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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1942/19 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2019 avente ad oggetto: dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n.
10020190002746653001 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. R. Santese Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Macchia di Monte Rovella (SA)
alla via G. D'Aiutolo n. 1 in virtù di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
L' , C.F Controparte_1
ente pubblico non economico, in persona del Direttore pro tempore dr. P.IVA_1
, che elegge domicilio al Corso Garibaldi (palazzo Amato) – – CP_2 CP_1 PEC: t rappresentato e difeso a mezzo di funzionari Email_1
delegati, in virtù di delega allegata agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3
rappresentante,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n.
10020190002746653001
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/2/2019 in Parte_1
persona del legale rappresentante, premesso che, in data 25 gennaio 2019, veniva notificata dall la cartella di pagamento Controparte_4
n.10020190002746653001 di 19.482,80 nascente dal ruolo emesso dall
[...]
; che questa cartella è relativa all'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione n. 746/322 del 25/5/2018 dell notificata Controparte_1
all'opponente il 19/6/2018; che la somma richiesta é riferita a presunte violazioni di legge afferenti il rapporto di lavoro intercorso tra la società Parte_1 ed alcuni dipendenti della stessa ed alle conseguenti sanzioni applicate dall'
[...] Pt_3
che l'ordinanza non è stata opposta perché mai notificata alla sede attuale della società
Tanto premesso, la società opponente chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n. 10020190002746653001.
Si costituiva in giudizio l , che contestava le allegazioni Controparte_1
dell'opponente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Dalla documentazione in atti non risulta che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata presso la sede di Battipaglia in Generale Gonzaga n. 90 e non in Via Olevano n. 190.
Dalla documentazione in atti, invece, la cartella di pagamento risulta notificata a
Battipaglia in via Olevano n. 190.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. nato a [...] [...], al pagamento Parte_2 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1100,00 di cui € 260,00 per spese ed il residuo
per onorario oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
Salerno, 14 marzo 2025 Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2019 avente ad oggetto: dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n.
10020190002746653001 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. R. Santese Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Macchia di Monte Rovella (SA)
alla via G. D'Aiutolo n. 1 in virtù di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
L' , C.F Controparte_1
ente pubblico non economico, in persona del Direttore pro tempore dr. P.IVA_1
, che elegge domicilio al Corso Garibaldi (palazzo Amato) – – CP_2 CP_1 PEC: t rappresentato e difeso a mezzo di funzionari Email_1
delegati, in virtù di delega allegata agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3
rappresentante,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n.
10020190002746653001
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/2/2019 in Parte_1
persona del legale rappresentante, premesso che, in data 25 gennaio 2019, veniva notificata dall la cartella di pagamento Controparte_4
n.10020190002746653001 di 19.482,80 nascente dal ruolo emesso dall
[...]
; che questa cartella è relativa all'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione n. 746/322 del 25/5/2018 dell notificata Controparte_1
all'opponente il 19/6/2018; che la somma richiesta é riferita a presunte violazioni di legge afferenti il rapporto di lavoro intercorso tra la società Parte_1 ed alcuni dipendenti della stessa ed alle conseguenti sanzioni applicate dall'
[...] Pt_3
che l'ordinanza non è stata opposta perché mai notificata alla sede attuale della società
Tanto premesso, la società opponente chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n. 10020190002746653001.
Si costituiva in giudizio l , che contestava le allegazioni Controparte_1
dell'opponente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Dalla documentazione in atti non risulta che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata presso la sede di Battipaglia in Generale Gonzaga n. 90 e non in Via Olevano n. 190.
Dalla documentazione in atti, invece, la cartella di pagamento risulta notificata a
Battipaglia in via Olevano n. 190.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. nato a [...] [...], al pagamento Parte_2 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1100,00 di cui € 260,00 per spese ed il residuo
per onorario oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
Salerno, 14 marzo 2025 Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio