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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12224 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
- RS, Brasile, il 04/03/1975, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
, codice fiscale brasiliano n. , nata a [...] - Persona_1 C.F._2
RS, Brasile, il 29/08/2006, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche nata a [...] - RS, Brasile il 24.07.1977, e Persona_2 [...] codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] -RS, Parte_2 C.F._3
Brasile, il 01/11/1999, tutti rappresentati e difesi a seguito di costituzione con nuovo difensore, dall'avv. stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Monica Callegari (C.F. con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._5
Udine, in Viale Ledra 108
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze
RESISTENTE- CONTUMACE
1 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze
INTERVENUTO
OGGETTO: diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come nelle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in Brasile, ivi
[...] coniugatosi nell'anno 1886 e infine ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, tradotto e apostillato.
In particolare, i ricorrenti deducevano che dall'unione coniugale tra l'avo emigrato e
[...]
è nato in data [...] il quale coniugandosi con Parte_3 Persona_4 CP_3
ha generato in data 01.10.1910 il quale coniugandosi con
[...] Persona_5 Persona_6
, ha generato in data 15.05.1947 da e in data 02.09.1948
[...] Persona_7 Persona_8 da da a sua volta, coniugandosi con Per_9 Persona_8 Persona_7 Persona_8
, ha generato in data 04.03.1975 il ricorrente , da cui è Persona_10 Parte_1 nata la figlia, pure ricorrente, , nata in data [...]. Persona_1
Infine, coniugandosi con ha generato Parte_4 Persona_11 in data 27.03.1980 che, a sua volta, coniugandosi con Parte_5 Persona_12
ha generato in data 01.11.1999 il ricorrente
[...] Parte_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
2 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano
(l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
3 Quindi, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , CP_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
2. Nel merito
Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Pertanto, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_4
4 l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
5
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_6 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati e quindi:
• , nato a [...] - RS, Brasile il 04.03.1975, residente in [...]Parte_1
Ministro Ferreira Alves, 97, apt. 12, Perdizes, São Paulo - SP, Brasile CAP 05009-060 (cod. fisc. , C.F._6
• nata a [...] - RS, Brasile il 29.08.2006 (cod. fisc. Persona_1
), C.F._7
• nato a [...] - RS, Brasile il 01.11.1999, residente in [...]Parte_2
Josè Getúlio, numero 109, appartamento 63, Liberdade, São Paulo - SP, Brasile CAP 01.509-
001 (cod. fisc. ); C.F._8
sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese del giudizio.
Firenze, 12/12/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Il giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità ed i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12224 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
- RS, Brasile, il 04/03/1975, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
, codice fiscale brasiliano n. , nata a [...] - Persona_1 C.F._2
RS, Brasile, il 29/08/2006, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche nata a [...] - RS, Brasile il 24.07.1977, e Persona_2 [...] codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] -RS, Parte_2 C.F._3
Brasile, il 01/11/1999, tutti rappresentati e difesi a seguito di costituzione con nuovo difensore, dall'avv. stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Monica Callegari (C.F. con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._5
Udine, in Viale Ledra 108
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze
RESISTENTE- CONTUMACE
1 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze
INTERVENUTO
OGGETTO: diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come nelle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in Brasile, ivi
[...] coniugatosi nell'anno 1886 e infine ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, tradotto e apostillato.
In particolare, i ricorrenti deducevano che dall'unione coniugale tra l'avo emigrato e
[...]
è nato in data [...] il quale coniugandosi con Parte_3 Persona_4 CP_3
ha generato in data 01.10.1910 il quale coniugandosi con
[...] Persona_5 Persona_6
, ha generato in data 15.05.1947 da e in data 02.09.1948
[...] Persona_7 Persona_8 da da a sua volta, coniugandosi con Per_9 Persona_8 Persona_7 Persona_8
, ha generato in data 04.03.1975 il ricorrente , da cui è Persona_10 Parte_1 nata la figlia, pure ricorrente, , nata in data [...]. Persona_1
Infine, coniugandosi con ha generato Parte_4 Persona_11 in data 27.03.1980 che, a sua volta, coniugandosi con Parte_5 Persona_12
ha generato in data 01.11.1999 il ricorrente
[...] Parte_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
2 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano
(l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
3 Quindi, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , CP_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
2. Nel merito
Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Pertanto, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_4
4 l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
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3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_6 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati e quindi:
• , nato a [...] - RS, Brasile il 04.03.1975, residente in [...]Parte_1
Ministro Ferreira Alves, 97, apt. 12, Perdizes, São Paulo - SP, Brasile CAP 05009-060 (cod. fisc. , C.F._6
• nata a [...] - RS, Brasile il 29.08.2006 (cod. fisc. Persona_1
), C.F._7
• nato a [...] - RS, Brasile il 01.11.1999, residente in [...]Parte_2
Josè Getúlio, numero 109, appartamento 63, Liberdade, São Paulo - SP, Brasile CAP 01.509-
001 (cod. fisc. ); C.F._8
sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese del giudizio.
Firenze, 12/12/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Il giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità ed i dati identificativi dei soggetti interessati.
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