Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata
Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) , con sede a Niscemi, in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. (P.I ; P.IVA_1
3) , nato in [...] il [...] (C.F. ; Parte_3 C.F._2
4) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 C.F._3
5) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_5 C.F._4
6) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_6 C.F._5
7) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_7 C.F._6
8) , nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_8 C.F._7
9) , nato in [...] il [...] (C.F. ; Parte_9 C.F._8
Par 10) . con sede a Niscemi, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P.I. ; P.IVA_2
11) , nato a [...] il [...] ( ); Parte_11 CodiceFiscale_9
12) con sede a Comiso, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. CP_2
; P.IVA_3
13) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._10
15) , con sede a Gela, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_5
; P.IVA_4
16) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_12
); C.F._12
17) , nata ad [...] il [...], n.q. di titolare della omonima ditta, con Parte_13 sede ad Acate (P. I. ); P.IVA_5
tutti elettivamente domiciliati in Niscemi, via Umberto I, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Cinquerrui che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente
E
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_6 ex lege ed ivi domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Mariano Stabile n.184; convenuta
Conclusioni delle parti: ricorrenti – come in ricorso introduttivo”; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l'Autorità del Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo di essere proprietari e/o conduttori di alcuni terreni siti nel Comune di Acate, Gela, Mazzarrone, Licodia Eubea e Chiaramonte Gulfi, chiedevano la condanna della convenuta Autorità del Bacino al risarcimento dei danni causati dall'esondazione dei fiumi IL e FI avvenuta, dopo la notevole pioggia caduta nelle giornate tra l' 8 e il 10 febbraio 2023, in conseguenza della condizione di degrado cui versavano gli alvei dei predetti corsi d'acqua, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva nel giudizio l'Autorità del Bacino idrografico contestando la domanda proposta.
Istruita la causa con l'acquisizione della relazione di consulenza eseguita nel corso dell'ATP (espletata nel giudizio recante il n. R.G. 503/2023), precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
_______
Preliminarmente occorre precisare che, sulla base di quanto di seguito si esporrà, la causa è matura per la decisione e non occorre alcuna integrazione istruttoria. La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta.
I terreni condotti dai numerosi ricorrenti, sono ubicati nei territori comunali di Acate, Gela, Mazzarrone, Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea, lungo i corsi d'acqua FI e IL che dalla foce si spingono all'interno del territorio siciliano, fino a raggiungere la prossimità dell'invaso del IL. Si tratta prevalentemente di terreni a giacitura pianeggiante, il cui indirizzo agronomico trova nell' agrumeto, nell'arboreto, nel vigneto o nel seminativo l'uso prevalente.
Nello specifico, dai titoli agli atti si evince che:
1) , detiene il terreno, identificato al catasto dalle particelle 11 e 12 del foglio Parte_1 di mappa 247 del Comune di Gela, in forza di atto di donazione di e Controparte_7 CP_8
notaio , rep. n.
7.931 del 25/07/1996.
