Pt_3
pagina 12 di 24 Parte l' aveva ricevuto le intimazioni di pagamento da quale cessionaria e Pt_3
non aveva contestato di aver ricevuto le cessioni.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto che i contratti tra le società fornitrici cedenti e l'Azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Afferma, invece, che tale affermazione sia censurabile in quanto si pone in contrasto e violazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC nonché di cui alla novella rappresentata dal D.lgs n. 192/12 con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, in ogni caso, con le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono che, ai fini della validità, i contratti conclusi tra
Imprese ed enti della PA debbano rivestire la forma scritta.
Cita sul punto alcune sentenze di merito e, in via pregiudiziale, chiede di rimettere alla Corte di Giustizia europea “ la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A. , considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle
Direttive Comunitarie N. 2000/35/EC e N. 2011/7/Eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra Imprese e Enti della P.A debbano rivestire la forma scritta”.
Quanto all'avvenuta conclusione del contratto, evidenzia che Parte_1
Parte aveva prodotto gli ordinativi, le delibere/ determine di aggiudicazione della gara delle società fornitrici e i contratti, le fatture recanti l'indicazione del CIG ( ossia del codice Identificativo Gara), gli “ screenshot”, volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio;
l'azienda aveva pagato una consistente parte dei crediti;
le fornitrici e le aziende avevano, dunque, stipulato il contratto e che tale contratto costituisce una transazione commerciale ai sensi di quanto pagina 13 di 24 previsto dal D.lgs n. 231/2002 con cui l'Italia aveva recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU.
Da ultimo ha evidenziato il riordino della disciplina sanitaria attuato con il D.lgs.
502/92 che ha mutato il quadro di riferimento in quanto la si è trasformata Pt_4
in dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, Pt_3
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica”, con la conseguenza che le sono, dunque, pacificamente assoggettate Parte_5
alle regole civilistiche alle quali la riforma del SSN ha rinviato.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto Parte alla relativa esistenza, né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta e dell'impegno di spesa mediante la relativa produzione in giudizio.
Afferma, invece, citando alcuni precedenti giurisprudenziali, che la prova del contratto può essere data anche con comportamenti concludenti, quali il Part pagamento delle fatture o la presenza nella fattura del , che è elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto.
Nel caso di specie fa presente che l aveva ricevuto le forniture senza mai Pt_3
rifiutarle e aveva pagato una parte dei crediti, sicchè negare l'esistenza del contratto costituiva una violazione dei doveri di lealtà e probità.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica.
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare che l'azienda non aveva contestato l'erogazione delle prestazioni-forniture per il cui pagamento sono state pagina 14 di 24 emesse le fatture;
né queste ultime e neppure le intimazioni di pagamento. Ritiene che il comportamento dell nella fase “stragiudiziale” e giudiziale sia Pt_3
incompatibile con una contestazione del titolo negoziale. Invoca la ratifica del contratto per facta concludentia. Parte Sulla scorta di quanto argomentato, chiede la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento dei crediti per sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
Con un quinto motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1
anche nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto l'importo di euro
1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con i documenti denominati Note di debito, sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti sottostanti tra l e le società che hanno Pt_3
Parte ceduto i crediti a
Afferma, invece, che a ciascuna Nota di debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate le fatture per sorte capitale, il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, il nominativo della società che l'aveva emessa,
l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora.
Evidenzia che l non aveva sollevato alcuna contestazione né in ordine Pt_3
alla relativa quantificazione, né in ordine agli elementi di calcolo.
Con un sesto motivo, censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell al Pt_3
pagamento della somma di euro 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002.
Afferma, invece, di aver diritto a tale pagamento in quanto l'importo di euro 40,00 in relazione a ciascuna fattura era stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea e da sentenze di merito emesse dal Tribunale di Milano, Napoli, Torino,
Genova CO e RR TA.
pagina 15 di 24 Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui
è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Osserva, preliminarmente, la Corte come non ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda di arricchimento senza causa, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento, meritando la sentenza del Tribunale integrale conferma, siccome esente dai vizi ascritti dalla difesa di parte appellante.
Quanto ai primi quattro motivi di doglianza, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, si osserva quanto segue.
Sostiene l'appellante che le siano assoggettate Parte_5
solo alle regole civilistiche in ragione del riordino operato dal D.lgs 502/1992, con la conseguenza che non sia necessaria la forma scritta dei contratti di fornitura.
La doglianza non può essere condivisa.
È ben vero, al riguardo, che la fornitura è contratto per il quale il codice civile non prescrive la forma scritta, né ad probationem né ad substantiam.
Quel che però rileva nel caso di specie è la natura di una delle parti del contratto, Contr
che è quella, conclamata, di organismo di diritto pubblico, peraltro destinatario di risorse economiche di sanità, quindi in massimo grado soggette a controllo di contabilità.
Esiste al riguardo preciso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale è doverosa l'applicazione dei principi della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario (Cass. SS UU n. 8627/2010, Cass. nn. 13656/2013, 5263/2015, sebbene relative alle Gestioni Liquidatorie delle
ASL).
In altri termini, pur non rientrando – come visto – nel novero delle amministrazioni statali, le , siccome amministrano il denaro Parte_5
pubblico destinato ai servizi sanitari, non possono di conseguenza andar esenti pagina 16 di 24 dalla necessità di stipula dei loro contratti in forma scritta, l'unica che consente il controllo di contabilità ai fini del trasferimento – o, meglio, della programmazione del trasferimento – delle risorse necessarie alla concreta gestione della articolazione regionale della sanità.
Ciò posto, la stessa giurisprudenza ritiene nondimeno univocamente la nullità non sanabile (e passibile di rilievo officioso) dei contratti conclusi con la P.A. in violazione dell'obbligo di forma, ed altresì l'inidoneità di qualunque atto prodromico o preparatorio che dir si voglia, ad integrare il requisito formale richiesto, che è quello del documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti, e, nello specifico, del soggetto dotato del c.d. potere di firma, ossia il legale rappresentante che può impegnare l'ente.
Un rilievo di tal portata, quindi, esclude automaticamente l'idoneità probatoria di tutta la documentazione allegata dall'attrice, ora appellante, finalizzata proprio alla prova dell'esistenza dei contratti di fornitura, e però costituita da semplici delibere o determinazioni dirigenziali, anche di aggiudicazione provvisoria della fornitura, che non integrano – o, meglio, non sostituiscono – il necessario contratto scritto.
Così come esiste preciso indirizzo giurisprudenziale che esclude anche il comportamento processuale delle parti, ossia l'eventuale mancata contestazione dell'esistenza di un contratto scritto (evenienza non sussistente nel caso di specie), dal novero delle prove aliunde dell'esistenza del contratto scritto.
Neppure la produzione di un documento in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico, l'indicazione del codice CIG della fornitura, viene ritenuta dalla giurisprudenza evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA.
Ed, infatti, poiché, in sostanza, le forniture continuate di medicinali e presidi sanitari altro non sono che veri e propri appalti, la stessa giurisprudenza di pagina 17 di 24 legittimità ritiene di conseguenza, sempre guardando alla prefata natura dell'ATS di organismo di diritto pubblico (anzi, più correttamente, ente pubblico economico ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dal d.lgs n.
229 del 1999), che le stesse vadano necessariamente soggette alle regole dei pubblici appalti, e, nello specifico, a quella dell'evidenza pubblica della procedura di loro assegnazione.
Il riferimento specifico è a Cass. n. 24640/2016, peraltro riguardante un caso perfettamente sovrapponibile a quello alla odierna attenzione, di cui risolve le stesse eccezioni (di assenza di contratto avente forma scritta e soggetto alla procedura di evidenza pubblica) proposte dall'ASP.
In quell'arresto, la Suprema Corte, in primo luogo, assevera la rilevabilità officiosa della nullità derivante dalle questioni prospettate dall'ASP, a mente di
Cass. SSUU n. 26242/2014, per poi ribadire l'esistenza di univoco indirizzo secondo cui “l rientra nella pubblica amministrazione in senso Controparte_4
lato”, poiché, “dopo aver perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. Pt_7
502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con una autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale (<in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale>)”; sulla base di tale evoluzione normativa, quindi, si deve riconoscere “la natura di ente pubblico economico dell Controparte_6
, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un.,
[...]
30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14); e nello stesso senso, autorevolmente, si è anche espresso il giudice delle leggi (Corte cost., ord., 20.3.2013, n. 49)”.
E, tuttavia, sebbene i contratti delle ASL (o ASP o A.S.R.) non siano di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 (ed anche 69 e 70, come premesso), tale evenienza, sempre secondo Cass. n.
24640/2016 cit., “non implica affatto che i contratti dell'ASP siano esenti dal
pagina 18 di 24 rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto;
infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l è Controparte_4
comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs.
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici): tale, nello specifico, quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Da tale qualificazione non può, quindi, che derivarne la necessità che i contratti dell'ATS intesa come amministrazione aggiudicatrice, per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, “restino assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella … relativa alla individuazione del contraente con una delle modalità previste …”, oltre che al prefato obbligo di stipula del contratto in forma scritta.
Il complesso normativo di riferimento, chiosano i giudici di legittimità,
“costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che … non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata” aliunde “la forma, comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, co. 1,
c.c.”.
pagina 19 di 24 Il (duplice) rilievo di nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta e mediante procedura di evidenza pubblica, è tale, in evidenza, da assorbire ogni altra questione prospettata dalle parti, determinando, da solo, il prefato rigetto della domanda attorea, di pagamento delle fatture a titolo di corrispettivo contrattuale, in ogni sua articolazione, ossia relativa anche agli accessori ed agli oneri di recupero delle ragioni di credito, siccome collegati al credito per capitale.
Né, come già evidenziato dal Tribunale, può operare il principio di non contestazione, né le altre forme di prova quali quella testimoniale o le presunzioni, così come, trattandosi di forma scritta non può essere sostituita neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto ( Cass. n. 27972/2022).
Deve poi escludersi che la violazione dell'obbligo di forma scritta possa essere sanata per equipollente ovvero possa essere suscettibile di ratifica perché gli atti della PA sono manifestazioni formali di volontà non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass 2619/2000; Cass. 27910/2018).
Ciò detto, parte appellante ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di
Giustizia Europea “ la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A.
, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle Direttive
Comunitarie N. 2000/35/EC e N. 2011/7/Eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra Imprese
e Enti della P.A debbano rivestire la forma scritta”.
Al riguardo, occorre premettere che “il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità”. Il Giudice investito pagina 20 di 24 della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il “potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate” (Cass.
S.U. n. 20701/2013).
Con riferimento alla fattispecie concreta si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti
(oggetto della Direttiva n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n. 192/2012 (che ha recepito la n. 2011/7/EU ).
Piuttosto, la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori.
Ritiene, quindi, questa Corte che non sussistono elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Unione; senza considerare che la questione su cui è stato chiesto il rinvio non risulta comunque rilevante ai fini della presente decisione, avendo, tra l'altro, la CTU espletata in primo grado, che non ha neppure contestato in sede Parte_1
di gravame, rilevato la assoluta infondatezza delle pretese creditorie.
I documenti attorei di primo grado sono, invero, risultati omissivi, incompleti e non esaurienti e non attengono agli importi né iniziali, né conclusivi ridotti in Parte primo grado. Persino le somme rivendicate da in appello sono differenti rispetto a quelle concluse in sede di primo grado e per alcune voci non ha nemmeno inteso indicare la cifra rivendicata.
In ogni caso, lo stesso CTU nelle proprie conclusioni, che anche questa Corte condivide in quanto frutto di un accurato esame della documentazione in atti, ha evidenziato per quanto riguarda la sorte capitale come “risultano prodotti i
pagina 21 di 24 contratti di cessione dei crediti per fatture sorte capitale complessivamente ammontanti ad € 132.014,37
- risultano prodotte le fatture ed i relativi ordini per l'importo complessivo di €
314.238,23;
- non risulta invece documentato il residuo importo di € 1.285.083,11”.
In definitiva, ha del tutto omesso di fornire la benché minima Parte_1
documentazione per la stragrande maggioranza delle somme capitali richieste;
per
€ 132.014,34 ha prodotto solo contratti di cessione di crediti (niente altro - nemmeno fatture ed ordinativi di pagamento); per € 314.238,23 solo fatture ed ordinativi (ma, non anche le cessioni dei crediti).
In nessun caso ha prodotto i contratti pubblici di somministrazione / fornitura o prestazione di servizi sottostanti le pretese attoree. Parte La richiesta di non può che essere ritenuta infondata e inammissibile per carenza della necessaria contemporanea produzione documentale, affinchè si possa ritenere provato il credito vantato dalla cessionaria.
Con riferimento al quinto motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto l'importo di euro 1.260.619,98 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con i documenti denominati Note di debito, sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti sottostanti tra l e le società che hanno Pt_3
Parte ceduto i crediti a
Orbene sul punto il perito ha evidenziato che l'ammontare degli interessi di mora esposti nelle note di debito per cui è stato prodotto in atti il contratto di cessione di credito è di complessivi € 128.602,71 (a fronte di una pretesa di €
1.260.620,58).
Si sottolinea che il termine “prodotto” non indica una debenza da parte della convenuta, oggi appellata, ma solo che per quella ridotta cifra risultano contemporaneamente fatture e contratti di cessione del credito, documentazione insufficiente a riconoscere tale posta creditoria, non avendo parte appellante,
pagina 22 di 24 come già evidenziato dal Tribunale, neppure allegato “ quale fossero i contratti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dall'ATS della di ( o chi per essa visto il risalire di alcune Controparte_2 CP_1
domande a vent'anni orsono)”.
In ogni caso ed in generale vale la pena osservare, come già rilevato dal Tribunale, che :
- i cc.dd. documenti 4B-ND, 5A, 5B e 5C non sono altro che un insieme di elenchi delle note di debito per interessi di mora. Si tratta di un non documento dal punto di vista probatorio che richiamerebbe ulteriori documenti non probatori come le note di debito (quale documento autoprodotto dalla cedente o dalla cessionaria) che, peraltro, non sono state prodotte in giudizio;
- i riepiloghi offerti dalla C.T.U, anche nella tabella 5, evidenziano che l'attrice ha prodotto una quantità soverchiante soltanto di elenchi di fatture dalle quali sarebbe originato il credito per interessi e, quindi, neanche le fatture stesse recanti tali crediti”.
Parimenti infondato è anche il sesto motivo con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell' al pagamento Pt_3
della somma di euro 41.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
Ed, infatti, l'accertamento negativo del credito comporta l'infondatezza anche del suddetto preteso credito.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto, e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbito l'ultimo motivo di appello con il quale l'appellante si duole che il Tribunale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a di Controparte_1
MILANO le spese di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(da euro 2.000.001 a euro 4.000.000) in applicazione dei parametri medi (quanto pagina 23 di 24 alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 37.742,00 di cui €
9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
3819/2024 pubblicata il 5 aprile 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 37.742,00 oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 15 luglio 2025
Il Consigliere est Il Presidente
LE AR ZI ER TE
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