Articolo 17 della Legge 22 luglio 1966, n. 614
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 agosto 1966
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Versione
1 settembre 1967
Art. 17. Norme finali e transitorie

Ferme restando le agevolazioni gia' concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957 n. 635 , le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "localita' economicamente depresse", effettuati in applicazione rispettivamente, dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 , nonche' dell'articolo 8 della citata legge numero 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione fiscale di cui all' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle localita' gia' riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ((purche' a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e' applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma))
La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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