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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11643/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.10.2024 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...], C.F. , C.F._1 residente in [...] cittadina: Italiana con l'Avv. Walter Felice (c.f. ) del Foro di Milano, e presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Milano, Via San Calimero n. 17, ha eletto domicilio telematico
e
2) , Controparte_1 nato il [...] in [...], C.F. , C.F._3 residente in [...], cittadino: Italiano con l'Avv. Laura Mainardi (c.f. ) del Foro di Monza, e presso il cui studio CodiceFiscale_4 in Monza, Via degli Zavattari n. 1, ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 01/10/2022 a Bergamo (BG), con Atto N. 143 parte 1 serie Nessuna - anno 2022, trascritto nei registri del medesimo Comune, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. I coniugi non hanno avuto figli
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Segrate, Via San Rocco 8, rimarrà in uso esclusivo al Sig. CP_1 che ne supporterà in via esclusiva oltre le utenze anche le spese condominiali ordinarie e del super condominio, sino a che la stessa non sarà venduta;
3) le imposte e le spese condominiali straordinarie eventualmente deliberate sino alla effettiva vendita devono intendersi ripartite secondo la proprietà;
4) allo scadere del mandato di agenzia senza il perfezionamento della compravendita, le parti dichiarano sin da ora di conferire altro mandato a parità di condizioni, salvo le stesse, di comune accordo, non intenderanno modificarle per interposizione dei rispettivi legali;
5) il TT rimarrà affidato in via esclusiva alla signora he ne supporterà ogni Per_1 Pt_1 onere e spesa, rinunciando il Sig. a qualsiasi diritto sulla stessa;
CP_1
6) essendo le parti economicamente autosufficienti, le stesse rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo reciproco di natura economica;
7) una volta venduta la casa coniugale, con incasso da parte di ciascun proprietario il corrispettivo in ragione della propria quota, con l'estinzione del mutuo oggetto di accollo da parte del Sig. , le parti non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per CP_1 qualsiasi ragione titolo o causa;
8) i ricorrenti dichiarano di concedersi sin d'ora il nulla-osta al rilascio dei passaporti o di ogni altro documento valido per l'espatrio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in data 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza, previa reciproca rinuncia al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato l'impossibilità riconciliativa, le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(MI), C.F. , residente in [...], e C.F._1 [...]
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], che hanno contratto C.F._3 matrimonio in data 01/10/2022 a Bergamo (BG), con Atto N. 143 parte 1 serie Nessuna - anno 2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Valentina Maderna Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG