Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6448 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 02/01/2025, e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Iodice (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima
Souza (c.f.: , con domicilio come in atti;
C.F._3
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.05.2021, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in favore di
[...]
per l'importo capitale di euro 41.088,43 oltre interessi e CP_1
Santander Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- La carenza di legittimazione attiva dell'opposta, stante la mancanza di prova della cessione del credito in suo favore;
- La carenza di prova scritta del credito ingiunto;
- La nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 tub;
- La nullità del contratto in quanto stipulato con intermediario non abilitato;
- La mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
- La prescrizione del diritto di credito;
- La manifesta iniquità degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.;
- La stipula di una polizza assicurativa a protezione del credito.
Ha, quindi, così concluso: “a) In via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà del titolo;
b) Sempre in via preliminare e di rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
1279/2021, emesso dal Tribunale di NAPOLI NORD in data
20.03.2021, all'esito del procedimento rubricato al n. 474/2021 R.G., per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nei vari punti della presente trattazione. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto, in via principale e nel merito: c) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 5543194 per le ragioni esposte nella presente trattazione;
d) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza e/o diversità del tasso di interesse convenuto ed applicato, e per tutte le ragioni esposte nella presente trattazione;
e) Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II,
- 2 - c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole di cui al presunto finanziamento;
f) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o; l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, specie in ordine alla prescrizione;
g) Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. h) Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto Controparte_1
ed in diritto le avverse deduzioni, concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante dal giudizio.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
02/01/2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di irrituale instaurazione del procedimento di mediazione, sollevata dalla parte opponente.
Irrilevante è, infatti, la circostanza che la mediazione sia stata attivata oltre il termine di 15 giorni assegnato nell'ordinanza di questo
Giudice, trattandosi di termine non perentorio ed essendosi la
- 3 - mediazione conclusa entro l'udienza fissata per il prosieguo del giudizio, senza aggravio di tempi per il giudizio stesso.
Smentita per tabulas, poi, è l'eccezione di omessa partecipazione personale dell'opposta alla mediazione, risultando dal verbale in atti che al primo incontro dinanzi al mediatore era presente il legale rappresentante della parte opposta, il quale ha sottoscritto il verbale stesso.
Peraltro, l'opponente non avrebbe, comunque, di che dolersi, non avendo affatto partecipato alla mediazione senza addurre un giustificato motivo. Ragion per cui l'opponente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al D.lgs. 28/2010.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della
- 4 - pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame della legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto di credito, ed oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a
- 5 - preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
- 6 - Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale
- 7 - richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 9.10.2008 con Santander Consumer Bank S.p.a.
Secondo la prospettazione della parte opposta, Santander Consumer
Bank S.p.a. si sarebbe successivamente fusa per incorporazione in
Santander Consumer Finanzia s.r.l., la quale avrebbe, poi, ceduto il credito a Parte_2
- 8 - Orbene, le affermazioni che precedono non trovano riscontro nella documentazione in atti.
A sostengo della fusione per incorporazione di Santander Consumer
Bank S.p.a. in Santander Consumer Finanzia s.r.l. l'opposta ha allegato la visura camerale di Santander Consumer Bank S.p.a. al 18.12.2019.
Tuttavia, dalla stessa visura camerale (cfr. pag. 124) emerge, al contrario, che in data 7.12.2011 Santander Consumer Finanzia s.r.l. è stata incorporata in Santander Consumer Bank S.p.a., la quale, infatti, esisteva ancora quale soggetto giuridico all'epoca in cui è stata estratta la visura camerale, ossia nel 2019.
Non vi è, dunque, prova che il credito maturato da Santander
Consumer Bank S.p.a. verso in virtù del Parte_1
finanziamento del 2008 sia stato ceduto a Santander Consumer Finanzia
s.r.l.
Conseguentemente, deve escludersi la legittimazione di quest'ultima a disporre del credito in questione, con l'ulteriore precipitato che il contratto di cessione dei crediti in blocco tra
Santander Consumer Finanzia s.r.l. e versato in Parte_2
atti, non ha alcuna efficacia probatoria quanto al credito per cui è causa.
La valenza probatoria del contratto di cessione dei crediti in blocco
è, altresì, da escludere dal momento che esso non reca alcuna indicazione dei criteri di individuazione dei crediti ceduti, rinviando ad un allegato che, tuttavia, non è presente in atti.
In ogni caso, se pure fosse stata provata l'inclusione del credito verso nell'oggetto del contratto di cessione intercorso Parte_1
tra Santander Consumer Finanzia s.r.l. e il Parte_2
negozio traslativo sarebbe stato inefficace in mancanza della
- 9 - legittimazione della cedente a disporre del diritto di credito in questione, per i motivi di cui si è detto.
Il difetto di legittimazione a disporre del credito in capo al soggetto dante causa si riverbera negativamente sull'efficacia delle successive cessioni del credito.
In disparte la valenza assorbente delle superiori considerazioni, deve rilevarsi, inoltre, che non è neppure provata la inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione in blocco successivamente CP intervenuta tra (in cui si è fusa per incorporazione Parte_2
e , dal momento che – in mancanza dell'individuazione
[...] CP_1
dei crediti nel contratto di cessione - non è dimostrata la ricorrenza in concreto dei criteri inclusivi di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Viene, in particolare, in rilievo il criterio di cui al punto VI del predetto avviso, ossia l'inserimento del credito nella lista depositata presso il notaio Ebbene, nella lista notarile versata in atti Per_1
viene evidenziata una posizione, identificata per “numero pratica” e
“NDG”. Nessuno dei predetti codici, tuttavia, è riferibile alla posizione di nella documentazione originaria (contratto) o Parte_1
CP formata dalla cedente (estratto conto), mentre il numero pratica corrisponde a quello attribuito dalla asserita cessionaria nella CP_1
comunicazione di cessione del credito.
È evidente che, ai fini della prova della inclusione di uno specifico credito nell'oggetto di un contratto di cessione in blocco, è necessario che il credito stesso sia identificabile sulla scorta di parametri e criteri preesistenti alla cessione e riconducibili alla cedente o alla originaria titolare del credito, mentre nessun rilievo possono assumere le dichiarazioni e i documenti formati dalla cessionaria ex post.
- 10 - Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi indimostrato l'acquisto del credito in capo all'odierna opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa.
Il difetto di un elemento costitutivo della domanda determina l'infondatezza della stessa, con assorbimento di ogni altra questione.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
va condannato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, Parte_1
d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, come risultante dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1279/2021;
2. condanna alla refusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di che qui si liquidano in euro 4.200,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, ed euro 313,00 per esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- 11 - 3. Condanna al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010 vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 12 -