Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1581 del 16.5.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 394/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Francesco Rubichi
n. 39, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il , con ricorso del 27.5.2024, ha impugnato - limitatamene al capo relativo al Parte_1
regolamento delle spese - la sentenza resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce in data
16.5.2024 n. 1581, in cui, decidendo in ordine alla domanda formulata da , Controparte_1
finalizzata alla riliquidazione della speciale elargizione riconosciuta alle vittime del dovere, nonché alla rideterminazione della percentuale di invalidità, il primo Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato il al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
L'appellato, nonostante la regolare notificazione dell'atto di gravame, non si è costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello non appare fondato e va, pertanto rigettato.
Innanzitutto, va osservato che l'appellante non si duole della condanna al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ma ne contesta esclusivamente la quantificazione.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Invero, il primo Giudice ha fatto corretto uso dei parametri ex DM n. 55/2014, avendo per giunta, applicato lo scaglione di valore (IV°) subito inferiore a quello applicabile tenendo conto del valore della controversia (V°). Non è in dubbio, infatti, che l'Amministrazione appellante ha riconosciuto in corso di causa all'appellato la somma di € 72.450 (superiore rispetto al limite minimo di € 52.001,00 del V scaglione).
La decisione del primo Giudice di applicare questo scaglione appare adeguatamente motivata, tenendo conto dell'andamento del processo, semplificato dopo il riconoscimento da parte del del diritto del sebbene successivo all'inizio del giudizio. Parte_1 CP_1
Quanto alle singole voci applicate, il primo Giudice ha eseguito una media fra i parametri minimi e quelli medi, il che appare conforme a giustizia, in quanto il giudizio in sé considerato – a prescindere dalla concreta evoluzione successiva – non può essere considerato tout court di facile soluzione.
Il riconoscimento dei compensi delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale è fondato, in quanto se
è vero che non vi è stata attività istruttoria, vi è stata sicuramente attività di trattazione, come testimoniato dalle note scritte depositate da entrambe le parti, in sostituzione della trattazione orale, nonché dalla necessità di decidere il giudizio con sentenza.
La decisione impugnata merita, quindi, integrale conferma.
Il rigetto dell'appello non comporta alcuna decisione sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di . Controparte_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., -definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.5.2024 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 16.5.2024 N. Parte_1 Controparte_1
1581 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi