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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 757 dell'anno 2022
T R A
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Quinto, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via
Mario Pagano n. 222, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Luca Gilberti, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via Rossini, 20 (c/o avv.
Vitantonio Dipace), nonché ai domicili digitali e Email_2
Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 31 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, con la concessione dei 1 termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_2 giudizio i sigg.ri e dinanzi al Tribunale di Trani, Controparte_2 Parte_1 proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento immobiliare dal alla stipulato in CP_2 Pt_1 adempimento degli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Trani con sentenza del 30 gennaio 2018.
A sostegno della domanda, l' assumeva di essere creditore nei confronti Pt_2 del della complessiva somma di euro 298.000,00 in forza di contratto di CP_2 mutuo stipulato il primo novembre 2014, in virtù del quale egli aveva consegnato l'importo di euro 250.000,00 al , che si era obbligato a restituirlo maggiorato CP_2 dell'importo di euro 60.000,00 a titolo di interessi entro ventiquattro mesi a far data dalla sottoscrizione;
credito per il quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.
6447/2017 del Tribunale di Pavia, notificato il 24 novembre 2017 e non opposto, cui era stata apposta la formula esecutiva il 12 gennaio 2018.
Rappresentava, ancora, l'attore che il , dopo aver ricevuto la notificazione CP_2 del decreto ingiuntivo, nel febbraio 2018, aveva trasferito, in esecuzione degli accordi di separazione omologati, appunto, il 30 gennaio 2018, alla ex coniuge gli unici immobili di sua proprietà, meglio descritti in atti e sui Parte_1 quali esso attore aveva tentato un pignoramento.
L'attore, dunque, assumeva che l'atto dispositivo in questione aveva pregiudicato le sue ragioni di credito nei confronti del debitore e ne chiedeva la Controparte_2 declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
I convenuti si costituivano, con separate difese, contestando gli avversi assunti e negando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, che chiedevano di rigettare, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via preliminare, entrambi i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda, atteso che, secondo la loro prospettazione, l'attore avrebbe dovuto previamente chiedere l'inefficacia e la revoca degli accordi di separazione, per adempiere i quali era stato posto in essere l'atto dispositivo.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, veniva decisa con la sentenza n. 633/2022 del 12 – 13 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Trani accoglieva integralmente la domanda, e pertanto dichiarava l'inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto dispositivo, condannando, altresì, i convenuti, in solido tra loro,
2 alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore, spese liquidate in €. 11.511,50 per compensi, oltre esborsi per €. 1.241,00 ed oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , chiedendo per i motivi Parte_1 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, il rigetto integrale delle domande proposte in primo grado nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Mentre l'appellato non si è costituito, nonostante la regolarità della Controparte_2 notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti, sicché ne va dichiarata la contumacia in appello, si è costituito il creditore chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa.
Dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante, la causa all'udienza del 31 gennaio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. relativamente all'atto dispositivo di trasferimento immobiliare per non essere stata preceduta dalla richiesta di revoca e declaratoria di inefficacia delle condizioni di separazione omologate che dell'atto dispositivo erano il presupposto.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In particolare, assume l'appellante, che l'attore avrebbe dovuto chiedere che il
Tribunale di Trani revocasse anche l'omologa dei patti di separazione (poi riprodotti in sede di divorzio), perché, in assenza, resterebbe in essere il diritto della signora di pretendere il trasferimento. Pt_1
Sul punto il primo giudice aveva rilevato che “non è condivisibile l'eccezione proposta dalla sig.ra secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare Pt_1
l'accordo, presupposto, di separazione, con conseguente inammissibilità dell'azione, in quanto l'unico atto dispositivo assoggettabile a revoca è invece proprio il negozio solutorio oggetto di causa”.
Orbene, sotto un primo profilo, la censura appare inammissibile in quanto
3 l'appellante si limita a riproporre l'eccezione formulata in primo grado senza spiegare una vera e propria critica e a proporre un ragionamento controfattuale, mentre, per altro verso, risulta infondata alla luce del consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “è revocabile il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, in presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. L'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (Cass. Civ., sez. III, 6 novembre 2024, n.28558; cfr. nello stesso senso Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6395).
Non vi era, dunque, alcuna necessità di preventiva richiesta di revoca o declaratoria di inefficacia degli accordi di separazione (il cui contenuto, comunque, va valutato nell'ambito della revocatoria dell'atto dispositivo esecutivo degli accordi) per rendere ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della errata qualificazione dell'atto dispositivo come gratuito e non oneroso e, conseguentemente, dell'omessa valutazione dell'elemento psicologico in capo alla terzo beneficiario dell'atto Pt_1 revocando.
Invero il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
5473/2006) aveva affermato la natura gratuita dell'atto desumibile dalla
“mancanza, nel trasferimento in questione, di evidenti ragioni di natura solutorio- compensativa”.
In particolare, il primo giudice aveva escluso che il trasferimento potesse inserirsi nelle complessiva sistemazione economico-patrimoniale dei rapporti tra gli ex coniugi nella fase di separazione, dal momento che, negli accordi in questione, il si era contestualmente obbligato a versare alla un consistente CP_2 Pt_1 assegno di mantenimento;
né il trasferimento appariva giustificato dalla necessità di assicurare al coniuge una fonte indiretta di mantenimento e neppure un
4 risparmio di spesa mediante l'utilizzazione dell'immobile destinato ad abitazione, considerato l'obbligo contestualmente assunto dall'acquirente di assicurare ai genitori del la loro permanenza nell'immobile vita natural durante. CP_2
A fronte di tale ratio decidendi, l'appellante, citando nota, condivisa e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ha assunto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del materiale probatorio dal quale sarebbe emersa la natura solutorio-compensativa, emergente dalle seguenti circostanze : a) l'immobile oggetto di trasferimento era stato acquistato con la partecipazione della con Pt_1
l'importo di € 50.000,00 derivante da risorse personali;
b) il trasferimento immobiliare era stato posto come condizione irrinunciabile dalla ex coniuge, per evitare una separazione giudiziale con richiesta di addebito;
c) sull'immobile gravava un mutuo ipotecario contratto con istituto bancario;
d) era comunque preordinato a garantire una serenità economica al figlio;
e) in tal Persona_1 modo il aveva garantito ai suoi genitori la permanenza a titolo di comodato CP_2 gratuito nel detto immobile.
Orbene, in tema di qualificazione dell'atto revocando come oneroso ovvero come gratuito, qualificazione da cui discendono le note conseguenze in ordine ai presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. e alla loro dimostrazione, appare illuminante, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 7 ottobre 2024, , n.26127.
Spiegano gli che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge CP_4 concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (v. Cass., sez. 1, 23 marzo 2004
n. 5741; Cass., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023,
n. 36562).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Nell'arresto citato (Cass. n. 26127/2024) si evidenzia, infatti, che l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale
5 formalmente in essere fino al momento della separazione.
La qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende, cioè, dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Nel caso di specie i Giudici di Legittimità hanno interpretato il trasferimento come gratuito, mettendolo in conflitto con i diritti dei creditori, non risultando dall'istruttoria svolta che il trasferimento fosse stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie.
Anche nel caso all'attenzione di questa Corte, gli accordi di separazione prevedevano già a favore della l'obbligo di mantenimento in suo favore di Pt_1
€. 1.000,00 al mese e l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €. 500,00 al mese, oltre all'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale, di modo che, come già ritenuto e spiegato dal primo giudice, il trasferimento della proprietà di un ulteriore immobile – sia pure limitato dalla costituzione di un diritto parziario di abitazione in favore dei genitori del – CP_2 non trova alcuna giustificazione nell'esigenza di dare una sistemazione ai rapporti economici in fase di separazione.
D'altro canto anche le ulteriori considerazioni prospettate dall'appellante, quali la necessità di conseguire il consenso alla separazione ovvero il peso della costituzione di un diritto di abitazione in favore dei genitori del – già abitatori CP_2 dell'immobile – non possono considerarsi come corrispettivo rispetto al trasferimento immobiliare, tale quindi da qualificare lo stesso come oneroso e non gratuito.
In conclusione, deve ritenersi corretta la valutazione del primo giudice, secondo cui la gratuità dell'atto dispositivo rende ultronea la verifica dell'elemento soggettivo del terzo beneficiario ed odierno appellante.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di indicare in modo esplicito i parametri per il calcolo delle spese processuali, nonché nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente posto a carico della – formalmente in solido Pt_1 con il , ma sostanzialmente a carico totale di essa appellante, stante CP_2
l'impossidenza del suo ex coniuge – le ingenti spese di lite, tenuto conto della propria estraneità alle vicende economiche del , che avrebbe CP_2
6 sostanzialmente subito.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In primo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia specificato lo scaglione adottato, ma non precisa il profilo di erroneità della somma liquidata, nel senso che non indica quale avrebbe dovuto essere il calcolo corretto e a quale importo sarebbe dovuto giungere il primo giudice.
In ogni caso, il valore della causa revocatoria ex art. 2901 c.p.c. ai fini dello scaglione applicabile nella determinazione delle spese è quello del credito vantato dall'attore, che nel caso presente ammonta a quasi trecentomila euro, di modo che la somma determinata dal primo giudice (con le riduzioni indicate in sentenza) rientra perfettamente nello scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 euro di cui al
D.M. 55/2014.
Per il resto, in presenza di una totale soccombenza di entrambi i convenuti, essendo stata la domanda attorea integralmente accolta, non vi era alcuno spazio per una soccombenza totale o parziale, né vi era alcuna ragione giuridica per escludere la solidarietà passiva tra i due convenuti soccombenti, a nulla rilevando le asserite difficoltà economiche del co-obbligato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 17 maggio 2022 da Pt_1
avverso la sentenza n. 633/2022 del 12 – 13 aprile 2022 dal Tribunale di
[...]
Trani, in composizione monocratica, nel giudizio n. R.G. 3752/2018, dichiara la contumacia di;
Controparte_2 rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, Parte_2 liquidate in complessivi euro 20.119,00, oltre rimborso forfetario (15%), iva e cap come per legge;
nulla per le spese nel rapporto con il contumace;
Controparte_2 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 14 maggio
2025.
7 Il Consigliere rel.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 757 dell'anno 2022
T R A
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Quinto, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via
Mario Pagano n. 222, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Luca Gilberti, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via Rossini, 20 (c/o avv.
Vitantonio Dipace), nonché ai domicili digitali e Email_2
Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 31 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, con la concessione dei 1 termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_2 giudizio i sigg.ri e dinanzi al Tribunale di Trani, Controparte_2 Parte_1 proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento immobiliare dal alla stipulato in CP_2 Pt_1 adempimento degli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Trani con sentenza del 30 gennaio 2018.
A sostegno della domanda, l' assumeva di essere creditore nei confronti Pt_2 del della complessiva somma di euro 298.000,00 in forza di contratto di CP_2 mutuo stipulato il primo novembre 2014, in virtù del quale egli aveva consegnato l'importo di euro 250.000,00 al , che si era obbligato a restituirlo maggiorato CP_2 dell'importo di euro 60.000,00 a titolo di interessi entro ventiquattro mesi a far data dalla sottoscrizione;
credito per il quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.
6447/2017 del Tribunale di Pavia, notificato il 24 novembre 2017 e non opposto, cui era stata apposta la formula esecutiva il 12 gennaio 2018.
Rappresentava, ancora, l'attore che il , dopo aver ricevuto la notificazione CP_2 del decreto ingiuntivo, nel febbraio 2018, aveva trasferito, in esecuzione degli accordi di separazione omologati, appunto, il 30 gennaio 2018, alla ex coniuge gli unici immobili di sua proprietà, meglio descritti in atti e sui Parte_1 quali esso attore aveva tentato un pignoramento.
L'attore, dunque, assumeva che l'atto dispositivo in questione aveva pregiudicato le sue ragioni di credito nei confronti del debitore e ne chiedeva la Controparte_2 declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
I convenuti si costituivano, con separate difese, contestando gli avversi assunti e negando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, che chiedevano di rigettare, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via preliminare, entrambi i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda, atteso che, secondo la loro prospettazione, l'attore avrebbe dovuto previamente chiedere l'inefficacia e la revoca degli accordi di separazione, per adempiere i quali era stato posto in essere l'atto dispositivo.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, veniva decisa con la sentenza n. 633/2022 del 12 – 13 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Trani accoglieva integralmente la domanda, e pertanto dichiarava l'inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto dispositivo, condannando, altresì, i convenuti, in solido tra loro,
2 alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore, spese liquidate in €. 11.511,50 per compensi, oltre esborsi per €. 1.241,00 ed oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , chiedendo per i motivi Parte_1 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, il rigetto integrale delle domande proposte in primo grado nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Mentre l'appellato non si è costituito, nonostante la regolarità della Controparte_2 notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti, sicché ne va dichiarata la contumacia in appello, si è costituito il creditore chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa.
Dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante, la causa all'udienza del 31 gennaio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. relativamente all'atto dispositivo di trasferimento immobiliare per non essere stata preceduta dalla richiesta di revoca e declaratoria di inefficacia delle condizioni di separazione omologate che dell'atto dispositivo erano il presupposto.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In particolare, assume l'appellante, che l'attore avrebbe dovuto chiedere che il
Tribunale di Trani revocasse anche l'omologa dei patti di separazione (poi riprodotti in sede di divorzio), perché, in assenza, resterebbe in essere il diritto della signora di pretendere il trasferimento. Pt_1
Sul punto il primo giudice aveva rilevato che “non è condivisibile l'eccezione proposta dalla sig.ra secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare Pt_1
l'accordo, presupposto, di separazione, con conseguente inammissibilità dell'azione, in quanto l'unico atto dispositivo assoggettabile a revoca è invece proprio il negozio solutorio oggetto di causa”.
Orbene, sotto un primo profilo, la censura appare inammissibile in quanto
3 l'appellante si limita a riproporre l'eccezione formulata in primo grado senza spiegare una vera e propria critica e a proporre un ragionamento controfattuale, mentre, per altro verso, risulta infondata alla luce del consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “è revocabile il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, in presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. L'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (Cass. Civ., sez. III, 6 novembre 2024, n.28558; cfr. nello stesso senso Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6395).
Non vi era, dunque, alcuna necessità di preventiva richiesta di revoca o declaratoria di inefficacia degli accordi di separazione (il cui contenuto, comunque, va valutato nell'ambito della revocatoria dell'atto dispositivo esecutivo degli accordi) per rendere ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della errata qualificazione dell'atto dispositivo come gratuito e non oneroso e, conseguentemente, dell'omessa valutazione dell'elemento psicologico in capo alla terzo beneficiario dell'atto Pt_1 revocando.
Invero il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
5473/2006) aveva affermato la natura gratuita dell'atto desumibile dalla
“mancanza, nel trasferimento in questione, di evidenti ragioni di natura solutorio- compensativa”.
In particolare, il primo giudice aveva escluso che il trasferimento potesse inserirsi nelle complessiva sistemazione economico-patrimoniale dei rapporti tra gli ex coniugi nella fase di separazione, dal momento che, negli accordi in questione, il si era contestualmente obbligato a versare alla un consistente CP_2 Pt_1 assegno di mantenimento;
né il trasferimento appariva giustificato dalla necessità di assicurare al coniuge una fonte indiretta di mantenimento e neppure un
4 risparmio di spesa mediante l'utilizzazione dell'immobile destinato ad abitazione, considerato l'obbligo contestualmente assunto dall'acquirente di assicurare ai genitori del la loro permanenza nell'immobile vita natural durante. CP_2
A fronte di tale ratio decidendi, l'appellante, citando nota, condivisa e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ha assunto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del materiale probatorio dal quale sarebbe emersa la natura solutorio-compensativa, emergente dalle seguenti circostanze : a) l'immobile oggetto di trasferimento era stato acquistato con la partecipazione della con Pt_1
l'importo di € 50.000,00 derivante da risorse personali;
b) il trasferimento immobiliare era stato posto come condizione irrinunciabile dalla ex coniuge, per evitare una separazione giudiziale con richiesta di addebito;
c) sull'immobile gravava un mutuo ipotecario contratto con istituto bancario;
d) era comunque preordinato a garantire una serenità economica al figlio;
e) in tal Persona_1 modo il aveva garantito ai suoi genitori la permanenza a titolo di comodato CP_2 gratuito nel detto immobile.
Orbene, in tema di qualificazione dell'atto revocando come oneroso ovvero come gratuito, qualificazione da cui discendono le note conseguenze in ordine ai presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. e alla loro dimostrazione, appare illuminante, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 7 ottobre 2024, , n.26127.
Spiegano gli che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge CP_4 concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (v. Cass., sez. 1, 23 marzo 2004
n. 5741; Cass., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023,
n. 36562).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Nell'arresto citato (Cass. n. 26127/2024) si evidenzia, infatti, che l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale
5 formalmente in essere fino al momento della separazione.
La qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende, cioè, dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Nel caso di specie i Giudici di Legittimità hanno interpretato il trasferimento come gratuito, mettendolo in conflitto con i diritti dei creditori, non risultando dall'istruttoria svolta che il trasferimento fosse stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie.
Anche nel caso all'attenzione di questa Corte, gli accordi di separazione prevedevano già a favore della l'obbligo di mantenimento in suo favore di Pt_1
€. 1.000,00 al mese e l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €. 500,00 al mese, oltre all'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale, di modo che, come già ritenuto e spiegato dal primo giudice, il trasferimento della proprietà di un ulteriore immobile – sia pure limitato dalla costituzione di un diritto parziario di abitazione in favore dei genitori del – CP_2 non trova alcuna giustificazione nell'esigenza di dare una sistemazione ai rapporti economici in fase di separazione.
D'altro canto anche le ulteriori considerazioni prospettate dall'appellante, quali la necessità di conseguire il consenso alla separazione ovvero il peso della costituzione di un diritto di abitazione in favore dei genitori del – già abitatori CP_2 dell'immobile – non possono considerarsi come corrispettivo rispetto al trasferimento immobiliare, tale quindi da qualificare lo stesso come oneroso e non gratuito.
In conclusione, deve ritenersi corretta la valutazione del primo giudice, secondo cui la gratuità dell'atto dispositivo rende ultronea la verifica dell'elemento soggettivo del terzo beneficiario ed odierno appellante.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di indicare in modo esplicito i parametri per il calcolo delle spese processuali, nonché nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente posto a carico della – formalmente in solido Pt_1 con il , ma sostanzialmente a carico totale di essa appellante, stante CP_2
l'impossidenza del suo ex coniuge – le ingenti spese di lite, tenuto conto della propria estraneità alle vicende economiche del , che avrebbe CP_2
6 sostanzialmente subito.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In primo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia specificato lo scaglione adottato, ma non precisa il profilo di erroneità della somma liquidata, nel senso che non indica quale avrebbe dovuto essere il calcolo corretto e a quale importo sarebbe dovuto giungere il primo giudice.
In ogni caso, il valore della causa revocatoria ex art. 2901 c.p.c. ai fini dello scaglione applicabile nella determinazione delle spese è quello del credito vantato dall'attore, che nel caso presente ammonta a quasi trecentomila euro, di modo che la somma determinata dal primo giudice (con le riduzioni indicate in sentenza) rientra perfettamente nello scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 euro di cui al
D.M. 55/2014.
Per il resto, in presenza di una totale soccombenza di entrambi i convenuti, essendo stata la domanda attorea integralmente accolta, non vi era alcuno spazio per una soccombenza totale o parziale, né vi era alcuna ragione giuridica per escludere la solidarietà passiva tra i due convenuti soccombenti, a nulla rilevando le asserite difficoltà economiche del co-obbligato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 17 maggio 2022 da Pt_1
avverso la sentenza n. 633/2022 del 12 – 13 aprile 2022 dal Tribunale di
[...]
Trani, in composizione monocratica, nel giudizio n. R.G. 3752/2018, dichiara la contumacia di;
Controparte_2 rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, Parte_2 liquidate in complessivi euro 20.119,00, oltre rimborso forfetario (15%), iva e cap come per legge;
nulla per le spese nel rapporto con il contumace;
Controparte_2 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 14 maggio
2025.
7 Il Consigliere rel.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte
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