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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in qualità di agente Parte_2
raccomandatario di con Controparte_1
sede legale in Ginevra, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Paoletti del Foro di
Genova e dall'Avv. Roberto Monastra del Foro di Palermo per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
1 (p. iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Francesco Gibilaro del Foro di Genova e
Antonio Tito del Foro di Palermo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
, in persona del titolare (c.f. Controparte_3 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Lucia del Foro di Bari per
[...]
mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in totale riforma della sentenza n. 4023/2018, emessa inter partes dal Tribunale di
Palermo l'8.9.2018, pubblicata il 24.9.2018, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, dichiarata ed accertata la legittimazione ad agire di nella Parte_1
qualità di sub-agente di Agenzia Marittima Le Navi, nonché agente raccomandatario della previa rimessione in istruttoria Controparte_1
della causa per l'assunzione dei mezzi istruttori dedotti nella II Memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. del giudizio di prime cure, dichiarare tenute e condannare le società
appellate, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa ovvero come meglio ritenuto,
alla corresponsione in favore di quale agente raccomandatario Parte_1
della società armatrice della m/n “ ” dell'importo capitale CP_1 CP_4
2 pari ad Euro 64.381,12, o altra somma meglio vista, oltre rivalutazione ed interessi per i titoli e le causali di cui al presente atto;
Vinte le spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato Palermo CP_2
in via principale: accertare e dichiarare la correttezza della statuizione di primo grado sia in senso generale sia nella parte in cui determina che “parte attrice non ha
sufficientemente comprovato la propria legittimazione” e, conseguentemente,
confermare il rigetto ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente
Società;
in via subordinata, quanto a : Parte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in quanto unico soggetto eventualmente legittimato ad agire sarebbe , Controparte_1
soggetto emittente la fattura 160 RE, di diritto straniero.
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in quanto la stessa agisce in nome e per conto di un diverso soggetto, di diritto svizzero, senza averne i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Accertare e dichiarare l'inammissibilità
della domanda proposta dalla giusta carenza di legittimazione attiva Parte_1
in capo a parte attrice in quanto la stessa non è, o comunque non prova di essere,
agente raccomandatario della durante il suo scalo al porto di Controparte_5
Palermo nel mese di Maggio 2008;
3 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione passiva in capo a parte conchiudente, atteso che unico legittimato passivo risulta essere lo spedizioniere di , giusto CP_3 Controparte_3
mandato di spedizione (se dimostrato in corso di causa dalla stessa parte attrice e/o dalla ulteriore convenuta;
CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
giusta decadenza e/o prescrizione intervenuta al più tardi in data 10 Gennaio 2014,
ovvero 10 mesi prima della notifica della citazione qui contestata;
in tutti i sei casi preliminari e/o pregiudiziali, anche singolarmente, applicare le misure di cui all'Articolo 96 C.p.C.;
accertare e dichiarare che le somme richieste da parte attrice non sono dovute dalla convenuta ma, e se del caso, da terzo Controparte_2
soggetto e, per l'effetto, rigettare integralmente la CP_3 Controparte_3
domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
in ulteriore via subordinata, quanto ad CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale impropria spiegata da nei confronti della conchiudente in quanto carente del necessario CP_3
requisito dell'identità di titolo e di Giurisdizione e pertanto competenza con la domanda originaria di Parte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da
[...]
giusta carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa mancando Controparte_3
4 in atti evidenze dell'asserito mandato di spedizione. Per gli stessi motivi dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nella domanda di Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da CP_3
giusta decadenza e/o prescrizione intervenuta al più tardi in data 2 Controparte_3
luglio 2014;
accertare e dichiarare che on ha diligentemente compiuto il proprio mandato CP_3
di spedizione e per l'effetto alcuna somma potrà, in caso di condanna della stessa seconda convenuta, essere ribaltata in rivalsa o in via di riconvenzionale impropria sulla odierna conchiudente. Osservando comunque che gli eventuali costi asseritamente patiti dalla parte principale attrice sono da ricondursi alle c.d. spese di giustizia. In qualunque caso rigettare integralmente la domanda di “ , in CP_3
quanto infondata in fatto ed in diritto;
Conclusioni dell'appellata CP_3
ad integrale conferma della sentenza impugnata e rigettando l'appello proposto:
in via preliminare dichiarare inammissibile e\o improcedibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.;
ritenere e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva della deducente per le motivazioni di cui in atti;
nel merito:
in via preliminare, ritenere e dichiarare la decadenza e/o prescrizione in atti e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
5 sempre nel merito ma in subordine, accertare ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste da parte attrice in citazione, e, comunque, rigettare qualsiasi domanda nei confronti di siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto CP_3
e non provata sia nell'an che nel quantum;
in via gradatamente ancor più subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre comunque gli importi richiesti in citazione nella somma che l'Ill.mo decidente riterrà di giustizia;
in ogni caso, sempre in via subordinata condannare in sostituzione di Aermar del Dott.
, in persona del Controparte_3 Controparte_6
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, , terzo Controparte_2
chiamato in causa;
con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA e spese generali del 15 % come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4023 del 24 settembre 2018 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda avanzata da in qualità di agente raccomandatario di Parte_1
volta alla condanna di Controparte_1 [...]
e al pagamento Controparte_2 Controparte_3
-in via solidale, alternativa o concorrente-, di € 64.381,12, come da nota di debito emessa dalla preponente, a titolo di port storages e container demurrages in relazione alla prolungata giacenza presso il porto di Palermo di cinque container noleggiati in vista del trasporto di 94 balle di carta che avrebbe dovuto aver luogo ad aprile 2008
6 a bordo della nave “ ” con partenza da Palermo e destinazione NI, CP_4
Cina, ma sequestrati dall'autorità giudiziaria, unitamente al carico, dissequestrati a maggio 2012 e restituiti infine, liberi dal carico, solo nei primi giorni del mese di gennaio 2013.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da entrambe le convenute. Rilevato che, secondo allegazione della società attrice, la legittimazione sostanziale e processuale di costei discendeva dall'incarico ricevuto da
[...]
con sede a Ginevra, per il tramite di Controparte_1
Compagnia Marittima Le Navi s.p.a., agente marittimo in Italia dell'armatore elvetico, e dalla procura con la quale l'amministratore delegato di Parte_1
iscritto all'albo dei Raccomandatari istituito presso la Camera di Commerci di
Catania, aveva sub-delegato ad della medesima società, il potere di Controparte_7
compiere “ogni attività connessa in via diretta e/o in diretta all'esercizio della
professione di raccomandatario marittimo … da svolgersi nel porto di Palermo”, ha osservato che il contratto di sub-agenzia intercorso tra Compagnia Marittima Le Navi
e affidava a quest'ultima i servizi agenziali e tra questi, in Parte_1
particolare, la gestione dei contenitori, attività sì tipica del raccomandatario, ma del tutto differente rispetto alla stipula di contratti di affitto dei containers, così che
“l'attrice non era implicitamente ed automaticamente autorizzata anche alla
riscossione delle somme dovute a tale titolo” (pag. 6 della sentenza). Ha rimarcato che il sequestro della merce già caricata dentro i container, avendone reso impossibile il trasporto, aveva reciso il nesso di strumentalità tra il contratto di trasporto marittimo
7 e quello di noleggio dei contenitori per la conservazione di merce non più destinata a viaggiare e aveva, per l'effetto, conferito al secondo negozio un tale grado di autonomia dal primo da escluderlo dal perimetro delle attività strumentali che il raccomandatario marittimo compie nell'interesse del vettore. Circostanza questa che,
per un verso, deprivava di rilievo la procura conferita dall'amministratore delegato di a e, sotto altro profilo, escludeva l'operatività Parte_1 Controparte_8
dell'art. 288 Cod. nav., il quale conferisce al raccomandatario la rappresentanza processuale dell'armatore, ma nei medesimi limiti in cui è conferita quella sostanziale;
- pur ritenute assorbite in tale rilievo preliminare tutte le altre questioni sollevate dalle parti ha osservato, nel merito, che il booking, ovvero la prenotazione di imbarco,
prodotto in atti, datato luglio 2013, “era insufficiente a definire e comprovare il
contenuto dell'obbligazione apparendo alquanto opaco in più punti”, segnatamente riguardo all'utilizzo della nave “ ”, non ancora costruita all'epoca in cui CP_4
avrebbe dovuto svolgersi il trasporto, al riferimento alla data di conclusione del trasporto, indicata nell'anno 2011, tre anni dopo quella indicata di partenza (aprile
2008);
- in aderenza al canone della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell'attore.
ha proposto appello avverso la decisione formulando un unico Parte_1
articolato motivo per contestare la declaratoria di difetto di legittimazione attiva.
Ribadisce che la legittimazione ad azionare il credito vantato da
[...]
deriva dalla propria qualità di sub-agente di Controparte_1
8 Agenzia Marittima Le Navi, a sua volta agente della società elvetica, oltre che di raccomandatario marittimo di quest'ultima. Soggiunge di vantare anche una legittimazione propria, quale noleggiatore dei container.
Distinguendo partitamente i singoli profili, osserva:
- quanto al rapporto di sub-agenzia, che la locuzione “gestione dei contenitori”
presente nell'art. 3 del contratto di sub-agenzia a indicare le attività delegate da
Agenzia Marittima Le Navi (la quale in forza del contratto di agenzia stipulato con era chiamata a occuparsi, tra l'altro, Controparte_1
della restituzione dei containers, una volta vuotati, con assunzione di responsabilità
per l'incasso delle controstallie in conformità alle istruzioni del mandante, e aveva facoltà di raccomandare e nominare sub-agenti per conto del vettore estero) al sub-
agente ha contenuto ampio tale da ricomprendere, accanto alle attività materiali di messa a disposizione e movimentazione dei containers anche quella di recupero dei
demurrages, come reso palese dall'applicazione dei canoni interpretativi dettati:
dall'art. 1366 c.c., non essendo conforme a buona fede affermare che Parte_1
fosse legittimata a consegnare i containers vuoti e a riceverli pieni per lo
[...]
stivaggio in nave, ma non anche a occuparsi della riscossione del canone di affitto;
dall'analogia, criterio ermeneutico non confinato all'interpretazione della legge,
rispetto al quale rilevava l'indiscussa legittimazione di a Parte_1
riscuotere il corrispettivo per il trasporto via mare;
dall'art. 1363 c.c., imponendosi il coordinamento delle diverse clausole del contratto di sub -genzia in forza delle quali al sub-agente era affidate anche altre attività -la gestione commerciale, il controllo delle spese della nave o dell'armatore, il controllo del pagamento dei noli- tutte
9 congruenti con la riscossione di port storages e container demurrages; dall'art. 1362
c.c., la comune intenzione delle parti essendo rivelata, in particolare, dalla richiesta di affitto dei contenitori avanzata dallo spedizioniere Aermar di Controparte_3
direttamente a e dalla riconsegna dei contenitori medesimi, una Parte_1
volta svuotati, ancora nelle mani di essa Parte_1
- quanto al ruolo di raccomandatorio marittimo -attribuito dal vettore, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.
4.4.1977 n. 135, con mandato espresso o anche tacito, con o senza rappresentanza, per la complessiva tutela degli interessi del preponente- che, in ragione del nesso di funzionalità tra affitto dei containers e stivaggio della merci in nave per il trasporto via mare, una volta messi i contenitori a disposizione degli aventi diritto, il successivo sequestro disposto dall'autorità
giudiziaria, che aveva reso impossibile l'effettuazione del trasporto, non recideva la propria legittimazione, da riconnettere “all'epoca della stipula del contratto e non
alle fasi successive che hanno determinato la risoluzione del contratto di trasporto
via mare” (pag. 15 dell'atto di appello);
- quanto alla veste di noleggiatore, di godere di una legittimazione autonoma,
avendo provveduto direttamente, pur non essendo proprietaria dei beni, alla conclusione con lo spedizioniere di , incaricato da CP_3 Controparte_3 [...]
del contratto di noleggio dei containers Controparte_2
TCKU9187167, MSCU9401736, MSCU8857824, MSCU8834177, INKU6578277
strumentale all'effettuazione del trasporto via nave.
L'appellante ripropone quindi le domande formulate in primo grado, insistendo per il pagamento dell'importo di € 64.381,12 (di cui € 50.200,00 a titolo di “demurrages-
10 export” ed € 14.381,12 per “soste export – port storages export”) del cui calcolo, in pedissequa applicazione delle tariffe riportate sui formulari di polizza di carico prodotti in atti da che li aveva estratti dal sito internet di Controparte_2 [...]
fornisce analitica giustificazione, e contesta Controparte_1
le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le convenute.
Ricostituitosi il contraddittorio, e Controparte_2
hanno insistito per il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione, in quanto chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche l'appellante intende proporre, risulta conforme allo schema compilativo disegnato dall'art. 342 c.p.c. e si sottrae, dunque, alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate.
Più articolata risulta la trattazione dell'ulteriore eccezione di inammissibilità posta da la quale adduce essersi formato Controparte_2
il giudicato sulla autonoma ratio decidendi della sentenza che, accedendo al merito della domanda, ha escluso che il booking prodotto in atti da fosse Parte_1
idoneo a sorreggerne le pretese a motivo delle vistose incongruenze dei dati inseriti nel documento.
E' ben vero che la decisione del Tribunale poggia su due autonomi percorsi argomentativi: il primo, ritenuto dirimente, perviene alla declaratoria di difetto di legittimazione ad agire di il secondo, che il Tribunale ha inteso Parte_1
11 sviluppare pur se assorbito dalla valenza tranchant del precedente, afferma l'inadeguatezza della documentazione prodotta in atti da a Parte_1
comprovare il titolo negoziale delle obbligazioni contratte con le altre parti. Osserva
il Tribunale “il Booking prodotto in atti ed emesso nel luglio 2013, apparirebbe
comunque insufficiente a definire e comprovare il contenuto delle obbligazioni
apparendo alquanto opaco in più punti. Esso infatti fa riferimento ad una spedizione
prenotata per la partenza della merce da Palermo il 15.4.2008, con l'utilizzo della
nave (che, come appare pacifico dall'assenza di contestazione sul CP_4
punto, è stata costruita invece nel 2009) e per un viaggio che doveva concludersi a
NI (Cina) oltre tre anni dopo (2.7.2011). In mancanza di chiarimenti sugli
incongrui dati vi contenuti appare alquanto dubbia l'utilizzabilità di tale documento”
(pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).
E' altrettanto vero che l'atto di impugnazione non si confronta con tale passaggio motivazionale e neppure tenta di dissipare i dubbi legittimamente nutriti dal Tribunale
e originati dalle incongruenze da questo poste in luce.
Tuttavia, ciò non preclude in modo integrale l'esame dell'impugnazione.
Il giudicato formatosi sulla seconda ratio decidendi riguarda unicamente quanto oggetto della statuizione, ovvero l'inutilizzabilità del documento n. 1 della produzione dell'attrice in primo grado, in tesi un documento contrattuale, ovvero la prenotazione di imbarco, quale strumento di prova del titolo fondante le pretese azionate da Parte_1
Tale titolo negoziale costituisce l'unico fatto costitutivo originante la domanda verso di alla quale l'appellante attribuisce il ruolo di CP_3 Controparte_3
12 spedizioniere per conto di ruolo Controparte_2
-contestato dalla controinteressata e non altrimenti comprovato- che aveva inteso suffragare appunto con la produzione del booking.
Considerato che
il peso differente attribuito in sentenza alle due rationes decidendi e l'ordine di prospettazione -riflesso dell'ordine di rilevanza logica- impresso dal primo giudice non deprivano, ne depotenziano l'attitudine decisoria della seconda statuizione, non può che concludersi per la irretrattabilità della decisione di rigetto nel merito delle domande rivolte da nei confronti di Parte_1 CP_3
Il booking del 12.7.2013, quale riprova documentale di un rapporto convenzionale di trasposto marittimo e affitto di container sorto ad aprile 2008, non esaurisce invece il ventaglio dei fatti costitutivi posti dall'attrice a sostegno delle domande rivolte nei confronti di Sono presenti Controparte_2
nell'atto di citazione, e sono ribaditi in quello di appello (“i contenitori all'epoca
dell'intervenuto sequestro erano già stati messi a disposizione in favore degli aventi
diritto e conseguentemente i successivi eventi che hanno reso impossibile
l'effettuazione del trasporto non determinano il venir meno della legittimazione
dell'esponente”, pag. 15, oltre ai numerosi richiami ai medesimi fatti contenuti alle pagine 34 e 35), reiterati riferimenti a vicende, tutte adeguatamente documentate,
idonee e sufficienti a dar conto di un rapporto certamente insorto tra
[...]
e un soggetto che, nel primo grado di Controparte_2
giudizio, ha indicato in Parte_1 Controparte_1
[...
, mentre in appello, al fine di rivendicare una propria autonoma legittimazione ad agire, ha identificato in se stessa, in qualità di locatore non proprietario dei container.
13 Più in dettaglio, la società attrice ha riferito e comprovato che la merce che a maggio
2008 si trovava caricata su cinque container (tre dei quali recanti il codice identificativo del vettore svizzero) all'interno del terminal del porto di Palermo è stata dapprima (16 maggio 2008) sequestrata, unitamente ai contenitori, in danno di e poi a questa restituita il Controparte_2
30.5.2012 dopo la pronunzia della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3361 del 28
maggio 2012 che ha riconosciuto la penale responsabilità del legale rappresentante della società in relazione ad alcune soltanto delle condotte ascrittegli. Palermo
Recuperi provvide infine a liberare i contenitori dalla Controparte_2
merce e a riconsegnarli a tra il 3 e il 7 gennaio 2013. In relazione Parte_1
al ritardo nella rimessione dei container, opportunamente svuotati, computato dal dì
del dissequestro sino a quello dell'effettiva riconsegna a Parte_1 [...]
ha emesso, con data 10.1.2013, la nota di Controparte_1
debito n. 160/RE dell'importo di € 64.381,12, di cui € 50.200,00 per “demurrages –
export” ed € 14.181,12 per “soste export-port storage export”.
Se ne ricava che la statuizione del Tribunale che nega valenza probatoria al booking non ha efficacia dirimente della controversia con riguardo alla posizione di
[...]
non essendo in sé idonea a sorreggere la Controparte_2
statuizione di rigetto nel merito delle pretese azionate da pur Parte_1
nell'impossibilità di trarre conferma dell'impiego di quella tal nave per il trasporto via mare della merce verso quella particolare destinazione e in quelle date di partenza e di arrivo stimato indicate nel booking, resta, invero, il dato incontrovertibile della concessione in godimento in favore di Parte_3
[...]
[...] entro il terminal portuale di Palermo di taluni container nella disponibilità di
[...]
la restituzione dei beni a opera Controparte_1
dell'autorità giudiziaria a favore dell'avente diritto il successivo, Controparte_2
ritardato, svuotamento dei contenitori e la loro riconsegna infine nelle mani di
[...]
Parte_1
Se pure è ragionevole ritenere che le balle di carta caricate sui container fossero destinate al trasporto via mare (all'atto del sequestro in effetti si trovavano entro l'area portuale), il contratto di trasporto non costituisce unico perno della domanda e, per vero, neppure il più significativo, non solo perché non strettamente provato, ma anche perché, come pure ammesso dall'appellante, rimasto comunque ineseguito e dunque risolto. Rimane invero, anche una volta cassata la rilevanza probatoria del booking,
la disponibilità dei container ottenuta da il sequestro dei container Controparte_2
contenenti la merce in essi caricata da -o per conto di- la Controparte_2
restituzione dei container ancora carichi dall'autorità giudiziaria procedente a
Palermo Recuperi, lo svuotamento e infine la riconsegna dei container a opera di in favore di Controparte_2 Parte_1
In assenza di riferimenti certi a un contratto di trasporto marittimo -in ogni caso non eseguito per essere intervenuto il provvedimento di sequestro che, rendendo impossibile la prestazione, ne avrebbe determinato la risoluzione (e con essa, a cascata, la risoluzione del contratto di affitto di container che, nella prospettazione dell'appellante, era funzionale allo stivaggio della merce entro la nave)- impropria si rivela la titolazione delle pretese riportata nella nota di debito. Ciò in particolare riguardo alla voce “demurrages- export”, giacché non nel perimetro delle
15 controstallie, quale istituto proprio del diritto del diritto marittimo, gli elementi fattuali acclarati conducono. Il compenso di controstallie, disciplinato agli artt. 446-
449 del Codice della navigazione, per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, “ha
natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata
cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di imbarco e sbarco della
merce da parte del vettore” Cass. civ., 20/7/2012 n. 12711. Le stallie e le controstallie individuano, invero, dei periodi di tempo, convenuti in contratto o, in difetto, stabiliti dai regolamenti portuali o dagli usi locali, nei quali il vettore, da un lato, e, per quel che qui rileva, il ricevitore dall'altro lato, (stallie e controstallie di scaricazione)
possono, prestando le attività che su ciascuno specificamente incombono, provvedere
(all'imbarco e) allo sbarco delle merci dalla nave. Tali periodi di tempo sono fissati,
per ciò che riguarda il vettore, in funzione del compimento della prestazione materiale inerente alla caricazione e scaricazione delle merci (ove tale attività gli competa) e,
per quel che riguarda gli interessati al carico, in funzione della prestazione dell'attività
di cooperazione comunque necessaria perché il vettore possa correttamente adempiere alla sua prestazione tipica, ovvero la presa in consegna della merce, il suo trasferimento da un luogo ad altro su un mezzo atto al trasporto per acqua, infine la riconsegna al destinatario. Palese è dunque l'inerenza delle controstallie al contratto di trasporto via mare di merci, imprescindibile presupposto di operatività dell'istituto che, nel caso di specie, non è tuttavia riscontrabile per difetto, in primo luogo, di prova del contratto e, in ogni caso, per la sua incontestata mancata esecuzione.
Il credito azionato deve piuttosto, e più correttamente, ascriversi alla richiesta di indennizzo per la detenzione sine titulo dei container dopo la rimozione del vincolo
16 di indisponibilità temporanea impresso dall'autorità giudiziaria (che aveva posto fine al rapporto, quale che ne fossero l'esatta natura e le parti, con il quale era stata assicurata a Palermo Recuperi la disponibilità del beni mobili, obbligando la società
alla restituzione dei contenitori al concedente o a un suo delegato), e di recupero di spese portuali -storages per l'utilizzo di spazi entro il terminal portuale- che, non infondatamente, le appellate eccepiscono non essere state documentate nell'an
dell'esborso e nel quantum del loro effettivo ammontare.
Tuttavia, e ciò introduce alla trattazione del motivo di impugnazione, del tutto sconosciuto perché indimostrato è il titolo in forza del quale tali cose mobili, i containers appunto, siano state poste nella disponibilità di
[...]
e, soprattutto, chi e in quale veste vi abbia provveduto, Controparte_2
con ricascate evidenti in tema di accertamento della legittimazione ad agire di
[...]
Parte_1
In particolare, non è stato comprovato se altro soggetto differente da
[...]
(che ha emesso la nota di debito onde Controparte_1
recuperare oneri e costi che assume maturati nell'arco di tempo corrente tra l'ordine di immediata restituzione dei beni all'avente diritto emesso dall'autorità giudiziaria e la materiale riconsegna dei container liberati dal carico) abbia concesso a CP_2
il godimento dei container. In atto di appello rivendica
[...] Parte_1
per sé tale ruolo che nel primo grado di giudizio aveva invece attribuito a
[...]
nel cui interesse e per cui conto, in veste di Controparte_1
raccomandatario marittimo nonché di sub-agente di Agenzia Marittima Le Navi,
avrebbe agito.
17 Quanto osservato riconduce, avvalorandola, alla prima ratio decidendi, ossia al difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
Indimostrata l'esistenza di un autonomo atto di conferimento della Parte_1
rappresentanza sostanziale a processuale ad agire in nome o per conto di
[...]
alcuno degli altri titoli evocati è di ausilio Controparte_1
alla tesi dell'appellante. Deve invero evidenziarsi che:
- in assenza di riferimenti a un preciso contratto di trasporto marittimo;
- in considerazione, in ogni caso, della risoluzione del contratto di trasporto via mare del quale ha riferito l'appellante;
-in difetto di indicazioni riguardo al negozio con il quale a Palermo CP_2
era stato consentito l'utilizzo dei container e al soggetto
[...] Controparte_2
che tale utilizzo ha consentito;
-valorizzati i soli dati fattuali acclarati documentalmente o in funzione della regola posta dall'art. 115 comma 1 c.p.c.;
non solo non è possibile ricondurre le pretese azionate all'ambito concettuale delle controstallie, ma, soprattutto, non è dato stabilire in relazione a quale delle mansioni tipiche elencate dall'art. 2 L.
4.4.1977 n. 135, abbia operato in Parte_1
veste di raccomandataria marittima di una delle navi della flotta di
[...]
approdata a Palermo a maggio 2008, Controparte_1
dovendo pertanto escludersi l'invocabilità dell'art. 288 Cod. Navigazione, il quale attribuisce al raccomandatario, quale naturalia negotii, la rappresentanza processuale
18 del vettore nei medesimi limiti in cui a costui è conferita la rappresentanza sostanziale.
Allo stesso modo:
-separata la vicenda da un contratto di trasporto marittimo, non provato e comunque mai eseguito;
-in difetto di indicazioni riguardo al contenuto oggettivo e alla partecipazione soggettiva al rapporto che ha consentito a Controparte_2
di caricare le balle di carta nei container;
[...]
-in alcun modo definito il ruolo assunto da in tale passaggio;
Parte_1
ove pure comprovato il rapporto di agenzia che lega Controparte_1
ad Agenzia Marittima le Navi s.p.a., non è dato ricondurre le attività
[...]
dalla prima in tesi condotte all'evocato rapporto di sub-agenzia intercorrente tra l'agente e l'appellante.
La legittimazione autonoma quale diretto noleggiatore dei container (pag. 28 dell'atto di appello), infine, confligge con l'intestazione della nota di debito a un soggetto differente, e in ogni caso, non titola Controparte_1
l'appellante ad agire in nome altrui.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere dichiarato inammissibile là ove rivolto nei confronti di e rigettato quanto al resto. CP_3 Controparte_3
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in prossimità ai valori medi dei compensi per le cause di valore compreso tra e € 52.001 ed € 260.000 approvate con d.m. n. 147/2022 in € 9.800,00 (di cui € 19 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale), oltre c.p.a. e i.v.a come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, in favore di ciascuno degli appellati devono essere poste a carico di
[...]
Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 22.3.2019 ad Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4023 del Controparte_3
24.9.2018 e rigetta l'appello in pari data notificato a Palermo Controparte_2
[...]
condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 30 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in qualità di agente Parte_2
raccomandatario di con Controparte_1
sede legale in Ginevra, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Paoletti del Foro di
Genova e dall'Avv. Roberto Monastra del Foro di Palermo per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
1 (p. iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Francesco Gibilaro del Foro di Genova e
Antonio Tito del Foro di Palermo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
, in persona del titolare (c.f. Controparte_3 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Lucia del Foro di Bari per
[...]
mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in totale riforma della sentenza n. 4023/2018, emessa inter partes dal Tribunale di
Palermo l'8.9.2018, pubblicata il 24.9.2018, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, dichiarata ed accertata la legittimazione ad agire di nella Parte_1
qualità di sub-agente di Agenzia Marittima Le Navi, nonché agente raccomandatario della previa rimessione in istruttoria Controparte_1
della causa per l'assunzione dei mezzi istruttori dedotti nella II Memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. del giudizio di prime cure, dichiarare tenute e condannare le società
appellate, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa ovvero come meglio ritenuto,
alla corresponsione in favore di quale agente raccomandatario Parte_1
della società armatrice della m/n “ ” dell'importo capitale CP_1 CP_4
2 pari ad Euro 64.381,12, o altra somma meglio vista, oltre rivalutazione ed interessi per i titoli e le causali di cui al presente atto;
Vinte le spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato Palermo CP_2
in via principale: accertare e dichiarare la correttezza della statuizione di primo grado sia in senso generale sia nella parte in cui determina che “parte attrice non ha
sufficientemente comprovato la propria legittimazione” e, conseguentemente,
confermare il rigetto ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente
Società;
in via subordinata, quanto a : Parte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in quanto unico soggetto eventualmente legittimato ad agire sarebbe , Controparte_1
soggetto emittente la fattura 160 RE, di diritto straniero.
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in quanto la stessa agisce in nome e per conto di un diverso soggetto, di diritto svizzero, senza averne i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Accertare e dichiarare l'inammissibilità
della domanda proposta dalla giusta carenza di legittimazione attiva Parte_1
in capo a parte attrice in quanto la stessa non è, o comunque non prova di essere,
agente raccomandatario della durante il suo scalo al porto di Controparte_5
Palermo nel mese di Maggio 2008;
3 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
giusta carenza di legittimazione passiva in capo a parte conchiudente, atteso che unico legittimato passivo risulta essere lo spedizioniere di , giusto CP_3 Controparte_3
mandato di spedizione (se dimostrato in corso di causa dalla stessa parte attrice e/o dalla ulteriore convenuta;
CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
giusta decadenza e/o prescrizione intervenuta al più tardi in data 10 Gennaio 2014,
ovvero 10 mesi prima della notifica della citazione qui contestata;
in tutti i sei casi preliminari e/o pregiudiziali, anche singolarmente, applicare le misure di cui all'Articolo 96 C.p.C.;
accertare e dichiarare che le somme richieste da parte attrice non sono dovute dalla convenuta ma, e se del caso, da terzo Controparte_2
soggetto e, per l'effetto, rigettare integralmente la CP_3 Controparte_3
domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
in ulteriore via subordinata, quanto ad CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale impropria spiegata da nei confronti della conchiudente in quanto carente del necessario CP_3
requisito dell'identità di titolo e di Giurisdizione e pertanto competenza con la domanda originaria di Parte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da
[...]
giusta carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa mancando Controparte_3
4 in atti evidenze dell'asserito mandato di spedizione. Per gli stessi motivi dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nella domanda di Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da CP_3
giusta decadenza e/o prescrizione intervenuta al più tardi in data 2 Controparte_3
luglio 2014;
accertare e dichiarare che on ha diligentemente compiuto il proprio mandato CP_3
di spedizione e per l'effetto alcuna somma potrà, in caso di condanna della stessa seconda convenuta, essere ribaltata in rivalsa o in via di riconvenzionale impropria sulla odierna conchiudente. Osservando comunque che gli eventuali costi asseritamente patiti dalla parte principale attrice sono da ricondursi alle c.d. spese di giustizia. In qualunque caso rigettare integralmente la domanda di “ , in CP_3
quanto infondata in fatto ed in diritto;
Conclusioni dell'appellata CP_3
ad integrale conferma della sentenza impugnata e rigettando l'appello proposto:
in via preliminare dichiarare inammissibile e\o improcedibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.;
ritenere e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva della deducente per le motivazioni di cui in atti;
nel merito:
in via preliminare, ritenere e dichiarare la decadenza e/o prescrizione in atti e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
5 sempre nel merito ma in subordine, accertare ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste da parte attrice in citazione, e, comunque, rigettare qualsiasi domanda nei confronti di siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto CP_3
e non provata sia nell'an che nel quantum;
in via gradatamente ancor più subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre comunque gli importi richiesti in citazione nella somma che l'Ill.mo decidente riterrà di giustizia;
in ogni caso, sempre in via subordinata condannare in sostituzione di Aermar del Dott.
, in persona del Controparte_3 Controparte_6
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, , terzo Controparte_2
chiamato in causa;
con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA e spese generali del 15 % come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4023 del 24 settembre 2018 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda avanzata da in qualità di agente raccomandatario di Parte_1
volta alla condanna di Controparte_1 [...]
e al pagamento Controparte_2 Controparte_3
-in via solidale, alternativa o concorrente-, di € 64.381,12, come da nota di debito emessa dalla preponente, a titolo di port storages e container demurrages in relazione alla prolungata giacenza presso il porto di Palermo di cinque container noleggiati in vista del trasporto di 94 balle di carta che avrebbe dovuto aver luogo ad aprile 2008
6 a bordo della nave “ ” con partenza da Palermo e destinazione NI, CP_4
Cina, ma sequestrati dall'autorità giudiziaria, unitamente al carico, dissequestrati a maggio 2012 e restituiti infine, liberi dal carico, solo nei primi giorni del mese di gennaio 2013.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da entrambe le convenute. Rilevato che, secondo allegazione della società attrice, la legittimazione sostanziale e processuale di costei discendeva dall'incarico ricevuto da
[...]
con sede a Ginevra, per il tramite di Controparte_1
Compagnia Marittima Le Navi s.p.a., agente marittimo in Italia dell'armatore elvetico, e dalla procura con la quale l'amministratore delegato di Parte_1
iscritto all'albo dei Raccomandatari istituito presso la Camera di Commerci di
Catania, aveva sub-delegato ad della medesima società, il potere di Controparte_7
compiere “ogni attività connessa in via diretta e/o in diretta all'esercizio della
professione di raccomandatario marittimo … da svolgersi nel porto di Palermo”, ha osservato che il contratto di sub-agenzia intercorso tra Compagnia Marittima Le Navi
e affidava a quest'ultima i servizi agenziali e tra questi, in Parte_1
particolare, la gestione dei contenitori, attività sì tipica del raccomandatario, ma del tutto differente rispetto alla stipula di contratti di affitto dei containers, così che
“l'attrice non era implicitamente ed automaticamente autorizzata anche alla
riscossione delle somme dovute a tale titolo” (pag. 6 della sentenza). Ha rimarcato che il sequestro della merce già caricata dentro i container, avendone reso impossibile il trasporto, aveva reciso il nesso di strumentalità tra il contratto di trasporto marittimo
7 e quello di noleggio dei contenitori per la conservazione di merce non più destinata a viaggiare e aveva, per l'effetto, conferito al secondo negozio un tale grado di autonomia dal primo da escluderlo dal perimetro delle attività strumentali che il raccomandatario marittimo compie nell'interesse del vettore. Circostanza questa che,
per un verso, deprivava di rilievo la procura conferita dall'amministratore delegato di a e, sotto altro profilo, escludeva l'operatività Parte_1 Controparte_8
dell'art. 288 Cod. nav., il quale conferisce al raccomandatario la rappresentanza processuale dell'armatore, ma nei medesimi limiti in cui è conferita quella sostanziale;
- pur ritenute assorbite in tale rilievo preliminare tutte le altre questioni sollevate dalle parti ha osservato, nel merito, che il booking, ovvero la prenotazione di imbarco,
prodotto in atti, datato luglio 2013, “era insufficiente a definire e comprovare il
contenuto dell'obbligazione apparendo alquanto opaco in più punti”, segnatamente riguardo all'utilizzo della nave “ ”, non ancora costruita all'epoca in cui CP_4
avrebbe dovuto svolgersi il trasporto, al riferimento alla data di conclusione del trasporto, indicata nell'anno 2011, tre anni dopo quella indicata di partenza (aprile
2008);
- in aderenza al canone della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell'attore.
ha proposto appello avverso la decisione formulando un unico Parte_1
articolato motivo per contestare la declaratoria di difetto di legittimazione attiva.
Ribadisce che la legittimazione ad azionare il credito vantato da
[...]
deriva dalla propria qualità di sub-agente di Controparte_1
8 Agenzia Marittima Le Navi, a sua volta agente della società elvetica, oltre che di raccomandatario marittimo di quest'ultima. Soggiunge di vantare anche una legittimazione propria, quale noleggiatore dei container.
Distinguendo partitamente i singoli profili, osserva:
- quanto al rapporto di sub-agenzia, che la locuzione “gestione dei contenitori”
presente nell'art. 3 del contratto di sub-agenzia a indicare le attività delegate da
Agenzia Marittima Le Navi (la quale in forza del contratto di agenzia stipulato con era chiamata a occuparsi, tra l'altro, Controparte_1
della restituzione dei containers, una volta vuotati, con assunzione di responsabilità
per l'incasso delle controstallie in conformità alle istruzioni del mandante, e aveva facoltà di raccomandare e nominare sub-agenti per conto del vettore estero) al sub-
agente ha contenuto ampio tale da ricomprendere, accanto alle attività materiali di messa a disposizione e movimentazione dei containers anche quella di recupero dei
demurrages, come reso palese dall'applicazione dei canoni interpretativi dettati:
dall'art. 1366 c.c., non essendo conforme a buona fede affermare che Parte_1
fosse legittimata a consegnare i containers vuoti e a riceverli pieni per lo
[...]
stivaggio in nave, ma non anche a occuparsi della riscossione del canone di affitto;
dall'analogia, criterio ermeneutico non confinato all'interpretazione della legge,
rispetto al quale rilevava l'indiscussa legittimazione di a Parte_1
riscuotere il corrispettivo per il trasporto via mare;
dall'art. 1363 c.c., imponendosi il coordinamento delle diverse clausole del contratto di sub -genzia in forza delle quali al sub-agente era affidate anche altre attività -la gestione commerciale, il controllo delle spese della nave o dell'armatore, il controllo del pagamento dei noli- tutte
9 congruenti con la riscossione di port storages e container demurrages; dall'art. 1362
c.c., la comune intenzione delle parti essendo rivelata, in particolare, dalla richiesta di affitto dei contenitori avanzata dallo spedizioniere Aermar di Controparte_3
direttamente a e dalla riconsegna dei contenitori medesimi, una Parte_1
volta svuotati, ancora nelle mani di essa Parte_1
- quanto al ruolo di raccomandatorio marittimo -attribuito dal vettore, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.
4.4.1977 n. 135, con mandato espresso o anche tacito, con o senza rappresentanza, per la complessiva tutela degli interessi del preponente- che, in ragione del nesso di funzionalità tra affitto dei containers e stivaggio della merci in nave per il trasporto via mare, una volta messi i contenitori a disposizione degli aventi diritto, il successivo sequestro disposto dall'autorità
giudiziaria, che aveva reso impossibile l'effettuazione del trasporto, non recideva la propria legittimazione, da riconnettere “all'epoca della stipula del contratto e non
alle fasi successive che hanno determinato la risoluzione del contratto di trasporto
via mare” (pag. 15 dell'atto di appello);
- quanto alla veste di noleggiatore, di godere di una legittimazione autonoma,
avendo provveduto direttamente, pur non essendo proprietaria dei beni, alla conclusione con lo spedizioniere di , incaricato da CP_3 Controparte_3 [...]
del contratto di noleggio dei containers Controparte_2
TCKU9187167, MSCU9401736, MSCU8857824, MSCU8834177, INKU6578277
strumentale all'effettuazione del trasporto via nave.
L'appellante ripropone quindi le domande formulate in primo grado, insistendo per il pagamento dell'importo di € 64.381,12 (di cui € 50.200,00 a titolo di “demurrages-
10 export” ed € 14.381,12 per “soste export – port storages export”) del cui calcolo, in pedissequa applicazione delle tariffe riportate sui formulari di polizza di carico prodotti in atti da che li aveva estratti dal sito internet di Controparte_2 [...]
fornisce analitica giustificazione, e contesta Controparte_1
le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le convenute.
Ricostituitosi il contraddittorio, e Controparte_2
hanno insistito per il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione, in quanto chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche l'appellante intende proporre, risulta conforme allo schema compilativo disegnato dall'art. 342 c.p.c. e si sottrae, dunque, alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate.
Più articolata risulta la trattazione dell'ulteriore eccezione di inammissibilità posta da la quale adduce essersi formato Controparte_2
il giudicato sulla autonoma ratio decidendi della sentenza che, accedendo al merito della domanda, ha escluso che il booking prodotto in atti da fosse Parte_1
idoneo a sorreggerne le pretese a motivo delle vistose incongruenze dei dati inseriti nel documento.
E' ben vero che la decisione del Tribunale poggia su due autonomi percorsi argomentativi: il primo, ritenuto dirimente, perviene alla declaratoria di difetto di legittimazione ad agire di il secondo, che il Tribunale ha inteso Parte_1
11 sviluppare pur se assorbito dalla valenza tranchant del precedente, afferma l'inadeguatezza della documentazione prodotta in atti da a Parte_1
comprovare il titolo negoziale delle obbligazioni contratte con le altre parti. Osserva
il Tribunale “il Booking prodotto in atti ed emesso nel luglio 2013, apparirebbe
comunque insufficiente a definire e comprovare il contenuto delle obbligazioni
apparendo alquanto opaco in più punti. Esso infatti fa riferimento ad una spedizione
prenotata per la partenza della merce da Palermo il 15.4.2008, con l'utilizzo della
nave (che, come appare pacifico dall'assenza di contestazione sul CP_4
punto, è stata costruita invece nel 2009) e per un viaggio che doveva concludersi a
NI (Cina) oltre tre anni dopo (2.7.2011). In mancanza di chiarimenti sugli
incongrui dati vi contenuti appare alquanto dubbia l'utilizzabilità di tale documento”
(pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).
E' altrettanto vero che l'atto di impugnazione non si confronta con tale passaggio motivazionale e neppure tenta di dissipare i dubbi legittimamente nutriti dal Tribunale
e originati dalle incongruenze da questo poste in luce.
Tuttavia, ciò non preclude in modo integrale l'esame dell'impugnazione.
Il giudicato formatosi sulla seconda ratio decidendi riguarda unicamente quanto oggetto della statuizione, ovvero l'inutilizzabilità del documento n. 1 della produzione dell'attrice in primo grado, in tesi un documento contrattuale, ovvero la prenotazione di imbarco, quale strumento di prova del titolo fondante le pretese azionate da Parte_1
Tale titolo negoziale costituisce l'unico fatto costitutivo originante la domanda verso di alla quale l'appellante attribuisce il ruolo di CP_3 Controparte_3
12 spedizioniere per conto di ruolo Controparte_2
-contestato dalla controinteressata e non altrimenti comprovato- che aveva inteso suffragare appunto con la produzione del booking.
Considerato che
il peso differente attribuito in sentenza alle due rationes decidendi e l'ordine di prospettazione -riflesso dell'ordine di rilevanza logica- impresso dal primo giudice non deprivano, ne depotenziano l'attitudine decisoria della seconda statuizione, non può che concludersi per la irretrattabilità della decisione di rigetto nel merito delle domande rivolte da nei confronti di Parte_1 CP_3
Il booking del 12.7.2013, quale riprova documentale di un rapporto convenzionale di trasposto marittimo e affitto di container sorto ad aprile 2008, non esaurisce invece il ventaglio dei fatti costitutivi posti dall'attrice a sostegno delle domande rivolte nei confronti di Sono presenti Controparte_2
nell'atto di citazione, e sono ribaditi in quello di appello (“i contenitori all'epoca
dell'intervenuto sequestro erano già stati messi a disposizione in favore degli aventi
diritto e conseguentemente i successivi eventi che hanno reso impossibile
l'effettuazione del trasporto non determinano il venir meno della legittimazione
dell'esponente”, pag. 15, oltre ai numerosi richiami ai medesimi fatti contenuti alle pagine 34 e 35), reiterati riferimenti a vicende, tutte adeguatamente documentate,
idonee e sufficienti a dar conto di un rapporto certamente insorto tra
[...]
e un soggetto che, nel primo grado di Controparte_2
giudizio, ha indicato in Parte_1 Controparte_1
[...
, mentre in appello, al fine di rivendicare una propria autonoma legittimazione ad agire, ha identificato in se stessa, in qualità di locatore non proprietario dei container.
13 Più in dettaglio, la società attrice ha riferito e comprovato che la merce che a maggio
2008 si trovava caricata su cinque container (tre dei quali recanti il codice identificativo del vettore svizzero) all'interno del terminal del porto di Palermo è stata dapprima (16 maggio 2008) sequestrata, unitamente ai contenitori, in danno di e poi a questa restituita il Controparte_2
30.5.2012 dopo la pronunzia della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3361 del 28
maggio 2012 che ha riconosciuto la penale responsabilità del legale rappresentante della società in relazione ad alcune soltanto delle condotte ascrittegli. Palermo
Recuperi provvide infine a liberare i contenitori dalla Controparte_2
merce e a riconsegnarli a tra il 3 e il 7 gennaio 2013. In relazione Parte_1
al ritardo nella rimessione dei container, opportunamente svuotati, computato dal dì
del dissequestro sino a quello dell'effettiva riconsegna a Parte_1 [...]
ha emesso, con data 10.1.2013, la nota di Controparte_1
debito n. 160/RE dell'importo di € 64.381,12, di cui € 50.200,00 per “demurrages –
export” ed € 14.181,12 per “soste export-port storage export”.
Se ne ricava che la statuizione del Tribunale che nega valenza probatoria al booking non ha efficacia dirimente della controversia con riguardo alla posizione di
[...]
non essendo in sé idonea a sorreggere la Controparte_2
statuizione di rigetto nel merito delle pretese azionate da pur Parte_1
nell'impossibilità di trarre conferma dell'impiego di quella tal nave per il trasporto via mare della merce verso quella particolare destinazione e in quelle date di partenza e di arrivo stimato indicate nel booking, resta, invero, il dato incontrovertibile della concessione in godimento in favore di Parte_3
[...]
[...] entro il terminal portuale di Palermo di taluni container nella disponibilità di
[...]
la restituzione dei beni a opera Controparte_1
dell'autorità giudiziaria a favore dell'avente diritto il successivo, Controparte_2
ritardato, svuotamento dei contenitori e la loro riconsegna infine nelle mani di
[...]
Parte_1
Se pure è ragionevole ritenere che le balle di carta caricate sui container fossero destinate al trasporto via mare (all'atto del sequestro in effetti si trovavano entro l'area portuale), il contratto di trasporto non costituisce unico perno della domanda e, per vero, neppure il più significativo, non solo perché non strettamente provato, ma anche perché, come pure ammesso dall'appellante, rimasto comunque ineseguito e dunque risolto. Rimane invero, anche una volta cassata la rilevanza probatoria del booking,
la disponibilità dei container ottenuta da il sequestro dei container Controparte_2
contenenti la merce in essi caricata da -o per conto di- la Controparte_2
restituzione dei container ancora carichi dall'autorità giudiziaria procedente a
Palermo Recuperi, lo svuotamento e infine la riconsegna dei container a opera di in favore di Controparte_2 Parte_1
In assenza di riferimenti certi a un contratto di trasporto marittimo -in ogni caso non eseguito per essere intervenuto il provvedimento di sequestro che, rendendo impossibile la prestazione, ne avrebbe determinato la risoluzione (e con essa, a cascata, la risoluzione del contratto di affitto di container che, nella prospettazione dell'appellante, era funzionale allo stivaggio della merce entro la nave)- impropria si rivela la titolazione delle pretese riportata nella nota di debito. Ciò in particolare riguardo alla voce “demurrages- export”, giacché non nel perimetro delle
15 controstallie, quale istituto proprio del diritto del diritto marittimo, gli elementi fattuali acclarati conducono. Il compenso di controstallie, disciplinato agli artt. 446-
449 del Codice della navigazione, per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, “ha
natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata
cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di imbarco e sbarco della
merce da parte del vettore” Cass. civ., 20/7/2012 n. 12711. Le stallie e le controstallie individuano, invero, dei periodi di tempo, convenuti in contratto o, in difetto, stabiliti dai regolamenti portuali o dagli usi locali, nei quali il vettore, da un lato, e, per quel che qui rileva, il ricevitore dall'altro lato, (stallie e controstallie di scaricazione)
possono, prestando le attività che su ciascuno specificamente incombono, provvedere
(all'imbarco e) allo sbarco delle merci dalla nave. Tali periodi di tempo sono fissati,
per ciò che riguarda il vettore, in funzione del compimento della prestazione materiale inerente alla caricazione e scaricazione delle merci (ove tale attività gli competa) e,
per quel che riguarda gli interessati al carico, in funzione della prestazione dell'attività
di cooperazione comunque necessaria perché il vettore possa correttamente adempiere alla sua prestazione tipica, ovvero la presa in consegna della merce, il suo trasferimento da un luogo ad altro su un mezzo atto al trasporto per acqua, infine la riconsegna al destinatario. Palese è dunque l'inerenza delle controstallie al contratto di trasporto via mare di merci, imprescindibile presupposto di operatività dell'istituto che, nel caso di specie, non è tuttavia riscontrabile per difetto, in primo luogo, di prova del contratto e, in ogni caso, per la sua incontestata mancata esecuzione.
Il credito azionato deve piuttosto, e più correttamente, ascriversi alla richiesta di indennizzo per la detenzione sine titulo dei container dopo la rimozione del vincolo
16 di indisponibilità temporanea impresso dall'autorità giudiziaria (che aveva posto fine al rapporto, quale che ne fossero l'esatta natura e le parti, con il quale era stata assicurata a Palermo Recuperi la disponibilità del beni mobili, obbligando la società
alla restituzione dei contenitori al concedente o a un suo delegato), e di recupero di spese portuali -storages per l'utilizzo di spazi entro il terminal portuale- che, non infondatamente, le appellate eccepiscono non essere state documentate nell'an
dell'esborso e nel quantum del loro effettivo ammontare.
Tuttavia, e ciò introduce alla trattazione del motivo di impugnazione, del tutto sconosciuto perché indimostrato è il titolo in forza del quale tali cose mobili, i containers appunto, siano state poste nella disponibilità di
[...]
e, soprattutto, chi e in quale veste vi abbia provveduto, Controparte_2
con ricascate evidenti in tema di accertamento della legittimazione ad agire di
[...]
Parte_1
In particolare, non è stato comprovato se altro soggetto differente da
[...]
(che ha emesso la nota di debito onde Controparte_1
recuperare oneri e costi che assume maturati nell'arco di tempo corrente tra l'ordine di immediata restituzione dei beni all'avente diritto emesso dall'autorità giudiziaria e la materiale riconsegna dei container liberati dal carico) abbia concesso a CP_2
il godimento dei container. In atto di appello rivendica
[...] Parte_1
per sé tale ruolo che nel primo grado di giudizio aveva invece attribuito a
[...]
nel cui interesse e per cui conto, in veste di Controparte_1
raccomandatario marittimo nonché di sub-agente di Agenzia Marittima Le Navi,
avrebbe agito.
17 Quanto osservato riconduce, avvalorandola, alla prima ratio decidendi, ossia al difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
Indimostrata l'esistenza di un autonomo atto di conferimento della Parte_1
rappresentanza sostanziale a processuale ad agire in nome o per conto di
[...]
alcuno degli altri titoli evocati è di ausilio Controparte_1
alla tesi dell'appellante. Deve invero evidenziarsi che:
- in assenza di riferimenti a un preciso contratto di trasporto marittimo;
- in considerazione, in ogni caso, della risoluzione del contratto di trasporto via mare del quale ha riferito l'appellante;
-in difetto di indicazioni riguardo al negozio con il quale a Palermo CP_2
era stato consentito l'utilizzo dei container e al soggetto
[...] Controparte_2
che tale utilizzo ha consentito;
-valorizzati i soli dati fattuali acclarati documentalmente o in funzione della regola posta dall'art. 115 comma 1 c.p.c.;
non solo non è possibile ricondurre le pretese azionate all'ambito concettuale delle controstallie, ma, soprattutto, non è dato stabilire in relazione a quale delle mansioni tipiche elencate dall'art. 2 L.
4.4.1977 n. 135, abbia operato in Parte_1
veste di raccomandataria marittima di una delle navi della flotta di
[...]
approdata a Palermo a maggio 2008, Controparte_1
dovendo pertanto escludersi l'invocabilità dell'art. 288 Cod. Navigazione, il quale attribuisce al raccomandatario, quale naturalia negotii, la rappresentanza processuale
18 del vettore nei medesimi limiti in cui a costui è conferita la rappresentanza sostanziale.
Allo stesso modo:
-separata la vicenda da un contratto di trasporto marittimo, non provato e comunque mai eseguito;
-in difetto di indicazioni riguardo al contenuto oggettivo e alla partecipazione soggettiva al rapporto che ha consentito a Controparte_2
di caricare le balle di carta nei container;
[...]
-in alcun modo definito il ruolo assunto da in tale passaggio;
Parte_1
ove pure comprovato il rapporto di agenzia che lega Controparte_1
ad Agenzia Marittima le Navi s.p.a., non è dato ricondurre le attività
[...]
dalla prima in tesi condotte all'evocato rapporto di sub-agenzia intercorrente tra l'agente e l'appellante.
La legittimazione autonoma quale diretto noleggiatore dei container (pag. 28 dell'atto di appello), infine, confligge con l'intestazione della nota di debito a un soggetto differente, e in ogni caso, non titola Controparte_1
l'appellante ad agire in nome altrui.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere dichiarato inammissibile là ove rivolto nei confronti di e rigettato quanto al resto. CP_3 Controparte_3
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in prossimità ai valori medi dei compensi per le cause di valore compreso tra e € 52.001 ed € 260.000 approvate con d.m. n. 147/2022 in € 9.800,00 (di cui € 19 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale), oltre c.p.a. e i.v.a come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, in favore di ciascuno degli appellati devono essere poste a carico di
[...]
Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 22.3.2019 ad Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4023 del Controparte_3
24.9.2018 e rigetta l'appello in pari data notificato a Palermo Controparte_2
[...]
condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 30 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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