[...] Persona_1
Part 2) gr. Meli Salvatore, conduce in locazione le particelle 1046,1049,1050 del foglio di mappa 38 del Comune di Acate;
3) , è proprietario del terreno identificato al foglio di mappa 39, particella n. Parte_3
43, del Comune di Acate, in forza di atto di vendita, notaio , rep. n. 17.718 del Persona_1
29/07/2011;
4) , è proprietario dei terreni identificati al foglio di mappa 22 particella 24 e al Parte_4 foglio di mappa 15 particella 40 del Comune di Acate;
5) e 6) sono rispettivamente proprietario e conduttore (in forza del Parte_5 Parte_6 contratto di affitto del 19/07/22, registrato il 26/07/22, e in vigore fino al 18/07/23) del fondo identificato al foglio di mappa 33 particella 791 (ex 477) del Comune di Acate;
7) è in parte proprietario (in forza degli atti di vendita rep n. 136 Parte_7 dell'1/10/2012, rep. 8269 del 27/12/2019, notaio e rep. n. 30.210 del 9/04/23, Persona_2 notaio e in parte conduce in locazione (in forza di un contratto di affitto Persona_3 stipulato il 14/10/2019, registrato in pari data, e in vigore fino all'11/01/25) le particelle 120,119,281,283, 325 del foglio di mappa 15 del Comune di Acate e le particelle 37,87, 39,59,60, 67aa, 67 ab, 68,69 del foglio di mappa 247 del Comune di Gela;
8) , è proprietario delle particelle 459, 602, 603 del foglio di mappa 33 del Parte_8
Comune di Acate;
Part
9) , è proprietario delle particelle 185, 324, 325,326,327, 328, 329,330 del Parte_14 foglio di mappa 73 del Comune di Licodia Eubea;
Part
10) , detiene il terreno identificato al catasto dalle particelle 57,59,126 Controparte_1
e 127 del foglio di mappa 15 del Comune di Acate, in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 28/02/22, registrato il 22/04/22, e in vigore fino al 27/02/2037;
11) è proprietario delle particelle 165, 166, 587, 588, 373, 374 aa, 374 ab, 375 aa, Parte_11
375 ab, 592, 217, 218, 455, 586 del foglio di mappa 18 del Comune di Acate, in forza di atto di compravendita del 9/02/2018, notaio , Rep n. 22.776; Persona_4
12) è proprietaria del terreno identificato in catasto dalla particella n. 479 del foglio CP_2 di mappa 33 del Comune di Acate, in forza di decreto di Trasferimento del Tribunale di Ragusa del 13/04/21 (rep. n. 20296/21); 13) , detiene i terreni, identificati in catasto dalle particelle 39 aa, 39 ab, 39 ac, Controparte_3
115, 122 aa, 122 ab, 123, 162 aa, 162 ab, 162 ac, 421 aa, 421 ab del foglio di mappa 15 del Comune di Acate, in forza di atto di donazione di , e , Controparte_9 Persona_5 Persona_6 notaio , rep. n. 210 del 29/12/2022; Persona_7
14) conduce in affitto le particelle 2015 e 2143 del foglio di mappa 38 del Comune CP_4 di Acate, in forza di due diversi contratti (contratto di affitto stipulato il 23/01/23, registrato il 2/02/23, e in vigore fino al 31/07/24 e contratto di sub affitto stipulato l'1/09/22, registrato il 16/09/22, e in vigore fino al 30/06/23);
15) conduce in affitto le particelle 475 aa, 475 ab, 690, 691, 692, 694 del foglio Controparte_5 di mappa 33 e le particelle 286, 287, 288, 289, 294, 295, 296, 299, 300, 381, 382, 384, 666, 713, 1037, 1042, 1045 del foglio di mappa 39 del Comune di Acate, come risulta dai contratti di affitto del 16/07/2010, del 22/01/20 e del 5/05/2022;
16) , conduce in affitto le particelle 460, 461, 1047, 1241 del foglio di mappa Parte_12
38 del Comune di Acate, in forza di un contratto di locazione con decorrenza dall'1/07/2021 e con scadenza alla data del 30/06/2024;
17) detiene i terreni identificati in catasto dalle particelle 80,81,82, 415,417, Parte_13
418,134,137,423, 111 aa, 111 ab, 112 aa, 112 ab, 590 e 414 del foglio di mappa 33 del Comune di Acate e dalle particelle 1, 61, 110 del foglio di mappa 24, in ragione del contratto di comodato stipulato il 25/10/2010 e in vigore fino al 24/10/2030.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalle stazioni pluviografiche di Gela, Mazzarrone, Caltagirone, Ragusa, Comiso, Acate e Palazzolo Acreide relativi al volume di pioggia caduta tra l' 8 e il 10 febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione dei bacini Tc anzidetti, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 50 anni, quindi da considerarsi ordinario (pag. 19 della relazione).
Passando alla disamina delle cause prevalenti dei danni e delle esondazioni, i cc.tt.uu. hanno concluso affermando che gli eventi di allagamento verificatisi nel febbraio del 2023 siano da ascrivere in parte anche al pessimo stato di manutenzione delle sezioni esistenti degli impluvi in esame che risultano idraulicamente insufficienti al convogliamento della portata relativa ad ogni area di studio, considerata la non eccezionalità dell'evento
Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta Autorità di Bacino, la quale reputa che l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. La convenuta osserva, in particolare, che “I livelli di pioggia, infatti, che si sono abbattuti in 48 ore si sono attestati intono ai 200 mm nelle province di Catania, Gela, Messina e Ragusa con punte dell'ordine dei 400 mm nei Comuni del siracusano. Si è trattato quindi di un evento piovoso, intenso e continuo, che ha messo in crisi il reticolo idrografico, principale e secondario dell'area sud-orientale della . E presso l'area su cui CP_6 insistono i fondi degli odierni attori, prossima ai fiumi IL, FI e Terrana, ricadeva una quantità di pioggia compresa tra i 205 e 305 mm di pioggia nell'arco di settantadue ore”. Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati – che le valutazioni circa l'eccezionalità o meno dell'evento calamitoso devono tenere conto dei cambiamenti climatici cui si è assistito negli ultimi decenni e che hanno già intensificato il verificarsi dei fenomeni alluvionali da piogge torrentizie, oggi sempre più frequenti. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_6
Parte convenuta ha eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I. Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità dei ricorrenti nella causazione del danno.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_6 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un ordinario evento meteorico, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, anche in relazione alle spiegazioni fornite in risposta ai rilievi critici del c.t.p. nominato dai ricorrenti - alla luce di quanto sopra riportato, il risarcimento complessivo, per ciascuno dei ricorrenti deve essere così quantificato:
1) : € 27.313,00; Parte_1
Part 2) gr. Meli Salvatore: €45.495,00;
3) : € 58.852,00; Parte_3
4) : € 27.678,00; Parte_4
5) e 6) : € 170. 821,00; Parte_5 Parte_6
7) € 257.757,00; Parte_7
8) : € 8.110,00; Parte_8
9) : € 21.700,00; Controparte_10
Part 10) : € 136.650,00 Controparte_1
11) € 41.910,00; Parte_11
12) € 68.155,00; CP_2 13) : 135.808,00; Controparte_3
14) € 60.391,00; CP_4
15) € 107.421,00 Controparte_5
16) : € 36.448,00; Parte_12
17) € 234.548,00; Parte_13
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno compensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente è così determinato:
1) NA Vincenzo: € 29.366,00 (di cui € 2.053,83 a titolo di interessi); Part
2) gr. Meli Salvatore: €48.916,05 (di cui € 3.421,05 a titolo di interessi);
3) : € 63.277,45 (di cui € 4.425,45 a titolo di interessi); Parte_3
4) : € 29.759,28 (di cui € 2.081,28 a titolo di interessi); Parte_4
5) e 6) : € 183.665,97 (di cui € 12.845,05 a titolo di interessi); Parte_5 Parte_6
7) € 277.139,31 (di cui € 19.382,31 a titolo di interessi); Parte_7
8) : € 8.719,84 (di cui € 609,84 a titolo di interessi); Parte_8
9) : € 23.331,75 (di cui € 1.631,75 a titolo di interessi); Controparte_10
Part 10) : € 146.925,46 di cui € 10.275, 53 a titolo di interessi); Controparte_1
11) € 45.061,47 (di cui € 3.151,47 a titolo di interessi); Parte_11
12) € 73.280,00 (di cui € 5.125,00 a titolo di interessi); CP_2
13) : € 146.020,23 (di cui € 10.212,23 a titolo di interessi); Controparte_3
14) € 64.932,17 (di cui € 4.541,17 a titolo di interessi); CP_4
15) € 115.498,63 (di cui € 8.077,63 a titolo di interessi); Controparte_5
16) : € 39.188,74 (di cui € 2.740,74 a titolo di interessi); Parte_12
17) € 252.185,09 (di cui € 17.637,09 a titolo di interessi); Parte_13
In ossequio alle regole della soccombenza l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 (nella misura compresa tra i minimi ed i medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche), tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, nonché le spese del procedimento per ATP recante n.r.g. 503/2023. Tutte le spese vengono distratte in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti le somme analiticamente indicate nella parte motiva, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 28.518,99 di cui € 518,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, nonché le spese del procedimento di ATP che liquida in € 8.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16 Giugno 2025.
Palermo, 24/06/2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo