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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3182/2019 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritta al n. 3182/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
● , cod. fisc. e cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Cimino n. C.F._2
61, presso lo studio degli avv.ti Angela Curatola e Marco Curatola, dai quali sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attori- contro
P. IVA in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura speciale del 23 ottobre 2010 (rep. 43875, racc. 14137), CP_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Chirico, dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
e
● nato a Reggio Calabria, in [...] 1° gennaio 1961; CP_3
- Terzo chiamato contumace -
Conclusioni delle parti (Udienza del 10 ottobre 2024):
1 I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa. Più precisamente, parte attrice richiamava le conclusioni riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato sul canale telematico. Parte convenuta insisteva sull'ammissione delle prove articolate nella memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nonché nelle conclusioni rassegnate nell'atto di chiamata in causa del terzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato in Cancelleria in data 1° ottobre 2019, Pt_1
e citavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...] Parte_2 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Controparte_1 riconoscere e dichiarare l'illiceità del prelievo della somma di € 52.000,00 dal conto corrente n. 001111109-4 acceso dagli odierni istanti presso B) riconoscere Controparte_1
e dichiarare l'indebita appropriazione di detta somma fraudolentemente tolta dalla disponibilità degli odierni istanti da parte del sig. family banker agente in CP_3 nome e per conto di;
C) riconoscere e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 convenuta per il fraudolento impiego della somma illecitamente Controparte_1 incassata per l'acquisto di quote relative al fondo d'investimento denominato 'Vasco de Gama'; D) riconoscere e dichiarare la falsità delle firme attribuite erroneamente al sig. apposte in calce ai moduli predisposti da di Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione e di revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento denominato 'Vasco de Gama'; E) per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pronto ed immediato pagamento in favore degli istanti, Sigg.ri e , dell'importo complessivo di € 52.000,00 (euro Parte_1 Parte_2 cinquantaduemila/00 cent) ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di sottrazione della somma sino al soddisfo;
F) condannare infine in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. A sostegno della domanda di tutela giurisdizionale, rappresentavano che: nell'anno 1992, avevano conosciuto CP_3
promotore finanziario (c.d. “family banker”) del gruppo bancario
[...]
, il quale aveva proposto loro di stipulare due polizze assicurative CP_1 integrative con il medesimo istituto di credito, che gli stessi, reputando convenienti, sottoscrivevano;
da quel momento, per la gestione dei propri risparmi, si erano affidati al e, sempre tramite il suo intervento, avevano acceso nel 1998 il CP_3 conto corrente n. 00111109-4 presso tuttora aperto ed Controparte_1 usato, e, negli anni, avevano stipulato polizze assicurative e previdenziali nonché eseguito piccoli investimenti in titoli obbligazionari;
inizialmente, l'agire del
2 professionista si era rivelato corretto, tanto da ingenerare in loro una profonda fiducia;
tuttavia, nell'ottobre 2009, a seguito del rilevamento di anomalie relative ad alcuni investimenti e disinvestimenti effettuati nei due anni precedenti, venivano convocati dagli ispettori di , dott.ri e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, dai quali apprendevano che apponendo una firma apocrifa al
[...] CP_3 modulo di sottoscrizione dell'investimento denominato “Vasco de Gama”, cointestato con tale si era indebitamente appropriato della Persona_3 somma di €52.000,00, prelevandola, in assenza di alcun consenso, dal loro conto corrente, senza mai restituirla;
di tale operazione, condotta il 29.8.2007, vi era traccia nell'estratto conto;
agli ispettori avevano altresì precisato come non soltanto non avessero mai autorizzato tale tipo di operazione, ma neppure sottoscritto un fondo comune di investimento denominato “Vasco de Gama”, neppure quali cointestatari con la che non conoscevano;
l'attore , inoltre, aveva Per_3 Pt_1 dichiarato di non aver neanche sottoscritto alcuna revoca dell'intestazione di tale prodotto finanziario, disconoscimento che ribadiva;
nel corso dell'attività ispettiva, veniva appurata la falsità delle firme apposte ai documenti relativi al predetto investimento, sicché il successivo 11.1.2010, avevano sporto denuncia-querela nei confronti di presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria;
CP_3 con missiva del 2.3.2012, avevano invitato la banca ad una bonaria definizione della controversia, non trovando però alcun riscontro;
era stata quindi avviata la procedura di mediazione, che tuttavia si era conclusa con esito negativo, stante la mancata comparizione della convenuta;
con successiva raccomandata del 7.3.2016, avevano reiterato il tentativo di ottenere la restituzione del dovuto, oltre ad ulteriori somme illecitamente sottratte dal ma anche tale tentativo si era rivelato CP_3 infruttuoso. Deducevano, in diritto, che: alla stregua del disposto di cui all'art. 2049 c.c., era configurabile la responsabilità della banca in ordine alla condotta – peraltro delittuosa - posta in essere dal atteso che, da organizzazione aziendale, la CP_3 figura del family banker era assimilabile a quella del direttore di filiale e, dunque, di dipendente;
detta responsabilità trovava fondamento anche nell'art. 31 TUF;
in ogni caso, non era rilevante l'eventuale assenza di profili di colpevolezza in capo all'istituto di credito, essendo questa fondata sul solo rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il datore di lavoro, costituente condizione essenziale per il determinarsi del fatto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 23.12.2019, si costituiva in giudizio la chiedendo, previa chiamata del Controparte_1 terzo, con differimento dell'udienza di prima comparizione, il CP_3 rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo ex art. 1227 c.c. degli attori nella causazione dell'illecito nonché
3 l'accertamento del diritto della banca ad “essere manlevata e tenuta indenne dal signor
, condannando quest'ultimo a corrisponderle “tutte le somme che la CP_3 stessa fosse tenuta a versare ai signori e in forza Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza”, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In particolare, deduceva che: l'operazione finanziaria “Vasco de Gama” era stata eseguita previa richiesta di , il quale aveva sottoscritto il Modulo Unico di Parte_1
Sottoscrizione di fondi comuni di investimento congiuntamente a Pt_2 Per_3
dando disposizione al prelievo, dal proprio conto corrente, della somma di €
[...]
52.000,00; successivamente, lo stesso aveva acconsentito alla variazione Pt_1 dell'intestazione dell'investimento e alla sua esclusione;
in forza di ciò, la banca aveva dato esecuzione a tale disposizione e il 21.2.2008 aveva liquidato il dovuto alla sola in quanto unica intestataria dell'operazione finanziaria;
era quindi Per_3 preliminare l'accertamento della falsità della firma mediante istanza di verificazione;
il narrato dell'attore era contraddittorio rispetto a quando da lui riferito agli ispettori di banca , laddove precisava di aver creduto che la somma CP_1 cointestata fosse in realtà destinata ad un investimento di tipo assicurativo, denominato “DiPiù Platinum”; ai fini dell'accertamento di una ipotetica responsabilità della banca, si rendeva opportuno valutare la sussistenza di comportamenti anomali da parte dei clienti, idonei ad incidere sulla configurazione del nesso di causalità; in questo senso, la circostanza per cui il riteneva che Pt_1 la somma indebitamente prelevata fosse da destinare ad un investimento diverso da quello poi in effetti appurato era indice di agevolazione dell'illecito, consistita nel garantire al promotore finanziario assoluta autonomia nella gestione dei risparmi dei propri clienti, al pari dell'abitudine di firmare moduli non compilati o il disinteresse nel monitorare l'andamento degli investimenti. Quanto alla chiamata del terzo, evidenziava come ai sensi degli artt. 31, comma 3, TUF e 2049 c.c., l'addebito della responsabilità poteva avvenire soltanto in presenza di un profilo di colpevolezza. In ogni caso, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa nei confronti di e la condanna di questi alla refusione, in proprio favore, della CP_3 somma alla quale sarebbe stato condannato in caso di accoglimento della domanda attorea.
Con decreto del 9 gennaio 2020, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita l'udienza di prima comparizione in data 4 giugno 2020.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 9 novembre 2020, differita d'ufficio per l'emergenza epidemiologica da Covid-Sars 19, il G.o.t. istruttore, rilevata l'inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., disponeva la rinnovazione della chiamata del terzo, fissano l'udienza del 29 aprile 2021.
4 All'udienza de qua, parte convenuta dava atto della regolare notifica al terzo dell'atto introduttivo del giudizio. Il G.o.t., rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, concedeva, su richiesta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza dell'otto aprile 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, “rammentato in iure che “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. ord. 21 luglio 2021); che, pertanto, la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità “deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore” (così Cass. Civ. sent. 24539 del 2016); ritenuta l'irrilevanza della prova per interpello che parte convenuta ha deferito al signor nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. atteso che Parte_1 le circostanze riportate negli articoli di prova risultano da documento offerto in comunicazione dalla stessa parte attrice al momento della costituzione (si veda doc. allegato 5 del fascicolo), sicchè la prova orale si presenta in tema defatigatoria;
ritenuto di differire all'esito della consulenza tecnica il vaglio di ammissibilità della prova testimoniale offerta sia da parte attrice che da parte convenuta;
ritenuto che
vada istruito l'avvenuto disconoscimento del modulo unico di sottoscrizione fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e del modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007”, disponeva C.T.U. grafologica, formulando il seguente quesito
“verifichi il c.t.u. se la firma ” apposta sul modulo unico di sottoscrizione Parte_1 fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e sul modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007 - i cui originali necessari per l'indagine sarà cura dell'istituto di credito convenuto consegnare, nel contraddittorio con la parte avversaria, al c.t.u. - , sia riconducibile alla persona ed al pugno del predetto signor nato a [...]_1
Calabria in data 11 febbraio 1954, usando quali scritture di comparazione (a) la sottoscrizione apposta dal signor sull'atto di conferimento di procura alla Parte_1
5 lite, (b) la sottoscrizione apposta sulla carta di identità in possesso del signor e che Pt_1 lo stesso metterà a disposizione del C.T.U., (c) la sottoscrizione apposta sulla denuncia- querela dell'undici gennaio 2010 allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, (d) la sottoscrizione apposta sull'originale del questionario informativo del 13 ottobre 2009 che parte convenuta metterà a disposizione del C.t.u., (e) la sottoscrizione apposta sulla domanda di mediazione allegata al fascicolo di parte attrice, (f) la/le sottoscrizione/i ovvero la/le scritture che risulterà/anno da saggio grafico da effettuarsi in presenza del consulente tecnico d'ufficio”.
Il nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava giuramento all'udienza del 26.5.2022.
Depositato l'elaborato peritale in data 6.12.2022, con ordinanza del 15 maggio 2023, pronunciata fuori udienza, questa Giudice, “ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che le circostanze articolate nei capitoli nn.1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10 risultano documentali e/o da provarsi documentalmente, la circostanza di cui al capitolo n. 4 richiede delle interpretazioni soggettive e valutazioni non demandabili ai testimoni e risulta, comunque, superflua alla stregua della risultanze della C..T.U. grafologica, la circostanza n. 6 si presenta superflua tenuto conto dell'esperita citata C.T.U., la circostanza capitolata al n. 9 generica e da provarsi documentalmente, la circostanza n. 11 richiede valutazioni non demandabili ai testimoni ed è altresì irrilevante ai fini della decisione;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto le circostanze di prova offerte sono documentali e/o da provarsi documentalmente;
ritenuta, in conseguenza, irrilevante la prova del contrario dedotta dalle parti nelle rispettive memorie difensive di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.”, rigettava le prove testimoniali offerte dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.- L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito in ordine all'illecito perpetrato dal proprio Controparte_1 promotore finanziario, il quale avrebbe illegittimamente prelevato CP_3
6 dal conto corrente degli attori n. 001111109-4, acceso presso la suddetta Banca, la somma di € 52.000,00 per investirla nel fondo di investimento “Vasco De Gama”, senza il loro consenso e, a tal fine, falsificando la sottoscrizione apposta in calce al modulo di sottoscrizione dello stesso.
3.1- Preliminarmente, occorre precisare in punto di diritto che tale forma di responsabilità trova il proprio referente normativo nell'ambito dell'art. 31, comma 3 TUF, secondo il quale "il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La norma prevede una responsabilità di natura oggettiva dell'intermediario finanziario che, trovando fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, costituisce l'applicazione in ambito finanziario di quanto già previsto dalla previsione civilistica di cui all'art. 2049 c.c.
3.1.1 – Costituisce condivisibile principio di legittimità quello per cui “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione a quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore” (Cass. civ., ord. 31453/2022). Presupposti essenziali di tale responsabilità sono, quindi, il fatto illecito commesso dal promotore finanziario e il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze demandate al consulente finanziario e l'illecito compiuto in danno del cliente.
3.1.2 – In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “l'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020);
7 presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità; peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947); il contegno "anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c:.c. (Cass. 01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017, n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643); elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857); tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786); questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento adottato con CP_4 delibera n. 16190 del 2007); pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla
8 violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario” (così in parte motiva, Cass. civ., ord. n. 31453/2022).
3.1.3 – Ancora, più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico)” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 25855 del 27 settembre 2024).
3.2 - È quindi compito del giudice di merito valutare caso per caso tutte le circostanze fattuali idonee ad incidere sul nesso di necessaria occasionalità ovvero, al contrario, ad affermare il concorso di colpa del danneggiato.
4. - Orbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve riconoscersi il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta posta in essere dal family banker e il danno lamentato dagli attori e, per l'effetto, la CP_3 responsabilità solidale della Banca convenuta.
9 4.1 - Invero, parte attrice ha allegato di non aver mai sottoscritto il fondo denominato “Vasco De Gama” né di averne revocato la cointestazione né, tantomeno, di aver mai autorizzato un prelievo dal proprio conto corrente finalizzato alla realizzazione di tale operazione finanziaria, contestando quindi l'autenticità della firma apposta in calce al modulo di adesione al predetto fondo. Ora, è indubbio che presupposto logico dell'accertamento richiesto al Tribunale è, pertanto, la verifica dell'autografia delle firme contestate sui documenti (moduli di sottoscrizione e di revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento denominato “Vasco de Gama”) depositati nell'incarto processuale, giusta il chiaro disconoscimento operato dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio (sul punto, lo stesso istituto di credito, a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta, ha addotto che “considerato il disconoscimento delle firme dei suddetti moduli da parte del cliente, è evidente che l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e della loro riconducibilità al sig. si appalesi ora come Parte_1 esigenza prioritaria ai fini del decidere”; ed ancora, a pagina 7, “a parte l'accertamento dell'illecito – per il quale è prioritaria la verifica delle sottoscrizioni ex art. 216 c.p.c. -
…”).
4.2 – Ora, posto quanto già enunciato nell'ordinanza dell'otto aprile 2022, sopra riportata che, in questa sede, si ribadisce e si conferma, gli esiti della consulenza grafologica condotta dal C.T.U. (dott. hanno sostanzialmente Persona_4 corroborato la tesi attorea. Invero, l'esperto grafologo, rispondendo al quesito sottopostogli dal Tribunale, dopo aver illustrato le differenze morfologiche tra la calligrafia dell'attore e quella della sottoscrizione apposta in calce Parte_1 ai moduli sopra menzionati, ha evidenziato che “Dai confronti effettuati si è evidenziata una differenza di stile e ritmo tra le firme indagate e quelle autografe non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. […] le scritture a confronto appartengono a classi differenti per ritmo, fluidità, stile, calibro, livello di abilità grafica, allineamento sul rigo, leggibilità, gestione degli stacchi, rapporti di calibro interni, curvi lineo, sviluppo verso destra. L'analisi condotta ha portato all'individuazione di difformità di ogni tipo in tutti i parametri del grafismo: ritmo grafico, velocità di esecuzione, costruzione dei profili letterali, forma delle lettere, continuità del filo grafico, inclinazione, direzione, gesti fuggitivi. Le peculiarità strutturali dedotte nel testo e nel documento autografo sono risultate totalmente incompatibili con la struttura delle alfabetiche omologhe del campione in verifica”, ed ha concluso chiaramente nel senso che “Le firme apposte sui documenti in verifica NON sono riconducibili alla mano del sig. Parte_1
.
[...]
10 4.2.1 – Il metodo usato, le argomentazioni sviluppate in consulenza e le conclusioni cui è giunto il C.T.U. non sono state criticate ovvero contrastate dalla CP_1 convenuta, la quale non ha presentato osservazioni alle suddette conclusioni né in sede di operazioni peritali né all'udienza successiva al deposito della consulenza tecnica, nel corso della quale la difesa dell'istituto di credito ha genericamente contestato “il risultato dell'elaborato grafologico” (si veda processo verbale dell'udienza del 12 gennaio 2023).
4.3 – Accertata la falsità della firma ” apposta sul modulo unico di Parte_1 sottoscrizione fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e sul modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007, e rilevato che la Banca convenuta ha ammesso che, a fronte della suddetta documentazione“(come detto regolarmente compilata e all'apparenza riconducibile al cliente)”, “…in data 23.8.2007 dava esecuzione all'operazione, procedendo all'acquisto di quote del fondo De Gama per il controvalore di € 52.000,00 (e successivamente, in data 21.2.2008, procedeva alla liquidazione dell'investimento in favore della signora , rimasta l'unica intestataria)”, è possibile Per_3 ritenere provata l'illiceità delle operazioni contestate al nella sua qualità di CP_3 family banker degli odierni attori.
4.3.1 - L'apocrifia, infatti, attesta, in maniera inequivoca, l'assenza di volontà e di consenso del cliente-odierno attore tanto in ordine all'investimento oggetto di causa, cointestato con tale - persona mai conosciuta -, eseguito da Persona_3 quanto in merito alle modalità di pagamento della somma Controparte_1 di € 52.000,00, quale controvalore delle quote del fondo “De Gama”, in specie consistite nel prelievo del suddetto importo dal conto corrente n.111109, acceso presso l'istituto di credito convenuto ed intestato agli attori, come agevolmente evincibile dalla disamina del modulo stesso e come ammesso dall'istituto di credito.
4.4 - Ora, posto che l'importo di € 52.000,00, finalizzato alla sottoscrizione delle quote del fondo “Vasco De Gama”, risulta prelevato dal conto degli attori, giusta le risultanze documentali (estratto conto n. 2 del 30.6.2007, doc. all. 6 fascicolo attoreo) e l'ammissione della parte convenuta, va, comunque, evidenziato come quanto emerso, esaminando il verbale ispettivo del 13.10.2009, versato in atti sia dalla parte attrice (all. 5 fascicolo cartaceo attoreo) che dalla parte convenuta (all. 3 fascicolo telematico parte convenuta), valga a confortare la tesi attorea e non smentirla.
11 4.4.1 - Invero, il , agli ispettori di ha dichiarato Pt_1 Controparte_1
“di non conoscere la sig.ra e di non avere mai sottoscritto con la Persona_3 medesima in qualità di cointestatario il fondo n. 2029987 del 23/08/07 e la firma sul relativo modulo è falsa” e che “l'importo di € 52.000,00, versato dal suo conto sul predetto fondo, gli è stato prospettato come un investimento DiPiù Platinum Money 2007/3, come indicatogli in falsa rendicontazione fornita dal fruita in copia dal cliente”, CP_3 non, quindi, per la sottoscrizione del fondo “Vasco De Gama”. Il che significando difetto di consenso del cliente rispetto a quest'ultima operazione finanziaria, non potendo l'eventuale manifestazione di interesse – che, comunque, non è riscontrata in atti –, relativamente al diverso investimento, implicare l'adesione consapevole al differente fondo “Vasco De Gama”: per altro, un conto è la prospettazione di un affare da parte del promotore finanziario, altro è la prestazione del consenso e la sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale da parte del cliente- acquirente di quell'affare o di altro differente.
4.5 - Inoltre, non può essere taciuta la circostanza per cui il fondo veniva intestato anche a tale che l'attore, tanto in sede ispettiva quanto nei Persona_3 propri scritti difensivi, ha reiteratamente affermato di non conoscere. Ebbene, su tale circostanza, nulla ha dedotto in contrasto al narrato Controparte_1 attoreo, né ha provato rapporti di conoscenza o altro tra parte attrice e la suddetta signora.
4.5.1 – Del resto, pure sul profilo in questione, la tesi attorea trova conforto nelle emergenze processuali. Il C.T.U. ha infatti accertato, in riferimento alla revoca della cointestazione dell'investimento acquistato, recante data 10.9.2007, determinante la titolarità esclusiva del medesimo in capo a , con esclusione del Persona_3
, la falsità della sottoscrizione “ ” apposta sul modulo di Pt_1 Parte_1 revoca.
4.6 - In definitiva, acclarata la mancanza di consenso degli attori in ordine al prelievo della somma di € 52.000,00 dal proprio conto corrente per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento “Vasco De Gama” e, correlativamente, in merito alla revoca della contitolarità dello stesso, non residua alcun dubbio circa l'illegittimità di tali operazioni riconducibili al family banker con CP_3 conseguente responsabilità solidale dell'istituto di credito convenuto per il fatto proprio posto in essere dal promotore finanziario.
4.6.1 – A quest'ultimo riguardo va precisato che la stessa non ha contestato CP_1 né la natura di promotore finanziario del manifestamente ammessa nella CP_3
12 comparsa (a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta ha scritto “considerato che il per ha svolto mansioni di promotore finanziario in forza CP_3 Controparte_1 di un mandato di agenzia senza rappresentanza e senza esclusiva”) né la natura solidale della responsabilità avverso il danneggiato, espressamente addotta nel passaggio di pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta “sebbene, infatti, ai sensi dell'art. 31 3° comma D. lgs. n. 58/98 e dell'art. 2049 c.c. la società di intermediazione risponda nei confronti del danneggiato in solido con il promotore per il fatto di quest'ultimo, nei rapporti interni la responsabilità dell'accaduto va esclusivamente addebitata all'autore della condotta che si assume colpevole” (così pag. 12).
5.- Non colgono nel segno le doglianze della convenuta in relazione all'asserita condotta anomala tenuta dagli attori, i quali, con il loro modus agendi, avrebbero in una certa misura agevolato la commissione dell'illecito da parte del così di CP_3 fatto elidendo il nesso di occasionalità necessaria ai sensi dell'art. 1227 c.c. Invero, posto che in questa sede rileva esclusivamente la condotta tenuta in relazione all'affare oggetto di contestazione, ossia il solo investimento “Vasco de Gama”, deve evidenziarsi come non si registri un totale disinteresse dei correntisti in relazione al monitoraggio dei propri affari, concretizzantesi nell'omesso esame degli estratti conto. Infatti, se corrisponde al vero che i coniugi non Pt_1 prendevano regolarmente visione degli estratti conto, questo accadeva da qualche anno e non tout court, come dichiarato dall'attore agli ispettori in sede di verifica (“10. Riceve e prende visione della corrispondenza che proviene dalla Banca? No, da qualche anno”); inoltre è emerso che ciò era determinato dalla totale fiducia che i coniugi riponevano nei confronti della bontà e del corretto agire del proprio family banker, pacificamente conosciuto nell'anno 1992, e che per anni e anni aveva gestito correttamente i loro risparmi tanto che, tramite lo stesso, avevano acceso, nell'anno 1998, il conto corrente n. 111109 presso l'istituto di credito convenuto. Pertanto, sebbene la condotta di mancata regolare visione degli estratti conto presenti quale profilo di superficialità, la stessa è del tutto insufficiente a disvelare contegni obiettivamente anomali dei clienti o di consapevole agevolazione dell'illecito contestato, idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria.
6.- Alla luce delle superiori argomentazioni, deve quindi riconoscersi la responsabilità solidale della banca in relazione all'illecito perpetrato dal proprio dipendente con conseguente condanna alla restituzione, agli CP_3 attori, della somma di € 52.000,00, oltre ad interessi legali dal giorno della
“sottrazione della somma” sino al soddisfo.
13 7.- Quanto alla domanda di manleva proposta dalla banca in via riconvenzionale, la stessa deve essere rigettata. Invero, premessa l'assoluta genericità della domanda in questione rispetto alla quale la nulla ha dedotto se non che “nei rapporti interni CP_1 responsabilità dell'accaduto va esclusivamente addebitata all'autore della condotta che si assume colpevole” (così pag. 12 atto di citazione), si ritiene di condividere il principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo non consiste in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando sul loro operato, bensì nel rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione, con conseguente imputabilità al datore di lavoro dei danni provocati al danneggiato (cfr. Cass. civ., n. 6243/2015; n. 28987/2019; n. 12833/2014). Da ciò deriva che non si può ritenere sussistente un diritto di rivalsa dell'istituto di credito nei confronti del proprio dipendente, atteso che, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per l'ente- datore di lavoro si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio di insolvibilità del proprio dipendente (cfr. Cass. Civ., n. 28987/2019).
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, anche in relazione alla domanda di manleva, e vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
- come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.806,00 per la fase introduttiva, € 2.709,00 per la fase istruttoria, € 4.358,00 per la fase decisionale, per un totale di € 11.425,00. Si precisa che i valori medi sono stati aumentati in ragione della puntuale attività difensiva di parte attrice ed al lungo iter processuale. Parte convenuta deve a parte attrice anche € 801,00 per spese documentate.
8.1 - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto depositato sul canale telematico in data 28 dicembre 2022 sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 3182/2019 R.G.A.C. promossa da e Parte_1 contro in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1
14 pro tempore, e terzo chiamato contumace, disattesa ogni contraria CP_3 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie tutte le domande attoree;
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara l'illiceità del prelievo della somma di euro 52.000,00 dal conto corrente n. 0111109 acceso dagli attori presso la Banca convenuta;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara l'indebita sottrazione della predetta somma da parte del family banker, agente in nome e per conto della CP_3 [...]
Controparte_1
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara la responsabilità solidale della convenuta CP_1 per la suddetta sottrazione per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara la falsità della firma ” Parte_1 apposta in calce ai moduli di sottoscrizione e revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento “Vasco De Gama”;
- e, per l'effetto, condanna a pagare, in solido con Controparte_1
agli attori e la somma di euro CP_3 Parte_3 Parte_2
52.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla sottrazione della somma al soddisfo;
- rigetta la domanda di manleva proposta in via riconvenzionale dalla CP_1 convenuta nei confronti del terzo chiamato;
- condanna a pagare agli attori le spese del giudizio, che Controparte_1 vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro 12.226,00, di cui euro 801,00 per spese documentate ed euro 11.425,00 per compensi, oltre il 15% di quest'ultima somma a titolo di spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U. disposta CP_1 nel corso del processo, già liquidate per anticipazione con decreto depositato il 28 dicembre 2022. Così deciso in Reggio Calabria, 20 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
15 16
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritta al n. 3182/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
● , cod. fisc. e cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Cimino n. C.F._2
61, presso lo studio degli avv.ti Angela Curatola e Marco Curatola, dai quali sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attori- contro
P. IVA in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura speciale del 23 ottobre 2010 (rep. 43875, racc. 14137), CP_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Chirico, dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
e
● nato a Reggio Calabria, in [...] 1° gennaio 1961; CP_3
- Terzo chiamato contumace -
Conclusioni delle parti (Udienza del 10 ottobre 2024):
1 I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa. Più precisamente, parte attrice richiamava le conclusioni riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato sul canale telematico. Parte convenuta insisteva sull'ammissione delle prove articolate nella memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nonché nelle conclusioni rassegnate nell'atto di chiamata in causa del terzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato in Cancelleria in data 1° ottobre 2019, Pt_1
e citavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...] Parte_2 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Controparte_1 riconoscere e dichiarare l'illiceità del prelievo della somma di € 52.000,00 dal conto corrente n. 001111109-4 acceso dagli odierni istanti presso B) riconoscere Controparte_1
e dichiarare l'indebita appropriazione di detta somma fraudolentemente tolta dalla disponibilità degli odierni istanti da parte del sig. family banker agente in CP_3 nome e per conto di;
C) riconoscere e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 convenuta per il fraudolento impiego della somma illecitamente Controparte_1 incassata per l'acquisto di quote relative al fondo d'investimento denominato 'Vasco de Gama'; D) riconoscere e dichiarare la falsità delle firme attribuite erroneamente al sig. apposte in calce ai moduli predisposti da di Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione e di revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento denominato 'Vasco de Gama'; E) per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pronto ed immediato pagamento in favore degli istanti, Sigg.ri e , dell'importo complessivo di € 52.000,00 (euro Parte_1 Parte_2 cinquantaduemila/00 cent) ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di sottrazione della somma sino al soddisfo;
F) condannare infine in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. A sostegno della domanda di tutela giurisdizionale, rappresentavano che: nell'anno 1992, avevano conosciuto CP_3
promotore finanziario (c.d. “family banker”) del gruppo bancario
[...]
, il quale aveva proposto loro di stipulare due polizze assicurative CP_1 integrative con il medesimo istituto di credito, che gli stessi, reputando convenienti, sottoscrivevano;
da quel momento, per la gestione dei propri risparmi, si erano affidati al e, sempre tramite il suo intervento, avevano acceso nel 1998 il CP_3 conto corrente n. 00111109-4 presso tuttora aperto ed Controparte_1 usato, e, negli anni, avevano stipulato polizze assicurative e previdenziali nonché eseguito piccoli investimenti in titoli obbligazionari;
inizialmente, l'agire del
2 professionista si era rivelato corretto, tanto da ingenerare in loro una profonda fiducia;
tuttavia, nell'ottobre 2009, a seguito del rilevamento di anomalie relative ad alcuni investimenti e disinvestimenti effettuati nei due anni precedenti, venivano convocati dagli ispettori di , dott.ri e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, dai quali apprendevano che apponendo una firma apocrifa al
[...] CP_3 modulo di sottoscrizione dell'investimento denominato “Vasco de Gama”, cointestato con tale si era indebitamente appropriato della Persona_3 somma di €52.000,00, prelevandola, in assenza di alcun consenso, dal loro conto corrente, senza mai restituirla;
di tale operazione, condotta il 29.8.2007, vi era traccia nell'estratto conto;
agli ispettori avevano altresì precisato come non soltanto non avessero mai autorizzato tale tipo di operazione, ma neppure sottoscritto un fondo comune di investimento denominato “Vasco de Gama”, neppure quali cointestatari con la che non conoscevano;
l'attore , inoltre, aveva Per_3 Pt_1 dichiarato di non aver neanche sottoscritto alcuna revoca dell'intestazione di tale prodotto finanziario, disconoscimento che ribadiva;
nel corso dell'attività ispettiva, veniva appurata la falsità delle firme apposte ai documenti relativi al predetto investimento, sicché il successivo 11.1.2010, avevano sporto denuncia-querela nei confronti di presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria;
CP_3 con missiva del 2.3.2012, avevano invitato la banca ad una bonaria definizione della controversia, non trovando però alcun riscontro;
era stata quindi avviata la procedura di mediazione, che tuttavia si era conclusa con esito negativo, stante la mancata comparizione della convenuta;
con successiva raccomandata del 7.3.2016, avevano reiterato il tentativo di ottenere la restituzione del dovuto, oltre ad ulteriori somme illecitamente sottratte dal ma anche tale tentativo si era rivelato CP_3 infruttuoso. Deducevano, in diritto, che: alla stregua del disposto di cui all'art. 2049 c.c., era configurabile la responsabilità della banca in ordine alla condotta – peraltro delittuosa - posta in essere dal atteso che, da organizzazione aziendale, la CP_3 figura del family banker era assimilabile a quella del direttore di filiale e, dunque, di dipendente;
detta responsabilità trovava fondamento anche nell'art. 31 TUF;
in ogni caso, non era rilevante l'eventuale assenza di profili di colpevolezza in capo all'istituto di credito, essendo questa fondata sul solo rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il datore di lavoro, costituente condizione essenziale per il determinarsi del fatto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 23.12.2019, si costituiva in giudizio la chiedendo, previa chiamata del Controparte_1 terzo, con differimento dell'udienza di prima comparizione, il CP_3 rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo ex art. 1227 c.c. degli attori nella causazione dell'illecito nonché
3 l'accertamento del diritto della banca ad “essere manlevata e tenuta indenne dal signor
, condannando quest'ultimo a corrisponderle “tutte le somme che la CP_3 stessa fosse tenuta a versare ai signori e in forza Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza”, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In particolare, deduceva che: l'operazione finanziaria “Vasco de Gama” era stata eseguita previa richiesta di , il quale aveva sottoscritto il Modulo Unico di Parte_1
Sottoscrizione di fondi comuni di investimento congiuntamente a Pt_2 Per_3
dando disposizione al prelievo, dal proprio conto corrente, della somma di €
[...]
52.000,00; successivamente, lo stesso aveva acconsentito alla variazione Pt_1 dell'intestazione dell'investimento e alla sua esclusione;
in forza di ciò, la banca aveva dato esecuzione a tale disposizione e il 21.2.2008 aveva liquidato il dovuto alla sola in quanto unica intestataria dell'operazione finanziaria;
era quindi Per_3 preliminare l'accertamento della falsità della firma mediante istanza di verificazione;
il narrato dell'attore era contraddittorio rispetto a quando da lui riferito agli ispettori di banca , laddove precisava di aver creduto che la somma CP_1 cointestata fosse in realtà destinata ad un investimento di tipo assicurativo, denominato “DiPiù Platinum”; ai fini dell'accertamento di una ipotetica responsabilità della banca, si rendeva opportuno valutare la sussistenza di comportamenti anomali da parte dei clienti, idonei ad incidere sulla configurazione del nesso di causalità; in questo senso, la circostanza per cui il riteneva che Pt_1 la somma indebitamente prelevata fosse da destinare ad un investimento diverso da quello poi in effetti appurato era indice di agevolazione dell'illecito, consistita nel garantire al promotore finanziario assoluta autonomia nella gestione dei risparmi dei propri clienti, al pari dell'abitudine di firmare moduli non compilati o il disinteresse nel monitorare l'andamento degli investimenti. Quanto alla chiamata del terzo, evidenziava come ai sensi degli artt. 31, comma 3, TUF e 2049 c.c., l'addebito della responsabilità poteva avvenire soltanto in presenza di un profilo di colpevolezza. In ogni caso, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa nei confronti di e la condanna di questi alla refusione, in proprio favore, della CP_3 somma alla quale sarebbe stato condannato in caso di accoglimento della domanda attorea.
Con decreto del 9 gennaio 2020, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita l'udienza di prima comparizione in data 4 giugno 2020.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 9 novembre 2020, differita d'ufficio per l'emergenza epidemiologica da Covid-Sars 19, il G.o.t. istruttore, rilevata l'inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., disponeva la rinnovazione della chiamata del terzo, fissano l'udienza del 29 aprile 2021.
4 All'udienza de qua, parte convenuta dava atto della regolare notifica al terzo dell'atto introduttivo del giudizio. Il G.o.t., rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, concedeva, su richiesta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza dell'otto aprile 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, “rammentato in iure che “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. ord. 21 luglio 2021); che, pertanto, la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità “deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore” (così Cass. Civ. sent. 24539 del 2016); ritenuta l'irrilevanza della prova per interpello che parte convenuta ha deferito al signor nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. atteso che Parte_1 le circostanze riportate negli articoli di prova risultano da documento offerto in comunicazione dalla stessa parte attrice al momento della costituzione (si veda doc. allegato 5 del fascicolo), sicchè la prova orale si presenta in tema defatigatoria;
ritenuto di differire all'esito della consulenza tecnica il vaglio di ammissibilità della prova testimoniale offerta sia da parte attrice che da parte convenuta;
ritenuto che
vada istruito l'avvenuto disconoscimento del modulo unico di sottoscrizione fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e del modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007”, disponeva C.T.U. grafologica, formulando il seguente quesito
“verifichi il c.t.u. se la firma ” apposta sul modulo unico di sottoscrizione Parte_1 fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e sul modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007 - i cui originali necessari per l'indagine sarà cura dell'istituto di credito convenuto consegnare, nel contraddittorio con la parte avversaria, al c.t.u. - , sia riconducibile alla persona ed al pugno del predetto signor nato a [...]_1
Calabria in data 11 febbraio 1954, usando quali scritture di comparazione (a) la sottoscrizione apposta dal signor sull'atto di conferimento di procura alla Parte_1
5 lite, (b) la sottoscrizione apposta sulla carta di identità in possesso del signor e che Pt_1 lo stesso metterà a disposizione del C.T.U., (c) la sottoscrizione apposta sulla denuncia- querela dell'undici gennaio 2010 allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, (d) la sottoscrizione apposta sull'originale del questionario informativo del 13 ottobre 2009 che parte convenuta metterà a disposizione del C.t.u., (e) la sottoscrizione apposta sulla domanda di mediazione allegata al fascicolo di parte attrice, (f) la/le sottoscrizione/i ovvero la/le scritture che risulterà/anno da saggio grafico da effettuarsi in presenza del consulente tecnico d'ufficio”.
Il nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava giuramento all'udienza del 26.5.2022.
Depositato l'elaborato peritale in data 6.12.2022, con ordinanza del 15 maggio 2023, pronunciata fuori udienza, questa Giudice, “ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che le circostanze articolate nei capitoli nn.1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10 risultano documentali e/o da provarsi documentalmente, la circostanza di cui al capitolo n. 4 richiede delle interpretazioni soggettive e valutazioni non demandabili ai testimoni e risulta, comunque, superflua alla stregua della risultanze della C..T.U. grafologica, la circostanza n. 6 si presenta superflua tenuto conto dell'esperita citata C.T.U., la circostanza capitolata al n. 9 generica e da provarsi documentalmente, la circostanza n. 11 richiede valutazioni non demandabili ai testimoni ed è altresì irrilevante ai fini della decisione;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto le circostanze di prova offerte sono documentali e/o da provarsi documentalmente;
ritenuta, in conseguenza, irrilevante la prova del contrario dedotta dalle parti nelle rispettive memorie difensive di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.”, rigettava le prove testimoniali offerte dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.- L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito in ordine all'illecito perpetrato dal proprio Controparte_1 promotore finanziario, il quale avrebbe illegittimamente prelevato CP_3
6 dal conto corrente degli attori n. 001111109-4, acceso presso la suddetta Banca, la somma di € 52.000,00 per investirla nel fondo di investimento “Vasco De Gama”, senza il loro consenso e, a tal fine, falsificando la sottoscrizione apposta in calce al modulo di sottoscrizione dello stesso.
3.1- Preliminarmente, occorre precisare in punto di diritto che tale forma di responsabilità trova il proprio referente normativo nell'ambito dell'art. 31, comma 3 TUF, secondo il quale "il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La norma prevede una responsabilità di natura oggettiva dell'intermediario finanziario che, trovando fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, costituisce l'applicazione in ambito finanziario di quanto già previsto dalla previsione civilistica di cui all'art. 2049 c.c.
3.1.1 – Costituisce condivisibile principio di legittimità quello per cui “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione a quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore” (Cass. civ., ord. 31453/2022). Presupposti essenziali di tale responsabilità sono, quindi, il fatto illecito commesso dal promotore finanziario e il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze demandate al consulente finanziario e l'illecito compiuto in danno del cliente.
3.1.2 – In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “l'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020);
7 presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità; peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947); il contegno "anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c:.c. (Cass. 01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017, n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643); elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857); tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786); questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento adottato con CP_4 delibera n. 16190 del 2007); pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla
8 violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario” (così in parte motiva, Cass. civ., ord. n. 31453/2022).
3.1.3 – Ancora, più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico)” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 25855 del 27 settembre 2024).
3.2 - È quindi compito del giudice di merito valutare caso per caso tutte le circostanze fattuali idonee ad incidere sul nesso di necessaria occasionalità ovvero, al contrario, ad affermare il concorso di colpa del danneggiato.
4. - Orbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve riconoscersi il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta posta in essere dal family banker e il danno lamentato dagli attori e, per l'effetto, la CP_3 responsabilità solidale della Banca convenuta.
9 4.1 - Invero, parte attrice ha allegato di non aver mai sottoscritto il fondo denominato “Vasco De Gama” né di averne revocato la cointestazione né, tantomeno, di aver mai autorizzato un prelievo dal proprio conto corrente finalizzato alla realizzazione di tale operazione finanziaria, contestando quindi l'autenticità della firma apposta in calce al modulo di adesione al predetto fondo. Ora, è indubbio che presupposto logico dell'accertamento richiesto al Tribunale è, pertanto, la verifica dell'autografia delle firme contestate sui documenti (moduli di sottoscrizione e di revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento denominato “Vasco de Gama”) depositati nell'incarto processuale, giusta il chiaro disconoscimento operato dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio (sul punto, lo stesso istituto di credito, a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta, ha addotto che “considerato il disconoscimento delle firme dei suddetti moduli da parte del cliente, è evidente che l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e della loro riconducibilità al sig. si appalesi ora come Parte_1 esigenza prioritaria ai fini del decidere”; ed ancora, a pagina 7, “a parte l'accertamento dell'illecito – per il quale è prioritaria la verifica delle sottoscrizioni ex art. 216 c.p.c. -
…”).
4.2 – Ora, posto quanto già enunciato nell'ordinanza dell'otto aprile 2022, sopra riportata che, in questa sede, si ribadisce e si conferma, gli esiti della consulenza grafologica condotta dal C.T.U. (dott. hanno sostanzialmente Persona_4 corroborato la tesi attorea. Invero, l'esperto grafologo, rispondendo al quesito sottopostogli dal Tribunale, dopo aver illustrato le differenze morfologiche tra la calligrafia dell'attore e quella della sottoscrizione apposta in calce Parte_1 ai moduli sopra menzionati, ha evidenziato che “Dai confronti effettuati si è evidenziata una differenza di stile e ritmo tra le firme indagate e quelle autografe non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. […] le scritture a confronto appartengono a classi differenti per ritmo, fluidità, stile, calibro, livello di abilità grafica, allineamento sul rigo, leggibilità, gestione degli stacchi, rapporti di calibro interni, curvi lineo, sviluppo verso destra. L'analisi condotta ha portato all'individuazione di difformità di ogni tipo in tutti i parametri del grafismo: ritmo grafico, velocità di esecuzione, costruzione dei profili letterali, forma delle lettere, continuità del filo grafico, inclinazione, direzione, gesti fuggitivi. Le peculiarità strutturali dedotte nel testo e nel documento autografo sono risultate totalmente incompatibili con la struttura delle alfabetiche omologhe del campione in verifica”, ed ha concluso chiaramente nel senso che “Le firme apposte sui documenti in verifica NON sono riconducibili alla mano del sig. Parte_1
.
[...]
10 4.2.1 – Il metodo usato, le argomentazioni sviluppate in consulenza e le conclusioni cui è giunto il C.T.U. non sono state criticate ovvero contrastate dalla CP_1 convenuta, la quale non ha presentato osservazioni alle suddette conclusioni né in sede di operazioni peritali né all'udienza successiva al deposito della consulenza tecnica, nel corso della quale la difesa dell'istituto di credito ha genericamente contestato “il risultato dell'elaborato grafologico” (si veda processo verbale dell'udienza del 12 gennaio 2023).
4.3 – Accertata la falsità della firma ” apposta sul modulo unico di Parte_1 sottoscrizione fondi comuni di investimenti mobiliari di diritto italiano n. 202998711 del 23 agosto 2007 e sul modulo di modifica co-sottoscrittori fondo “Vasco De Gama” n. 2029987 del 10 settembre 2007, e rilevato che la Banca convenuta ha ammesso che, a fronte della suddetta documentazione“(come detto regolarmente compilata e all'apparenza riconducibile al cliente)”, “…in data 23.8.2007 dava esecuzione all'operazione, procedendo all'acquisto di quote del fondo De Gama per il controvalore di € 52.000,00 (e successivamente, in data 21.2.2008, procedeva alla liquidazione dell'investimento in favore della signora , rimasta l'unica intestataria)”, è possibile Per_3 ritenere provata l'illiceità delle operazioni contestate al nella sua qualità di CP_3 family banker degli odierni attori.
4.3.1 - L'apocrifia, infatti, attesta, in maniera inequivoca, l'assenza di volontà e di consenso del cliente-odierno attore tanto in ordine all'investimento oggetto di causa, cointestato con tale - persona mai conosciuta -, eseguito da Persona_3 quanto in merito alle modalità di pagamento della somma Controparte_1 di € 52.000,00, quale controvalore delle quote del fondo “De Gama”, in specie consistite nel prelievo del suddetto importo dal conto corrente n.111109, acceso presso l'istituto di credito convenuto ed intestato agli attori, come agevolmente evincibile dalla disamina del modulo stesso e come ammesso dall'istituto di credito.
4.4 - Ora, posto che l'importo di € 52.000,00, finalizzato alla sottoscrizione delle quote del fondo “Vasco De Gama”, risulta prelevato dal conto degli attori, giusta le risultanze documentali (estratto conto n. 2 del 30.6.2007, doc. all. 6 fascicolo attoreo) e l'ammissione della parte convenuta, va, comunque, evidenziato come quanto emerso, esaminando il verbale ispettivo del 13.10.2009, versato in atti sia dalla parte attrice (all. 5 fascicolo cartaceo attoreo) che dalla parte convenuta (all. 3 fascicolo telematico parte convenuta), valga a confortare la tesi attorea e non smentirla.
11 4.4.1 - Invero, il , agli ispettori di ha dichiarato Pt_1 Controparte_1
“di non conoscere la sig.ra e di non avere mai sottoscritto con la Persona_3 medesima in qualità di cointestatario il fondo n. 2029987 del 23/08/07 e la firma sul relativo modulo è falsa” e che “l'importo di € 52.000,00, versato dal suo conto sul predetto fondo, gli è stato prospettato come un investimento DiPiù Platinum Money 2007/3, come indicatogli in falsa rendicontazione fornita dal fruita in copia dal cliente”, CP_3 non, quindi, per la sottoscrizione del fondo “Vasco De Gama”. Il che significando difetto di consenso del cliente rispetto a quest'ultima operazione finanziaria, non potendo l'eventuale manifestazione di interesse – che, comunque, non è riscontrata in atti –, relativamente al diverso investimento, implicare l'adesione consapevole al differente fondo “Vasco De Gama”: per altro, un conto è la prospettazione di un affare da parte del promotore finanziario, altro è la prestazione del consenso e la sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale da parte del cliente- acquirente di quell'affare o di altro differente.
4.5 - Inoltre, non può essere taciuta la circostanza per cui il fondo veniva intestato anche a tale che l'attore, tanto in sede ispettiva quanto nei Persona_3 propri scritti difensivi, ha reiteratamente affermato di non conoscere. Ebbene, su tale circostanza, nulla ha dedotto in contrasto al narrato Controparte_1 attoreo, né ha provato rapporti di conoscenza o altro tra parte attrice e la suddetta signora.
