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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
26V.G. 4218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4218/2024 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], l'[...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba, rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE STEFANIA, del Foro di Asti, come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Ceresole d'Alba rappresentato e difeso dall'avv. LICASTRO MAURIZIO, del Foro di Palmi, come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Bra (CN), il 04/10/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 36, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nate le figlie , il 05/02/2016 e , il 19/11/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: Per_ Le figlie e verranno affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza stabile presso l'abitazione della signora in Ceresole d'Alba, Via Regina Margherita Pt_1
n.36;
La casa coniugale viene assegnata alla signora , intestataria del contratto di locazione Pt_1 unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti e il signor , pur rivendicando la proprietà della Pt_2 cucina, ne concede l'uso alla della moglie;
Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle minori la somma mensile Pt_2 Pt_1 di € 400= per entrambi i figli (€ 200= per ciascun figlio) entro il 20 di ogni mese sul conto corrente che la signora ha già comunicato, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat al 100%;
Il signor dovrà corrispondere la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli che Pt_2 andranno concordate tra i coniugi salvo i casi di urgenza e le parti si accordano per seguire il protocollo d'Intesa n. 100 del 07/07/2017 siglato tra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti in ordine alle spese ordinarie e straordinarie in materia di separazione e dichiarano entrambi di conoscerne il contenuto e di averne ricevuta copia;
Il signor e la signora nulla oppongono affinchè le figlie frequentino entrambe corsi Pt_2 Pt_1 pomeridiani sportivi o ricreativi che verranno scelti liberamente dai figli e che già stanno frequentando;
I coniugi nulla oppongono reciprocamente affinchè nella gestione delle attività pomeridiane dei figli collaborino i nonni e gli zii materni e paterni che già si occupano di prelevare i nipoti a scuola e a portarli e prenderli presso le attività extrascolastiche;
la figlia maggiore frequenta la classe Per_1 terza presso la scuola Artuffi di Ceresole d'Alba con orario scolastico 7,20 – 17,30 (comprensivo di prescuola e doposcuola) e svolge canto e danza come attività pomeridiane nei giorni lunedì e mercoledì, i cui costi ammontano ad € 60,00 mensili per il canto ed € 385 annuali per la danza;
la Per_ piccola frequenta la scuola materna Artuffi di Ceresole d'Alba con orario 7,20 – 17,30; la figlia frequenta il doposcuola sino alle ore 17,30 con una spesa annuale di € 1.300,00 oltre ad € Per_1
2 Per_ 130,00 per il prescuola;
anche la figlia frequenta il doposcuola sino alle ore 17,30 con una spesa annuale di € 500,00; entrambe le figlie mangiano in mensa con un costo giornaliero di € 6,90 ciascuna;
Le spese del doposcuola e delle attività extrascolastiche sono divise a metà tra i coniugi.
Il costo della mensa rientra nel mantenimento ordinario e verrà pertanto pagato dalla madre.
La retribuzione della babysitter e del baby parking sono divise a metà tra i coniugi.
I coniugi concordano le seguenti condizioni di visita per i minori sottolineando che le parti potranno modificare tale accordo secondo le esigenze che sorgeranno, sia in relazione alle loro condizioni lavorative e alle esigenze dei figli, sempre di comune accordo per il bene delle minori.
Le visite per il padre saranno così distribuite: il signor potrà vedere le figlie a weekend alternati Pt_2 e trascorrere la giornata dal venerdì (all'orario in cui le bambine terminano la scuola) alla domenica, sino alle ore 21 quando egli dovrà accompagnarle a casa della madre.
Le figlie trascorreranno un giorno infrasettimanale con il padre, precisamente il giovedì, nella settimana in cui il padre non le vedrà nel weekend, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva, quando le riaccompagnerà alle rispettive scuole;
Il signor coadiuverà la signora negli impegni settimanali delle figlie e potrà previo Pt_2 Pt_1 accordo con la madre portare e prelevare le figlie a scuola o all'asilo.
VACANZE
Le figlie trascorreranno le vacanze secondo il seguente schema Natale: Vigilia di Natale ad anni alterni e Giorno di Natale a pranzo sempre ad anni alterni con la madre e con il padre;
Giorno di Santo
Stefano ad anni alterni e Capodanno sempre ad anni alterni con il padre e con la madre;
i bambini trascorreranno le vacanze di Natale per una settimana con il padre e per l'altra con la madre, per una settimana consecutiva ciascuno;
Pasqua e ET : Le figlie trascorreranno dette festività ad anni alterni con i rispettivi genitori
: Considerata l'età dei minori le figlie trascorreranno con il padre due settimane, Parte_3 anche non consecutive in qualche luogo di vacanza e, stante l'impossibilità per le minori di frequentare le rispettive scuole durante il periodo estivo, i coniugi divideranno al 50% le spese per eventuali campi estivi o babysitter che dovessero essere necessari;
i coniugi dovranno comunicare le proprie ferie estive e concordare il periodo di vacanza entro il mese di marzo di ogni anno;
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si accordano affinchè gli assegni per il nucleo familiare vengano percepiti al 100% dalla signora;
Pt_1
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
I coniugi dichiarano che le autovetture sino ad oggi nella disponibilità della famiglia sono l'Audi tg. FH069KZ di proprietà della sig.ra e la Fiat Panda tg.GM415NH utilizzata dal sig. e di Pt_1 Pt_2 proprietà della ditta AL RA;
Il sig. si impegna a rimborsare mensilmente la somma di € 60,00 per n.22 mesi relativa ad un CP_1 finanziamento contratto dalla sig.ra nell'esclusivo interesse del marito;
Pt_1
Per quanto attiene alla suddivisione di suppellettili e doni di nozze, i coniugi danno atto di aver già raggiunto un separato accordo e di aver già diviso quanto di loro rispettiva spettanza;
I coniugi si impegnano a comunicare preventivamente l'uno all'altro la presenza di eventuali compagni nella loro vita sentimentale prima di presentarli alle figlie;
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto.
3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4218/2024 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], l'[...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba, rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE STEFANIA, del Foro di Asti, come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Ceresole d'Alba rappresentato e difeso dall'avv. LICASTRO MAURIZIO, del Foro di Palmi, come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Bra (CN), il 04/10/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 36, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nate le figlie , il 05/02/2016 e , il 19/11/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: Per_ Le figlie e verranno affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza stabile presso l'abitazione della signora in Ceresole d'Alba, Via Regina Margherita Pt_1
n.36;
La casa coniugale viene assegnata alla signora , intestataria del contratto di locazione Pt_1 unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti e il signor , pur rivendicando la proprietà della Pt_2 cucina, ne concede l'uso alla della moglie;
Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle minori la somma mensile Pt_2 Pt_1 di € 400= per entrambi i figli (€ 200= per ciascun figlio) entro il 20 di ogni mese sul conto corrente che la signora ha già comunicato, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat al 100%;
Il signor dovrà corrispondere la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli che Pt_2 andranno concordate tra i coniugi salvo i casi di urgenza e le parti si accordano per seguire il protocollo d'Intesa n. 100 del 07/07/2017 siglato tra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti in ordine alle spese ordinarie e straordinarie in materia di separazione e dichiarano entrambi di conoscerne il contenuto e di averne ricevuta copia;
Il signor e la signora nulla oppongono affinchè le figlie frequentino entrambe corsi Pt_2 Pt_1 pomeridiani sportivi o ricreativi che verranno scelti liberamente dai figli e che già stanno frequentando;
I coniugi nulla oppongono reciprocamente affinchè nella gestione delle attività pomeridiane dei figli collaborino i nonni e gli zii materni e paterni che già si occupano di prelevare i nipoti a scuola e a portarli e prenderli presso le attività extrascolastiche;
la figlia maggiore frequenta la classe Per_1 terza presso la scuola Artuffi di Ceresole d'Alba con orario scolastico 7,20 – 17,30 (comprensivo di prescuola e doposcuola) e svolge canto e danza come attività pomeridiane nei giorni lunedì e mercoledì, i cui costi ammontano ad € 60,00 mensili per il canto ed € 385 annuali per la danza;
la Per_ piccola frequenta la scuola materna Artuffi di Ceresole d'Alba con orario 7,20 – 17,30; la figlia frequenta il doposcuola sino alle ore 17,30 con una spesa annuale di € 1.300,00 oltre ad € Per_1
2 Per_ 130,00 per il prescuola;
anche la figlia frequenta il doposcuola sino alle ore 17,30 con una spesa annuale di € 500,00; entrambe le figlie mangiano in mensa con un costo giornaliero di € 6,90 ciascuna;
Le spese del doposcuola e delle attività extrascolastiche sono divise a metà tra i coniugi.
