TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1575
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento

    Il Collegio deve declinare la propria giurisdizione in ordine alle censure mosse avverso la determinazione della Regione Sardegna per le ragioni di cui si dirà infra in sede di scrutinio dei motivi aggiunti.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    Il Collegio deve declinare la propria giurisdizione in ordine alle censure mosse avverso la determinazione della Regione Sardegna per le ragioni di cui si dirà infra in sede di scrutinio dei motivi aggiunti.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, non implicando una spendita di potere autoritativo ma un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per vizi propri dei provvedimenti impugnati

    Le censure sono infondate. La fissazione dei tetti di spesa, sebbene avvenuta nel 2019, era prevedibile fin dal 2015. Il calcolo del fatturato è basato su criteri normativi chiari e il superamento del tetto è rilevato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge. Le procedure di gara non sono alterate dal payback. La Corte Costituzionale ha già escluso l'incostituzionalità delle norme di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di base

    Il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per contrasto con principi eurounitari

    Il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti per contrasto della normativa sul pay back con il principio di neutralità IVA

    Il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per irrilevanza

    La questione di illegittimità costituzionale è inammissibile in quanto concerne una disposizione normativa non applicabile alla fattispecie, dato che la ricorrente non ha inteso avvalersi della procedura di pagamento ridotto prevista dalla norma, e pertanto difetta il requisito della rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1575
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1575
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo