Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2125/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2125/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Anna Maria Celi Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Walter L'Abbate
convenuto
E
(C.F. Controparte_2 C.F._3
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti per
i danni patiti dal Sig. per i reati commessi dagli odierni Parte_1 convenuti e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni patiti dal
Sig. , così come accertati e quantificati dal Ctu (invalidità pari al 18%), Pt_1
applicando le Tabelle di Milano o stabilendo in via equitativa il quantum, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla produzione del danno (anno dei reati
2002) fino all'effettiva liquidazione.”
Conclusioni di parte convenuta:
1
e dichiarare il concorso determinante dell'attore nella verificazione dei fatti da cui è scaturita la condanna penale dello e, per l'effetto, parametrare CP_1 proporzionalmente il quantum debeatur che sarà eventualmente riconosciuto all'attore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore Parte_1
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali – quantificati in € 50.000,00 o diversa somma equitativamente determinata – subiti a causa dei reati da questi ultimi commessi ai suoi danni, essendo stati i convenuti condannati in via definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater c.p. con sentenza del Gup del Tribunale di Patti n. 74/2010, confermata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Messina n. 854/2012 e resa definitiva dalla Corte di Cassazione.
Il convenuto , regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Il convenuto si costituiva contestando la mancanza di Controparte_1 prova del danno, eccependo la responsabilità esclusiva del danneggiato per aver cercato egli stesso l'approccio ed averlo tratto in inganno, mentendo sulla propria età; chiedeva pertanto il rigetto delle domande di parte attrice o, in subordine, la riduzione del danno in proporzione al concorso colposo dell'attore.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è fondata.
Preliminarmente, va evidenziato che la condanna generica al risarcimento del danno
è già contenuto nella sentenza penale, che ha condannato gli imputati (oggi, i colpevoli)
“al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, , da liquidarsi CP_3 in separata sede”.
Oggetto del presente giudizio è dunque esclusivamente la quantificazione del danno.
Dall'esame della documentazione relativa ai vari gradi del processo penale è emerso che l'attore, all'epoca minore di 14 anni, è stato indotto dai convenuti, già adulti, ad avere rapporti sessuali, pur non avendo ancora raggiunto l'età minima per poter validamente prestare il consenso.
L'episodio non è peraltro rimasto circoscritto, ma si è ripetuto nel tempo, con tre distinti incontri con lo uno ulteriore con il e successivi CP_1 CP_2 ammiccamenti da parte di questi allorchè incrociavano il minore per strada, determinando
2 in capo all'odierno attore uno stato d'angoscia in quanto, non essendo in grado di opporre un netto rifiuto e porre fine alla situazione, temeva grandemente di incontrare i convenuti ogni qualvolta usciva di casa.
La ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare che “Il Sig.
[...]
soffre di un disturbo della sfera psichica , diagnosticato come Disturbo Parte_1 di Personalita' con Distimia. Nei soggetti che ne sono affetti prevalgono i disturbi emotivo-comportamentali : le capacità di controllo e di difesa sono molto deboli e la sfera pulsionale tende ad influenzare , in modo considerevole, il comportamento e, per tale motivo , spesso si manifesta una perdita dell'autocontrollo , legata ad una forte percezione del sentimento di frustrazione . In tali casi , le capacità di effettuare un corretto giudizio di realtà sono compromesse: la mancanza di controllo sulla sfera emotiva provoca la perdita delle capacità di critica nei confronti dei proprivissuti e dei propri comportamenti. Inoltre , il livello di autostima è assai ridotto, con prevalenza dei sentimenti di auto-svalutazione e colpevolizzazione . Tale atteggiamento puo' , frequentemente , sfociare in fasi temporanee di iper-valutazione acritica di sé . Presenti problemi di socializzazione e dell'interazione sociale: tali soggetti , per lunghi periodi , vivono in un costante ritiro sociale. Il tono dell' Umore , può essere disforico con un quadro di notevole tensione, ansietà ed irrequietezza .
Nella fattispecie , l' indagine medico – legale ha messo in evidenza una cronicizzazione della patologia con sufficiente compenso clinico .
Tale condizione , nel pieno rispetto del nesso di causa tra l' evento patìto , a carattere psicolesivo e l' insorgenza della patologia psichiatrica , comprovata clinicamente , rappresenta un danno all' integrita' psico-fisica , quantificabile , secondo
i comuni RE , in una percentuale pari al 18 %”.
L'eccezione del convenuto secondo il quale al danno avrebbe concorso CP_1 in tutto o in parte lo stesso attore, è infondata.
L'eventuale apporto causale del danneggiato alla verificazione del danno viene del tutto sterilizzato dall'irrilevanza, stabilita a monte ex lege, dell'ignoranza dell'età della persona offesa, secondo i canoni già declinati nelle sentenze penali, elemento che avrebbe imposto, da parte dei rei, un “impegno conoscitivo” proporzionale alla delicatezza dei valori in gioco. Proprio all'omissione di tale sforzo conoscitivo, al quale il minore non ha per nulla concorso, va ricondotto eziologicamente il danno, che risulta perciò interamente ascrivibile ai convenuti.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla
3 lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c.,
4 specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza
5 negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di
6 efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Alla luce dei parametri indicati, all'attore, che all'epoca del fatto aveva 13 anni, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 60.409,00, equivalente ad una invalidità pari al 18% come sopra individuata.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata.
Nel caso di specie, per quanto in precedenza esposto, numerosi sono gli elementi che inducono a ritenere l'esistenza di un danno “più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”. In tale ottica, devono essere apprezzate le conseguenze dinamico-relazionali che una simile violenza ha provocato su un giovane ancora appena adolescente. Egli è stato infatti privato di un normale sviluppo psico-fisico ed affettivo, con ricadute soggettive ben più gravi rispetto a quelle che potrebbero derivare da una
“ordinaria” lesione di tipo fisico, quantunque comportante un'invalidità della stessa misura percentuale.
In ragione del complesso di conseguenze argomentabili dalla consulenza, si stima pertanto congrua una personalizzazione nell'ulteriore misura del 40%
Il danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo di tutte le voci, ammonta perciò ad € 84.572,60.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La predetta data che può essere individuata nel settembre 2002, periodo certamente prossimo a quello della verificazione del danno conseguente ai reati subiti.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e,
7 come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Sussiste inoltre responsabilità solidale di entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c. (cfr.
Cass. 5519/2024), avendo essi concorso, seppur con autonome condotte, nella causazione del medesimo danno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dello Stato (per essere l'attore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) ed a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 13.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Nulla sulle spese di ctu, non liquidate per mancanza di domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2125/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 84.572,60 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attore, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal settembre 2002 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna
8 2) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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