4.5.1 – Del resto, pure sul profilo in questione, la tesi attorea trova conforto nelle emergenze processuali. Il C.T.U. ha infatti accertato, in riferimento alla revoca della cointestazione dell'investimento acquistato, recante data 10.9.2007, determinante la titolarità esclusiva del medesimo in capo a , con esclusione del Persona_3
, la falsità della sottoscrizione “ ” apposta sul modulo di Pt_1 Parte_1 revoca.
4.6 - In definitiva, acclarata la mancanza di consenso degli attori in ordine al prelievo della somma di € 52.000,00 dal proprio conto corrente per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento “Vasco De Gama” e, correlativamente, in merito alla revoca della contitolarità dello stesso, non residua alcun dubbio circa l'illegittimità di tali operazioni riconducibili al family banker con CP_3 conseguente responsabilità solidale dell'istituto di credito convenuto per il fatto proprio posto in essere dal promotore finanziario.
4.6.1 – A quest'ultimo riguardo va precisato che la stessa non ha contestato CP_1 né la natura di promotore finanziario del manifestamente ammessa nella CP_3
12 comparsa (a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta ha scritto “considerato che il per ha svolto mansioni di promotore finanziario in forza CP_3 Controparte_1 di un mandato di agenzia senza rappresentanza e senza esclusiva”) né la natura solidale della responsabilità avverso il danneggiato, espressamente addotta nel passaggio di pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta “sebbene, infatti, ai sensi dell'art. 31 3° comma D. lgs. n. 58/98 e dell'art. 2049 c.c. la società di intermediazione risponda nei confronti del danneggiato in solido con il promotore per il fatto di quest'ultimo, nei rapporti interni la responsabilità dell'accaduto va esclusivamente addebitata all'autore della condotta che si assume colpevole” (così pag. 12).
5.- Non colgono nel segno le doglianze della convenuta in relazione all'asserita condotta anomala tenuta dagli attori, i quali, con il loro modus agendi, avrebbero in una certa misura agevolato la commissione dell'illecito da parte del così di CP_3 fatto elidendo il nesso di occasionalità necessaria ai sensi dell'art. 1227 c.c. Invero, posto che in questa sede rileva esclusivamente la condotta tenuta in relazione all'affare oggetto di contestazione, ossia il solo investimento “Vasco de Gama”, deve evidenziarsi come non si registri un totale disinteresse dei correntisti in relazione al monitoraggio dei propri affari, concretizzantesi nell'omesso esame degli estratti conto. Infatti, se corrisponde al vero che i coniugi non Pt_1 prendevano regolarmente visione degli estratti conto, questo accadeva da qualche anno e non tout court, come dichiarato dall'attore agli ispettori in sede di verifica (“10. Riceve e prende visione della corrispondenza che proviene dalla Banca? No, da qualche anno”); inoltre è emerso che ciò era determinato dalla totale fiducia che i coniugi riponevano nei confronti della bontà e del corretto agire del proprio family banker, pacificamente conosciuto nell'anno 1992, e che per anni e anni aveva gestito correttamente i loro risparmi tanto che, tramite lo stesso, avevano acceso, nell'anno 1998, il conto corrente n. 111109 presso l'istituto di credito convenuto. Pertanto, sebbene la condotta di mancata regolare visione degli estratti conto presenti quale profilo di superficialità, la stessa è del tutto insufficiente a disvelare contegni obiettivamente anomali dei clienti o di consapevole agevolazione dell'illecito contestato, idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria.
6.- Alla luce delle superiori argomentazioni, deve quindi riconoscersi la responsabilità solidale della banca in relazione all'illecito perpetrato dal proprio dipendente con conseguente condanna alla restituzione, agli CP_3 attori, della somma di € 52.000,00, oltre ad interessi legali dal giorno della
“sottrazione della somma” sino al soddisfo.
13 7.- Quanto alla domanda di manleva proposta dalla banca in via riconvenzionale, la stessa deve essere rigettata. Invero, premessa l'assoluta genericità della domanda in questione rispetto alla quale la nulla ha dedotto se non che “nei rapporti interni CP_1 responsabilità dell'accaduto va esclusivamente addebitata all'autore della condotta che si assume colpevole” (così pag. 12 atto di citazione), si ritiene di condividere il principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo non consiste in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando sul loro operato, bensì nel rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione, con conseguente imputabilità al datore di lavoro dei danni provocati al danneggiato (cfr. Cass. civ., n. 6243/2015; n. 28987/2019; n. 12833/2014). Da ciò deriva che non si può ritenere sussistente un diritto di rivalsa dell'istituto di credito nei confronti del proprio dipendente, atteso che, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per l'ente- datore di lavoro si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio di insolvibilità del proprio dipendente (cfr. Cass. Civ., n. 28987/2019).
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, anche in relazione alla domanda di manleva, e vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
- come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.806,00 per la fase introduttiva, € 2.709,00 per la fase istruttoria, € 4.358,00 per la fase decisionale, per un totale di € 11.425,00. Si precisa che i valori medi sono stati aumentati in ragione della puntuale attività difensiva di parte attrice ed al lungo iter processuale. Parte convenuta deve a parte attrice anche € 801,00 per spese documentate.
8.1 - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto depositato sul canale telematico in data 28 dicembre 2022 sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 3182/2019 R.G.A.C. promossa da e Parte_1 contro in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1
14 pro tempore, e terzo chiamato contumace, disattesa ogni contraria CP_3 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie tutte le domande attoree;
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara l'illiceità del prelievo della somma di euro 52.000,00 dal conto corrente n. 0111109 acceso dagli attori presso la Banca convenuta;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara l'indebita sottrazione della predetta somma da parte del family banker, agente in nome e per conto della CP_3 [...]
Controparte_1
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara la responsabilità solidale della convenuta CP_1 per la suddetta sottrazione per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, riconosce e dichiara la falsità della firma ” Parte_1 apposta in calce ai moduli di sottoscrizione e revoca dell'intestazione delle quote del fondo comune d'investimento “Vasco De Gama”;
- e, per l'effetto, condanna a pagare, in solido con Controparte_1
agli attori e la somma di euro CP_3 Parte_3 Parte_2
52.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla sottrazione della somma al soddisfo;
- rigetta la domanda di manleva proposta in via riconvenzionale dalla CP_1 convenuta nei confronti del terzo chiamato;
- condanna a pagare agli attori le spese del giudizio, che Controparte_1 vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro 12.226,00, di cui euro 801,00 per spese documentate ed euro 11.425,00 per compensi, oltre il 15% di quest'ultima somma a titolo di spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U. disposta CP_1 nel corso del processo, già liquidate per anticipazione con decreto depositato il 28 dicembre 2022. Così deciso in Reggio Calabria, 20 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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