Versione
13 agosto 1966
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1 settembre 1967
1 settembre 1967
Art. 17. Norme finali e transitorie
Ferme restando le agevolazioni gia' concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957 n. 635 , le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "localita' economicamente depresse", effettuati in applicazione rispettivamente, dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 , nonche' dell'articolo 8 della citata legge numero 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione fiscale di cui all' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle localita' gia' riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ((purche' a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e' applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma))
La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.
Ferme restando le agevolazioni gia' concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957 n. 635 , le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "localita' economicamente depresse", effettuati in applicazione rispettivamente, dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 , nonche' dell'articolo 8 della citata legge numero 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione fiscale di cui all' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle localita' gia' riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ((purche' a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e' applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma))
La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/03/1975 n. 522 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 28 marzo 1975 · 0.3853991
Con nota del 30 maggio 1974, l\'Associazione Nazionale Costruttori Edili, premesso che l\'art. 30, primo c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce, in favore delle imprese artigiane ed industriali operanti nelle zone depresse del Centro - nord, l\'esenzione decennale dell\'Ilor alle condizioni e nei limiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 614, chiede di conoscere se il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall\'art. 17, terzo c., della stessa L. n. 614, sia da riferirsi al momento della realizzazione dei presupposti voluti dalla legge ai fini dell\'applicazione del beneficio, e se esso beneficio, una volta acquisito entro il predetto termine possa esplicare i suoi …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1985, n. 1717Provvedimento: […] e con riguardo all'esenzione decennale dalle imposte dirette, contemplata dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, il limite di un investimento in impianti fissi non superiore a due miliardi di lire, fissato dall'art. 17 della legge 22 luglio 1966 n. 614, come modificato dall'art. unico della legge 6 agosto 1967 n. 690, trova applicazione solo per le imprese sorte dopo l'entrata in vigore della medesima legge del 1966, e, […]Leggi di più...
- esecuzioni ed agevolazioni·
- applicabilità alle imprese sorte prima dell'entrata in vigore della legge n. 614 del 1966·
- esenzione decennale dalle imposte dirette ex art. 8 legge 29 luglio 1975 n. 635·
- tributi erariali diretti (anteriori alla riforma del 1972)·
- esclusione·
- limite previsto dall'art. 17 legge 22 luglio 1966 n. 614