Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 372/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
marzo 2025
d a
in persona del legale rappresentante dott. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Gorio e Parte_2
dall'Avv.to Federica Gorio del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv.to Riccardo Vescia del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce alla copia notificata del ricorso e del decreto
APPELLATI
c o n t r o
BI. ERRE BI. Controparte_3
APPELLATA contumace
c o n t r o
Controparte_4
APPELLATA contumace
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
2008/2020 pubblicata l'8 ottobre 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in riforma della impugnata sentenza, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto Trib.Brescia n.2000/2017 del 29.3.2017
(4516/2017 R.G. Repert. 2704/2017 del 29.3.2017); in subordine,
condannarsi gli odierni appellati al pagamento in favore di
[...]
ed ora della cessionaria del credito CP_4 Parte_1
oltre che dell'importo di Euro 214.360,20 già oggetto di condanna
[...]
in 1° grado, altresì dell'ulteriore importo di Euro 303,31 per spese di insoluto ed euro 40.839,70 a titolo di IVA, o comunque prevedersi che la condanna del pagamento delle somme imponibili va maggiorata dell'IVA di legge;
oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo. Spese e compenso professionale di causa interamente rifusi (ivi comprese le spese generali forfettarie) per entrambi i gradi di giudizio
(con compensazione delle spese verso chiamata in causa CP_4
ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio).
Degli appellati - 3 -
NEL MERITO: respingersi l'appello proposto e confermare la sentenza di 1° grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della soc. CP_4
Part
ingiungeva alla soc. (debitore
[...] CP_5 Controparte_3
principale) nonché a e a (fideiussori), Controparte_1 CP_2
in solido tra di loro, il pagamento della somma di € 255.503,27=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva ad un contratto di leasing rimasto inadempiuto per fatto e colpa dell'utilizzatore, e segnatamente al pagamento dei canoni scaduti.
Part La E i garanti interponevano opposizione avverso il CP_5
suddetto provvedimento.
Resisteva la . CP_4
Il Tribunale di Brescia così decideva:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2000/2017 del 29
Marzo 2017
Part
- CONDANNA gli opponenti RRE. Controparte_6
, a pagare a
[...] Parte_4 [...]
per il titolo di cui in motivazione, la somma di euro CP_4
214.360,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenze al saldo.
- CONDANNA gli opponenti in solido a pagare a
[...]
la somma di euro 6.600,00, a titolo di refusione parziale CP_4 - 4 -
delle spese per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive,
forfetarie generali (15%) e accessori di legge in misura pari a due terzi del totale.
Il primo giudice riteneva fondata l'opposizione limitatamente alla mancata inclusione nel conteggio effettuato in sede monitoria delle note di credito per variazione IVA, emesse da per CP_4
complessivi euro 40.839,70.
La (divenuta cessionaria del credito in forza Parte_1
delle cessioni da a Vette, da a e CP_4 Pt_5 Controparte_7
da a interponeva appello avverso la Controparte_7 Pt_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Violazione dell'art. 132 c.p.c.: omessa motivazione in merito all'esclusione delle spese per insoluti dall'importo oggetto di condanna;
- 2) Violazione della normativa in materia di IVA e dell'art. 26
D.P.R. 633/1972: le somme dovute dall'utilizzatrice (e dai garanti) a titolo di canoni di leasing sono assoggettate all'IVA e, pertanto, il
Tribunale di Brescia ha errato laddove ha escluso l'IVA dall'importo oggetto di condanna.
Part Resistevano i garanti, mentre la e la CP_5 CP_4
rimanevano contumaci.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa alla mancata allegazione della procura alle - 5 -
liti, sollevata dagli appellati, è inammissibile e comunque infondata.
L'eccezione è inammissibile in quanto sul punto non è stato proposto appello incidentale.
L'eccezione è comunque infondata, in quanto si riferisce alla mancata allegazione della procura alle liti unitamente alla copia notificata del ricorso e del decreto: adempimento, questo, che non è
previsto da alcuna norma di legge
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021: “Ai fini della
decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma
dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e
il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione -
nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai
sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al
difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del
procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio
della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di
opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine
di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere
effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio,
atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il
vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso
il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi
dell'art. 650 c.p.c.”). Per il resto la procura alle liti esiste, ed esisteva,
fin dal deposito del ricorso, di guisa che il rilievo è del tutto inconferente. - 6 -
Con il primo motivo di appello la lamenta “Violazione Pt_1
dell'art. 132 c.p.c.: omessa motivazione in merito all'esclusione delle
spese per insoluti dall'importo oggetto di condanna”. Osserva che il
Tribunale ha omesso di valutare che nell'importo dell'ingiunzione erano compresi € 303,31= a titolo di spese di insoluto: spese che, a norma di contratto (art. 7 c.g.c.), fanno carico all'utilizzatore inadempiente.
Il motivo è fondato.
Invero l'estratto conto (doc. 21 opposta) contempla, oltre ai canoni, anche le spese di insoluto per € 303,31=.
Tali spese sono dovute dall'utilizzatore inadempiente, a mente dell'art. 7 delle condizioni generali (“il canone ed ogni altra somma
dovuta dall'Utilizzatore al Concedente in corrispettivo di questo
Contratto sono maggiorati di ogni accessorio, come spese incasso IVA
in quanto dovuta, rimborsi e quant'altro previsto per legge e per
Contratto a carico dell'Utilizzatore”) e della lett. H) delle condizioni particolari (“Spese amministrative, bancarie, per protesto ed insoluto:
euro 30,00 oltre Iva ai sensi di legge oltre il costo da riversare”).
Il Tribunale non si è affatto pronunciato sul punto, così
incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Occorre, dunque, tenere conto di tale importo aggiuntivo dovuto.
Con il secondo motivo di appello la lamenta Pt_1
“Violazione della normativa in materia di IVA e dell'art. 26 D.P.R.
633/1972: le somme dovute dall'utilizzatrice (e dai garanti) a titolo di - 7 -
canoni di leasing sono assoggettate all'IVA e, pertanto, il Tribunale di
Brescia ha errato laddove ha escluso l'IVA dall'importo oggetto di
condanna”. Osserva che il Tribunale ha ingiustamente espunto l'iva sui canoni impagati, ritenendola non dovuta ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972,
essendo quella di emettere delle note di credito, in ipotesi di risoluzione del contratto, una mera facoltà della concedente, rilevante soltanto sul piano fiscale, ma non anche su quello civilistico, non essendo ipotizzabile per tale via una rinuncia al credito.
Il motivo è fondato.
Invero l'art. 26 D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in tema di variazioni dell'imponibile o dell'imposta, per quanto di interesse, dispone che:
- se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25 (co. 2)
- ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della - 8 -
detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (co. 5)
- nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma
3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (co. 5 bis);
- nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (co. 9).
La norma in scrutinio consente al cedente o prestatore di servizio di portare in detrazione l'iva laddove, successivamente all'esecuzione della cessione o prestazione, si siano verificate delle variazioni in diminuzione (ad esempio, perché la parte non ha percepito il corrispettivo, essendo stato il contratto risolto per inadempimento della controparte). Laddove si tratti di contratto ad esecuzione continuata o periodica (ad esempio, il leasing), tale facoltà non può
essere esercitata rispetto alle cessioni o prestazioni che siano già state eseguite e che siano già state remunerate, dato che, in questo caso, la risoluzione opera ex nunc .
La ratio della disposizione è quella di evitare che, nel caso - 9 -
illustrato (in cui il cessionario o prestatore di servizio ha regolarmente adempiuto la propria prestazione, mentre l'altra è inadempiente), il peso dell'imposta venga ad essere ingiustamente sopportato dal soggetto passivo;
il fine ultimo perseguito è quello di garantire la neutralità dell'iva, che infatti deve gravare unicamente sul consumatore finale;
in tal peculiare caso la base imponibile è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto, e quindi la legge permette al cedente o prestatore di servizio di procedere alla rettifica
(Sez. 5 - , Sentenza n. 12468 del 10/05/2019: “In tema di IVA, in caso di risoluzione
contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica - nella specie:
di abbonamento telefonico - il prestatore ha facoltà di variare in diminuzione la
base imponibile in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate
antecedentemente alla risoluzione per inadempimento unilaterale dell'altra parte in
applicazione dell'art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto
dall'art. 1, comma 126, della l. n. 208 del 2015), la cui retroattività è conforme al
diritto unionale, in quanto volta al ripristino della simmetria tra le parti e, quindi,
a garantire la neutralità dell'imposta, il cui peso, diversamente, finirebbe col
gravare irragionevolmente sul soggetto passivo”).
Trattasi di una mera facoltà, prevista dalla norma tributaria, che tuttavia, sul versante civilistico, non implica alcuna rinuncia al credito;
l'iva rimane comunque dovuta;
nel caso in cui, successivamente, il corrispettivo venga pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore di servizio è tenuto a riemettere una corrispondente fattura,
assoggettandola ad iva.
Il Tribunale ha, quindi, errato laddove ha detratto l'iva - 10 -
dall'importo dell'ingiunzione.
Occorre, dunque, tenere conto anche di tale importo aggiuntivo dovuto.
Di qui, in accoglimento dell'appello, la parziale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna degli appellati (società
e garanti), in solido tra di loro, a corrispondere all'appellante gli ulteriori importi di € 303,31= a titolo di spese di insoluto e di €
40.839,70= a titolo di iva, oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo.
La riforma seppur parziale della sentenza impugnata impone alla Corte la necessità di rivedere il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Infatti, quelle del primo grado sono state ingiustamente compensate nella misura di 1/3, laddove, viceversa,
l'opposta, in quanto totalmente vittoriosa, avrebbe dovuto ottenerne la rifusione totale.
Tali spese possono così liquidarsi, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 9.400,00= (di cui € 2.400,00= per la fase di studio, € 1.500,00= per la fase introduttiva, € 2.500,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.000,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
8.496,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, € 1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
3.470,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso - 11 -
forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione viene effettuata sulla base del valore della causa, differente tra i due gradi (€ 255.503,27= per il primo grado, €
41.143,01= per il secondo grado). Per il primo grado si è tenuto conto della nota spese depositata dalla parte vittoriosa, il cui importo non è
oltrepassabile; per il secondo grado sono stati applicati valori minimo per la terza fase e medio per le altre.
Nulla per le spese quanto alla , chiamata in causa CP_4
unicamente per l'integrità del contraddittorio.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati (società e garanti), in solido tra di loro, a pagare all'appellante, gli ulteriori importi di € 303,31= a titolo di spese di insoluto e di € 40.839,70= a titolo di iva, oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo;
- condanna, inoltre, gli appellati (società e garanti), sempre in solido tra di loro, a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate,
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 9.400,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
8.496,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato,
marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. - 12 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti