Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 797 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Palmi Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), via Dante n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Morgante che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello
– appellante-
E
(C.F. ) – già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via P. Foti n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Gangemi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Gilardi in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHE'
CP_3
-appellato contumace-
587/2019, pubblicata l'11.06.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 24.04.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza impugnata n.587/2019 del Tribunale Civile di Palmi, emessa nel procedimento N.R.G. 473/2016, mai notificata, con l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione di primo grado cosi come precisate in comparsa conclusionale, riportate in Atto di Appello ed appresso trascritte: - riconoscere e dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto condannare l
[...]
a restituire all'attrice la somma stessa di euro 10.000,00 con rivalutazione monetaria ed CP_4 interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
riconoscere e dichiarare tenuta l' Controparte_4
nei limiti dell'arricchimento, ad diminuzione patrimoniale;
indennizzare l'attrice della
[...] correlativa - riconoscere e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno conseguito dalla perdita di chance(ex art.2043 c.c.) e pertanto condannare la CO convenuta al pagamento della somma ritenuta con quantificazione in via equitativa;
riconoscere e dichiarare l'effettivo danno subito dall'attrice per i patimenti ed il disagio subito a causa della situazione illegittima de quo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in corso di causa, o comunque secondo equità. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condannare la Convenuta CO al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento delle competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 23.04.2024, i procuratori dell'appellata così precisavano le conclusioni “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito, così giudicare: respingere il gravame accertando e dichiarando che le domande attoree sono infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, dichiarare tenuto e condannare a manlevare da ogni e qualsiasi CP_3 Controparte_1 importo che la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore di parte attrice. In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palmi, l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per sentire “riconoscere e dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare a restituire la somma di €. 10.000,00 con rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
riconoscere e dichiarare tenuta nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare l'attrice della correlativa Controparte_1 diminuzione patrimoniale;
riconoscere e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno conseguito dalla perdita di chance e, per l'effetto, condannare la CO convenuta al pagamento della somma ritenuta con quantificazione in via equitativa;
riconoscere e dichiarare l'effettivo danno subito dall'attrice per i patimenti ed il disagio subito a causa della situazione illegittima de quo e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in corso di causa o comunque secondo equità”.
Esponeva parte attrice:
-di essere stata contattata, nel mese di novembre 2013, da promotore CP_3 finanziario per conto dell' per l'esame di una proposta di Controparte_1 investimento in prodotti assicurativi della CO;
-che a tale proposta, illustrata con le caratteristiche di un'operazione sicura e di ottimo rendimento, decideva di aderire versando, in un'unica soluzione, la somma di
€.10.000,00, a mezzo di due assegni bancari non trasferibili (n. 3656371922 datato
12.11.2013 di €. 5.000,00 e n. 3656371923 datato 12.11.2013 di €. 5.000,00), intestati ad e consegnati al Controparte_1 CP_3
-che di seguito il CU rilasciava “dichiarazione di ricevuto pagamento” dei suddetti importi, riportante gli estremi del versamento, il numero delle polizze e la rendita annua, con apposto timbro della CO;
Controparte_2
-che il le assicurava che, per tale tipo di operazione, non era necessario CP_3 sottoscrivere alcuna documentazione e che, comunque, ogni documento inerente all'investimento in questione sarebbe rimasto custodito nell'archivio della CO;
-che, nel mese di febbraio 2014, aveva tentato, più volte ed invano, di contattare il CP_3 per ottenere informazioni sul buon esito dell'investimento e che, per tale ragione, si era recata personalmente presso gli uffici dell' ove aveva appreso Controparte_1 che la somma da lei versata nelle casse della CO non era stata utilizzata per l'acquisto di alcuno strumento finanziario di investimento;
-che, con racc. a.r. del 13.01.2015 e pec del 9.04.2015, aveva richiesto, inutilmente, all' la produzione della documentazione afferente l'operazione Controparte_1 effettuata;
-che era del tutto evidente che la convenuta si era indebitamente appropriata, senza titolo, dell'importo di €. 10.000,00 di cui chiedeva la ripetizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa responsabile dei fatti oggetto di causa, per essere CP_3 manlevata nell'ipotesi di eventuale accoglimento delle pretese avversarie e, nel merito, contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto.
Autorizzata la chiamata del terzo, rimaneva contumace CP_3
Istruito il giudizio con prova testimoniale e documentale, all'udienza del 4.09.2019, le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 587/2019, il Tribunale di Palmi, rigettava la domanda proposta condannando l'attrice alla rifusione delle spese legali in favore della CO convenuta.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, l' (succeduta alla già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, rilevando l'infondatezza del gravame CP_2 proposto con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Rimaneva contumace, anche in questa sede, CP_3
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente CP_3 evocato in giudizio e non costituitosi.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta “l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie”, come operate dal Tribunale, asserendo di avere dimostrato – sia documentalmente che a mezzo di prova testimoniale - la fondatezza della domanda attrice di restituzione e, nello specifico, di avere corrisposto, alla
CO convenuta, la somma di €.10.000,00 in mancanza di un titolo giustificativo di pagamento.
Sul punto, precisa che, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado - copia n. 2 assegni bancari dell'importo complessivo di €. 10.000,00 intestati all' Controparte_1 muniti di clausola di non trasferibilità e girati per l'incasso, estratto del c/c e atto di scrittura privata - si evinceva, pacificamente, il pagamento eseguito ed incassato dalla convenuta
Assicurazione e che, “in difetto di una causa debendi”, quest'ultima doveva essere condannata alla restituzione delle somme, con rivalutazione monetaria ed interessi, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale, da quantificarsi in via equitativa.
Chiede, quindi, in riforma della sentenza di primo grado che, questa Corte, accolga la domanda come proposta con l'atto introduttivo, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
Deve premettersi che la domanda introduttiva del giudizio è da ricondursi nell'alveo di cui all'art. 2033 c.c. avendo lamentato, parte attrice, un'erogazione di somme senza titolo e chiesto, di conseguenza, la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse.
Qualificazione, quest'ultima, discendente dal chiaro tenore globale dell'atto difensivo ed evidentemente non sovvertita dai richiami, pure presenti nell'atto, all'art. 2041, considerando che, nell'ambito dell'operazione qualificatoria a sé unicamente riservata, il Giudice “non è vincolato dal nomen iuris indicato dalla parte e dalle norme giuridiche al riguardo citate”, rientrando nel suo esclusivo potere-dovere “individuare”, sulla base delle evenienze esposte,
“le norme di diritto conseguentemente applicabili” (Cass. n. 13602/2019, cit.; Cass. civ.,
14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 24/07/2013, n. 17931).
Ed invero, è pacifico che parte attrice mirava, in primo luogo, a conseguire la ripetizione dell'indebito - avendo appunto prioritariamente chiesto la “restituzione” dell'importo versato “senza titolo” - a prescindere dall'altrui arricchimento (rilevando quest'ultimo, come noto, solo nell'azione ex art. 2041 c.c., ma non anche in quella ex art. 2033 c.c.), avendo, poi, plausibilmente fatto riferimento all'actio de in rem solo in via gradata e per l'ipotesi in cui la prioritaria e principale azione sperimentata non fosse stata ritenuta meritevole di accoglimento.
Acclarata la natura della domanda effettivamente proposta, ai sensi del richiamato art. 2033 c.c. “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” sicché, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, gli elementi da accertare, ai fini della configurabilità della responsabilità in argomento, sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Fatte queste doverose premesse, ritiene questa Corte, contrariamente al primo
Giudice, che parte attrice, in primo grado, abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante avendo, in effetti, dimostrato di avere eseguito una prestazione non dovuta, in favore della CO convenuta, che, di conseguenza, deve essere, da quest'ultima, restituita in quanto indebitamente percepita.
Ed invero, ai fini dell'azione ex art. 2033 c.c., quel che rileva è solo l'oggettiva circostanza dell'intervenuto spostamento patrimoniale privo di causa (essendo l'istante appunto tenuto solo ad allegare l'inesistenza della iuxta causa obligationis), restando, invece, del tutto irrilevante ogni profilo subiettivo e, in particolare, la condizione soggettiva del solvens (e.g. il suo versare in errore o ignoranza, scusabile o meno, “essendo ininfluente”, pertanto, che “il solvens ritenga di aver effettuato il pagamento nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione” – cfr. Cass. n. 7066/2019, cit.).
Nella vicenda de quo non può non rilevarsi la sussistenza dei presupposti richiamati, individuabili, il primo, nell'avvenuta erogazione in favore della CO della somma di €.10.000,00 - tramite n. 2 assegni bancari di €. 5.000,00 non trasferibili intestati ad
– e, il secondo, nella circostanza che la CO ha Controparte_1 incassato la suddetta somma di denaro – come si evince dalla girata apposta sul retro dei titoli che reca il timbro e la firma della CO oltre al timbro “valuta per l'incasso” Banco di Napoli da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento sul conto corrente dell' - CP_1 senza effettuare la dovuta controprestazione, con l'ovvia conseguenza che non aveva alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrisposto.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, è d'obbligo ricordare che l'art. 43, comma 1, legge bancaria, prevede, a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che quest'ultimo, in quanto munito di clausola “non trasferibile”, non possa essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso.
Tale disposizione, posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, mette il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedisce la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione. È da ritenere dunque che, non altri, se non beneficiaria degli Parte_2 assegni, avrebbe potuto incassare il titolo emesso in suo favore.
Avendo, quindi, la parte istante dimostrato, per tabulas e a mezzo testi, l'intervenuta emissione, consegna ed incasso degli assegni non trasferibili, in favore della CO convenuta e, non avendo, quest'ultima, invece provato, come pur necessario, il mancato incasso degli stessi, l'onere della prova gravante su parte attrice deve ritenersi compiutamente assolto, risultando senz'altro dimostrato tanto il “pagamento” quanto il suo carattere “indebito”.
Conformemente “nel giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da uno giusta causa” (C.C. n. 19902/2015); “proposta domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (C.C.
n.1734/2011).
Conclusivamente sul punto, dalle risultanze istruttorie e documentali agli atti del giudizio di primo grado emerge la responsabilità della in ordine Controparte_1 all'indebito pagamento effettuato da parte attrice in assenza di alcun sinallagma e/o emissione di polizza, sicché l'appellata CO deve essere condannata alla restituzione delle somme percepite senza titolo, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di negoziazione degli assegni avvenuta ad opera dell'intermediario della
CO Assicuratrice.
Con riferimento, invece, alla domanda risarcitoria per la perdita di chance, commisurata al rendimento delle due polizze “asseritamente acquistate” deve precisarci che la figura dell'intermediario assicurativo e la relativa attività sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 209 del 2005, e consistono nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
La responsabilità indiretta della CO mandante verso il cliente, per la condotta riferibile al mandatario ha natura oggettiva e scaturisce dalla mera esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del mandatario ed il danno, operando in virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 c.c, anche per gli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari del mandatario, atteso che la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandatario concerne ai rapporti interni.
La natura oggettiva della responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 c.c. sorge, quindi, per effetto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, in difetto di rilevanza della continuità dell'incarico e della stessa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, non può ritenersi integrata la responsabilità colposa del creditore che abbia concorso a cagionare il danno, atteso che non emergono dagli atti profili di
“collusione” tra cliente e promotore, considerato, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che “in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente;
né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio – economiche” (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza del 27 febbraio 2020,
n. 5432 riprendendo un principio di diritto in precedenza espresso dalla Cassazione
Civile, Sezione I, 24 marzo 2011, n. 6829, Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 13 maggio 2016, n. 9892, Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 1 marzo 2016, n. 4037).
La giurisprudenza sopra richiamata ha, così, risolto la questione della responsabilità della banca per la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario ed il principio espresso deve ritenersi applicabile, in ragione delle evidenti analogie, al caso del danno arrecato dal promotore di prodotti assicurativi.
Sussistono, dunque, i presupposti per ritenere ipotizzabile la responsabilità risarcitoria della compagnia assicurativa, per il danno cagionato dal preposto intermediario.
Tanto premesso, ai fini della risarcibilità del danno in questione, l'attrice doveva provare, così come in effetti ha fatto, di avere versato delle somme per l'acquisto di prodotti assicurativi della CO e che, per fatto imputabile esclusivamente al comportamento illegittimo della proponente, la stessa non avesse potuto conseguire il risultato economico prospettatole dalla CO Assicurativa.
Conformemente “la chance è essa stessa un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo probabilistico e bastato su presunzioni” (C.C. n.6506/1985; C.C. n.
8458/2000; C.C. 5119/2010) e “la lesione della chance è un danno attuale che riguarda la possibilità di conseguire un vantaggio futuro” (C.C. n. 21619/2007).
Ciò chiarito, essendo senz'altro conseguita, dalla mancata confluenza della somma erogata dalla nei prodotti assicurativi prospettati – peraltro come redditizi (v. Pt_1 scrittura privata allegata al fascicolo di parte attrice) - la perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo (atteso che l'attrice avrebbe potuto investire anche tali risparmi in un prodotto similare), la prova del danno deve ritenersi raggiunta non occorrendo, a tal riguardo, prove ulteriori.
Ovviamente, in assenza dei prodotti assicurativi acquistati, non essendo mai stati forniti dalla CO i relativi contratti, la liquidazione del danno non può che essere effettuata in via equitativa, riconoscendo, all'attrice, un tasso annuo, per i mancati interessi percepiti, nella misura del 2% annuo sull'importo di €.10.000,00 con decorrenza dalla data di negoziazione degli assegni, tenuto conto del tasso di rendimento minimo garantito dalle Polizze Vita negli anni di riferimento.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per patimenti e disagi, poiché il danno non risulta né allegato, né provato.
Deve, infine, essere disattesa la domanda di manleva, proposta in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento del gravame, dalla CO Assicurativa nei confronti del a mente della quale se la CO deve essere ritenuta responsabile … tenuto conto che i CP_3 fatti sono comunque riconducibili all'operato illecito di cui si è reso responsabile…lo CP_3 scrivente patrocinio formula domanda di manleva nei confronti dell'ex collaboratore che, pertanto, dovrà essere condannato a tenere indenne la CO da ogni e qualsivoglia esborso che questa dovesse essere dichiarata tenuta ad effettuare a favore dell'attrice” .
Ed invero, acclarato che, nella specie, l'azione proposta non era risarcitoria, bensì ripetitoria ex art. 2033 c.c. e che la CO è stata evocata, non quale responsabile per un'altrui illecito, ma quale effettivo legittimato passivo, la “manleva” esercitata (da qualificarsi come anticipata azione di regresso ex art. 2055 c.c, fatta valere dal “responsabile mediato o indiretto” ex art. 2049 c.c. “nei confronti dell'autore immediato del danno” ed esperibile “per l'intera somma” (cfr. Cass. civ., 5/07/2017, n. 16512 e Cass. civ., 09/03/1988, n. 2364) non può trovare accoglimento, non sussistendo, in difetto di una responsabilità risarcitoria e dunque di un esborso a titolo di “risarcimento” da “ripartire” fra i coobbligati (cfr. ancora Cass. n. 16512/2017, cit.), i presupposti per una pronuncia ex art. 2055, comma II, c.c..
Né può riconoscersi la fondatezza di una tale richiesta in quanto - al di là dei limiti derivanti dal giudicato e dalla diversità delle domande giustificanti la vocatio del terzo – occorre, in ogni caso, osservare che non sussistono i presupposti né per riconoscere tale terzo chiamato quale soggetto munito di effettiva legittimazione passiva, anche concorrente, rispetto all'altrui domanda (essendosi già evidenziato che in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. la legittimazione”, attiva o passiva, spetta invece esclusivamente al rappresentato) né per affermare la responsabilità di tale terzo chiamato a titolo risarcitorio (non ricorrendo, ante omnia, lo stesso presupposto del danno ingiusto) non potendosi ritenere tale la restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui restituzione al solvens, meramente ripristinatoria rispetto all'intervenuto spostamento patrimoniale privo di causa, non è dunque suscettibile di integrare un danno ingiusto.
A ciò si aggiunga che – anche a prescindere da ogni considerazione in punto di effettiva applicabilità della stessa alla vicenda in esame, non essendo stata avanzata azione risarcitoria, ma ripetitoria-restitutoria ex art. 2033 c.c. - parte attrice ha consegnato al promotore della
CO delle somme di denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle ovvero “assegni non trasferibili intestati alla CO Assicurativa, per l'acquisto di prodotti assicurativi/finanziari intermediati dalla compagnia madre”.
Sicché è da escludersi che la consegna di denaro a mezzo assegni non trasferibili intestati alla CO - muniti di girata apposta sul retro dei titoli che reca il timbro e la firma della CO oltre al timbro “valuta per l'incasso” - abbia generato l'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Alcuna statuizione è da assumersi con riguardo all'appellato considerando l'esito CP_3 del gravame e la sua mancata costituzione mentre, per il resto, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del
4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00 Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 587/2019, Parte_1 pubblicata l'11.06.2019, così decide:
-preliminarmente, dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- nel merito, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla restituzione, in favore di della somma di €. 10.000,00, Parte_1 oltre interessi legali con decorrenza dal 12.11.2013 sino al soddisfo, ed al risarcimento del danno da perdita di chance, da quantificarsi nella misura del 2% annuo sull'importo di €.10.000,00 con decorrenza dal 12.11.2013 al soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore di quantificate per il primo grado di giudizio in €. 2.540,00 a titolo di Parte_1 compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- nulla per spese con riferimento a , rimasto contumace. Controparte_5
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)