Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta: Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. Dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 5299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 20/2/2025 e vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via M Parte_1
Mercati 39, presso lo studio dell'Avv Alfondo Celotto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Albania P_
13, via della Mercede 11, presso lo studio dell'Avv Andrea Marsili che la rappresenta e difende come da procura in atti APPELLATA
con l'intervento del P.G. in sede
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 12797/2023, pubblicata l'8/9/2023, notificata il 27/9/2023
Conclusioni: per l'appellante (note 14/2/2025) «Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il
- in via principale: accertare l'infondatezza dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla sig.ra P_ ai sensi dell'art. 269 cod.civ. e, per l'effetto, dichiarare che la
[...] sig.ra non è la figlia biologica del dott. P_ Parte_1
nonché dichiarare che la sig.ra non è
[...] P_ autorizzata ad assumere il cognome dell'appellante;
- in via subordinata: ritenere rilevante e non manifestamente infondata e, per l'effetto, sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 270, comma 1, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità del giudice di valutare l'ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità alla luce delle circostanze concrete e agli interessi dei terzi;
- ovvero, in via alternativa, sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 270, comma 1, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., nella parte in cui riconosce che l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile, anziché prevedere un termine di decadenza;
- per l'effetto, in caso di accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 270, comma 1, cod. civ., accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione di dichiarazione di paternità avanzata dalla sig.ra ». P_
Per l'appellata (note 19/2/2025): “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1 perché infondato sia in fatto sia in diritto oltre che del tutto carente di prova, per i motivi suesposti, con conseguente conferma delle statuizioni pronunciate con la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio oltre IVA e CPA., da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, ritenuta la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto con riferimento all'art 270 cod civ,
. ha dichiarato che è figlia biologica di P_
, autorizzandola ad assumere il cognome anche Parte_1 paterno, in modo da chiamarsi , Persona_1
. ha mandato all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza,
. ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite e di quelle di C.T.U. Nella sentenza si legge che
. la ha dedotto a) che, nel 2016, quando aveva 50 anni, è P_ stata resa edotta dalla madre che il suo padre biologico è l'odierno convenuto, b) che è già stata emessa sentenza (Tribunale di Bolzano n. 627/2018, passata in giudicato) che ha statuito che ella non è figlia biologica di (genitore all'anagrafe), c) che suo PE padre biologico è l'odierno convenuto,
. disposta C.T.U. per accertare se il convenuto sia il padre biologico della il non si è presentato per le P_ PT operazioni peritali, nonostante due convocazioni, sicchè deve farsi applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. 7092/2022, 28886/2019, 6025/15, 27237/08, 5116/03), secondo il quale il rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del DNA è valutabile ex art. 116, II comma, c.p.c. e può da solo dimostrare la fondatezza della domanda, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 270, comma 1, cod civ, segnalando che I) la aveva dedotto di aver appreso della vicenda nel 2016, II) nel P_ caso in esame non si poneva un problema di bilanciamento di valori di rango costituzionale come del resto segnalato dalla Suprema Corte in un caso aderente all'odierno, visto che il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale e l'incertezza su tale status può determinare uno stato di disagio e un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità, di modo che, attraverso la prevista imprescrittibilità dell'azione, il legislatore ha inteso riconoscere all'accertamento dello stato di filiazione una posizione preminente, III) non paragonabile è il caso in cui ad agire per far accertare la paternità biologica sia un minore o quello in cui si agisca per accertare l'identità della madre che al momento della nascita ha optato per l'anonimato o ancora quello afferente l'impugnazione del riconoscimento di paternità, IV) la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla questione in un caso aderente a quello in esame, che vede agire un figlio in età già adulta (Cass 7960/2017). Ha proposto tempestivo appello il adducendo PT
. la violazione e falsa applicazione art. 269 c.c. e art. 116, comma 2, c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 32 cost. – erronea ricostruzione del fatto – travisamento – irragionevolezza della motivazione – manifesta illogicita' della sentenza: in proposito ha osservato che i) manca la prova della relazione fra il deducente e la madre dell'appellata, avendo costei offerto una ricostruzione contraddittoria: la ha, infatti, riferito che la madre e il si P_ PE sono sposati nel 1964, che dopo un anno -nel 1965- la madre, in crisi col marito, si è trasferita a Roma ove è rimasta per circa un anno e ha incontrato il studente di medicina con il quale PT ha avuto una relazione sessuale/sentimentale, per poi tornare - allorquando era al quarto/quinto mese di gravidanza- dal marito che ha riconosciuto la bambina come figlia sua;
costui avrebbe, dunque, riconosciuto una figlia che sapeva non essere sua, visto che al momento del concepimento la crisi fra i due era acclarata e la moglie era lontana, ii) l'esame del DNA non può essere considerato l'unico elemento di valutazione, dovendo il risultato essere posto in correlazione con le dichiarazioni della madre che costituiscono un elemento indispensabile per l'accertamento della pretesa, iii) nonostante la contraddittorietà delle dichiarazioni della il P_ deducente, secondo il primo Giudice, avrebbe comunque dovuto sottoporsi all'esame del DNA, ciò che contrasta con l'art 32 Cost, iv) il comportamento processuale del deducente non può in tale contesto essere idoneo a fondare la domanda avversa,
. erroneità della sentenza -violazione e falsa applicazione art. 270, comma 1, c.c. – violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 30, 32 cost. – questione di legittimità costituzionale: v) la sentenza dà per appurato che la sarebbe stata resa edotta dalla vicenda solo P_ nel 2016 e che vi sarebbe stata la relazione fra la madre della P_
e il deducente, vi) l'art 270, comma 1, cod civ, sancendo l'imprescrittibilità dell'azione, non consente al giudice di operare alcun bilanciamento fra gli interessi in conflitto, dando assoluta preminenza al favor veritatis, il che si pone in conflitto con gli artt. 2, 3, 30, 32 cost., vii) Corte Cost 127/2020 (inerente la legittimità costituzionale dell'art 263 cod civ) ha invece chiarito che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha portato a negare l'assoluta preminenza del favor veritatis e ad affermare la necessità di una sua ragionevole comparazione con altri valori costituzionali, viii) l'esigenza di bilanciamento si pone quando l'attore propone la domanda in età più che matura (nella specie, all'età di cinquantaquattro anni), dopo che per tutta la vita ha goduto dell'affetto di una famiglia composta di un padre e di una madre e, a maggior ragione, quando si agisce nei confronti di un uomo anziano, con finalità che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della sua personalità individuale, in quanto palesemente fondate soltanto su altri interessi, tutt'altro che inviolabili, quali sono gli interessi economici ed ereditari, ix) dovrebbe infatti essere tutelato chi, per una intera vita, nulla ha saputo di un eventuale concepimento avvenuto in età giovanile e, sulla scorta di tale consapevolezza, ha costruito una propria famiglia e intessuto stabili relazioni familiari e sociali, poiché di contro sarebbe irragionevolmente frustrato il diritto inviolabile del (presunto) padre biologico, peraltro in età avanzata, alla integrità psicofisica propria e della propria famiglia, x) non si comprende perché una valutazione degli interessi coinvolti