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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Lucarelli Renato Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
14.11.2022 conveniva in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo di “annullare per le motivazioni di cui alla Controparte_3
narrativa del presente atto il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare della censura
Prot. Ris n. 3576/2022 del 05.04.2022”, con vittoria di spese di lite.
Costituitisi i convenuti, con sentenza n. 2750/2024 il Tribunale rigettava il ricorso e poneva le spese di lite a carico della soccombente. Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 15.10.2024,
e ne invocava la riforma, con vittoria di spese. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 17.6.2025, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Alla dipendente con Atto di contestazione di addebito avvio di procedimento Parte_1
disciplinare, prot. ris. n°1704/22-7.6, è stato mosso il seguente addebito: “Risulta alla scrivente che giovedì 10 febbraio 2022 la S.V. abbia comunicato telefonicamente all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto la propria assenza per malattia per i giorni 10 e 11 febbraio 2022. Alle ore 9:00 dello stesso giorno, tuttavia, la S.V., si trovava presso un autolavaggio sito in alla Via CP_3
Fascione; parcheggiata l'automobile, una Peugeot 107 grigia targata EH530CR, nell'attesa che venisse effettuato il lavaggio, provvedeva a trasferire buste e altri oggetti dall'abitacolo della vettura al portabagagli, si accomodava poi in uno spazio appositamente adibito a trattenere i clienti utilizzando il cellulare e non mostrando alcun segno di disagio o malessere. Avvicinata dalla sottoscritta, che si trovava nello stesso luogo alla stessa ora per motivi personali, alla richiesta di spiegazioni adduceva motivazioni varie e contraddittorie, asserendo altresì di essersi recata poco prima in un laboratorio di analisi e di avere anche accompagnato la figlia a centro, CP_3
riferendo inoltre che nel pomeriggio si sarebbe poi recata allo studio del proprio Medico di famiglia e chiedendo infine scusa per la circostanza verificatasi. Quando la scrivente si è CP_ allontanata dall'autolavaggio, alle ore 10.15 circa, la è rimasta ancora lì, in attesa che fosse completato il lavaggio dell'automobile. E' evidente che la S.V., invece di permanere presso il proprio domicilio attendendo la visita fiscale durante la fascia di reperibilità, se ne è allontanata senza prima avvertire formalmente l'Amministrazione né fornendo adeguata motivazione e documentazione, contravvenendo così agli obblighi dei dipendenti della P.A. sanciti dalla normativa vigente. La scrivente, inoltre, ha appurato personalmente che la malattia del 10 febbraio la S.V. appariva in condizioni fisiche tali da consentirle di recarsi agevolmente in un autolavaggio, condizioni fisiche che quindi non avrebbero certo precluso la sua presenza in servizio. Questa flagrante constatazione, oltre ad inficiare l'obbligo di fedeltà all'Amministrazione imposto dal
Codice Civile, ha inevitabilmente minato il rapporto fiduciario basato sulla lealtà e sulla buonafede che sempre dovrebbe intercorrere tra lavoratore e Dirigente. Presso gli Uffici di Segreteria è successivamente pervenuto un certificato medico che ha confermato i due giorni di malattia, ma ad oggi non è stata fornita alcuna idonea giustificazione relativa al comportamento da Lei tenuto il giorno 10 febbraio”.
Disposta, su richiesta della dipendente, la sua personale audizione, svoltasi in data 16.03.2022, con comunicazione prot. ris n. 3576/2022 del 05.04.2022 l'amministrazione ha irrogato alla la Pt_1
sanzione disciplinare della censura.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, premesso, all'esito di una analitica ricostruzione del quadro normativo e in adesione alla tesi sostenuta dalla che l'obbligo di permanenza Pt_1
presso il proprio domicilio sussisteva per la dipendente nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-
19,00 e, dunque, solo dalle ore 10.00 del giorno 10.2.2024, ha tuttavia osservato che “la circostanza che la ricorrente fosse uscita dal proprio domicilio ed alle ore 9.47, incontestatamente, si trovasse in un luogo lontano dallo stesso lascia presumere agevolmente che la stessa non potesse rientrare tempestivamente a casa per le ore 10.00, orario dal quale poteva essere sottoposta alla visita del medico fiscale. Peraltro deve anche essere evidenziato che l'attività compiuta dalla ricorrente ( portare l'auto al lavaggio) non è nemmeno congruente con il dedotto stato di malattia configurando invece una attività che poteva essere svolta in altra giornata ovvero delegata ad altri, non attenendo alla sfera di tutela della salute che si attestava essere in quel momento prioritaria rispetto anche alla prestazione lavorativa.
Deve poi richiamarsi, perché la contestazione disciplinare fa riferimento a tale elemento , che
l'aver lasciato il proprio domicilio proprio nella stessa mattinata in cui aveva comunicato al datore di lavoro la sua indisponibilità a recarsi al lavoro perché ammalata, in assenza di indicazioni mediche che ciò consentissero o consigliassero , configura una condotta idonea ad integrare la violazione del dovere di osservare tutte le cautele atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, “sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia". ( cfr. per tutte Cass. 26 aprile 2022, n. 13063)” (cfr. sentenza impugnata).
A fronte di tali ragioni, l'odierna appellante, con i primi due motivi, lamenta l'assenza di prova che la permanenza della signora presso il lavaggio si sia protratta oltre le ore 9.30 (come Pt_1
già sostenuto in ricorso) e sostiene che dalle riproduzioni fotografiche (prodotte dalla controparte) recanti l'orario delle 9:47 non emerge alcuna prova che l'autovettura fotografata sia quella della dal momento che non è riportato il numero di targa;
inoltre, non corrisponderebbe il Pt_1 colore della vettura e neppure la forma della fanaleria. Di conseguenza, afferma l'appellante, è del tutto errata, oltre che non supportata da alcuna documentazione, anche la deduzione del giudicante che la ricorrente non sarebbe mai potuta essere presso il proprio domicilio di reperibilità per l'orario previsto dalla legge.
Con il terzo motivo, parte appellante censura, come prive di fondamento giuridico e fattuale, anche le deduzioni del giudicante in ordine all'affermato comportamento poco diligente della ricorrente nell'allontanarsi dal proprio domicilio.
In ordine ai primi due motivi di gravame, rileva innanzitutto la Corte che, in primo grado, a fronte delle analitiche deduzioni formulate dall'Istituto scolastico convenuto (“ … Quando la D.S. si è allontanata dall'autolavaggio, alle ore 10.15 circa, la Sig. è rimasta ancora lì, in Pt_1
attesa che fosse completato il lavaggio della propria automobile. Questo fatto è anche documentato da alcune fotografie scattate all'automobile dell'interessata dalla stessa D.S., recanti data e orario
e allegate alla presente memoria. Come si vede chiaramente dalle foto allegate, -alle ore 9.11
l'auto della sottoscritta precedeva quella della sig.ra nella fila d'attesa; -alle 9.23 la Pt_1 procedura di lavaggio dell'auto dell'interessata non era ancora iniziata;
-alle 9.47 gli addetti dell'autolavaggio avevano appena incominciato a spruzzare il detergente sul lato posteriore della carrozzeria;
-alle 10.15 come già detto, la Sig.ra era ancora lì dopo aver colloquiato con Pt_1 la D.S; …”; cfr. memoria di costituzione dell'Istituto Scolastico) e della documentazione da questo prodotto, alcuno specifico rilievo è stato sollevato da parte della ricorrente sulla tempistica degli accadimenti e sulla documentazione fotografica prodotta dalla controparte. Sicchè del tutto tardivi si profilano i rilievi, formulati solo in sede di gravame e comunque limitati alle sole riproduzioni fotografiche relative all'orario 9.47, sulla documentazione prodotta dall'Amministrazione in primo grado.
Va, altresì, evidenziato che l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale la sua permanenza presso il lavaggio sarebbe terminata alle ore 9.30 e non alle ore 10:15 come indicato nella missiva di contestazione disciplinare (cfr. pag. 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) contrasta con le risultanze dell'audizione della stessa svoltasi in data 16.3.2022. Pt_1
All'esito della lettura della lettera di contestazione disciplinare, la signora ha riferito “di Pt_1
essere stata visitata dal proprio medico curante ed essere affetta da faringite cronica, reattiva agli agenti inquinanti e per tale motivo l'auto di sua proprietà deve essere per forza sempre pulita”. La stessa ha anche dichiarato che “In data 10/02/2022 anche se non si sentiva bene e sotto stress, in quanto responsabile come unico genitore, prima di ritirare presso un centro diagnostico alcuni esami fatti precedentemente, senza riflettere e con leggerezza si fermava ad un autolavaggio per la pulizia della propria autovettura” e di non aver riconosciuto la Dirigente nell'incontro all'autolavaggio in quanto affetta da una forte emicrania (cfr. verbale audizione del 16.3.2022).
E' evidente che in sede di audizione la lavoratrice non abbia in alcun modo negato la circostanza, analiticamente riportata nella missiva di contestazione disciplinare, di essersi trattenuta presso l'autolavaggio quanto meno fino alle 10:15.
Ella, indubbiamente, ha tentato di fornire una giustificazione alla sua condotta, ma non ha mai contestato né la sua presenza presso l'autolavaggio né la sua permanenza quanto meno fino alle ore 10:15.
La permanenza presso l'autolavaggio trova riscontro, oltre che nei rilievi fotografici (ultimo dei quali quello delle ore 9:47) prodotti dall'amministrazione in primo grado, nelle attestazioni, contenute nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, provenienti dalla stessa dirigente scolastica, che ha assistito personalmente agli accadimenti e ne ha dato atto nella predetta missiva.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi, in considerazione della tempistica (come sopra ricostruita), della localizzazione dell'autolavaggio (sito in e del luogo di residenza della CP_3 Pt_1
(Giugliano in , che la dipendente sia venuta meno agli obblighi sanciti in materia di CP_1
reperibilità, come contestatole dal datore di lavoro.
Il rigetto dei primi due motivi di gravame rende superfluo l'esame del terzo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1600,00, oltre spese generali e accessori, se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Lucarelli Renato Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
14.11.2022 conveniva in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo di “annullare per le motivazioni di cui alla Controparte_3
narrativa del presente atto il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare della censura
Prot. Ris n. 3576/2022 del 05.04.2022”, con vittoria di spese di lite.
Costituitisi i convenuti, con sentenza n. 2750/2024 il Tribunale rigettava il ricorso e poneva le spese di lite a carico della soccombente. Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 15.10.2024,
e ne invocava la riforma, con vittoria di spese. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 17.6.2025, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Alla dipendente con Atto di contestazione di addebito avvio di procedimento Parte_1
disciplinare, prot. ris. n°1704/22-7.6, è stato mosso il seguente addebito: “Risulta alla scrivente che giovedì 10 febbraio 2022 la S.V. abbia comunicato telefonicamente all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto la propria assenza per malattia per i giorni 10 e 11 febbraio 2022. Alle ore 9:00 dello stesso giorno, tuttavia, la S.V., si trovava presso un autolavaggio sito in alla Via CP_3
Fascione; parcheggiata l'automobile, una Peugeot 107 grigia targata EH530CR, nell'attesa che venisse effettuato il lavaggio, provvedeva a trasferire buste e altri oggetti dall'abitacolo della vettura al portabagagli, si accomodava poi in uno spazio appositamente adibito a trattenere i clienti utilizzando il cellulare e non mostrando alcun segno di disagio o malessere. Avvicinata dalla sottoscritta, che si trovava nello stesso luogo alla stessa ora per motivi personali, alla richiesta di spiegazioni adduceva motivazioni varie e contraddittorie, asserendo altresì di essersi recata poco prima in un laboratorio di analisi e di avere anche accompagnato la figlia a centro, CP_3
riferendo inoltre che nel pomeriggio si sarebbe poi recata allo studio del proprio Medico di famiglia e chiedendo infine scusa per la circostanza verificatasi. Quando la scrivente si è CP_ allontanata dall'autolavaggio, alle ore 10.15 circa, la è rimasta ancora lì, in attesa che fosse completato il lavaggio dell'automobile. E' evidente che la S.V., invece di permanere presso il proprio domicilio attendendo la visita fiscale durante la fascia di reperibilità, se ne è allontanata senza prima avvertire formalmente l'Amministrazione né fornendo adeguata motivazione e documentazione, contravvenendo così agli obblighi dei dipendenti della P.A. sanciti dalla normativa vigente. La scrivente, inoltre, ha appurato personalmente che la malattia del 10 febbraio la S.V. appariva in condizioni fisiche tali da consentirle di recarsi agevolmente in un autolavaggio, condizioni fisiche che quindi non avrebbero certo precluso la sua presenza in servizio. Questa flagrante constatazione, oltre ad inficiare l'obbligo di fedeltà all'Amministrazione imposto dal
Codice Civile, ha inevitabilmente minato il rapporto fiduciario basato sulla lealtà e sulla buonafede che sempre dovrebbe intercorrere tra lavoratore e Dirigente. Presso gli Uffici di Segreteria è successivamente pervenuto un certificato medico che ha confermato i due giorni di malattia, ma ad oggi non è stata fornita alcuna idonea giustificazione relativa al comportamento da Lei tenuto il giorno 10 febbraio”.
Disposta, su richiesta della dipendente, la sua personale audizione, svoltasi in data 16.03.2022, con comunicazione prot. ris n. 3576/2022 del 05.04.2022 l'amministrazione ha irrogato alla la Pt_1
sanzione disciplinare della censura.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, premesso, all'esito di una analitica ricostruzione del quadro normativo e in adesione alla tesi sostenuta dalla che l'obbligo di permanenza Pt_1
presso il proprio domicilio sussisteva per la dipendente nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-
19,00 e, dunque, solo dalle ore 10.00 del giorno 10.2.2024, ha tuttavia osservato che “la circostanza che la ricorrente fosse uscita dal proprio domicilio ed alle ore 9.47, incontestatamente, si trovasse in un luogo lontano dallo stesso lascia presumere agevolmente che la stessa non potesse rientrare tempestivamente a casa per le ore 10.00, orario dal quale poteva essere sottoposta alla visita del medico fiscale. Peraltro deve anche essere evidenziato che l'attività compiuta dalla ricorrente ( portare l'auto al lavaggio) non è nemmeno congruente con il dedotto stato di malattia configurando invece una attività che poteva essere svolta in altra giornata ovvero delegata ad altri, non attenendo alla sfera di tutela della salute che si attestava essere in quel momento prioritaria rispetto anche alla prestazione lavorativa.
Deve poi richiamarsi, perché la contestazione disciplinare fa riferimento a tale elemento , che
l'aver lasciato il proprio domicilio proprio nella stessa mattinata in cui aveva comunicato al datore di lavoro la sua indisponibilità a recarsi al lavoro perché ammalata, in assenza di indicazioni mediche che ciò consentissero o consigliassero , configura una condotta idonea ad integrare la violazione del dovere di osservare tutte le cautele atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, “sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia". ( cfr. per tutte Cass. 26 aprile 2022, n. 13063)” (cfr. sentenza impugnata).
A fronte di tali ragioni, l'odierna appellante, con i primi due motivi, lamenta l'assenza di prova che la permanenza della signora presso il lavaggio si sia protratta oltre le ore 9.30 (come Pt_1
già sostenuto in ricorso) e sostiene che dalle riproduzioni fotografiche (prodotte dalla controparte) recanti l'orario delle 9:47 non emerge alcuna prova che l'autovettura fotografata sia quella della dal momento che non è riportato il numero di targa;
inoltre, non corrisponderebbe il Pt_1 colore della vettura e neppure la forma della fanaleria. Di conseguenza, afferma l'appellante, è del tutto errata, oltre che non supportata da alcuna documentazione, anche la deduzione del giudicante che la ricorrente non sarebbe mai potuta essere presso il proprio domicilio di reperibilità per l'orario previsto dalla legge.
Con il terzo motivo, parte appellante censura, come prive di fondamento giuridico e fattuale, anche le deduzioni del giudicante in ordine all'affermato comportamento poco diligente della ricorrente nell'allontanarsi dal proprio domicilio.
In ordine ai primi due motivi di gravame, rileva innanzitutto la Corte che, in primo grado, a fronte delle analitiche deduzioni formulate dall'Istituto scolastico convenuto (“ … Quando la D.S. si è allontanata dall'autolavaggio, alle ore 10.15 circa, la Sig. è rimasta ancora lì, in Pt_1
attesa che fosse completato il lavaggio della propria automobile. Questo fatto è anche documentato da alcune fotografie scattate all'automobile dell'interessata dalla stessa D.S., recanti data e orario
e allegate alla presente memoria. Come si vede chiaramente dalle foto allegate, -alle ore 9.11
l'auto della sottoscritta precedeva quella della sig.ra nella fila d'attesa; -alle 9.23 la Pt_1 procedura di lavaggio dell'auto dell'interessata non era ancora iniziata;
-alle 9.47 gli addetti dell'autolavaggio avevano appena incominciato a spruzzare il detergente sul lato posteriore della carrozzeria;
-alle 10.15 come già detto, la Sig.ra era ancora lì dopo aver colloquiato con Pt_1 la D.S; …”; cfr. memoria di costituzione dell'Istituto Scolastico) e della documentazione da questo prodotto, alcuno specifico rilievo è stato sollevato da parte della ricorrente sulla tempistica degli accadimenti e sulla documentazione fotografica prodotta dalla controparte. Sicchè del tutto tardivi si profilano i rilievi, formulati solo in sede di gravame e comunque limitati alle sole riproduzioni fotografiche relative all'orario 9.47, sulla documentazione prodotta dall'Amministrazione in primo grado.
Va, altresì, evidenziato che l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale la sua permanenza presso il lavaggio sarebbe terminata alle ore 9.30 e non alle ore 10:15 come indicato nella missiva di contestazione disciplinare (cfr. pag. 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) contrasta con le risultanze dell'audizione della stessa svoltasi in data 16.3.2022. Pt_1
All'esito della lettura della lettera di contestazione disciplinare, la signora ha riferito “di Pt_1
essere stata visitata dal proprio medico curante ed essere affetta da faringite cronica, reattiva agli agenti inquinanti e per tale motivo l'auto di sua proprietà deve essere per forza sempre pulita”. La stessa ha anche dichiarato che “In data 10/02/2022 anche se non si sentiva bene e sotto stress, in quanto responsabile come unico genitore, prima di ritirare presso un centro diagnostico alcuni esami fatti precedentemente, senza riflettere e con leggerezza si fermava ad un autolavaggio per la pulizia della propria autovettura” e di non aver riconosciuto la Dirigente nell'incontro all'autolavaggio in quanto affetta da una forte emicrania (cfr. verbale audizione del 16.3.2022).
E' evidente che in sede di audizione la lavoratrice non abbia in alcun modo negato la circostanza, analiticamente riportata nella missiva di contestazione disciplinare, di essersi trattenuta presso l'autolavaggio quanto meno fino alle 10:15.
Ella, indubbiamente, ha tentato di fornire una giustificazione alla sua condotta, ma non ha mai contestato né la sua presenza presso l'autolavaggio né la sua permanenza quanto meno fino alle ore 10:15.
La permanenza presso l'autolavaggio trova riscontro, oltre che nei rilievi fotografici (ultimo dei quali quello delle ore 9:47) prodotti dall'amministrazione in primo grado, nelle attestazioni, contenute nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, provenienti dalla stessa dirigente scolastica, che ha assistito personalmente agli accadimenti e ne ha dato atto nella predetta missiva.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi, in considerazione della tempistica (come sopra ricostruita), della localizzazione dell'autolavaggio (sito in e del luogo di residenza della CP_3 Pt_1
(Giugliano in , che la dipendente sia venuta meno agli obblighi sanciti in materia di CP_1
reperibilità, come contestatole dal datore di lavoro.
Il rigetto dei primi due motivi di gravame rende superfluo l'esame del terzo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1600,00, oltre spese generali e accessori, se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone