Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2012, n. 12711
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Sentenza 20 luglio 2012

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In tema di contratto di trasporto marittimo di cose, il compenso di controstallia ha natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di sbarco della merce da parte del vettore e svolge, pertanto, una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alle finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2012, n. 12711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12711
    Data del deposito : 20 luglio 2012

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