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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 6044/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Antonello Fabbro Presidente rel. dott.ssa Daniela Ronzani Giudice dott. Deli Luca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 08/11/2023 da con l'avv. BALESTRIERI CIRA Parte_1
ANNA nei confronti di con l'avv. BOSCARINI CP_1
GIANMATTEO
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Rigettarsi le domande e le conclusioni avversarie (ad eccezione della domanda di separazione dei coniugi sulla quale vi è l'accordo delle parti) per i motivi tutti meglio illustrati nella presente memoria e pertanto:
a) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale tra i coniugi, dando atto che il sig. ha già rilasciato l'abitazione di CP_1
Valdobbiadene (TV), sita in via 25 Aprile 1945, n. 35/A, disponendo la
1 trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Valdobbiadene, affinché proceda alle annotazioni di legge;
b) Assegnarsi la casa coniugale sita a Valdobbiadene (TV), in via 25 Aprile
1945, n. 35/A, Catasto Fabbricati Comune di Valdobbiadene (TV), Sezione B,
Foglio 16, Particella 871, Sub 9, Via 25 Aprile 1945 – P.S1-T-1 Cat A/2,
Classe 2, consistenza vani 7,5, Superficie catastale mq. 203, superficie catastale escluse aree coperte mq 179, rendita catastale Euro 581,01;
Catasto Fabbricati Comune di Valdobbiadene (TV), Sezione B, Foglio 16,
Particella 871 Sub 17 Via 25 Aprile 1945 – P.S1 Cat C/6, Classe 2, mq. 38 superficie catastale mq. 47, rendita catastale Euro 119,71; di proprietà della signora a quest'ultima, affinché vi abiti con le figlie e Parte_1 CP_2
con tutti gli arredi esistenti;
Per_1
c) Affidarsi le figlie e ad entrambi genitori in regime di Per_1 CP_2
affidamento condiviso, con abitazione prevalente delle stesse presso la casa della madre sita in Valdobbiadene (TV), via 25 Aprile 1945 n. 35/A; il padre potrà vedere le figlie quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni delle minori e previo avviso, anche telefonico, di almeno 24 ore, alla madre.
Potrà, inoltre, tenere con sé le figlie e secondo il seguente Per_1 CP_2
calendario:
- fine settimana alternati: andrà a prendere le figlie il venerdì sera alle ore 18.30 presso l'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera dopo cena (alle 20.30);
- giorni infrasettimanali: potrà tenerle un giorno infrasettimanale con pernotto
(individuato nel martedì), la settimana in cui il padre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori alle ore 18:30 direttamente dalla madre e le riporterà a scuola la mattina
2 seguente (o dalla madre nei periodi non scolastici);
Il padre, inoltre, potrà tenere le figlie due giorni alla settimana compreso il pernotto (individuati nel martedì e giovedì), la settimana in cui la madre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori il martedì e giovedì dalla madre alle ore 18.30 anche con l'aiuto dei familiari, e le riporterà a scuola (o dalla madre nei periodi non scolastici) la mattina seguente;
Ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza di e con ciascun CP_2 Per_1
genitore potrà essere concordato tra gli stessi, compatibilmente con le esigenze delle figlie;
d) Disporsi che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ciascun genitore sarà obbligato a fornirsi reciprocamente ogni notizia di rilievo che riguardi le minori e ciascuno di essi potrà contattare telefonicamente le figlie almeno una volta al giorno.
e) Disporsi, quanto alle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni delle minori, che i genitori, rispettivamente, seguano il seguente calendario:
• durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di
Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con le minori il giorno di Pasqua e viceversa;
in particolare, ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza, potrà trascorrere con le figlie, sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, in modo che le figlie possano trascorrere il giorno di Natale e di
3 Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza della durata di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie. Vista la tenera età delle figlie, il genitore che non è in vacanza con le stesse, potrà telefonare una volta al giorno per salutarle e comunque andare a farle visita, previo avviso all'altro genitore di almeno 24 ore;
• Le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
• i compleanni: entrambi i genitori potranno festeggiare assieme il compleanno delle figlie o comunque potranno far visita alle stesse nel giorno del loro compleanno.
f) Disporsi, vista la tenera età delle figlie che, allorquando le minori saranno in custodia a uno dei genitori, l'altro/a potrà liberamente telefonare per sentire entrambe;
g) Disporsi, sotto l'aspetto economico, che il padre, dalla data della domanda giudiziale, versi alla signora a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 700,00 (ovvero
350,00 per figlia), a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente della madre (IBAN [...]CC0012616484), entro il giorno 20 di ogni mese.
Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici
4 h) Disporsi che il Sig. rimborsi alla signora il 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie, previa esibizione delle pezze giustificative (scontrini etc..), come previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e ritrascritto, precisando che e CP_2
avranno diritto a praticare, ciascuna, almeno uno sport all'anno (ad oggi, Per_1
il nuoto) e altre attività extrascolastiche che corrispondano ai loro interessi e alle loro aspirazioni.
i) Disporsi che le detrazioni e deduzioni di imposta relative alle figlie siano a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con onere per ognuno di consegnare le pezze giustificative entro il 31/12 di ogni anno, per la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno successivo;
l) Disporsi che l'assegno Unico venga assegnato in via esclusiva alla Sig.ra sul cui conto corrente andrà accreditato. Parte_1
m) Disporsi che entrambi i genitori si impegnino a favorire e a non ostacolare le relazioni delle figlie e con i nonni paterni e materni i quali CP_2 Per_1
potranno anche essere considerati come risorsa necessaria nella gestione delle minori nel caso di eventuali impegni, impedimenti e/o difficoltà lavorative dei genitori.
n) Disporsi che entrambi i genitori diano il reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del passaporto delle minori, della carta di identità e/o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
o) Disporsi che entrambi i genitori comunichino reciprocamente ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
p) Disporre che ciascun genitore non possa pubblicare e condividere anche utilizzando i social media (whatsapp, telegram, istagram, facebook etc..) foto
5 e/o video che ritraggono le figlie minori senza il consenso dell'altro genitore.
q) Nulla disporsi in punto di contributo al mantenimento fra coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
r) Con rifusione delle spese di lite.
Per il resistente:
1) Dichiararsi la separazione dei coniugi e che CP_1 Parte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, dandosi atto che il resistente ha già provveduto a rilasciare la casa di residenza familiare.
2) Affidarsi e in via condivisa ai genitori, con CP_3 CP_4
collocamento presso il padre secondo il seguente calendario: la prima settimana, dal lunedì dal termine dell'orario scolastico (o del grest) sino all'accompagnamento a scuola (o al grest) del mercoledì, nonché dal termine dell'orario scolastico (o del grest) del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o al grest); la seconda settimana dal termine dell'orario scolastico (o del grest) del mercoledì sino all'accompagnamento a scuola del venerdì.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
3) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche consecutive, in periodo da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
Suddivisi tra i genitori i periodi delle vacanze natalizie, dal 23 (o dall'inizio delle vacanze scolastiche) al 30 dicembre con l'un genitore e dal 31 al 6 gennaio (o al rientro a scuola) con l'altro. Le figlie trascorreranno la Vigilia del
Natale con il genitore che non vi trascorrerà il Natale.
Suddivisi tra i genitori i periodi delle vacanze pasquali, dal venerdì (o
6 dall'inizio delle vacanze scolastiche) al giorno di Pasqua compreso e da
Pasquetta al rientro a scuola).
Alternati tra i genitori di anno in anno i giorni di Natale e di Pasqua.
Ponti come da calendario.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
4) I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative al sistema educativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Disporsi che i ricorrenti si impegnino ad introdurre nella vita delle figlie la presenza di nuovi partners con gradualità, quando la relazione presenti caratteri di serietà e stabilità, evitando sino a qual momento la compresenza dei nuovi partners e delle figlie durante i pernotti.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Assegnarsi l'immobile di residenza familiare alla sig.ra che lo abiterà Pt_1
con le figlie.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario delle figlie in forma diretta.
Spese straordinarie, come disciplinate ed individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori nella misura del 50%, con la precisazione di ricomprendervi tra esse anche quelle necessarie all'acquisto dei buoni pasto.
7) Assegno unico familiare suddiviso al 50% tra i genitori.
8) Disporsi che ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente,
7 provveda al proprio mantenimento.
9) Spese e competenze legali, spese generali, CPA ed IVA, rifusi.
Per il PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori (38 anni) e (37 anni) si sono sposati nel Parte_1 CP_1
2013, hanno avuto due figlie: e rispettivamente di 9 e 6 anni. Per_1 CP_2
Attualmente le figlie vivono con la madre, nella casa familiare di proprietà della stessa, mentre il signor nel dicembre 2023, a causa della crisi in CP_1
atto tra i coniugi, si è trasferito presso i propri genitori e ha recentemente sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento situato a
Valdobbiadene.
La signora è un'impiegata e percepisce uno stipendio di circa 1700,00 Pt_1
€ netti al mese, anche se da febbraio 2024 l'impresa per cui lavora fa uso della
Cassa integrazione con riduzione dell'attività lavorativa e pertanto nei prossimi mesi subirà una diminuzione dello stipendio.
Il signor fino al dicembre 2022 ha lavorato come ufficiale della CP_1 [...]
, in tale periodo ha vissuto lunghi periodi lontano dalla famiglia, Org_2
dall'aprile 2023 è impiegato presso la e guadagna circa Organizzazione_3
2200,00 € netti al mese (suddividendo il totale annuale per 12 mensilità, v. doc.
7 resistente, dal quale risulta che lo stipendio lordo mensile è di € 2600,00 e tenuto conto che le mensilità sono 15).
La situazione patrimoniale dei coniugi non presenta differenze di rilievo.
Sussiste un contrasto tra i coniugi in ordine ai pregressi rapporti di debito/credito che non rileva nella presente causa.
Il punto fondamentale di disaccordo tra i coniugi riguarda la collocazione delle
8 figlie. La madre chiede il collocamento prevalente presso di sé, il padre chiede un collocamento paritario.
In proposito si devono tenere in considerazione in primo luogo due elementi oggettivi:
1) le bambine fin dalla nascita hanno vissuto in prevalenza con la madre, in quanto, come si è detto, fino al dicembre 2022 il padre trascorreva lunghi periodi di tempo lontano dalla famiglia per ragioni di lavoro;
2) l'attuale assetto delle visite prevede che le bambine stiano col padre presso l'abitazione dei nonni paterni a weekend alternati e con uno o due pernottamenti alla settimana, a seconda di quanto avviene nei weekend.
La personalità del padre presenta alcuni profili di criticità. In proposito va evidenziato che egli a) dopo essersi allontanato da casa ha contribuito in minimissima parte al mantenimento delle bambine (v. verbale dell'udienza del 20.2.2024);
b) ha ammesso di avere minacciato di suicidarsi, di avere usato qualche prepotenza nei confronti della moglie (“qualche trattenuta” e un paio di ingressi in casa contro la volontà della moglie), tendendo comunque a minimizzare la gravità delle proprie condotte (v. verbale cit.).
Il signor non è riuscito a elaborare la ferita della separazione, tant'è che CP_1
sta seguendo un percorso di sostegno personale con una psicologa (pag. 8 della memoria di costituzione e doc. 15 resistente).
Considerata la conflittualità tra i genitori non è opportuno, nell'interesse delle minori, l'affidamento paritario. Pertanto, sia in considerazione della consolidata abitudine delle minori a stare con la madre, sia della maggiore affidabilità di quest'ultima come figura genitoriale più solida, va mantenuto il
9 regime di collocamento attualmente in essere.
In forza del collocamento presso la madre la casa coniugale va assegnata a quest'ultima che, del resto, ne è proprietaria. Va dato atto che il signor CP_1
concorda sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Assegni di mantenimento. L'assegno unico universale è attualmente percepito per l'intero dalla madre. Tenuto conto di tale entrata e della disparità reddituale tra i coniugi l'assegno di mantenimento per le figlie può quantificarsi in € 270,00 ciascuna, a condizione che l'AUU continui ad essere interamente percepito dalla madre. Qualora invece l'assegno unico venga diviso a metà tra i coniugi l'assegno di mantenimento per le figlie viene elevato ad € 370,00 ciascuna. Il pagamento dell'assegno si fa decorrere dal mese in cui il signor ha abbandonato la casa coniugale, dato che fino a quel CP_1
momento, per quanto risulta, ha contribuito regolarmente al menage familiare.
I coniugi concordano che le spese straordinarie, da individuare in base al
Protocollo del Tribunale di Treviso, siano ripartite in misura paritaria.
Per la disciplina delle visite paterne si rimanda al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si provvede d'ufficio sull'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando
- dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
n. a VALDOBBIADENE (TV) il 03/11/1985 C.F._1
e C.F. n. a CP_1 C.F._2
MONTEBELLUNA (TV) il 24/12/1986, unitisi in matrimonio il
12/10/2013 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
10 VALDOBBIADENE
- affida le figlie minori, e ai genitori in modo condiviso, con Per_1 CP_2
collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale sita in Valdobbiadene, Via XXV Aprile 1945 n. 35/A, ove la signora continuerà ad abitare insieme alle figlie minori;
Pt_1
- il padre potrà vedere le figlie quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni delle minori e previo avviso, anche telefonico, di almeno 24 ore, alla madre. Potrà, inoltre, tenere con sé le figlie e Per_1 CP_2
secondo il seguente calendario: fine settimana alternati: andrà a prendere le figlie il venerdì sera alle ore
18.30 presso l'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera dopo cena (alle 20.30); giorni infrasettimanali: potrà tenerle un giorno infrasettimanale con pernotto (individuato nel martedì), la settimana in cui il padre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori alle ore 18:30 direttamente dalla madre e le riporterà a scuola la mattina seguente;
il padre, inoltre, potrà tenere le figlie due giorni alla settimana compreso il pernotto (individuati nel martedì e giovedì), la settimana in cui la madre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori il martedì e giovedì dalla madre alle ore
18.30 anche con l'aiuto dei familiari, e le riporterà a scuola la mattina seguente;
- ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza di e con CP_2 Per_1
ciascun genitore potrà essere concordato tra gli stessi, compatibilmente con le esigenze delle figlie.
11 - Ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro ogni notizia di rilievo che riguardi le minori.
- Nelle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni delle minori, i genitori seguiranno il seguente calendario:
- durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con le minori il giorno di Pasqua e viceversa;
in particolare,
- potrà trascorrere con le figlie, sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che le figlie possano trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza della durata di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie. Vista la tenera età delle figlie, il genitore che non è in vacanza con le stesse, potrà telefonare una volta al giorno per salutarle e comunque visitarle, previo avviso all'altro genitore di almeno 24 ore;
- le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
- entrambi i genitori potranno festeggiare assieme il compleanno delle figlie o comunque potranno far visita alle stesse nel giorno del loro
12 compleanno.
- Allorquando le minori saranno in custodia a uno dei genitori, l'altro potrà liberamente telefonare per sentire entrambe.
- Condanna il signor a rifondere alla signora CP_1 Parte_1
le spese di causa, che liquida in € 3600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza.
Treviso, 29/02/2024
Il Presidente Est. dott. Antonello Fabbro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Antonello Fabbro Presidente rel. dott.ssa Daniela Ronzani Giudice dott. Deli Luca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 08/11/2023 da con l'avv. BALESTRIERI CIRA Parte_1
ANNA nei confronti di con l'avv. BOSCARINI CP_1
GIANMATTEO
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Rigettarsi le domande e le conclusioni avversarie (ad eccezione della domanda di separazione dei coniugi sulla quale vi è l'accordo delle parti) per i motivi tutti meglio illustrati nella presente memoria e pertanto:
a) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale tra i coniugi, dando atto che il sig. ha già rilasciato l'abitazione di CP_1
Valdobbiadene (TV), sita in via 25 Aprile 1945, n. 35/A, disponendo la
1 trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Valdobbiadene, affinché proceda alle annotazioni di legge;
b) Assegnarsi la casa coniugale sita a Valdobbiadene (TV), in via 25 Aprile
1945, n. 35/A, Catasto Fabbricati Comune di Valdobbiadene (TV), Sezione B,
Foglio 16, Particella 871, Sub 9, Via 25 Aprile 1945 – P.S1-T-1 Cat A/2,
Classe 2, consistenza vani 7,5, Superficie catastale mq. 203, superficie catastale escluse aree coperte mq 179, rendita catastale Euro 581,01;
Catasto Fabbricati Comune di Valdobbiadene (TV), Sezione B, Foglio 16,
Particella 871 Sub 17 Via 25 Aprile 1945 – P.S1 Cat C/6, Classe 2, mq. 38 superficie catastale mq. 47, rendita catastale Euro 119,71; di proprietà della signora a quest'ultima, affinché vi abiti con le figlie e Parte_1 CP_2
con tutti gli arredi esistenti;
Per_1
c) Affidarsi le figlie e ad entrambi genitori in regime di Per_1 CP_2
affidamento condiviso, con abitazione prevalente delle stesse presso la casa della madre sita in Valdobbiadene (TV), via 25 Aprile 1945 n. 35/A; il padre potrà vedere le figlie quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni delle minori e previo avviso, anche telefonico, di almeno 24 ore, alla madre.
Potrà, inoltre, tenere con sé le figlie e secondo il seguente Per_1 CP_2
calendario:
- fine settimana alternati: andrà a prendere le figlie il venerdì sera alle ore 18.30 presso l'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera dopo cena (alle 20.30);
- giorni infrasettimanali: potrà tenerle un giorno infrasettimanale con pernotto
(individuato nel martedì), la settimana in cui il padre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori alle ore 18:30 direttamente dalla madre e le riporterà a scuola la mattina
2 seguente (o dalla madre nei periodi non scolastici);
Il padre, inoltre, potrà tenere le figlie due giorni alla settimana compreso il pernotto (individuati nel martedì e giovedì), la settimana in cui la madre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori il martedì e giovedì dalla madre alle ore 18.30 anche con l'aiuto dei familiari, e le riporterà a scuola (o dalla madre nei periodi non scolastici) la mattina seguente;
Ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza di e con ciascun CP_2 Per_1
genitore potrà essere concordato tra gli stessi, compatibilmente con le esigenze delle figlie;
d) Disporsi che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ciascun genitore sarà obbligato a fornirsi reciprocamente ogni notizia di rilievo che riguardi le minori e ciascuno di essi potrà contattare telefonicamente le figlie almeno una volta al giorno.
e) Disporsi, quanto alle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni delle minori, che i genitori, rispettivamente, seguano il seguente calendario:
• durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di
Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con le minori il giorno di Pasqua e viceversa;
in particolare, ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza, potrà trascorrere con le figlie, sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, in modo che le figlie possano trascorrere il giorno di Natale e di
3 Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza della durata di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie. Vista la tenera età delle figlie, il genitore che non è in vacanza con le stesse, potrà telefonare una volta al giorno per salutarle e comunque andare a farle visita, previo avviso all'altro genitore di almeno 24 ore;
• Le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
• i compleanni: entrambi i genitori potranno festeggiare assieme il compleanno delle figlie o comunque potranno far visita alle stesse nel giorno del loro compleanno.