è consentita per il caso di impugnazione del riconoscimento già erroneamente avvenuto del figlio e non anche nel caso di azione di dichiarazione di paternità nei confronti di un presunto padre, incolpevolmente ignaro, x) non si vede perché al padre non possa essere riconosciuto il diritto all'anonimato tutelato per la madre biologica sul “presupposto al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato> (così Cass 22838/2016), xi) sulla questione la Corte Costituzionale non ha mai avuto modo di pronunciarsi. Ha chiesto alla Corte di xii) in via principale, accertare l'infondatezza dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ai sensi dell'art. 269 cod. civ. e, per l'effetto, P_ dichiarare che la predetta non è la figlia biologica del deducente, al contempo dichiarando che ella non è autorizzata ad assumere il cognome dell'appellante, xiii) in via subordinata, ritenere rilevante e non manifestamente infondata e, per l'effetto, sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 270, comma 1, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità del giudice di valutare l'ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità alla luce delle circostanze concrete e agli interessi dei terzi, ovvero, in via alternativa, sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 270, comma 1, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., nella parte in cui riconosce che l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile, anziché prevedere un termine di decadenza, xiv) per l'effetto, in caso di accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 270, comma 1, cod. civ., accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione di dichiarazione di paternità avanzata dalla Con vittoria di P_ spese, competenze e onorari, come per legge. Costituendosi, la ha dedotto che P_
. è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato del padre a sottoporsi al test del DNA come peraltro affermato dal recente arresto giurisprudenziale Cass Ord 28444/2023,
. in ogni caso, 1) il non ha mai contestato –ovvero PT radicalmente escluso- l'asserzione attorea di aver intrattenuto rapporti sessuali con la madre della odierna attrice nel 1965, essendosi limitato a dedurre di non averne ricordi (cfr. pag. 3, rigo IX della comparsa avversaria), 2) giungere persino a confessare la propria paternità rispetto alla deducente appellata laddove, nell'inciso di pagina 3, della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dichiara di non comprendere “invero come, a distanza di oltre cinquant'anni, vi sarebbe stato motivo, per la sig.ra di svelare alla figlia, Per_3 senza alcuna richiesta, la vera identità del padre quando la stessa era stata riconosciuta dal sig. !>, 3) allusioni PE avversarie – contenute a pagina 4 della comparsa – in merito alla condotta tenuta dal sig. , già sopra riportate, appaiono PE del tutto irrilevanti ai fini decisori del presente giudizio attesa la statuizione sul punto espressa, con efficacia di giudicato, dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n.627/2018 (cfr. documento attoreo n. 2)>,
. è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, visto che “proprio la previsione della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità —unitamente alla previsione che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'art. 269 comma 20 cod. Civ.– dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l'interesse all'accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta”. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Nell'udienza, cartolarizzata, del 20/2/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe e sono stati assegnati i termini per le conclusionali e le repliche, termini di cui entrambe le parti si sono avvalse.
L'appello va respinto. Con il primo motivo, il ha dedotto la violazione o falsa PT applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 269 cod. civ., in quanto il rifiuto da lui opposto allo svolgimento delle indagini ematologiche, essendo stato fondato sulla mancanza della dovuta prova in ordine alla sussistenza di una sua relazione con la madre della convenuta, non poteva essere considerato come ingiustificato: di conseguenza, il giudice non aveva la possibilità di trarre argomenti da un simile comportamento per accogliere la domanda di accertamento giudiziale della paternità. L'esame della censura richiede la ricostruzione delle prospettazioni di primo grado: al riguardo, va segnalato che
. A) la ha dedotto in citazione i) di aver saputo dalla madre P_ nel 2016 che ella, trovandosi in crisi col marito già nel primo anno di matrimonio, abbandonava il tetto coniugale, riparando presso la sorella a Roma ove, nel settembre 1965, incontrava il PT all'epoca studente universitario presso la facoltà di medicina, ed intratteneva con lo stesso una relazione sentimentale nel corso della quale è stata concepita l'odierna appellata (nata [...]); la madre pure le aveva riferito che, di fronte al disinteresse del che ha rifiutato di occuparsi del nascituro, essa era tornata PT dal marito che poi la riconosceva come figlia, ii) che alla contestazione del fatto da parte dell'odierna appellata, il PT nel sottrarsi all'esame del DNA, replicava che la madre aveva avuto all'epoca rapporti sessuali con tanti studenti e non solo con lui, iii) che, da una ricerca sul web, emerge che il studente di PT medicina all'epoca del concepimento della deducente ossia nel 1965, era divenuto ginecologo ed esercitava la professione in Roma, B) il ha, in comparsa, precisato che i) le vicende PT narrate, di cui “non ha e non potrebbe avere memoria alcuna, non appaiono convincenti”, ii) non si comprende in primo luogo perché, a distanza di 55 anni e dopo il riconoscimento del marito, la mamma abbia inteso svelare alla figlia la sua vera identità, iii) stanti il tempo trascorso e la presenza di un padre, l'assunto richiedeva prova rigorosa, considerato anche che il marito non poteva non immaginare, vista la pregressa lontananza ostativa dell'intrattenimento di rapporti intimi fra i coniugi, iv) contribuisce alla inverosimiglianza del narrato la situazione familiare dell'attrice che, da madre cinquantacinquenne di tre ragazzi di 36, 30 e 28 anni, si è rivolta al che, ormai ottantenne, non ha mai fatto parte PT della sua vita, v) mai ha avuto notizie dalla madre dell'attrice e
“assolutamente priva di valore, per la sua provenienza e il suo tenore letterale, pare” il doc 12 -lettera contenente la narrazione della vicenda resa alla figlia dalla madre- , oltre che formata al fine di precostituire la prova degli assunti avversi, vi) all'epoca dei fatti, egli poi risiedeva in Sicilia e veniva a Roma per sostenere gli esami,
. C) la ha i) nella memoria ex art 186 ter, comma 6, n 1, cpc, P_ rilevato come controparte non abbia specificamente contestato il contenuto del doc 12, limitandosi ad asserire “perplessità o anomalie rispetto all'azione esercitata” e abbia pure riconosciuto il fatto come reso evidente dal rigo XIV di pag 3; ha altresì contestato che il avendo l'obbligo delle frequenza delle lezioni, PT potesse risiedere stabilmente in Sicilia, ii) nella memoria istruttoria, chiesto l'interrogatorio formale del e la prova PT testimoniale, adducendo quale teste la madre nel Testimone_1 contempo instando per l'ammissione di ctu, D) il nella PT memoria ex art 183, comma 6, n 3, cpc, i) si è opposto all'ammissione della prova testimoniale, adducendo l'interesse del teste, legittimato alla partecipazione al giudizio e, comunque, palesemente inattendibile, e l'inammissibilità dei capitoli, contenenti valutazioni e connotati da tenore generico, ii) si è opposto all'ammissione della ctu. Il processo è poi proseguito con l'ordinanza del 9/6/2020, ammissiva della ctu previo implicito rigetto dell'istanza di prova orale della e, da ultimo, con la precisazione delle conclusioni, P_ avendo la (cfr note di trattazione scritta del 13/1/2023) chiesto P_ fra l'altro il “previo esperimento degli opportuni accertamenti e dell'istruttoria utile […], anche mediante l'accertamento della prova ematica di compatibilità del DNA”, mentre il (cfr PT note di trattazione scritta del 16/1/2023) si è fra l'altro riportato al contenuto della memoria ex art 183, comma 6, n 3, cpc. Tanto premesso, va osservato che non v'è stato riconoscimento da parte del che limitandosi a dire di non ricordare di aver PT avuto la relazione sentimentale menzionata da controparte, chiedeva darsi puntuale prova dell'avverso assunto, riconoscimento nemmeno correlabile, come vorrebbe la all'affermazione P_ della controparte secondo la quale [pag 3, rigo XIV, cfr supra sub Bii)] “non si comprende perché la madre, a distanza di oltre cinquant'anni, abbia svelato alla figlia, senza alcuna richiesta da parte di costei che era stata, infatti, riconosciuta dal marito, “la vera identità del padre”: l'asserto, infatti, mira a solo ad evidenziare perplessità per un disvelamento ritenuto inopportuno per tempistiche e per l'assenza di richiesta della parte interessata. Va aggiunto che non può darsi corso alla prova orale come richiesta in primo grado onde dimostrare la relazione sentimentale intercorsa fra la madre e il non avendo la instato per la relativa PT P_ ammissione nei suoi scritti difensivi di questo grado: va tuttavia preso atto che da tale prova può prescindersi, visto quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr ord 28444/2023), secondo la quale
. l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 14976/2007, Cass. 19583/2013, Cass. 3479/2016, Cass. 16128/2019)>,
. <è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti>. Quanto al fatto che la valutabilità ex art 116 cpc è consentita anche in base al solo rifiuto di sottoporsi agli esami ematologici “posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”, così come statuito da Cass 20235/2012 richiamata -oltre che dal primo Giudice- anche dal va osservato che PT
. le dichiarazioni della madre sono contenute nel “doc 12” che contraddistingue la lettera scritta all'odierna appellata dalla madre che, avendo ricevuto le “carte” del processo di disconoscimento, avvisa la figlia che non comparirà in Tribunale, nel contempo raccontandole del suo trasferimento a Roma nel settembre 1965, del suo incontro con un “ragazzo che studiava medicina a Roma, che si chiamava con il quale ebb[e] una storia d'amore con Persona_4 molteplici rapporti sessuali non protetti” e col quale “nel febbraio 1966 litig[ò]” e del suo ritorno in Alto Adige dal marito che la
“riprese a vivere con se”,
. di tale lettera, il contesta non il contenuto, quanto la PT provenienza dal soggetto che nemmeno potrebbe essere chiamato a deporre, in quanto “legittimato alla partecipazione al giudizio” (cfr memoria ex art 186, comma 1, n 3, cpc), dovendosi al riguardo segnalare che “nell'ipotesi di maggior età di colui che richiede l'accertamento di paternità non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre, ai sensi dell'art 276 cc u.c., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio. La madre potrà svolgere un intervento adesivo dipendente, allorché sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. Ma, in ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art 276 cod civ, correlata all'interpretazione dell'art 269, cc commi 2 e e 4, le dichiarazioni della madre vengono ad assumere un rilievo probatorio integrativo, ex art 116 cod proc civ quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art 246 cod proc civ” (così in motivazione Cass 6025/2015),
. non si ravvisano le dedotte contraddizioni nella ricostruzione della visto che è ben possibile che la bambina, nata a [...] 1966, P_ sia stata concepita insieme alla persona frequentata nell'autunno 1965 a Roma dalla madre, a nulla rilevando che il marito potesse essere consapevole del fatto che il concepimento poteva non vederlo coinvolto, vista la pregressa lontananza della moglie,
. piuttosto è da segnalare la coincidenza data dal fatto che la persona che la madre, nel 2017, riferiva di aver frequentato a Roma nel 1965 era uno studente di medicina che aveva il nome dell'odierno appellante e dal fatto che la persona che risponde al nome indicato dalla madre era iscritta alla facoltà di medicina dell'Università di Roma e quindi frequentava una facoltà che incoraggiava la partecipazione attiva alle attività formative, mantenendo quindi una presenza a Roma verosimilmente stabile e non solo parametrata al tempo necessario a sostenere gli esami. Conclusivamente, è da ritenere ingiustificato il rifiuto del PT di sottoporsi alle indagini ematologiche disposte dal primo Giudice che bene ha fatto a ritenere detta condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. ed idonea a dimostrare la fondatezza della domanda.
Quanto al motivo spiegato in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale non sembra superare lo scrutinio della
“non manifesta infondatezza”. Con un primo profilo di censura, il si duole PT dell'illegittimità dell'art 270 comma 1, cod civ, in relazione agli artt 2, 3, 30 e 32 Cost, nella parte in cui non prevede la possibilità del giudice di valutare la domanda alla luce delle circostanze concrete. In primo luogo, nel richiamare l'art. 3 Cost., egli ipotizza una disparità di trattamento, il che sottende un giudizio di eguaglianza che impone di valutare la norma che si assume illegittima in base al parametro del citato art 3, ponendola a raffronto con un'altra norma che, nel nostro caso, è da individuare, per quanto si trae dagli argomenti spesi, nella norma che tutela la donna che ha partorito in anonimato: il tertium comparationis non è conferente sol che si consideri che in detto ambito, come correttamente segnalato dal primo Giudice, viene in considerazione l'esigenza di non indurre costei ad effettuare, al momento del parto, scelte irreversibili in danno a sé stessa ed al figlio;
ugualmente, viene riconosciuta tutela alla madre anche dopo la morte, potendo il condizionamento avere luogo ugualmente al momento del parto anche al pensiero che un Giudice possa superare la sua volontà contraria e rimuovere l'anonimato in un secondo momento. L'irragionevolezza non risulta nemmeno dal raffronto con l'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, che impone al giudice di effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione: ciò perchè è “l'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis” ad escludere
“che in esse l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito)” (cfr Cass ord 2927/2025). Conclusivamente, le prospettive comparate sono differenziate da un elemento di razionale ragionevolezza In secondo luogo, il adduce la violazione dell'art. 30 PT
Cost., dimenticando che l'ultimo comma introduce una riserva di legge quanto a norme e limiti nella ricerca della paternità: il bilanciamento tra gli opposti interessi è dunque rimesso alla discrezionalità del Legislatore ed è incensurabile salvo il caso in cui appaia irragionevole: nel nostro caso, si ritiene recessiva l'aspettativa del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell'identità personale del figlio. La natura
“irragionevolmente discriminatoria” della norma denunciata di incostituzionalità, che si è esclusa con riferimento alle fattispecie su esaminate, non si apprezza nemmeno alla luce dell'argomento afferente la concessione alla madre di un potere -non informare il padre biologico della gravidanza per poi ravvedersi a distanza di decenni- da esercitarsi “a sua insindacabile discrezione”: invero, rispetto all'esigenza del figlio, è privo di concludenza il rilievo assegnato alla diversa posizione della madre e del padre, non potendosi oltretutto far ricadere sul figlio le conseguenze dell'agire materno. Con il secondo motivo si censura la non prescrittibilità dell'azione prevista dall'art. 270 cod. civ.: anche in questo caso, la questione non supera lo scrutinio della “non manifesta infondatezza”, dovendosi richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte e, in particolare, la sentenza n 24292/2015 ove si legge che questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, come già rilevato da questa Corte (v. Cass. n. 21980/2012 in motiv.; arg. ex n. 11934/2001), in linea con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato la crescente considerazione del favor veritatis, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini (Corte cost. n. SO e n. 266 del 2006): la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (Corte cost. n. 7/2012, n. 322/2011, n. 216 e 112/1997). Anche secondo questa Corte (Cass. n. 11887/2015) il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza sullo stato filiale può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 Cost. e 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale. La costruzione dell'identità personale non si esaurisce in esso ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle Corti alle istanze rivolte all'accesso alle proprie origini (Corte Cost. n. 278/2013 ha introdotto un temperamento all'assolutezza del diritto all'anonimato materno stabilito nell'art. 28, settimo coma, della legge n. 184/1983; v. Corte Edu Godelli c. Italia, 22 settembre 2012). A tanto si aggiunga che inammissibile laddove il proposito di fare introdurre per via giudiziale un termine di prescrizione o di decadenza per la dichiarazione giudiziale di paternità, a prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a quo, si scontra con il rilievo secondo cui solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità (v., con riguardo all'art. 263 c.c., Corte cost. n. 7/2012, n. 134/1985)> (così in motivazione Cass n 24292/2015 cit.). Resta assorbita la domanda volta a far accertare inammissibilità/infondatezza dell'azione spiegata, “in caso di accertamento della illegittimità costituzionale” denunciata. La sentenza impugnata va dunque confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede,
. rigetta l'appello,
. condanna l'appellante al pagamento in favore della delle P_ spese di lite che liquida in euro 6.300 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della Avv P_
Andrea Marsili, dichiaratosi antistatario,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto. Si comunichi Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/6/2025 Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori Il Presidente
Sofia Rotunno