Il costo della mensa rientra nel mantenimento ordinario e verrà pertanto pagato dalla madre.
La retribuzione della babysitter e del baby parking sono divise a metà tra i coniugi.
I coniugi concordano le seguenti condizioni di visita per i minori sottolineando che le parti potranno modificare tale accordo secondo le esigenze che sorgeranno, sia in relazione alle loro condizioni lavorative e alle esigenze dei figli, sempre di comune accordo per il bene delle minori.
Le visite per il padre saranno così distribuite: il signor potrà vedere le figlie a weekend alternati Pt_2 e trascorrere la giornata dal venerdì (all'orario in cui le bambine terminano la scuola) alla domenica, sino alle ore 21 quando egli dovrà accompagnarle a casa della madre.
Le figlie trascorreranno un giorno infrasettimanale con il padre, precisamente il giovedì, nella settimana in cui il padre non le vedrà nel weekend, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva, quando le riaccompagnerà alle rispettive scuole;
Il signor coadiuverà la signora negli impegni settimanali delle figlie e potrà previo Pt_2 Pt_1 accordo con la madre portare e prelevare le figlie a scuola o all'asilo.
VACANZE
Le figlie trascorreranno le vacanze secondo il seguente schema Natale: Vigilia di Natale ad anni alterni e Giorno di Natale a pranzo sempre ad anni alterni con la madre e con il padre;
Giorno di Santo
Stefano ad anni alterni e Capodanno sempre ad anni alterni con il padre e con la madre;
i bambini trascorreranno le vacanze di Natale per una settimana con il padre e per l'altra con la madre, per una settimana consecutiva ciascuno;
Pasqua e ET : Le figlie trascorreranno dette festività ad anni alterni con i rispettivi genitori
: Considerata l'età dei minori le figlie trascorreranno con il padre due settimane, Parte_3 anche non consecutive in qualche luogo di vacanza e, stante l'impossibilità per le minori di frequentare le rispettive scuole durante il periodo estivo, i coniugi divideranno al 50% le spese per eventuali campi estivi o babysitter che dovessero essere necessari;
i coniugi dovranno comunicare le proprie ferie estive e concordare il periodo di vacanza entro il mese di marzo di ogni anno;
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si accordano affinchè gli assegni per il nucleo familiare vengano percepiti al 100% dalla signora;
Pt_1
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
I coniugi dichiarano che le autovetture sino ad oggi nella disponibilità della famiglia sono l'Audi tg. FH069KZ di proprietà della sig.ra e la Fiat Panda tg.GM415NH utilizzata dal sig. e di Pt_1 Pt_2 proprietà della ditta AL RA;
Il sig. si impegna a rimborsare mensilmente la somma di € 60,00 per n.22 mesi relativa ad un CP_1 finanziamento contratto dalla sig.ra nell'esclusivo interesse del marito;
Pt_1
Per quanto attiene alla suddivisione di suppellettili e doni di nozze, i coniugi danno atto di aver già raggiunto un separato accordo e di aver già diviso quanto di loro rispettiva spettanza;
I coniugi si impegnano a comunicare preventivamente l'uno all'altro la presenza di eventuali compagni nella loro vita sentimentale prima di presentarli alle figlie;
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto.
3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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