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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3788/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Umberto Stellaro, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1
virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Gambardella, presso il quale elettivamente domicilia resistente
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2018, la parte ricorrente in epigrafe premetteva: - di aver lavorato, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della dal 03.12.2010 al Controparte_1
30.11.2016, allorquando veniva licenziato oralmente;
- di essere stato assunto dal
1 sig. , legale rappresentante della convenuta, al cui potere direttivo, Persona_1
disciplinare e gerarchico era, altresì, sottoposto, ed al quale doveva chiedere permessi e giustificare le assenze;
- di aver svolto mansioni di addetto alle macchine per la fabbricazione di lumini e candele, con la qualifica di operaio specializzato ed inquadramento al livello E4 del CCNL Industria Chimica;
- di aver lavorato osservando i seguenti orari di lavoro: per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, per un totale di 45 ore settimanali, fatta eccezione per i mesi di settembre, ottobre e novembre durante i quali lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore
13:30, e dalle ore 14:30 alle ore 20.30, per un totale di 60 ore settimanali;
per il periodo dal 01.01.2014 al 30.11.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore
06.00, oppure dalle ore 06:00 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 22:00, per un totale di 40 ore settimanali;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nelle corrispondenti buste paga, non ricevendo alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario prestato;
di avere percepito, a titolo di retribuzione, le somme riportate nelle buste paga, inadeguate alla normativa vigente;
di non aver percepito nulla, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di 13ma e 14ma mensilità; - di aver goduto di soli 10 giorni di ferie per ciascun anno;
- di essere stato licenziato in data 30.11.2016 oralmente e senza preavviso.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
per sentirla condannare - previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 54.545,51 per le causali in premessa o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi nella giusta misura, il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente rilevando l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti Controparte_1
2 rivendicati relativi al periodo antecedente al 30.03.2015 - in considerazione della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 30.03.2020 - nonché
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda. In particolare, rappresentava che il rapporto di lavoro era intercorso dal 03.12.2010 al 25.11.2016, allorquando il ricorrente veniva licenziato per motivi disciplinari, evidenziando che il ricorrente - inquadrato nel livello E4, con qualifica di “operaio addetto a macchine confezionatrici di prodotti industriali”, del CCNL “addetti alle industrie chimiche”
– aveva osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 8,00 alle 17,30, con un'ora e mezza di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per il periodo dal
11/01/2016 fino al 28/11/2016 allorquando, in ragione di determinate esigenze produttive, i turni di lavoro potevano essere dalle 06.00-14.00 o dalle 14.00-22.00 o dalle 22.00-06.00, in caso di necessità; deduceva, altresì, di aver corrisposto, in favore del ricorrente, la retribuzione mensile e la tredicesima mensilità così come indicate nei corrispondenti prospetti paga, dallo stesso sottoscritti per
“ricevuta/quietanza”, nonché di aver erogato il TFR in favore della società finanziaria DI s.p.a, con cui il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità sotto plurimi profili, e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente e di un teste per la parte resistente (atteso che il difensore presente per parte resistente alla udienza del
28.3.2024 rinunciava all'escussione dell'ulteriore teste indicato, escussione dalla quale, in ogni caso, la parte deve ritenersi decaduta, posto che, come dalla stessa dichiarato in udienza, non provvedeva a citare il teste- v. si verb ud. del 28.3.2024) la causa veniva dunque rinviata per discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visto gli atti, lette le note di trattazione
3 e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine, deve preliminarmente evidenziarsi che risulta pacifica tra le parti (oltre che documentalmente provata)
l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la resistente a far data dal 03.12.2010, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, qualifica di “operaio addetto a macchine confezionatrici di prodotti industriali” ed inquadramento nel livello E4 del CCNL “addetti alle industrie chimiche”.
Quanto poi alla data di cessazione del rapporto, deve ritenersi documentalmente provato che lo stesso sia cessato in data 28.11.2016, a seguito di lettera di licenziamento disciplinare (per giusta causa) spedita dalla resistente in data
25.11.2025 e ricevuta dal ricorrente in data 28.11.2016(v.si lettera e relativo avviso di ricevimento, sub n. 5prod.resistente).
Ciò posto, quanto alle reclamate differenze retributive, si osserva quanto segue.
In merito alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno, il ricorrente – che lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario, nonché di lavoro notturno a partire dal
1.1.2014 - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la datrice società oltre l'orario di lavoro ordinario e nella fascia oraria notturna.
Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi, in relazione al compenso per il lavoro notturno asseritamente prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2016, la carenza allegatoria del ricorso, posto che parte ricorrente, pur indicando di avere lavorato su tre diversi turni, non ha poi puntualmente dedotto con quale cadenza-frequenza svolgesse quelli ricomprendenti ore di lavoro notturno, con la conseguente impossibilità di comprendere quando, ed in che misura, svolgesse lavoro ordinario
4 e quando, ed in che misura, lavoro notturno. Ne consegue che la domanda appare, in parte qua, infondata poiché generica e, dunque, va rigettata.
Ad ogni buon conto si osserva che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso non ha trovato adeguato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste escusso all'udienza del 31.03.2022, dichiara: “sono stato Testimone_1
dipendente della società dal 2007 sino al 2011; sono stato licenziato nel periodo estivo dell'anno
2011, preciso che il rapporto si è concluso amichevolmente anche perché avevo trovato un altro lavoro. Ho conosciuto il ricorrente come collega di lavoro, ma lo conoscevo già di vista, in quanto compaesani. Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2010, faceva l'operaio manovale, ovvero alla macchina dei ceri. Io lavoravo ad un macchinario che si chiamava “tramaggia” che trasportava la paraffina nel macchinario dei ceri. Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle
07.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo. Il sabato lavoravamo occasionalmente, in particolare lavoravamo di sabato nel periodo antecedente le festività dei morti, preciso che iniziavamo dal mese di luglio e andavamo avanti fino a fine ottobre per preparare i ceri votivi per i defunti. In questo periodo lavoravamo anche la domenica. Preciso che nel periodo che ho descritto lavoravamo dal lunedì alla domenica dalle 07.00 alle 21.00, con un'ora di pausa pranzo. Le ore di lavoro straordinario venivano retribuite con 5 euro per ciascuna ora. Dopo che sono andato via dal lavoro, so che il ricorrente ha continuato a lavorare, tanto posso riferire perché mi capitava di vederlo al lavoro, o meglio lo vedevo all'esterno della fabbrica, all'ora della pausa pranzo. Preciso che io abitavo nei pressi della fabbrica, sono andato ad abitare lì vicino nel 2015. Non so quando di preciso è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, se ben ricordo non l'ho più visto al lavoro a partire dall'anno 2017. Eravamo retribuiti con 5 euro all'ora anche per il normale orario di lavoro. Non ricordo con esattezza il mese in cui il ricorrente iniziò a lavorare nell'anno 2010.
Preciso che non ricordo con esattezza l'anno in cui io ho iniziato a lavorare, potrebbe essere stato anche il 2006.”
Ebbene, tali affermazioni risultano in primis generiche in merito all'esatta collocazione temporale delle circostanze riferite, ed in particolare sia in merito all'inizio (cfr. il teste dichiara “Non ricordo con esattezza il mese in cui il ricorrente iniziò a lavorare nell'anno 2010”)sia in merito al termine del periodo di “diretta”
5 conoscenza dei fatti da parte del teste, avendo questi genericamente riferito di essere stato licenziato “nel periodo estivo” del 2011. Ad ogni buon conto, essendo pacifica e documentata l'esistenza della relazione lavorativa in relazione al periodo decorrente dal 3.12.2010, si osserva che le circostanze narrate sono certamente riferibili, in ogni caso, unicamente al periodo lavorativo sino al “periodo estivo dell'anno 2011” (allorquando il teste dichiara di essere stato Testimone_1
licenziato), atteso che, per il periodo successivo, il teste ha affermato di aver visto il ricorrente, in non meglio precisate occasioni, “all'esterno della fabbrica, all'ora di pranzo”.
Ed ancora, il teste ha riferito di orari diversi e, addirittura, maggiori rispetto a quanto dedotto in ricorso in merito all'orario di lavoro dal medesimo ricorrente. In particolare, il teste afferma che l'orario osservato era “dal lunedì al venerdì, dalle 07.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo” (in ricorso si deduce lunedì venerdì 7.30-13.00 e
14.-17.30) mentre, nel periodo da luglio a fine ottobre di ciascun anno, era “lunedì alla domenica dalle 07.00 alle 21.00, con un'ora di pausa pranzo”.(in ricorso si deduce che dal settembre a novembre l'orario era dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30, dal lunedì al venerdi).
L'articolazione oraria riferita dal teste non è poi concordante con quella fornita dall'altro teste escusso, , escusso all'udienza del 28.03.2024, il Testimone_2
quale afferma: “Sono amico del ricorrente da circa 15-16 anni. Nell'anno 2010 ho iniziato a lavorare per la resistente con mansioni di operaio addetto alla lavorazione della plastica, della paraffina. Ho lavorato fino al 2016, credo maggio, quando sono stato licenziato. Ho intentato un giudizio per spettanze retributive nei confronti della convenuta che si è concluso per me negativamente. Anzi, preciso che abbiamo sottoscritto un verbale di conciliazione. Attualmente sono disoccupato;
in passato ho lavorato anche come operaio per il montaggio delle barriere autostradali, prima di lavorare per la resistente. Il ricorrente ha lavorato per la società resistente sino all'anno 2016 quando è stato licenziato. Tanto posso riferire perché il ricorrente mi disse che era stato licenziato. Non ricordo altri dettagli sul licenziamento. Il ricorrente ed io lavoravamo nello stesso reparto di lavorazione della plastica;
avevamo gli stessi orari di lavoro, cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore
6 14.00. Nei periodi di ottobre e novembre, si lavorava anche dalle 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo. Preciso che questo capitava quando l'azienda lo chiedeva per la necessità di intensificare la produzione delle candele. L'orario di lavoro di cui ho parlato è sempre stato lo stesso, l'intensificazione dell'orario di lavoro riguardava solo il periodo “dei morti”, cioè il periodo immediatamente precedente alle festività di novembre. Preciso che il ricorrente è stato licenziato circa 3 mesi dopo di me;
nulla so riferire in merito. Per quanto mi ricordi, il ricorrente percepiva circa 1300/1400 euro, mensilmente con bonifico, come me. Le ferie erano retribuite e ne godevamo nel mese di agosto, per circa 14-15 giorni. Nei periodi di ottobre e novembre, lavoravamo sia dalle
07.30 alle 17.30 che dalle 22.00 alle 06.00. Preciso che io non ero un turnista cioè io lavoravo tendenzialmente dalle 07.30 alle 17.30 e qualche volta mi è capitato di lavorare dalle 22.00 alle
06.00 nei periodi di ottobre e novembre. Preciso che il ricorrente lavorava o dalle 07.30 alle 17.30 oppure, nei periodi di ottobre e novembre, dalle 22.00 alle 06.00. In nessun caso si lavorava su entrambi i turni sulla stessa giornata. Preciso che nel periodo ottobre novembre, i turni erano aumentati di circa un'ora, un'ora e mezza, sia quello sino alle 17.30 che quello notturno. Non ricordo se venivamo pagati quando facevamo straordinario per l'orario in più.”
Orbene, anche in tal caso il teste ha riferito di orari di lavoro parzialmente diversi da quelli dedotti in ricorso, in cui si legge che “per il periodo che dal 3.12.2010 al
31.12.2013 ha osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore
7:30 alle ore 13.00 con un'ora di pausa pranzo e poi dalle 14.00 alle 17.30 … nei mesi di settembre, ottobre e novembre dei suindicato periodo, il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con un'ora di pausa pranzo e dalle
14.30 alle ore 20.30 … per il periodo che dal 1.01.2014 al 30.11.2016 ha osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore 6.00 oppure dalle 6.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00 a seconda dei turni lavorativi (3 turni di otto ore)”, mentre il teste ha affermato che lavoravano “dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Nei periodi di ottobre e novembre, si lavorava anche dalle 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo.
Preciso che questo capitava quando l'azienda lo chiedeva per la necessità di intensificare la produzione delle candele. L'orario di lavoro di cui ho parlato è sempre stato lo stesso”, non
7 menzionando affatto, tra l'altro, l'esistenza di una turnazione nelle modalità prospettate dal ricorrente con l'indicazione di tre turni.
I testi escussi hanno dunque riferito articolazioni orarie diverse tra loro, e diverse, altresì, rispetto alla prospettazione attorea, né vi sono elementi per ritenere maggiormente attendibile l'uno o l'altro teste ( e dunque superare tale contrasto, cfr. Cass. n. 1547 del 2015) posto che entrambi sono stati colleghi del ricorrente, dunque portatori di conoscenza “diretta” dei fatti, che entrambi si trovavano in posizione di terzietà rispetto alle parti al momento della deposizione testimoniale e, infine, che entrambi hanno descritto un orario di lavoro difforme rispetto a quello rappresentato in ricorso.
La conclusione è che le risultanze testimoniali sin qui esaminate non riescono a raggiungere la rigorosa soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'osservanza di un orario di lavoro straordinario o notturno.
Infatti, com'è noto, la prova in ordine al lavoro straordinario (ma lo stesso discorso vale per il lavoro supplementare, per le ferie e per i permessi non goduti) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a
8 sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo le quali grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (cass n. 3714 del 16/02/2009).
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea può dirsi emerso dalla testimonianza resa dal teste di parte resisteste, e la cui valutazione, in punto di attendibilità, richiede in ogni caso, cautela valutativa, trattandosi di soggetto dipendente della convenuta al momento della deposizione .
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 28.03.2024: “Sono Testimone_3
attualmente dipendente della resistente con mansioni di controllo qualità in laboratorio. Non sono parente del ricorrente. Ho conosciuto il ricorrente nel 2010 sul luogo di lavoro in quanto eravamo colleghi. Il ricorrente era addetto al confezionamento al reparto plastica. Io sono stato assunto nell'anno 2004 e ho cominciato a lavorare nel reparto plastica con mansioni di addetto al confezionamento. Poi all'inizio dell'anno 2014 sono passato al reparto laboratorio ma spesso scendevo al reparto plastica e mi capitava di vedere il ricorrente. Sia io che il ricorrente, nel periodo
9 in cui ho lavorato nel reparto plastiche, lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore
17.30, con una pausa per il pranzo di un'ora, dalle ore 13.00 alle 14.00. L'orario di cui ho parlato è stato poi modificato nell'anno 2016, per ragioni produttive, ovvero maggiori commesse, si lavorava dal lunedì al venerdì o dalle ore 08.00 alle ore 14.00 oppure, il turno serale, dalle ore
14.00 alle ore 22.00. Il reparto laboratorio e quello plastiche sono su due piani diversi, ovvero il laboratorio al piano superiore e quello plastiche al piano inferiore. Spesso mi capitava di scendere al piano plastiche quando lavoravo al laboratorio. Al laboratorio lavoravo dalle ore 08.00 alle ore
17.30, dal lunedì al venerdì. L'azienda riconosceva a tutti i dipendenti 25 giorni di ferie, suddivisi nel periodo estivo, due settimane, ed il resto nel periodo pasquale e natalizio. In questi giorni l'azienda era chiusa. Per il periodo estivo, cioè nei mesi di luglio, agosto e settembre, non vi erano variazioni dell'orario di lavoro del ricorrente che ho sopra descritto. Non so riferire in merito alla retribuzione del ricorrente. Preciso che ho iniziato a lavorare nell'anno 2006 e non nel 2004 come prima ho erroneamente riferito.”
È dunque evidente che anche il teste affermando di aver lavorato nel Tes_3
medesimo reparto cui era assegnato il ricorrente solo sino all'inizio dell'anno 2014, può in ogni caso riferire dell'effettiva articolazione dell'orario di lavoro del Pt_1
solo in relazione a tale periodo - poiché successivamente diversamente allocato rispetto allo stesso - ed in ogni caso dalle medesime dichiarazioni risulta sostanzialmente la conferma delle allegazioni difensive della società datrice di lavoro.
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro decritto in ricorso, la domanda volta al pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato si rivela infondata e va rigettata.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie - che si deducono godute in misura inferiore a quanto previsto dal ccnl di categoria - di cui, tuttavia, non si rinviene alcuna indicazione nei conteggi allegati in ricorso ove, al contempo, risulta invece computata l'indennità sostitutiva delle festività non godute, in mancanza, questa volta, di specifica allegazione in ricorso, dove non vi è alcuna menzione in ordine alla mancata corresponsione del predetto emolumento, né vi è alcuna richiesta di condanna in tal senso.
10 Va sul punto rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389).
Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario e supplementare, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle festività nonché delle ferie. Ne discende che tale domanda appare infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto, invece, alle mensilità aggiuntive, il ricorrente deduce in ricorso di non aver ricevuto alcunché a titolo di 13ma e 14ma mensilità per l'intero rapporto lavorativo.
Orbene, preliminarmente, si osserva che nei conteggi allegati al ricorso non si rinviene alcuna indicazione in riferimento alla 14ma mensilità (peraltro non prevista
11 dal ccnl invocato, come puntualmente eccepito da parte resistente), mentre per quanto attiene alla 13ma mensilità, la stessa viene ivi invero indicata come percepita nella stessa misura del dovuto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso. (v.si conteggi, in cui, in relazione alla 13ma mensilità di ciascun anno, alla voce
“differenza” è riportata la cifra “0”).
Ne discende che deve ritenersi che, di fatto, alcuna richiesta economica è stata avanzata dal ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive, con conseguente rigetto di tale capo di domanda.
Né può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento delle reclamate differenze retributive per “violazione dell'art.36 cost e degli artt. 2094 e 2099 cc”.
Ed invero, il ricorrente deduce in ricorso di aver ricevuto una retribuzione non proporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Tuttavia la domanda, così come formulata, appare generica, atteso che l'istante non ha specificatamente dedotto in ricorso in che termini gli emolumenti corrisposti ed indicati nelle buste paga siano stati inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria, rectius quale sia la disposizione contrattuale (o le diposizioni contrtuali )violata.
Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua,
Né tale carenza assertiva può essere colmata con le deduzioni svolte con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 22.11.24 (con le quali si lamenta, in sintesi, l'indicazione e la remunerazione nelle busta paga di un numero di ore inferiore alle 175 mensili) trattandosi di deduzioni tardive e, pertanto, inammissibili.
Ad ogni buon conto, ferme le suesposte considerazioni, si osserva che il “minimo contrattuale” riportato nelle buste baga risulta conforme a quello richiesto dall'istante nei conteggi(v.si ad es. buste paga di dicembre 2010, giugno 2011, gennaio 2012 etc..)
12 Quanto al TFR, la datrice società ha documentalmente provato di aver erogato, in favore della società finanziaria DI s.p.a - con cui il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio – l'importo di euro 5.398,42 con bonifico del 22.06.2017 (v.si contratto di finanziamento doc.
7, e bonifico del 22.6.2017, doc 3.8- prod. parte resistente). Sul punto, del resto, nulla ha specificamente contestato o fatto rilevare parte ricorrente.
Tuttavia, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte del datore di lavoro – deducendo di non aver percepito alcunché a titolo di TFR – la datrice società non ha dato prova di aver provveduto al pagamento, in favore del lavoratore, della residua somma a titolo di tfr, pur evincibile dal prospetto paga elaborato a luglio 2017 (doc.
3.7. prod. parte resistente), dove si quantifica il TFR maturato, alla fine del rapporto di lavoro, in euro 6.998,94. Sul punto si veda anche la CU anno 2016 depositata da parte ricorrente, da cui risulta che il TFR, maturato sino al 31.12.2015 era pari ad euro
6004,88.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ne discende la condanna della convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro
1.600,52 (euro 6.998,94 – 5.398,42) a titolo di (residuo ) trattamento di fine rapporto.
Occorre precisare, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, che non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla già richiamata busta paga che non risulta essere sottoscritta per quietanza dal ricorrente.
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della resistente, della somma di euro 1.600,52 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
13 La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 1.600,52 per le causali in Parte_1
parte motiva, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 22.07.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3788/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Umberto Stellaro, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1
virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Gambardella, presso il quale elettivamente domicilia resistente
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2018, la parte ricorrente in epigrafe premetteva: - di aver lavorato, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della dal 03.12.2010 al Controparte_1
30.11.2016, allorquando veniva licenziato oralmente;
- di essere stato assunto dal
1 sig. , legale rappresentante della convenuta, al cui potere direttivo, Persona_1
disciplinare e gerarchico era, altresì, sottoposto, ed al quale doveva chiedere permessi e giustificare le assenze;
- di aver svolto mansioni di addetto alle macchine per la fabbricazione di lumini e candele, con la qualifica di operaio specializzato ed inquadramento al livello E4 del CCNL Industria Chimica;
- di aver lavorato osservando i seguenti orari di lavoro: per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, per un totale di 45 ore settimanali, fatta eccezione per i mesi di settembre, ottobre e novembre durante i quali lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore
13:30, e dalle ore 14:30 alle ore 20.30, per un totale di 60 ore settimanali;
per il periodo dal 01.01.2014 al 30.11.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore
06.00, oppure dalle ore 06:00 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 22:00, per un totale di 40 ore settimanali;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nelle corrispondenti buste paga, non ricevendo alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario prestato;
di avere percepito, a titolo di retribuzione, le somme riportate nelle buste paga, inadeguate alla normativa vigente;
di non aver percepito nulla, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di 13ma e 14ma mensilità; - di aver goduto di soli 10 giorni di ferie per ciascun anno;
- di essere stato licenziato in data 30.11.2016 oralmente e senza preavviso.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
per sentirla condannare - previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 54.545,51 per le causali in premessa o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi nella giusta misura, il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente rilevando l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti Controparte_1
2 rivendicati relativi al periodo antecedente al 30.03.2015 - in considerazione della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 30.03.2020 - nonché
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda. In particolare, rappresentava che il rapporto di lavoro era intercorso dal 03.12.2010 al 25.11.2016, allorquando il ricorrente veniva licenziato per motivi disciplinari, evidenziando che il ricorrente - inquadrato nel livello E4, con qualifica di “operaio addetto a macchine confezionatrici di prodotti industriali”, del CCNL “addetti alle industrie chimiche”
– aveva osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 8,00 alle 17,30, con un'ora e mezza di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per il periodo dal
11/01/2016 fino al 28/11/2016 allorquando, in ragione di determinate esigenze produttive, i turni di lavoro potevano essere dalle 06.00-14.00 o dalle 14.00-22.00 o dalle 22.00-06.00, in caso di necessità; deduceva, altresì, di aver corrisposto, in favore del ricorrente, la retribuzione mensile e la tredicesima mensilità così come indicate nei corrispondenti prospetti paga, dallo stesso sottoscritti per
“ricevuta/quietanza”, nonché di aver erogato il TFR in favore della società finanziaria DI s.p.a, con cui il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità sotto plurimi profili, e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente e di un teste per la parte resistente (atteso che il difensore presente per parte resistente alla udienza del
28.3.2024 rinunciava all'escussione dell'ulteriore teste indicato, escussione dalla quale, in ogni caso, la parte deve ritenersi decaduta, posto che, come dalla stessa dichiarato in udienza, non provvedeva a citare il teste- v. si verb ud. del 28.3.2024) la causa veniva dunque rinviata per discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visto gli atti, lette le note di trattazione
3 e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine, deve preliminarmente evidenziarsi che risulta pacifica tra le parti (oltre che documentalmente provata)
l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la resistente a far data dal 03.12.2010, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, qualifica di “operaio addetto a macchine confezionatrici di prodotti industriali” ed inquadramento nel livello E4 del CCNL “addetti alle industrie chimiche”.
Quanto poi alla data di cessazione del rapporto, deve ritenersi documentalmente provato che lo stesso sia cessato in data 28.11.2016, a seguito di lettera di licenziamento disciplinare (per giusta causa) spedita dalla resistente in data
25.11.2025 e ricevuta dal ricorrente in data 28.11.2016(v.si lettera e relativo avviso di ricevimento, sub n. 5prod.resistente).
Ciò posto, quanto alle reclamate differenze retributive, si osserva quanto segue.
In merito alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno, il ricorrente – che lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario, nonché di lavoro notturno a partire dal
1.1.2014 - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la datrice società oltre l'orario di lavoro ordinario e nella fascia oraria notturna.
Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi, in relazione al compenso per il lavoro notturno asseritamente prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2016, la carenza allegatoria del ricorso, posto che parte ricorrente, pur indicando di avere lavorato su tre diversi turni, non ha poi puntualmente dedotto con quale cadenza-frequenza svolgesse quelli ricomprendenti ore di lavoro notturno, con la conseguente impossibilità di comprendere quando, ed in che misura, svolgesse lavoro ordinario
4 e quando, ed in che misura, lavoro notturno. Ne consegue che la domanda appare, in parte qua, infondata poiché generica e, dunque, va rigettata.
Ad ogni buon conto si osserva che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso non ha trovato adeguato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste escusso all'udienza del 31.03.2022, dichiara: “sono stato Testimone_1
dipendente della società dal 2007 sino al 2011; sono stato licenziato nel periodo estivo dell'anno
2011, preciso che il rapporto si è concluso amichevolmente anche perché avevo trovato un altro lavoro. Ho conosciuto il ricorrente come collega di lavoro, ma lo conoscevo già di vista, in quanto compaesani. Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2010, faceva l'operaio manovale, ovvero alla macchina dei ceri. Io lavoravo ad un macchinario che si chiamava “tramaggia” che trasportava la paraffina nel macchinario dei ceri. Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle
07.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo. Il sabato lavoravamo occasionalmente, in particolare lavoravamo di sabato nel periodo antecedente le festività dei morti, preciso che iniziavamo dal mese di luglio e andavamo avanti fino a fine ottobre per preparare i ceri votivi per i defunti. In questo periodo lavoravamo anche la domenica. Preciso che nel periodo che ho descritto lavoravamo dal lunedì alla domenica dalle 07.00 alle 21.00, con un'ora di pausa pranzo. Le ore di lavoro straordinario venivano retribuite con 5 euro per ciascuna ora. Dopo che sono andato via dal lavoro, so che il ricorrente ha continuato a lavorare, tanto posso riferire perché mi capitava di vederlo al lavoro, o meglio lo vedevo all'esterno della fabbrica, all'ora della pausa pranzo. Preciso che io abitavo nei pressi della fabbrica, sono andato ad abitare lì vicino nel 2015. Non so quando di preciso è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, se ben ricordo non l'ho più visto al lavoro a partire dall'anno 2017. Eravamo retribuiti con 5 euro all'ora anche per il normale orario di lavoro. Non ricordo con esattezza il mese in cui il ricorrente iniziò a lavorare nell'anno 2010.
Preciso che non ricordo con esattezza l'anno in cui io ho iniziato a lavorare, potrebbe essere stato anche il 2006.”
Ebbene, tali affermazioni risultano in primis generiche in merito all'esatta collocazione temporale delle circostanze riferite, ed in particolare sia in merito all'inizio (cfr. il teste dichiara “Non ricordo con esattezza il mese in cui il ricorrente iniziò a lavorare nell'anno 2010”)sia in merito al termine del periodo di “diretta”
5 conoscenza dei fatti da parte del teste, avendo questi genericamente riferito di essere stato licenziato “nel periodo estivo” del 2011. Ad ogni buon conto, essendo pacifica e documentata l'esistenza della relazione lavorativa in relazione al periodo decorrente dal 3.12.2010, si osserva che le circostanze narrate sono certamente riferibili, in ogni caso, unicamente al periodo lavorativo sino al “periodo estivo dell'anno 2011” (allorquando il teste dichiara di essere stato Testimone_1
licenziato), atteso che, per il periodo successivo, il teste ha affermato di aver visto il ricorrente, in non meglio precisate occasioni, “all'esterno della fabbrica, all'ora di pranzo”.
Ed ancora, il teste ha riferito di orari diversi e, addirittura, maggiori rispetto a quanto dedotto in ricorso in merito all'orario di lavoro dal medesimo ricorrente. In particolare, il teste afferma che l'orario osservato era “dal lunedì al venerdì, dalle 07.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo” (in ricorso si deduce lunedì venerdì 7.30-13.00 e
14.-17.30) mentre, nel periodo da luglio a fine ottobre di ciascun anno, era “lunedì alla domenica dalle 07.00 alle 21.00, con un'ora di pausa pranzo”.(in ricorso si deduce che dal settembre a novembre l'orario era dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30, dal lunedì al venerdi).
L'articolazione oraria riferita dal teste non è poi concordante con quella fornita dall'altro teste escusso, , escusso all'udienza del 28.03.2024, il Testimone_2
quale afferma: “Sono amico del ricorrente da circa 15-16 anni. Nell'anno 2010 ho iniziato a lavorare per la resistente con mansioni di operaio addetto alla lavorazione della plastica, della paraffina. Ho lavorato fino al 2016, credo maggio, quando sono stato licenziato. Ho intentato un giudizio per spettanze retributive nei confronti della convenuta che si è concluso per me negativamente. Anzi, preciso che abbiamo sottoscritto un verbale di conciliazione. Attualmente sono disoccupato;
in passato ho lavorato anche come operaio per il montaggio delle barriere autostradali, prima di lavorare per la resistente. Il ricorrente ha lavorato per la società resistente sino all'anno 2016 quando è stato licenziato. Tanto posso riferire perché il ricorrente mi disse che era stato licenziato. Non ricordo altri dettagli sul licenziamento. Il ricorrente ed io lavoravamo nello stesso reparto di lavorazione della plastica;
avevamo gli stessi orari di lavoro, cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore
6 14.00. Nei periodi di ottobre e novembre, si lavorava anche dalle 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo. Preciso che questo capitava quando l'azienda lo chiedeva per la necessità di intensificare la produzione delle candele. L'orario di lavoro di cui ho parlato è sempre stato lo stesso, l'intensificazione dell'orario di lavoro riguardava solo il periodo “dei morti”, cioè il periodo immediatamente precedente alle festività di novembre. Preciso che il ricorrente è stato licenziato circa 3 mesi dopo di me;
nulla so riferire in merito. Per quanto mi ricordi, il ricorrente percepiva circa 1300/1400 euro, mensilmente con bonifico, come me. Le ferie erano retribuite e ne godevamo nel mese di agosto, per circa 14-15 giorni. Nei periodi di ottobre e novembre, lavoravamo sia dalle
07.30 alle 17.30 che dalle 22.00 alle 06.00. Preciso che io non ero un turnista cioè io lavoravo tendenzialmente dalle 07.30 alle 17.30 e qualche volta mi è capitato di lavorare dalle 22.00 alle
06.00 nei periodi di ottobre e novembre. Preciso che il ricorrente lavorava o dalle 07.30 alle 17.30 oppure, nei periodi di ottobre e novembre, dalle 22.00 alle 06.00. In nessun caso si lavorava su entrambi i turni sulla stessa giornata. Preciso che nel periodo ottobre novembre, i turni erano aumentati di circa un'ora, un'ora e mezza, sia quello sino alle 17.30 che quello notturno. Non ricordo se venivamo pagati quando facevamo straordinario per l'orario in più.”
Orbene, anche in tal caso il teste ha riferito di orari di lavoro parzialmente diversi da quelli dedotti in ricorso, in cui si legge che “per il periodo che dal 3.12.2010 al
31.12.2013 ha osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore
7:30 alle ore 13.00 con un'ora di pausa pranzo e poi dalle 14.00 alle 17.30 … nei mesi di settembre, ottobre e novembre dei suindicato periodo, il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con un'ora di pausa pranzo e dalle
14.30 alle ore 20.30 … per il periodo che dal 1.01.2014 al 30.11.2016 ha osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore 6.00 oppure dalle 6.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00 a seconda dei turni lavorativi (3 turni di otto ore)”, mentre il teste ha affermato che lavoravano “dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Nei periodi di ottobre e novembre, si lavorava anche dalle 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo.
Preciso che questo capitava quando l'azienda lo chiedeva per la necessità di intensificare la produzione delle candele. L'orario di lavoro di cui ho parlato è sempre stato lo stesso”, non
7 menzionando affatto, tra l'altro, l'esistenza di una turnazione nelle modalità prospettate dal ricorrente con l'indicazione di tre turni.
I testi escussi hanno dunque riferito articolazioni orarie diverse tra loro, e diverse, altresì, rispetto alla prospettazione attorea, né vi sono elementi per ritenere maggiormente attendibile l'uno o l'altro teste ( e dunque superare tale contrasto, cfr. Cass. n. 1547 del 2015) posto che entrambi sono stati colleghi del ricorrente, dunque portatori di conoscenza “diretta” dei fatti, che entrambi si trovavano in posizione di terzietà rispetto alle parti al momento della deposizione testimoniale e, infine, che entrambi hanno descritto un orario di lavoro difforme rispetto a quello rappresentato in ricorso.
La conclusione è che le risultanze testimoniali sin qui esaminate non riescono a raggiungere la rigorosa soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'osservanza di un orario di lavoro straordinario o notturno.
Infatti, com'è noto, la prova in ordine al lavoro straordinario (ma lo stesso discorso vale per il lavoro supplementare, per le ferie e per i permessi non goduti) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a
8 sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo le quali grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (cass n. 3714 del 16/02/2009).
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea può dirsi emerso dalla testimonianza resa dal teste di parte resisteste, e la cui valutazione, in punto di attendibilità, richiede in ogni caso, cautela valutativa, trattandosi di soggetto dipendente della convenuta al momento della deposizione .
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 28.03.2024: “Sono Testimone_3
attualmente dipendente della resistente con mansioni di controllo qualità in laboratorio. Non sono parente del ricorrente. Ho conosciuto il ricorrente nel 2010 sul luogo di lavoro in quanto eravamo colleghi. Il ricorrente era addetto al confezionamento al reparto plastica. Io sono stato assunto nell'anno 2004 e ho cominciato a lavorare nel reparto plastica con mansioni di addetto al confezionamento. Poi all'inizio dell'anno 2014 sono passato al reparto laboratorio ma spesso scendevo al reparto plastica e mi capitava di vedere il ricorrente. Sia io che il ricorrente, nel periodo
9 in cui ho lavorato nel reparto plastiche, lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore
17.30, con una pausa per il pranzo di un'ora, dalle ore 13.00 alle 14.00. L'orario di cui ho parlato è stato poi modificato nell'anno 2016, per ragioni produttive, ovvero maggiori commesse, si lavorava dal lunedì al venerdì o dalle ore 08.00 alle ore 14.00 oppure, il turno serale, dalle ore
14.00 alle ore 22.00. Il reparto laboratorio e quello plastiche sono su due piani diversi, ovvero il laboratorio al piano superiore e quello plastiche al piano inferiore. Spesso mi capitava di scendere al piano plastiche quando lavoravo al laboratorio. Al laboratorio lavoravo dalle ore 08.00 alle ore
17.30, dal lunedì al venerdì. L'azienda riconosceva a tutti i dipendenti 25 giorni di ferie, suddivisi nel periodo estivo, due settimane, ed il resto nel periodo pasquale e natalizio. In questi giorni l'azienda era chiusa. Per il periodo estivo, cioè nei mesi di luglio, agosto e settembre, non vi erano variazioni dell'orario di lavoro del ricorrente che ho sopra descritto. Non so riferire in merito alla retribuzione del ricorrente. Preciso che ho iniziato a lavorare nell'anno 2006 e non nel 2004 come prima ho erroneamente riferito.”
È dunque evidente che anche il teste affermando di aver lavorato nel Tes_3
medesimo reparto cui era assegnato il ricorrente solo sino all'inizio dell'anno 2014, può in ogni caso riferire dell'effettiva articolazione dell'orario di lavoro del Pt_1
solo in relazione a tale periodo - poiché successivamente diversamente allocato rispetto allo stesso - ed in ogni caso dalle medesime dichiarazioni risulta sostanzialmente la conferma delle allegazioni difensive della società datrice di lavoro.
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro decritto in ricorso, la domanda volta al pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato si rivela infondata e va rigettata.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie - che si deducono godute in misura inferiore a quanto previsto dal ccnl di categoria - di cui, tuttavia, non si rinviene alcuna indicazione nei conteggi allegati in ricorso ove, al contempo, risulta invece computata l'indennità sostitutiva delle festività non godute, in mancanza, questa volta, di specifica allegazione in ricorso, dove non vi è alcuna menzione in ordine alla mancata corresponsione del predetto emolumento, né vi è alcuna richiesta di condanna in tal senso.
10 Va sul punto rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389).
Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario e supplementare, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle festività nonché delle ferie. Ne discende che tale domanda appare infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto, invece, alle mensilità aggiuntive, il ricorrente deduce in ricorso di non aver ricevuto alcunché a titolo di 13ma e 14ma mensilità per l'intero rapporto lavorativo.
Orbene, preliminarmente, si osserva che nei conteggi allegati al ricorso non si rinviene alcuna indicazione in riferimento alla 14ma mensilità (peraltro non prevista
11 dal ccnl invocato, come puntualmente eccepito da parte resistente), mentre per quanto attiene alla 13ma mensilità, la stessa viene ivi invero indicata come percepita nella stessa misura del dovuto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso. (v.si conteggi, in cui, in relazione alla 13ma mensilità di ciascun anno, alla voce
“differenza” è riportata la cifra “0”).
Ne discende che deve ritenersi che, di fatto, alcuna richiesta economica è stata avanzata dal ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive, con conseguente rigetto di tale capo di domanda.
Né può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento delle reclamate differenze retributive per “violazione dell'art.36 cost e degli artt. 2094 e 2099 cc”.
Ed invero, il ricorrente deduce in ricorso di aver ricevuto una retribuzione non proporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Tuttavia la domanda, così come formulata, appare generica, atteso che l'istante non ha specificatamente dedotto in ricorso in che termini gli emolumenti corrisposti ed indicati nelle buste paga siano stati inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria, rectius quale sia la disposizione contrattuale (o le diposizioni contrtuali )violata.
Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua,
Né tale carenza assertiva può essere colmata con le deduzioni svolte con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 22.11.24 (con le quali si lamenta, in sintesi, l'indicazione e la remunerazione nelle busta paga di un numero di ore inferiore alle 175 mensili) trattandosi di deduzioni tardive e, pertanto, inammissibili.
Ad ogni buon conto, ferme le suesposte considerazioni, si osserva che il “minimo contrattuale” riportato nelle buste baga risulta conforme a quello richiesto dall'istante nei conteggi(v.si ad es. buste paga di dicembre 2010, giugno 2011, gennaio 2012 etc..)
12 Quanto al TFR, la datrice società ha documentalmente provato di aver erogato, in favore della società finanziaria DI s.p.a - con cui il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio – l'importo di euro 5.398,42 con bonifico del 22.06.2017 (v.si contratto di finanziamento doc.
7, e bonifico del 22.6.2017, doc 3.8- prod. parte resistente). Sul punto, del resto, nulla ha specificamente contestato o fatto rilevare parte ricorrente.
Tuttavia, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte del datore di lavoro – deducendo di non aver percepito alcunché a titolo di TFR – la datrice società non ha dato prova di aver provveduto al pagamento, in favore del lavoratore, della residua somma a titolo di tfr, pur evincibile dal prospetto paga elaborato a luglio 2017 (doc.
3.7. prod. parte resistente), dove si quantifica il TFR maturato, alla fine del rapporto di lavoro, in euro 6.998,94. Sul punto si veda anche la CU anno 2016 depositata da parte ricorrente, da cui risulta che il TFR, maturato sino al 31.12.2015 era pari ad euro
6004,88.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ne discende la condanna della convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro
1.600,52 (euro 6.998,94 – 5.398,42) a titolo di (residuo ) trattamento di fine rapporto.
Occorre precisare, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, che non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla già richiamata busta paga che non risulta essere sottoscritta per quietanza dal ricorrente.
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della resistente, della somma di euro 1.600,52 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
13 La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 1.600,52 per le causali in Parte_1
parte motiva, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 22.07.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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