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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel.; dr. Caterina Costabile Giudice;
dr. Valentina Chiosi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRIERO Parte_1 C.F._1
ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 C.F._2
MARIA
CONVENUTO/I nonché
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione figli naturali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c., dopo aver premesso in fatto che:
- la ricorrente ha convissuto more uxorio con , dalla cui unione è Parte_1 Controparte_1 nata la figlia (17.10.2013), riconosciuta da entrambi;
Per_1
- la convivenza è cessata il 7 giugno 2024, quando il resistente ha abbandonato il domicilio familiare sito in Salerno, in Viale delle Ginestre n. 48, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente;
- la ricorrente, per scelta condivisa, non ha intrapreso attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, mentre il resistente percepisce redditi elevati (circa € 198.494 annui) e ha garantito un tenore di vita molto alto (viaggi, yacht, Porsche Cayenne, collaboratrice domestica, corsi privati per la figlia);
- dopo la cessazione della convivenza, il resistente non ha versato alcun contributo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, lasciando la figlia priva di mezzi, mentre la madre è disoccupata ha domandato: 1) l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
3) l'assegnazione della casa familiare alla madre;
4) la condanna del padre al pagamento di €5.000 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, rivalutabile ISTAT, oltre metà spese straordinarie;
5) gli arretrati per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 in unica soluzione;
con vittoria di spese, diritti e onorari al procuratore antistatario.
Con memoria di costituzione e risposta depositata tempestivamente, il resistente, dopo aver premesso in fatto che:
- ha avuto una relazione con , dalla quale è nata la figlia (17.10.2013); Parte_1 Per_1
- la convivenza è cessata definitivamente nell'ottobre 2024, con consegna delle chiavi della casa familiare alla;
Pt_1
- non corrisponde al vero che il resistente abbia abbandonato il domicilio nel giugno 2024 senza provvedere alla figlia: egli ha continuato a frequentare la casa fino a ottobre e ha sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie, versando da settembre €1.000 mensili più circa €500 per attività extrascolastiche;
- nei mesi di luglio e agosto 2024 la famiglia ha trascorso vacanze insieme (Grecia e a spese Per_2 del resistente;
- la ricorrente ostacola la frequentazione padre-figlia, imponendo limitazioni arbitrarie e condizionando la minore, con grave pregiudizio al diritto alla bigenitorialità;
- la ricorrente non è priva di mezzi: è laureata, svolge attività nel settore dello spettacolo, possiede un immobile di pregio in Salerno (Viale delle Ginestre n. 48) del valore stimato di €1.000.000, oltre conti correnti e patrimonio mobiliare;
- il resistente è amministratore unico di e dipendente di altra società, con reddito netto CP_2 mensile di circa €10.000, ma gravato da spese fisse (canone locazione €960, rata preliminare acquisto immobile €5.200, utenze), oltre al mantenimento della figlia, ha domandato: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e nullità del ricorso per violazione degli artt. 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c.; nel merito: l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre, con restituzione al padre dei mobili e suppellettili non funzionali all'assegnazione e rimborso delle migliorie;
la regolamentazione del diritto di visita con due pomeriggi settimanali (martedì e mercoledì) e weekend alterni, oltre ripartizione delle festività e due settimane estive con ciascun genitore;
la determinazione dell'assegno di mantenimento in €1.000 mensili oltre spese straordinarie al 50%, rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'udienza del 25 febbraio 2025 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. La ricorrente confermavano le allegazioni e indicato le principali spese correnti della minore (teatro, piscina, inglese, doposcuola), precisando che il padre, da settembre 2024, aveva iniziato a versare €
1.000,00/mese oltre a coprire le spese straordinarie;
il resistente riferiva delle proprie entrate
(compenso di amministratore e retribuzione da lavoro dipendente), del canone di locazione dell'attuale abitazione e dell'esborso mensile di € 5.200,00 per un immobile in costruzione, affermando di aver sempre provveduto ai bisogni della minore. Il giudice, sentite le parti, si riservava.
Con provvedimento temporaneo ed urgente reso nella stessa data, disponeva: affidamento condiviso di con collocazione presso la madre;
dettagliata disciplina del diritto di visita del padre (fine Per_1 settimana alternati e incontri infrasettimanali, con un pernotto settimanale); assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
contributo paterno di € 1.100,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e contributo dell'80% alle spese straordinarie;
rigetto della richiesta di accertamenti della Guardia di
Finanza; rinvio all'udienza del 9 ottobre 2025 per la remissione in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., con sostituzione dell'udienza con deposito di brevi note scritte entro le ore 9:00 del giorno fissato.
Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c.; la
Corte di Appello di Salerno, Sezione II, con ordinanza dell'8 maggio 2025 (R.G. 314/2025), in parziale riforma del punto 4) del dispositivo, determinava l'assegno di mantenimento in € 1.400,00 mensili, confermando per il resto le statuizioni del primo giudice e ponendo le spese del grado a carico del reclamato.
Nel prosieguo, in vista della decisione nel merito, le parti depositavano gli scritti conclusivi: la ricorrente, con note conclusionali di replica del 9 settembre 2025, insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, disconosceva i messaggi WhatsApp prodotti dalla controparte e chiedeva un aumento dell'assegno in ragione dei mutati bisogni della minore, ovvero la conferma della misura di
€ 1.400,00 fissata in sede di reclamo;
il resistente, con comparsa conclusionale del 9 settembre 2025, rappresentava una sopravvenuta flessione reddituale (da € 198.494,00 a € 174.420,00 dichiarati), chiedendo la rideterminazione dell'assegno in € 1.000,00, la conferma dell'assetto di affidamento/visite già in vigore e l'adozione di un ammonimento nei confronti della ricorrente per asserite condotte ostative/denigratorie.
Su quest'ultima richiesta, in particolare, il resistente ha dedotto che la ricorrente avrebbe strumentalizzato la minore per ottenere vantaggi economici, subordinando il diritto di visita al pagamento di somme non dovute;
posto in essere condotte denigratorie e offensive verso il padre, comprovate da messaggi WhatsApp;
violato il principio di leale collaborazione, arrecando grave pregiudizio al diritto della minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
La ricorrente, dal canto suo, non ha formulato alcuna istanza di ammonimento nei confronti del resistente, limitandosi a contestare le accuse di ostacolo alla frequentazione padre-figlia e a ribadire che il padre vede la minore senza limitazioni di orario o giorni. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. In via pregiudiziale, devono essere rigettate le eccezioni di nullità/improcedibilità del ricorso avanzate dal resistente per asserita violazione degli artt. 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c.
Il ricorso introduttivo contiene gli elementi essenziali per la domanda e la documentazione minima richiesta (certificato di nascita, stato di famiglia, dichiarazioni reddituali), consentendo la piena instaurazione del contraddittorio. Il resistente si è costituito, ha svolto difese nel merito e ha partecipato all'istruttoria, senza dedurre un concreto pregiudizio alla propria difesa.
Le omissioni lamentate attengono, quindi, a profili documentali che non incidono sulla validità dell'atto ma possono, al più attenere alle valutazioni di merito, spese comprese per il dovere di leale collaborazione.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
2.1. Quanto all'affidamento, in conformità all'art. 337-ter c.c., va confermato il regime condiviso già disposto in via provvisoria, atteso che entrambi i genitori hanno manifestato disponibilità in tal senso, domandandolo nei propri atti, e non emergono elementi ostativi. La minore mantiene un Per_1 legame affettivo significativo con entrambi i genitori e l'attuale collocazione presso la madre garantisce stabilità e continuità delle cure. Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
dall'affidamento condiviso discende che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza ex art. 337ter comma
3 c.c., sì da garantire ai singoli genitori maggior campo di azione nella gestione degli interessi economici della vita quotidiana nell'interesse della minore. Tutte le altre decisioni di maggiore interesse per i figli, ben elencate nell'art. 337bis c.c. comma 3 saranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo.
2.2. Quanto al diritto di visita, le parti vi hanno dedicato ampio spazio nelle loro prospettazioni.
La ricorrente ha proposto un calendario molto dettagliato, con accompagnamento quotidiano a scuola da parte del padre, due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) con cena insieme, weekend alternati e una settimana estiva con il padre, oltre alla ripartizione delle festività.
Il resistente, pur condividendo il principio di bigenitorialità, ha contestato la rigidità e l'irrealizzabilità delle proposte materne, evidenziando i propri impegni lavorativi tra Campania e Lombardia e chiedendo una regolamentazione più flessibile: due pomeriggi settimanali (martedì e mercoledì), weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, alternanza delle festività e due settimane estive con ciascun genitore.
Il Tribunale, con l'ordinanza del 25 febbraio 2025, ha già sperimentato un assetto equilibrato, conforme all'interesse della minore e al principio di bigenitorialità, prevedendo:
«che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la minore, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, nonché, durante la settimana, nel week end in cui non ha pernotto, il martedì pomeriggio con pernotto fino al mercoledì mattina, accompagnandola a scuola, ed il giovedì pomeriggio, riportandola dopo cena, e nel week end in cui ha il pernotto, il martedì ed il giovedì pomeriggio, riportandola a casa dopo cena;
nelle vacanze natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé, un anno, la minore dal 24 fino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, per il periodo pasquale la minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni mese;
la minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori i rispettivi compleanni, onomastici e feste della mamma e del papà e consumerà il giorno del suo compleanno un pasto con ciascuno dei genitori;
il principio dell'alternanza dovrà essere applicato, salvo diverso accordo, per le altre festività».
Tale disciplina, già sperimentata in fase provvisoria, ha garantito stabilità e continuità di rapporti, contemperando le esigenze della minore con gli impegni lavorativi del padre. Né è stata oggetto di specifica contestazione nelle memorie successive o in fase di reclamo.
Non emergono, pertanto, elementi utili per modificarla, dovendo confermarsi integralmente in via definitiva.
2.3. Sulla casa familiare, si osserva che essa, per concorde ammissione delle parti, è sita in Salerno,
Viale delle Ginestre n. 48, ed è di proprietà esclusiva della ricorrente. L'immobile costituisce il luogo di stabile residenza della minore e garantisce la continuità dell'ambiente domestico, elemento di primaria importanza per la sua crescita equilibrata.
Il resistente, in prima udienza, ha rinunciato alle domande di restituzione dei beni mobili e di indennità per le migliorie, già formulate in memoria, sicché non residuano contestazioni sul punto.
Pertanto, in applicazione dell'art. 337-sexies c.c., l'immobile va assegnato alla madre, quale genitore collocatario, per assicurare alla minore la permanenza nel contesto abitativo familiare.
2.4. Sul diritto al mantenimento della minore, si evidenzia, in prima luogo, che è incontestato l'an dello stesso, concentrandosi le memorie delle parti solo sul quantum.
Ebbene, ricordato che ai sensi degli artt. 316-bis e 337-ter c.c., ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, tenendo conto delle esigenze della minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, in punto di fatto non può che richiamarsi quanto pregevolmente osservato dalla Corte d'Appello nell'ordinanza di reclamo: «il padre è sicuramente un reddito e una capacità reddituale superiori a quelli della madre. Egli percepisce un reddito mensile di circa € 10.000,00, mentre la madre percepisce un reddito di minima entità (poche centinaia di euro annui). Il padre è amministratore di una ditta e ha un rapporto di lavoro con un'altra ditta. La madre lavora nel mondo dello spettacolo, ma non emergono guadagni particolarmente significativi. Il padre, tuttavia, versa una rata mensile di poco superiore a € 5.000,00 per l'acquisto di una casa, mentre la madre è proprietaria di un immobile di pregio. Il padre versa la somma di € 800,00 mensili per la locazione di un immobile in cui abitare. Il padre è proprietario di una barca e ha in uso una macchina di buon valore, sia pur intestata a una ditta. La moglie percepisce per intero l'assegno unico di € 157,00. La moglie utilizza quella che era la casa della famiglia per abitarvi con la figlia minorenne.
Da quanto esposto emerge, in sostanza, che il padre ha una capacità reddituale di gran lunga superiore a quella della madre, mentre la madre possiede un apprezzabile patrimonio, in quanto è proprietaria di un immobile di pregio. Va anche precisato che, in costanza di unione fra reclamante e reclamato, la madre percepiva un reddito di circa € 1.000,00 mensili per un'attività lavorativa fittizia espletata dalla stessa per una società che collaboravano con l'azienda del padre.
Occorre anche precisare che il primo giudice ha disposto che il padre contribuisca nella misura dell'80
% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia. L'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia minorenne va, quindi, determinato alla luce degli elementi più sopra indicati. I redditi del padre e della madre presentano un forte divario.
Le esigenze di vita della minore sono di entità alquanto elevata, sia in considerazione della attuale fase di crescita della minore (nata il [...]), sia in ragione del complessivo tenore di vita al quale la minore era abituata e delle aspettative che tale tenore aveva presumibilmente creato nella minore stessa, avuto anche riguardo all'attuale situazione abitativa della stessa e delle spese connesse con tale soluzione.
Tenuto conto di tutti questi elementi, quindi, risulta congruo prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 1.400,00 mensili».
Non sono emersi, a seguito di quest'ultima ordinanza, fattori sopravvenuti tali da scalfire quest'ultimo assetto: ed invero, la comparsa conclusionale del resistente menziona una flessione reddituale (da €
198.494 a € 174.420), ma si tratta di una riduzione del 12% circa, non accompagnata da elementi tali da incidere in modo sostanziale sulla capacità contributiva, né da variazioni nelle esigenze della minore;
la ricorrente, nelle note di replica, non introduce nuove spese straordinarie o mutamenti significativi nei bisogni della figlia, limitandosi a chiedere un aumento per “mutati bisogni”, senza documentazione specifica.
Lo stesso è a dirsi per le spese straordinarie che vanno regolamentate, come nell'ordinanza provvisoria, in tal modo: al padre spetterà sostenerle nella misura dell'80%, tenuto conto della significativa disparità reddituale tra le parti e del fatto che la madre è priva di redditi stabili.
Va pertanto stabilito che il padre corrisponda un assegno, pari ad euro 1400,00 alla ricorrente per il mantenimento della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT e che contribuisca nella misura dell'80% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_3
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
2.5. Sulla domanda di mantenimento si innesta quella di condanna del resistente ad alcune somme antecedenti alla proposizione della domanda stessa.
In particolare, con il ricorso introduttivo depositato il 14 novembre 2024 la ricorrente ha chiesto di condannare il padre al pagamento per intero del mantenimento della minore per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, affermando che in quel trimestre non fu versata alcuna somma;
nonché, “per i mesi successivi”, alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto, “in unica soluzione”.
Tale domanda è destituita di fondamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in materia di mantenimento dei figli, l'assegno decorre dalla data di proposizione della domanda giudiziale, salvo che ricorrano espresse ragioni per una decorrenza successiva (Cass., Sez. I, ord. n.
10359/2024; conformi Cass. 17570/2023; Cass. 8816/2020).
Per il periodo precedente, l'ordinamento prevede un diverso rimedio: il genitore che abbia sostenuto spese per il figlio può agire in regresso nei confronti dell'altro, con separata azione di cognizione, chiedendo il rimborso della quota di contribuzione anticipata anche per l'altro genitore (Cass.
7960/2017). Tale azione, tuttavia, è estranea al presente giudizio ex artt. 316-bis e 337-ter c.c. e, comunque, non specificamente proposta.
Ne consegue che la richiesta di condanna al pagamento dell'assegno per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 va rigettata, perché anteriore alla proposizione del ricorso (14 novembre 2024); parimenti infondata è la domanda di corresponsione “in unica soluzione” delle differenze per i mesi successivi, atteso che, dopo la proposizione del ricorso, la misura dell'assegno è stata fissata in via provvisoria e poi rideterminata dalla Corte d'Appello, e il resistente ha documentato di aver integralmente adempiuto agli importi via via stabiliti, comprese le differenze dovute dopo il reclamo.
2.6. Infine, va respinta la domanda ex art. 473bis.39 avanzata da parte resistente in sede conclusionale.
In primo luogo, va detto che essa è ammissibile, poiché, pur se proposta in sede conclusionale, essa contesta alla ricorrente inadempimenti relativi a diritti e doveri stabiliti, pur se provvisoriamente, nell'interesse della figlia minore. Il resistente deduce che la ricorrente avrebbe strumentalizzato la figlia per ottenere vantaggi economici, subordinando l'esercizio del diritto-dovere di visita al pagamento di somme non dovute;
posto in essere comportamenti denigratori e offensivi verso il padre, comprovati da messaggi
WhatsApp dai contenuti ritenuti lesivi della dignità personale e genitoriale;
violato il principio di leale collaborazione, ostacolando la frequentazione padre-figlia e compromettendo il diritto della minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
La domanda è infondata. Ritiene questo Tribunale che l'obbligo ascritto alla ricorrente e di cui si contesta l'inadempimento sia, in sostanza, di natura negativa, poiché consistente nel “non ostacolare” il diritto alla bigenitorialità del minore, secondo le modalità fissate dal provvedimento provvisorio.
Tuttavia, com'è noto, in presenza di obblighi negativi, vale il principio “negativa non sunt probanda”
(Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), sicché incombeva sul resistente l'onere di provare la precisa condotta ostativa della madre mediante elementi concreti e specifici.
Nel caso di specie, il resistente si è limitato a deduzioni generiche e alla produzione di messaggi
WhatsApp, il cui contenuto è stato disconosciuto dalla controparte e non risulta idoneo a dimostrare un comportamento sistematico di violazione del provvedimento. Non emergono, pertanto, prove sufficienti di condotte tali da giustificare l'adozione di un ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c.
3. Le spese vanno compensate tra le parti in causa, considerando la natura del procedimento e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- dispone che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la minore, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, nonché, durante la settimana, nel week end in cui non ha pernotto, il martedì pomeriggio con pernotto fino al mercoledì mattina, accompagnandola a scuola, ed il giovedì pomeriggio, riportandola dopo cena, e nel week end in cui ha il pernotto, il martedì ed il giovedì pomeriggio, riportandola a casa dopo cena;
nelle vacanze natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé, un anno, la minore dal 24 fino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il periodo pasquale la minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni mese;
la minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori i rispettivi compleanni, onomastici e feste della mamma e del papà e consumerà il giorno del suo compleanno un pasto con ciascuno dei genitori;
il principio dell'alternanza dovrà essere applicato, salvo diverso accordo, per le altre festività;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- determina in € 1400,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente per il mantenimento di ciascun figlio entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 80% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, così deciso nella camera di consiglio il 13.10.25
Il Presidente dr. Ilaria Bianchi
Il MOT dr. Francesco D'Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel.; dr. Caterina Costabile Giudice;
dr. Valentina Chiosi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRIERO Parte_1 C.F._1
ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 C.F._2
MARIA
CONVENUTO/I nonché
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione figli naturali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c., dopo aver premesso in fatto che:
- la ricorrente ha convissuto more uxorio con , dalla cui unione è Parte_1 Controparte_1 nata la figlia (17.10.2013), riconosciuta da entrambi;
Per_1
- la convivenza è cessata il 7 giugno 2024, quando il resistente ha abbandonato il domicilio familiare sito in Salerno, in Viale delle Ginestre n. 48, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente;
- la ricorrente, per scelta condivisa, non ha intrapreso attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, mentre il resistente percepisce redditi elevati (circa € 198.494 annui) e ha garantito un tenore di vita molto alto (viaggi, yacht, Porsche Cayenne, collaboratrice domestica, corsi privati per la figlia);
- dopo la cessazione della convivenza, il resistente non ha versato alcun contributo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, lasciando la figlia priva di mezzi, mentre la madre è disoccupata ha domandato: 1) l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
3) l'assegnazione della casa familiare alla madre;
4) la condanna del padre al pagamento di €5.000 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, rivalutabile ISTAT, oltre metà spese straordinarie;
5) gli arretrati per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 in unica soluzione;
con vittoria di spese, diritti e onorari al procuratore antistatario.
Con memoria di costituzione e risposta depositata tempestivamente, il resistente, dopo aver premesso in fatto che:
- ha avuto una relazione con , dalla quale è nata la figlia (17.10.2013); Parte_1 Per_1
- la convivenza è cessata definitivamente nell'ottobre 2024, con consegna delle chiavi della casa familiare alla;
Pt_1
- non corrisponde al vero che il resistente abbia abbandonato il domicilio nel giugno 2024 senza provvedere alla figlia: egli ha continuato a frequentare la casa fino a ottobre e ha sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie, versando da settembre €1.000 mensili più circa €500 per attività extrascolastiche;
- nei mesi di luglio e agosto 2024 la famiglia ha trascorso vacanze insieme (Grecia e a spese Per_2 del resistente;
- la ricorrente ostacola la frequentazione padre-figlia, imponendo limitazioni arbitrarie e condizionando la minore, con grave pregiudizio al diritto alla bigenitorialità;
- la ricorrente non è priva di mezzi: è laureata, svolge attività nel settore dello spettacolo, possiede un immobile di pregio in Salerno (Viale delle Ginestre n. 48) del valore stimato di €1.000.000, oltre conti correnti e patrimonio mobiliare;
- il resistente è amministratore unico di e dipendente di altra società, con reddito netto CP_2 mensile di circa €10.000, ma gravato da spese fisse (canone locazione €960, rata preliminare acquisto immobile €5.200, utenze), oltre al mantenimento della figlia, ha domandato: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e nullità del ricorso per violazione degli artt. 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c.; nel merito: l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre, con restituzione al padre dei mobili e suppellettili non funzionali all'assegnazione e rimborso delle migliorie;
la regolamentazione del diritto di visita con due pomeriggi settimanali (martedì e mercoledì) e weekend alterni, oltre ripartizione delle festività e due settimane estive con ciascun genitore;
la determinazione dell'assegno di mantenimento in €1.000 mensili oltre spese straordinarie al 50%, rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'udienza del 25 febbraio 2025 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. La ricorrente confermavano le allegazioni e indicato le principali spese correnti della minore (teatro, piscina, inglese, doposcuola), precisando che il padre, da settembre 2024, aveva iniziato a versare €
1.000,00/mese oltre a coprire le spese straordinarie;
il resistente riferiva delle proprie entrate
(compenso di amministratore e retribuzione da lavoro dipendente), del canone di locazione dell'attuale abitazione e dell'esborso mensile di € 5.200,00 per un immobile in costruzione, affermando di aver sempre provveduto ai bisogni della minore. Il giudice, sentite le parti, si riservava.
Con provvedimento temporaneo ed urgente reso nella stessa data, disponeva: affidamento condiviso di con collocazione presso la madre;
dettagliata disciplina del diritto di visita del padre (fine Per_1 settimana alternati e incontri infrasettimanali, con un pernotto settimanale); assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
contributo paterno di € 1.100,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e contributo dell'80% alle spese straordinarie;
rigetto della richiesta di accertamenti della Guardia di
Finanza; rinvio all'udienza del 9 ottobre 2025 per la remissione in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., con sostituzione dell'udienza con deposito di brevi note scritte entro le ore 9:00 del giorno fissato.
Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c.; la
Corte di Appello di Salerno, Sezione II, con ordinanza dell'8 maggio 2025 (R.G. 314/2025), in parziale riforma del punto 4) del dispositivo, determinava l'assegno di mantenimento in € 1.400,00 mensili, confermando per il resto le statuizioni del primo giudice e ponendo le spese del grado a carico del reclamato.
Nel prosieguo, in vista della decisione nel merito, le parti depositavano gli scritti conclusivi: la ricorrente, con note conclusionali di replica del 9 settembre 2025, insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, disconosceva i messaggi WhatsApp prodotti dalla controparte e chiedeva un aumento dell'assegno in ragione dei mutati bisogni della minore, ovvero la conferma della misura di
€ 1.400,00 fissata in sede di reclamo;
il resistente, con comparsa conclusionale del 9 settembre 2025, rappresentava una sopravvenuta flessione reddituale (da € 198.494,00 a € 174.420,00 dichiarati), chiedendo la rideterminazione dell'assegno in € 1.000,00, la conferma dell'assetto di affidamento/visite già in vigore e l'adozione di un ammonimento nei confronti della ricorrente per asserite condotte ostative/denigratorie.
Su quest'ultima richiesta, in particolare, il resistente ha dedotto che la ricorrente avrebbe strumentalizzato la minore per ottenere vantaggi economici, subordinando il diritto di visita al pagamento di somme non dovute;
posto in essere condotte denigratorie e offensive verso il padre, comprovate da messaggi WhatsApp;
violato il principio di leale collaborazione, arrecando grave pregiudizio al diritto della minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
La ricorrente, dal canto suo, non ha formulato alcuna istanza di ammonimento nei confronti del resistente, limitandosi a contestare le accuse di ostacolo alla frequentazione padre-figlia e a ribadire che il padre vede la minore senza limitazioni di orario o giorni. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. In via pregiudiziale, devono essere rigettate le eccezioni di nullità/improcedibilità del ricorso avanzate dal resistente per asserita violazione degli artt. 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c.
Il ricorso introduttivo contiene gli elementi essenziali per la domanda e la documentazione minima richiesta (certificato di nascita, stato di famiglia, dichiarazioni reddituali), consentendo la piena instaurazione del contraddittorio. Il resistente si è costituito, ha svolto difese nel merito e ha partecipato all'istruttoria, senza dedurre un concreto pregiudizio alla propria difesa.
Le omissioni lamentate attengono, quindi, a profili documentali che non incidono sulla validità dell'atto ma possono, al più attenere alle valutazioni di merito, spese comprese per il dovere di leale collaborazione.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
2.1. Quanto all'affidamento, in conformità all'art. 337-ter c.c., va confermato il regime condiviso già disposto in via provvisoria, atteso che entrambi i genitori hanno manifestato disponibilità in tal senso, domandandolo nei propri atti, e non emergono elementi ostativi. La minore mantiene un Per_1 legame affettivo significativo con entrambi i genitori e l'attuale collocazione presso la madre garantisce stabilità e continuità delle cure. Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
dall'affidamento condiviso discende che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza ex art. 337ter comma
3 c.c., sì da garantire ai singoli genitori maggior campo di azione nella gestione degli interessi economici della vita quotidiana nell'interesse della minore. Tutte le altre decisioni di maggiore interesse per i figli, ben elencate nell'art. 337bis c.c. comma 3 saranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo.
2.2. Quanto al diritto di visita, le parti vi hanno dedicato ampio spazio nelle loro prospettazioni.
La ricorrente ha proposto un calendario molto dettagliato, con accompagnamento quotidiano a scuola da parte del padre, due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) con cena insieme, weekend alternati e una settimana estiva con il padre, oltre alla ripartizione delle festività.
Il resistente, pur condividendo il principio di bigenitorialità, ha contestato la rigidità e l'irrealizzabilità delle proposte materne, evidenziando i propri impegni lavorativi tra Campania e Lombardia e chiedendo una regolamentazione più flessibile: due pomeriggi settimanali (martedì e mercoledì), weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, alternanza delle festività e due settimane estive con ciascun genitore.
Il Tribunale, con l'ordinanza del 25 febbraio 2025, ha già sperimentato un assetto equilibrato, conforme all'interesse della minore e al principio di bigenitorialità, prevedendo:
«che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la minore, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, nonché, durante la settimana, nel week end in cui non ha pernotto, il martedì pomeriggio con pernotto fino al mercoledì mattina, accompagnandola a scuola, ed il giovedì pomeriggio, riportandola dopo cena, e nel week end in cui ha il pernotto, il martedì ed il giovedì pomeriggio, riportandola a casa dopo cena;
nelle vacanze natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé, un anno, la minore dal 24 fino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, per il periodo pasquale la minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni mese;
la minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori i rispettivi compleanni, onomastici e feste della mamma e del papà e consumerà il giorno del suo compleanno un pasto con ciascuno dei genitori;
il principio dell'alternanza dovrà essere applicato, salvo diverso accordo, per le altre festività».
Tale disciplina, già sperimentata in fase provvisoria, ha garantito stabilità e continuità di rapporti, contemperando le esigenze della minore con gli impegni lavorativi del padre. Né è stata oggetto di specifica contestazione nelle memorie successive o in fase di reclamo.
Non emergono, pertanto, elementi utili per modificarla, dovendo confermarsi integralmente in via definitiva.
2.3. Sulla casa familiare, si osserva che essa, per concorde ammissione delle parti, è sita in Salerno,
Viale delle Ginestre n. 48, ed è di proprietà esclusiva della ricorrente. L'immobile costituisce il luogo di stabile residenza della minore e garantisce la continuità dell'ambiente domestico, elemento di primaria importanza per la sua crescita equilibrata.
Il resistente, in prima udienza, ha rinunciato alle domande di restituzione dei beni mobili e di indennità per le migliorie, già formulate in memoria, sicché non residuano contestazioni sul punto.
Pertanto, in applicazione dell'art. 337-sexies c.c., l'immobile va assegnato alla madre, quale genitore collocatario, per assicurare alla minore la permanenza nel contesto abitativo familiare.
2.4. Sul diritto al mantenimento della minore, si evidenzia, in prima luogo, che è incontestato l'an dello stesso, concentrandosi le memorie delle parti solo sul quantum.
Ebbene, ricordato che ai sensi degli artt. 316-bis e 337-ter c.c., ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, tenendo conto delle esigenze della minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, in punto di fatto non può che richiamarsi quanto pregevolmente osservato dalla Corte d'Appello nell'ordinanza di reclamo: «il padre è sicuramente un reddito e una capacità reddituale superiori a quelli della madre. Egli percepisce un reddito mensile di circa € 10.000,00, mentre la madre percepisce un reddito di minima entità (poche centinaia di euro annui). Il padre è amministratore di una ditta e ha un rapporto di lavoro con un'altra ditta. La madre lavora nel mondo dello spettacolo, ma non emergono guadagni particolarmente significativi. Il padre, tuttavia, versa una rata mensile di poco superiore a € 5.000,00 per l'acquisto di una casa, mentre la madre è proprietaria di un immobile di pregio. Il padre versa la somma di € 800,00 mensili per la locazione di un immobile in cui abitare. Il padre è proprietario di una barca e ha in uso una macchina di buon valore, sia pur intestata a una ditta. La moglie percepisce per intero l'assegno unico di € 157,00. La moglie utilizza quella che era la casa della famiglia per abitarvi con la figlia minorenne.
Da quanto esposto emerge, in sostanza, che il padre ha una capacità reddituale di gran lunga superiore a quella della madre, mentre la madre possiede un apprezzabile patrimonio, in quanto è proprietaria di un immobile di pregio. Va anche precisato che, in costanza di unione fra reclamante e reclamato, la madre percepiva un reddito di circa € 1.000,00 mensili per un'attività lavorativa fittizia espletata dalla stessa per una società che collaboravano con l'azienda del padre.
Occorre anche precisare che il primo giudice ha disposto che il padre contribuisca nella misura dell'80
% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia. L'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia minorenne va, quindi, determinato alla luce degli elementi più sopra indicati. I redditi del padre e della madre presentano un forte divario.
Le esigenze di vita della minore sono di entità alquanto elevata, sia in considerazione della attuale fase di crescita della minore (nata il [...]), sia in ragione del complessivo tenore di vita al quale la minore era abituata e delle aspettative che tale tenore aveva presumibilmente creato nella minore stessa, avuto anche riguardo all'attuale situazione abitativa della stessa e delle spese connesse con tale soluzione.
Tenuto conto di tutti questi elementi, quindi, risulta congruo prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 1.400,00 mensili».
Non sono emersi, a seguito di quest'ultima ordinanza, fattori sopravvenuti tali da scalfire quest'ultimo assetto: ed invero, la comparsa conclusionale del resistente menziona una flessione reddituale (da €
198.494 a € 174.420), ma si tratta di una riduzione del 12% circa, non accompagnata da elementi tali da incidere in modo sostanziale sulla capacità contributiva, né da variazioni nelle esigenze della minore;
la ricorrente, nelle note di replica, non introduce nuove spese straordinarie o mutamenti significativi nei bisogni della figlia, limitandosi a chiedere un aumento per “mutati bisogni”, senza documentazione specifica.
Lo stesso è a dirsi per le spese straordinarie che vanno regolamentate, come nell'ordinanza provvisoria, in tal modo: al padre spetterà sostenerle nella misura dell'80%, tenuto conto della significativa disparità reddituale tra le parti e del fatto che la madre è priva di redditi stabili.
Va pertanto stabilito che il padre corrisponda un assegno, pari ad euro 1400,00 alla ricorrente per il mantenimento della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT e che contribuisca nella misura dell'80% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_3
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
2.5. Sulla domanda di mantenimento si innesta quella di condanna del resistente ad alcune somme antecedenti alla proposizione della domanda stessa.
In particolare, con il ricorso introduttivo depositato il 14 novembre 2024 la ricorrente ha chiesto di condannare il padre al pagamento per intero del mantenimento della minore per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, affermando che in quel trimestre non fu versata alcuna somma;
nonché, “per i mesi successivi”, alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto, “in unica soluzione”.
Tale domanda è destituita di fondamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in materia di mantenimento dei figli, l'assegno decorre dalla data di proposizione della domanda giudiziale, salvo che ricorrano espresse ragioni per una decorrenza successiva (Cass., Sez. I, ord. n.
10359/2024; conformi Cass. 17570/2023; Cass. 8816/2020).
Per il periodo precedente, l'ordinamento prevede un diverso rimedio: il genitore che abbia sostenuto spese per il figlio può agire in regresso nei confronti dell'altro, con separata azione di cognizione, chiedendo il rimborso della quota di contribuzione anticipata anche per l'altro genitore (Cass.
7960/2017). Tale azione, tuttavia, è estranea al presente giudizio ex artt. 316-bis e 337-ter c.c. e, comunque, non specificamente proposta.
Ne consegue che la richiesta di condanna al pagamento dell'assegno per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024 va rigettata, perché anteriore alla proposizione del ricorso (14 novembre 2024); parimenti infondata è la domanda di corresponsione “in unica soluzione” delle differenze per i mesi successivi, atteso che, dopo la proposizione del ricorso, la misura dell'assegno è stata fissata in via provvisoria e poi rideterminata dalla Corte d'Appello, e il resistente ha documentato di aver integralmente adempiuto agli importi via via stabiliti, comprese le differenze dovute dopo il reclamo.
2.6. Infine, va respinta la domanda ex art. 473bis.39 avanzata da parte resistente in sede conclusionale.
In primo luogo, va detto che essa è ammissibile, poiché, pur se proposta in sede conclusionale, essa contesta alla ricorrente inadempimenti relativi a diritti e doveri stabiliti, pur se provvisoriamente, nell'interesse della figlia minore. Il resistente deduce che la ricorrente avrebbe strumentalizzato la figlia per ottenere vantaggi economici, subordinando l'esercizio del diritto-dovere di visita al pagamento di somme non dovute;
posto in essere comportamenti denigratori e offensivi verso il padre, comprovati da messaggi
WhatsApp dai contenuti ritenuti lesivi della dignità personale e genitoriale;
violato il principio di leale collaborazione, ostacolando la frequentazione padre-figlia e compromettendo il diritto della minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
La domanda è infondata. Ritiene questo Tribunale che l'obbligo ascritto alla ricorrente e di cui si contesta l'inadempimento sia, in sostanza, di natura negativa, poiché consistente nel “non ostacolare” il diritto alla bigenitorialità del minore, secondo le modalità fissate dal provvedimento provvisorio.
Tuttavia, com'è noto, in presenza di obblighi negativi, vale il principio “negativa non sunt probanda”
(Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), sicché incombeva sul resistente l'onere di provare la precisa condotta ostativa della madre mediante elementi concreti e specifici.
Nel caso di specie, il resistente si è limitato a deduzioni generiche e alla produzione di messaggi
WhatsApp, il cui contenuto è stato disconosciuto dalla controparte e non risulta idoneo a dimostrare un comportamento sistematico di violazione del provvedimento. Non emergono, pertanto, prove sufficienti di condotte tali da giustificare l'adozione di un ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c.
3. Le spese vanno compensate tra le parti in causa, considerando la natura del procedimento e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- dispone che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la minore, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, nonché, durante la settimana, nel week end in cui non ha pernotto, il martedì pomeriggio con pernotto fino al mercoledì mattina, accompagnandola a scuola, ed il giovedì pomeriggio, riportandola dopo cena, e nel week end in cui ha il pernotto, il martedì ed il giovedì pomeriggio, riportandola a casa dopo cena;
nelle vacanze natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé, un anno, la minore dal 24 fino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il periodo pasquale la minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni mese;
la minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori i rispettivi compleanni, onomastici e feste della mamma e del papà e consumerà il giorno del suo compleanno un pasto con ciascuno dei genitori;
il principio dell'alternanza dovrà essere applicato, salvo diverso accordo, per le altre festività;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- determina in € 1400,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente per il mantenimento di ciascun figlio entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 80% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, così deciso nella camera di consiglio il 13.10.25
Il Presidente dr. Ilaria Bianchi
Il MOT dr. Francesco D'Amato