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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 146/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/06/2025
Oggi 11/06/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per 'avv. PANIGATTI ANDREA Parte_1
Per l'avv. BONGIORNI VINCENZO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 11 giugno 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 146 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANIGATTI ANDREA e dell'avv. PROVERBIO PIERPAOLO con domicilio eletto in Legnano alla via
Cattaneo n.2, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del liquidatore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BONGIORNI VINCENZO, con domicilio eletto in Milano alla via Tortona n.37, presso il difensore avv.
BONGIORNI VINCENZO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 iniziando l'azione di merito a seguito di ordinanza concessoria del sequestro conservativo sui beni mobili e immobili della parte resistente sino all'importo di euro 327.663,18 esponendo che: la ricorrente ha stipulato con la resistente un contratto in data 6.12.2011 con il quale aveva concesso in affitto alla resistente il ramo di azienda sito in San Vittore Olona presso il Parco Commerciale “ ”; tra le clausole contrattuali era Parte_2 prevista quella di cui all'articolo 16.2 che prevedeva che in caso di cessione del contratto a terzi l'affittuario sarebbe comunque rimasto obbligato nei confronti del concedente per tutte le obbligazioni del terzo cessionario derivanti dal contratto ceduto;
in data 13.12.2018 cedeva in affitto a l'intera azienda e CP_1 CP_2 dunque anche il contratto;
di tale cessione veniva edotta che non aveva nulla da eccepire;
non Pt_1 CP_2 versava i canoni del terzo e del quarto trimestre del 2023 rimanendo morosa dell'importo pari ad euro
161.377,16 per soli canoni;
in relazione a tale credito otteneva il decreto ingiuntivo n.30/2024 per mezzo Pt_1 del quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 161.377,16 oltre interessi e spese;
a CP_2 seguito dell'opposizione il decreto ingiuntivo veniva confermato;
il contratto di affitto cessava automaticamente per mancato rinnovo alla scadenza contrattuale ma ometteva la restituzione del ramo d'azienda; CP_2 Pt_1 oltre a reiterare la richiesta di restituzione del ramo d'azienda, invocava l'applicazione dell'articolo 23.2 in tema di conseguenze del ritardo nella riconsegna;
parallelamente la ricorrente poneva in esecuzione il titolo esecutivo pagina 2 di 5 ottenuto, effettuando in data 15 luglio 2024 un pignoramento mobiliare presso il negozio che si CP_2 concludeva con il pagamento della somma di euro 50.000,00; tale versamento ha ridotto in misura modesta il debito di nei confronti di il credito vantato da parte ricorrente è pari ad euro 340.351,31 oltre alle CP_2 Pt_1 spese per sequestro conservativo e del reclamo.
Ha concluso chiedendo di accertare la qualità condebitrice solidale per le obbligazioni assunte dalla cessionaria in forza del contratto di affitto di azienda e per l'effetto ha chiesto la condanna della parte convenuta al CP_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 340.351,31 oltre alle spese di lite e della fase cautelare comprensiva del reclamo.
Si è costituita in giudizio deducendo: l'inesistenza della responsabilità solidale della Controparte_1 sia alla luce della previsione di cui all'articolo 105 comma 5 L.F. applicabile al concordato preventivo in CP_1 virtù del richiamo espresso all'articolo 182 L.F. e che esclude la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo
2560 c.c.; l'applicabilità dell'articolo 2558 c.c. che prevede per effetto del trasferimento dell'azienda la sostituzione dell'acquirente all'alienante quale parte del rapporto contrattuale;
l'inesistenza della solidarietà passiva della alla luce dell'effetto liberatorio-esdebitatorio derivato dalla procedura concorsuale di CP_1 concordato preventivo cui è stata sottoposta innanzi al Tribunale di Monza in relazione alle obbligazioni derivanti dai titoli precedenti alla procedura stessa tra i quali il contratto del 6.12.2011.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande con revoca del sequestro e vittoria di spese di lite.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata quindi per la discussione ex articolo 420 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la qualità di condebitrice solidale della parte convenuta in relazione alle obbligazioni della cessionaria in forza del contratto di affitto di azienda del 6.12.2011 e per CP_2
l'effetto ha chiesto la condanna della stessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo pari ad euro
340.351,31 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
Tre sono le eccezioni sollevate da parte resistente per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
La prima è relativa all'applicabilità nel caso di specie di quanto previsto dall'articolo 105 L.F. comma 5 richiamato dall'articolo 182 L.F.
Il quinto comma dell'art. 105 l.f stabilisce esplicitamente: “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile”.
Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che non vi è stata alcuna cessione in blocco di beni o rapporti giuridici da parte del curatore ( vi è stata una cessione da parte della alla ) né nella CP_1 CP_2 procedura cui è stata sottoposta la vi è stata una cessione di beni in blocco, l'articolo 182 L.F. e di CP_1 conseguenza l'articolo 105 L.F. non vengono in rilievo nel caso di concordato in continuità aziendale indiretta ( come quello cui è stata sottoposta la . CP_1
In ipotesi di concordato con continuità indiretta connotata dalla cessione dell'azienda in esercizio, in assenza di una normativa specifica, non può essere applicata la disciplina prevista dall'art. 182 L.F. per i concordati con cessio bonorum, laddove in particolare prevede la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di creditori.
pagina 3 di 5 La seconda eccezione è relativa alla applicabilità dell'articolo 2558 c.c. che prevede, per effetto del trasferimento dell'azienda, la sostituzione dell'acquirente all'alienante quale parte del rapporto contrattuale.
A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto.
Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. 28 marzo 2007 n. 7652).
L'art. 2558 c.c., dunque, che disciplina tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. (Cass. 8 giugno 1994 n. 5534).
Nel caso di specie, il patto contrario è costituito da quanto previsto dall'articolo 16.2 in cui si prevede che l'affittuario ha facoltà di cedere il contratto a terzi, solo subordinatamente al preventivo consenso scritto del concedente, restando comunque obbligato nei confronti del concedente medesimo per tutte le obbligazioni del terzo cessionario derivanti dal contratto ceduto.
Dunque, è proprio in applicazione dell'articolo 2558 c.c. ( e nel caso di specie della presenza del patto contrario) che la è responsabile nei confronti di parte ricorrente delle obbligazioni di CP_1 CP_2
Anche la seconda eccezione dunque non può essere accolta.
Quanto alla terza eccezione va osservato quanto segue.
Parte resistente deduce, sul punto, che la non sarebbe debitrice della parte ricorrente in quanto, a CP_1 seguito della chiusura della procedura di concordato preventivo in continuità innanzi al Tribunale di Monza avvenuta nel novembre del 2022, sarebbe stata liberata da tutte le obbligazioni derivanti da titoli precedenti alla procedura stessa e quindi anche da quelle derivanti dal contratto del 6.12.2011.
Ebbene tale tesi non può essere accolta in quanto la parte resistente non può ritenersi liberata da un credito che
è sorto successivamente alla chiusura della procedura concordataria e che quindi non è stato oggetto della suddetta procedura.
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 3957 del 2003 “Il concordato preventivo — istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti
— è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori — nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti - la liberazione dell'obbligato dal debito residuo.”
E' evidente, dunque, dalla lettura della massima che il debitore a seguito della conclusione della procedura concordataria è liberato dal residuo dei debiti che esistevano prima dell'inizio della stessa ma non, ovviamente, dai debiti che a quella data ancora non erano esistenti come quello che viene in rilievo nel caso di specie e sorto nel 2023.
pagina 4 di 5 Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte ricorrente ( non essendovi tra l'altro contestazione sul quantum della pretesa della ricorrente) deve essere accolta con la conseguenza che la deve CP_1 Controparte_1 essere ritenuta condebitrice solidale di e per l'effetto deve essere condannata al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente della somma di euro 340.351,31 oltre interessi sulla sola somma dovuta a titolo di capitale al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di deposito del ricorso ( 17.01.2025) e sino al saldo.
Quanto alle sorti del sequestro conservativo, ci si limita a evidenziare che durante il giudizio di merito, di cui all'art. 669 octies, c.p.c., non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria e che l'art. 686, c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converte "ipso iure" in pignoramento, al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convenutosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. Cass. 29.4. 2006, n. 10029).
Le spese di lite ( anche delle fase cautelare) seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in favore di parte ricorrente secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo presente i parametri medi per la fase di studio e introduttiva con esclusione della fase istruttoria e tenendo presente i parametri minimi della fase decisionale consistita nella mera discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta e dichiara che è condebitrice solidale per le obbligazioni assunte da Controparte_1 in relazione al contratto di affitto di azienda stipulato in data 6.12.2011 e per l'effetto condanna CP_2
al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro 340.351,31 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi sulla sola somma dovuta a titolo di capitale al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di deposito del ricorso ( 17.01.2025) e sino al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 compresa la fase cautelare, che qui si liquidano in complessivi Euro 15.866,00 (di cui euro 8964,00 per compensi della fase di merito e 5000,00 per compensi per la fase cautelare, compresa la fase di reclamo, ed euro 1268,00 per spese della fase di merito ed euro 634,00 per spese della fase cautelare) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 5 di 5
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/06/2025
Oggi 11/06/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per 'avv. PANIGATTI ANDREA Parte_1
Per l'avv. BONGIORNI VINCENZO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 11 giugno 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 146 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANIGATTI ANDREA e dell'avv. PROVERBIO PIERPAOLO con domicilio eletto in Legnano alla via
Cattaneo n.2, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del liquidatore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BONGIORNI VINCENZO, con domicilio eletto in Milano alla via Tortona n.37, presso il difensore avv.
BONGIORNI VINCENZO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 iniziando l'azione di merito a seguito di ordinanza concessoria del sequestro conservativo sui beni mobili e immobili della parte resistente sino all'importo di euro 327.663,18 esponendo che: la ricorrente ha stipulato con la resistente un contratto in data 6.12.2011 con il quale aveva concesso in affitto alla resistente il ramo di azienda sito in San Vittore Olona presso il Parco Commerciale “ ”; tra le clausole contrattuali era Parte_2 prevista quella di cui all'articolo 16.2 che prevedeva che in caso di cessione del contratto a terzi l'affittuario sarebbe comunque rimasto obbligato nei confronti del concedente per tutte le obbligazioni del terzo cessionario derivanti dal contratto ceduto;
in data 13.12.2018 cedeva in affitto a l'intera azienda e CP_1 CP_2 dunque anche il contratto;
di tale cessione veniva edotta che non aveva nulla da eccepire;
non Pt_1 CP_2 versava i canoni del terzo e del quarto trimestre del 2023 rimanendo morosa dell'importo pari ad euro
161.377,16 per soli canoni;
in relazione a tale credito otteneva il decreto ingiuntivo n.30/2024 per mezzo Pt_1 del quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 161.377,16 oltre interessi e spese;
a CP_2 seguito dell'opposizione il decreto ingiuntivo veniva confermato;
il contratto di affitto cessava automaticamente per mancato rinnovo alla scadenza contrattuale ma ometteva la restituzione del ramo d'azienda; CP_2 Pt_1 oltre a reiterare la richiesta di restituzione del ramo d'azienda, invocava l'applicazione dell'articolo 23.2 in tema di conseguenze del ritardo nella riconsegna;
parallelamente la ricorrente poneva in esecuzione il titolo esecutivo pagina 2 di 5 ottenuto, effettuando in data 15 luglio 2024 un pignoramento mobiliare presso il negozio che si CP_2 concludeva con il pagamento della somma di euro 50.000,00; tale versamento ha ridotto in misura modesta il debito di nei confronti di il credito vantato da parte ricorrente è pari ad euro 340.351,31 oltre alle CP_2 Pt_1 spese per sequestro conservativo e del reclamo.
Ha concluso chiedendo di accertare la qualità condebitrice solidale per le obbligazioni assunte dalla cessionaria in forza del contratto di affitto di azienda e per l'effetto ha chiesto la condanna della parte convenuta al CP_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 340.351,31 oltre alle spese di lite e della fase cautelare comprensiva del reclamo.
Si è costituita in giudizio deducendo: l'inesistenza della responsabilità solidale della Controparte_1 sia alla luce della previsione di cui all'articolo 105 comma 5 L.F. applicabile al concordato preventivo in CP_1 virtù del richiamo espresso all'articolo 182 L.F. e che esclude la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo
2560 c.c.; l'applicabilità dell'articolo 2558 c.c. che prevede per effetto del trasferimento dell'azienda la sostituzione dell'acquirente all'alienante quale parte del rapporto contrattuale;
l'inesistenza della solidarietà passiva della alla luce dell'effetto liberatorio-esdebitatorio derivato dalla procedura concorsuale di CP_1 concordato preventivo cui è stata sottoposta innanzi al Tribunale di Monza in relazione alle obbligazioni derivanti dai titoli precedenti alla procedura stessa tra i quali il contratto del 6.12.2011.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande con revoca del sequestro e vittoria di spese di lite.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata quindi per la discussione ex articolo 420 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la qualità di condebitrice solidale della parte convenuta in relazione alle obbligazioni della cessionaria in forza del contratto di affitto di azienda del 6.12.2011 e per CP_2
l'effetto ha chiesto la condanna della stessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo pari ad euro
340.351,31 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
Tre sono le eccezioni sollevate da parte resistente per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
La prima è relativa all'applicabilità nel caso di specie di quanto previsto dall'articolo 105 L.F. comma 5 richiamato dall'articolo 182 L.F.
Il quinto comma dell'art. 105 l.f stabilisce esplicitamente: “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile”.
Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che non vi è stata alcuna cessione in blocco di beni o rapporti giuridici da parte del curatore ( vi è stata una cessione da parte della alla ) né nella CP_1 CP_2 procedura cui è stata sottoposta la vi è stata una cessione di beni in blocco, l'articolo 182 L.F. e di CP_1 conseguenza l'articolo 105 L.F. non vengono in rilievo nel caso di concordato in continuità aziendale indiretta ( come quello cui è stata sottoposta la . CP_1
In ipotesi di concordato con continuità indiretta connotata dalla cessione dell'azienda in esercizio, in assenza di una normativa specifica, non può essere applicata la disciplina prevista dall'art. 182 L.F. per i concordati con cessio bonorum, laddove in particolare prevede la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di creditori.
pagina 3 di 5 La seconda eccezione è relativa alla applicabilità dell'articolo 2558 c.c. che prevede, per effetto del trasferimento dell'azienda, la sostituzione dell'acquirente all'alienante quale parte del rapporto contrattuale.
A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto.
Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. 28 marzo 2007 n. 7652).
L'art. 2558 c.c., dunque, che disciplina tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. (Cass. 8 giugno 1994 n. 5534).
Nel caso di specie, il patto contrario è costituito da quanto previsto dall'articolo 16.2 in cui si prevede che l'affittuario ha facoltà di cedere il contratto a terzi, solo subordinatamente al preventivo consenso scritto del concedente, restando comunque obbligato nei confronti del concedente medesimo per tutte le obbligazioni del terzo cessionario derivanti dal contratto ceduto.
Dunque, è proprio in applicazione dell'articolo 2558 c.c. ( e nel caso di specie della presenza del patto contrario) che la è responsabile nei confronti di parte ricorrente delle obbligazioni di CP_1 CP_2
Anche la seconda eccezione dunque non può essere accolta.
Quanto alla terza eccezione va osservato quanto segue.
Parte resistente deduce, sul punto, che la non sarebbe debitrice della parte ricorrente in quanto, a CP_1 seguito della chiusura della procedura di concordato preventivo in continuità innanzi al Tribunale di Monza avvenuta nel novembre del 2022, sarebbe stata liberata da tutte le obbligazioni derivanti da titoli precedenti alla procedura stessa e quindi anche da quelle derivanti dal contratto del 6.12.2011.
Ebbene tale tesi non può essere accolta in quanto la parte resistente non può ritenersi liberata da un credito che
è sorto successivamente alla chiusura della procedura concordataria e che quindi non è stato oggetto della suddetta procedura.
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 3957 del 2003 “Il concordato preventivo — istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti
— è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori — nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti - la liberazione dell'obbligato dal debito residuo.”
E' evidente, dunque, dalla lettura della massima che il debitore a seguito della conclusione della procedura concordataria è liberato dal residuo dei debiti che esistevano prima dell'inizio della stessa ma non, ovviamente, dai debiti che a quella data ancora non erano esistenti come quello che viene in rilievo nel caso di specie e sorto nel 2023.
pagina 4 di 5 Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte ricorrente ( non essendovi tra l'altro contestazione sul quantum della pretesa della ricorrente) deve essere accolta con la conseguenza che la deve CP_1 Controparte_1 essere ritenuta condebitrice solidale di e per l'effetto deve essere condannata al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente della somma di euro 340.351,31 oltre interessi sulla sola somma dovuta a titolo di capitale al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di deposito del ricorso ( 17.01.2025) e sino al saldo.
Quanto alle sorti del sequestro conservativo, ci si limita a evidenziare che durante il giudizio di merito, di cui all'art. 669 octies, c.p.c., non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria e che l'art. 686, c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converte "ipso iure" in pignoramento, al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convenutosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. Cass. 29.4. 2006, n. 10029).
Le spese di lite ( anche delle fase cautelare) seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in favore di parte ricorrente secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo presente i parametri medi per la fase di studio e introduttiva con esclusione della fase istruttoria e tenendo presente i parametri minimi della fase decisionale consistita nella mera discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta e dichiara che è condebitrice solidale per le obbligazioni assunte da Controparte_1 in relazione al contratto di affitto di azienda stipulato in data 6.12.2011 e per l'effetto condanna CP_2
al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro 340.351,31 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi sulla sola somma dovuta a titolo di capitale al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di deposito del ricorso ( 17.01.2025) e sino al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 compresa la fase cautelare, che qui si liquidano in complessivi Euro 15.866,00 (di cui euro 8964,00 per compensi della fase di merito e 5000,00 per compensi per la fase cautelare, compresa la fase di reclamo, ed euro 1268,00 per spese della fase di merito ed euro 634,00 per spese della fase cautelare) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 5 di 5