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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9114/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESITI NICOLA ANTONIO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MESITI NICOLA ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARROCCHI Controparte_1 P.IVA_2 ALESSANDRO. , elettivamente domiciliato in VIA ASCOLI PICENO 16 63900 FERMOpresso il difensore avv. CIARROCCHI ALESSANDRO
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1 Firenze in data 10.7.2024 su istanza di per la somma di Euro 62.720,00 oltre interessi Controparte_1 e spese, fondata sulle fatture n. 62 del 25.6.2021 di Euro 59.520,00 e n. 45 del 7.4.2022 di Euro 43.200,00.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che le due fatture, rientranti nell'ambito di una transazione intervenuta fra le parti, avrebbero dovuto essere pagate dall'opponente una volta che, a fronte del pagamento dell'ultimo SAL da parte di AN (con cui aveva stipulato contratto di CP_1 appalto), sarebbe maturato il diritto al pagamento delle somme;
che i lavori extra appalto non erano mai stati riconosciuti da AN e, pertanto, non erano dovuti;
che, nelle more della richiesta del provvedimento monitorio, la società opponente aveva corrisposto la somma di Euro 19.520,00; che, comunque, alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione, erano state pagate tutte le somme oggetto di ingiunzione, oltre interessi e spese. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, al momento del deposito del Controparte_1 ricorso per ingiunzione, nessun pagamento era stato eseguito da in proprio favore;
che la somma Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo era già stata oggetto di un riconoscimento di debito effettuato con scrittura privata da parte opponente in data 4.10.2023, la quale chiedeva la concessione di un diverso pagina 1 di 2 piano di pagamento per onorare il debito. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione sui documenti prodotti dalle parti.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto non è stato contestato dalla parte opponente, la quale si è limitata ad allegare di aver eseguito un pagamento parziale nelle more del rilascio del provvedimento monitorio, senza, peraltro, fornire prova sul punto. Le ulteriori giustificazioni addotte a supporto del mancato pagamento devono ritenersi irrilevanti. ( ad esempio, non si tratta di lavori extra appalto).
Deve, pertanto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.925,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9114/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESITI NICOLA ANTONIO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MESITI NICOLA ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARROCCHI Controparte_1 P.IVA_2 ALESSANDRO. , elettivamente domiciliato in VIA ASCOLI PICENO 16 63900 FERMOpresso il difensore avv. CIARROCCHI ALESSANDRO
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1 Firenze in data 10.7.2024 su istanza di per la somma di Euro 62.720,00 oltre interessi Controparte_1 e spese, fondata sulle fatture n. 62 del 25.6.2021 di Euro 59.520,00 e n. 45 del 7.4.2022 di Euro 43.200,00.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che le due fatture, rientranti nell'ambito di una transazione intervenuta fra le parti, avrebbero dovuto essere pagate dall'opponente una volta che, a fronte del pagamento dell'ultimo SAL da parte di AN (con cui aveva stipulato contratto di CP_1 appalto), sarebbe maturato il diritto al pagamento delle somme;
che i lavori extra appalto non erano mai stati riconosciuti da AN e, pertanto, non erano dovuti;
che, nelle more della richiesta del provvedimento monitorio, la società opponente aveva corrisposto la somma di Euro 19.520,00; che, comunque, alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione, erano state pagate tutte le somme oggetto di ingiunzione, oltre interessi e spese. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, al momento del deposito del Controparte_1 ricorso per ingiunzione, nessun pagamento era stato eseguito da in proprio favore;
che la somma Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo era già stata oggetto di un riconoscimento di debito effettuato con scrittura privata da parte opponente in data 4.10.2023, la quale chiedeva la concessione di un diverso pagina 1 di 2 piano di pagamento per onorare il debito. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione sui documenti prodotti dalle parti.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto non è stato contestato dalla parte opponente, la quale si è limitata ad allegare di aver eseguito un pagamento parziale nelle more del rilascio del provvedimento monitorio, senza, peraltro, fornire prova sul punto. Le ulteriori giustificazioni addotte a supporto del mancato pagamento devono ritenersi irrilevanti. ( ad esempio, non si tratta di lavori extra appalto).
Deve, pertanto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 2023/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.925,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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