f) Disporsi, vista la tenera età delle figlie che, allorquando le minori saranno in custodia a uno dei genitori, l'altro/a potrà liberamente telefonare per sentire entrambe;
g) Disporsi, sotto l'aspetto economico, che il padre, dalla data della domanda giudiziale, versi alla signora a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 700,00 (ovvero
350,00 per figlia), a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente della madre (IBAN [...]CC0012616484), entro il giorno 20 di ogni mese.
Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici
4 h) Disporsi che il Sig. rimborsi alla signora il 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie, previa esibizione delle pezze giustificative (scontrini etc..), come previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e ritrascritto, precisando che e CP_2
avranno diritto a praticare, ciascuna, almeno uno sport all'anno (ad oggi, Per_1
il nuoto) e altre attività extrascolastiche che corrispondano ai loro interessi e alle loro aspirazioni.
i) Disporsi che le detrazioni e deduzioni di imposta relative alle figlie siano a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con onere per ognuno di consegnare le pezze giustificative entro il 31/12 di ogni anno, per la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno successivo;
l) Disporsi che l'assegno Unico venga assegnato in via esclusiva alla Sig.ra sul cui conto corrente andrà accreditato. Parte_1
m) Disporsi che entrambi i genitori si impegnino a favorire e a non ostacolare le relazioni delle figlie e con i nonni paterni e materni i quali CP_2 Per_1
potranno anche essere considerati come risorsa necessaria nella gestione delle minori nel caso di eventuali impegni, impedimenti e/o difficoltà lavorative dei genitori.
n) Disporsi che entrambi i genitori diano il reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del passaporto delle minori, della carta di identità e/o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
o) Disporsi che entrambi i genitori comunichino reciprocamente ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
p) Disporre che ciascun genitore non possa pubblicare e condividere anche utilizzando i social media (whatsapp, telegram, istagram, facebook etc..) foto
5 e/o video che ritraggono le figlie minori senza il consenso dell'altro genitore.
q) Nulla disporsi in punto di contributo al mantenimento fra coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
r) Con rifusione delle spese di lite.
Per il resistente:
1) Dichiararsi la separazione dei coniugi e che CP_1 Parte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, dandosi atto che il resistente ha già provveduto a rilasciare la casa di residenza familiare.
2) Affidarsi e in via condivisa ai genitori, con CP_3 CP_4
collocamento presso il padre secondo il seguente calendario: la prima settimana, dal lunedì dal termine dell'orario scolastico (o del grest) sino all'accompagnamento a scuola (o al grest) del mercoledì, nonché dal termine dell'orario scolastico (o del grest) del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o al grest); la seconda settimana dal termine dell'orario scolastico (o del grest) del mercoledì sino all'accompagnamento a scuola del venerdì.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
3) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche consecutive, in periodo da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
Suddivisi tra i genitori i periodi delle vacanze natalizie, dal 23 (o dall'inizio delle vacanze scolastiche) al 30 dicembre con l'un genitore e dal 31 al 6 gennaio (o al rientro a scuola) con l'altro. Le figlie trascorreranno la Vigilia del
Natale con il genitore che non vi trascorrerà il Natale.
Suddivisi tra i genitori i periodi delle vacanze pasquali, dal venerdì (o
6 dall'inizio delle vacanze scolastiche) al giorno di Pasqua compreso e da
Pasquetta al rientro a scuola).
Alternati tra i genitori di anno in anno i giorni di Natale e di Pasqua.
Ponti come da calendario.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
4) I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative al sistema educativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Disporsi che i ricorrenti si impegnino ad introdurre nella vita delle figlie la presenza di nuovi partners con gradualità, quando la relazione presenti caratteri di serietà e stabilità, evitando sino a qual momento la compresenza dei nuovi partners e delle figlie durante i pernotti.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Assegnarsi l'immobile di residenza familiare alla sig.ra che lo abiterà Pt_1
con le figlie.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario delle figlie in forma diretta.
Spese straordinarie, come disciplinate ed individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori nella misura del 50%, con la precisazione di ricomprendervi tra esse anche quelle necessarie all'acquisto dei buoni pasto.
7) Assegno unico familiare suddiviso al 50% tra i genitori.
8) Disporsi che ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente,
7 provveda al proprio mantenimento.
9) Spese e competenze legali, spese generali, CPA ed IVA, rifusi.
Per il PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori (38 anni) e (37 anni) si sono sposati nel Parte_1 CP_1
2013, hanno avuto due figlie: e rispettivamente di 9 e 6 anni. Per_1 CP_2
Attualmente le figlie vivono con la madre, nella casa familiare di proprietà della stessa, mentre il signor nel dicembre 2023, a causa della crisi in CP_1
atto tra i coniugi, si è trasferito presso i propri genitori e ha recentemente sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento situato a
Valdobbiadene.
La signora è un'impiegata e percepisce uno stipendio di circa 1700,00 Pt_1
€ netti al mese, anche se da febbraio 2024 l'impresa per cui lavora fa uso della
Cassa integrazione con riduzione dell'attività lavorativa e pertanto nei prossimi mesi subirà una diminuzione dello stipendio.
Il signor fino al dicembre 2022 ha lavorato come ufficiale della CP_1 [...]
, in tale periodo ha vissuto lunghi periodi lontano dalla famiglia, Org_2
dall'aprile 2023 è impiegato presso la e guadagna circa Organizzazione_3
2200,00 € netti al mese (suddividendo il totale annuale per 12 mensilità, v. doc.
7 resistente, dal quale risulta che lo stipendio lordo mensile è di € 2600,00 e tenuto conto che le mensilità sono 15).
La situazione patrimoniale dei coniugi non presenta differenze di rilievo.
Sussiste un contrasto tra i coniugi in ordine ai pregressi rapporti di debito/credito che non rileva nella presente causa.
Il punto fondamentale di disaccordo tra i coniugi riguarda la collocazione delle
8 figlie. La madre chiede il collocamento prevalente presso di sé, il padre chiede un collocamento paritario.
In proposito si devono tenere in considerazione in primo luogo due elementi oggettivi:
1) le bambine fin dalla nascita hanno vissuto in prevalenza con la madre, in quanto, come si è detto, fino al dicembre 2022 il padre trascorreva lunghi periodi di tempo lontano dalla famiglia per ragioni di lavoro;
2) l'attuale assetto delle visite prevede che le bambine stiano col padre presso l'abitazione dei nonni paterni a weekend alternati e con uno o due pernottamenti alla settimana, a seconda di quanto avviene nei weekend.
La personalità del padre presenta alcuni profili di criticità. In proposito va evidenziato che egli a) dopo essersi allontanato da casa ha contribuito in minimissima parte al mantenimento delle bambine (v. verbale dell'udienza del 20.2.2024);
b) ha ammesso di avere minacciato di suicidarsi, di avere usato qualche prepotenza nei confronti della moglie (“qualche trattenuta” e un paio di ingressi in casa contro la volontà della moglie), tendendo comunque a minimizzare la gravità delle proprie condotte (v. verbale cit.).
Il signor non è riuscito a elaborare la ferita della separazione, tant'è che CP_1
sta seguendo un percorso di sostegno personale con una psicologa (pag. 8 della memoria di costituzione e doc. 15 resistente).
Considerata la conflittualità tra i genitori non è opportuno, nell'interesse delle minori, l'affidamento paritario. Pertanto, sia in considerazione della consolidata abitudine delle minori a stare con la madre, sia della maggiore affidabilità di quest'ultima come figura genitoriale più solida, va mantenuto il
9 regime di collocamento attualmente in essere.
In forza del collocamento presso la madre la casa coniugale va assegnata a quest'ultima che, del resto, ne è proprietaria. Va dato atto che il signor CP_1
concorda sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Assegni di mantenimento. L'assegno unico universale è attualmente percepito per l'intero dalla madre. Tenuto conto di tale entrata e della disparità reddituale tra i coniugi l'assegno di mantenimento per le figlie può quantificarsi in € 270,00 ciascuna, a condizione che l'AUU continui ad essere interamente percepito dalla madre. Qualora invece l'assegno unico venga diviso a metà tra i coniugi l'assegno di mantenimento per le figlie viene elevato ad € 370,00 ciascuna. Il pagamento dell'assegno si fa decorrere dal mese in cui il signor ha abbandonato la casa coniugale, dato che fino a quel CP_1
momento, per quanto risulta, ha contribuito regolarmente al menage familiare.
I coniugi concordano che le spese straordinarie, da individuare in base al
Protocollo del Tribunale di Treviso, siano ripartite in misura paritaria.
Per la disciplina delle visite paterne si rimanda al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si provvede d'ufficio sull'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando
- dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
n. a VALDOBBIADENE (TV) il 03/11/1985 C.F._1
e C.F. n. a CP_1 C.F._2
MONTEBELLUNA (TV) il 24/12/1986, unitisi in matrimonio il
12/10/2013 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
10 VALDOBBIADENE
- affida le figlie minori, e ai genitori in modo condiviso, con Per_1 CP_2
collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale sita in Valdobbiadene, Via XXV Aprile 1945 n. 35/A, ove la signora continuerà ad abitare insieme alle figlie minori;
Pt_1
- il padre potrà vedere le figlie quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni delle minori e previo avviso, anche telefonico, di almeno 24 ore, alla madre. Potrà, inoltre, tenere con sé le figlie e Per_1 CP_2
secondo il seguente calendario: fine settimana alternati: andrà a prendere le figlie il venerdì sera alle ore
18.30 presso l'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera dopo cena (alle 20.30); giorni infrasettimanali: potrà tenerle un giorno infrasettimanale con pernotto (individuato nel martedì), la settimana in cui il padre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori alle ore 18:30 direttamente dalla madre e le riporterà a scuola la mattina seguente;
il padre, inoltre, potrà tenere le figlie due giorni alla settimana compreso il pernotto (individuati nel martedì e giovedì), la settimana in cui la madre avrà con sé le figlie durante il weekend. In questo caso il padre andrà a prendere le figlie minori il martedì e giovedì dalla madre alle ore
18.30 anche con l'aiuto dei familiari, e le riporterà a scuola la mattina seguente;
- ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza di e con CP_2 Per_1
ciascun genitore potrà essere concordato tra gli stessi, compatibilmente con le esigenze delle figlie.
11 - Ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro ogni notizia di rilievo che riguardi le minori.
- Nelle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni delle minori, i genitori seguiranno il seguente calendario:
- durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con le figlie il giorno di Natale, potrà trascorrere con le minori il giorno di Pasqua e viceversa;
in particolare,
- potrà trascorrere con le figlie, sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che le figlie possano trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza della durata di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie. Vista la tenera età delle figlie, il genitore che non è in vacanza con le stesse, potrà telefonare una volta al giorno per salutarle e comunque visitarle, previo avviso all'altro genitore di almeno 24 ore;
- le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
- entrambi i genitori potranno festeggiare assieme il compleanno delle figlie o comunque potranno far visita alle stesse nel giorno del loro
12 compleanno.
- Allorquando le minori saranno in custodia a uno dei genitori, l'altro potrà liberamente telefonare per sentire entrambe.
- Condanna il signor a rifondere alla signora CP_1 Parte_1
le spese di causa, che liquida in € 3600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza.
Treviso, 29/02/2024
Il Presidente Est. dott. Antonello Fabbro
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