Sentenza 20 luglio 2012
Massime • 1
In tema di contratto di trasporto marittimo di cose, il compenso di controstallia ha natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di sbarco della merce da parte del vettore e svolge, pertanto, una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alle finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2012, n. 12711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12711 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAGIOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. FA SA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia n. 30, presso l'avv. GIZZI FABRIZIO, dal quale, unitamente agli avv. MARNO MONTANARI e FRANCESCO MASSA, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
STEAM GENERATORS S.R.L. (già Nooter/Eriksen-CCT S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t. Garayaglia Roberto, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Prisciario n, 41, presso l'avv. FOGLIANI ENZO, dal quale, unitamente all'avv. CORRADO BREGANTE del foro di Genova, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 769/10, pubblicata il 19 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordine di acquisto del 3 novembre 2003 la Nooter/Eriksen-CCT S.r.l. affidò alla GA Trasporti S.p.a. l'incarico di organizzare il trasporto da Taranto a Tangeri di diciannove moduli di un impianto industriale da installarsi in Marocco ed il trasporto da Bilbao a Tahaddart di tre corpi cilindrici, individuando a tal fine le motonavi RA, NA ME e LA. Nell'esecuzione del trasporto, la nave NA ME maturò controstallie per sessanta giorni e mezzo a causa dell'impossibilità di scaricare i moduli nel porto di Tangeri, facendo ritorno a Taranto senza avere sbarcato il carico, mentre la nave LA maturò controstallie per trentanove giorni, riuscendo poi a sbarcare il carico nel porto di Tangeri;
il trasporto dei moduli imbarcati sulla NA ME fu poi eseguito, d'accordo tra le parti, a mezzo della nave Storman Asia, a spese della Nooter/Eriksen-CCT. 2. - Essendo insorta controversia in ordine al pagamento delle somme dovute a titolo di controstallie, così come determinate a seguito di incontri intervenuti tra le parti, nonché del corrispettivo dovuto per il trasporto dei corpi cilindrici, la GA Trasporti promosse la costituzione di un collegio arbitrale, ai sensi della convenzione stipulata con la Nooter/Eriksen-CCT il 26 aprile 2004. 2.1. - Con lodo emesso in Genova il 14 dicembre 2006 il collegio arbitrale condannò la Steam Generators S.r.l. (denominazione assunta dalla Nooter/Eriksen-CCT nel corso del giudizio) al pagamento in favore della FA S.p.a. (a sua volta succeduta per incorporazione alla GA Trasporti) della somma di Euro 385.710,00, al netto di Euro 11.500,00 già corrisposti a titolo di controstallie e danni economici relativi alla nave NA ME, della somma di Euro 16.556,00, al netto di Euro 192.000,00 già corrisposti a titolo di controstallie relative alla nave LA, e della somma di Euro 100.000,00 per il trasporto dei corpi cilindrici. Condannò inoltre la FA al pagamento in favore della Steam Generators della somma di Euro 7.000,00 a titolo di spese per la pulizia dei moduli sbarcati dalla NA ME e della somma di Euro 161.000,00 a titolo di nolo della nave Storman Asia.
3. - L'impugnazione del lodo proposta dalla FA è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza del 19 giugno 2010. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che, nel procedere alla riduzione dell'importo dovuto a titolo di controstallie, qualificato come penale, il collegio arbitrale fosse incorso nella violazione del principio del contraddittorio, osservando che tale pronuncia, ammissibile anche d ufficio, era stata resa sulla base degli elementi addotti dalle parti, e segnatamente del loro comportamento e dell'entità delle controstallie, ed era sostenuta da sufficiente motivazione.
La Corte ha altresì escluso che integrassero violazione del contraddittorio la qualificazione delle controstallie come penale e la valutazione della partenza della nave NA ME da Tangeri sotto il profilo dell'inadempimento, osservando che anche queste statuizioni erano state rese in base a circostanze di fatto acquisite al procedimento ed a questioni di diritto ampiamente dibattute tra le parti, mentre la qualificazione dei fatti competeva al giudice, la cui decisione, oltre a non aver costituito oggetto di critiche specifiche, trovava riscontro nella giurisprudenza italiana e straniera, che attribuisce alle controstallie la funzione di liquidazione forfettaria del danno.
Premesso inoltre che il lodo arbitrale è impugnabile per vizio di motivazione soltanto nell'ipotesi in cui la stessa manchi del tutto o sia a tal punto carente da impedire l'individuazione della ratio della decisione, la Corte ha ritenuto che il percorso argomentativo seguito dagli arbitri fosse chiaro e congruente, avendo essi accertato da un lato l'inadempimento della Nooter/Eriksen-CCT e dall'altro l'eccessività dell'importo richiesto dalla FA a titolo di controstallie. Ha poi escluso la contraddittorietà del lodo, nella parte in cui aveva ravvisato una violazione della buona fede da parte del vettore nell'allontanamento della NA ME dal porto di Tangeri, osservando che le censure proposte al riguardo dall'attrice investivano la valutazione di merito compiuta dagli arbitri, mentre la predetta ipotesi di nullità è configurabile solo ove emergano contraddizioni tra le diverse componenti del dispositivo o tra quest'ultimo e la motivazione.
La Corte ha ritenuto insussistente anche la violazione dell'art. 1460 c.c., rilevando che gli arbitri avevano proceduto alla valutazione comparativa della condotta delle parti, e ravvisando una censura di merito nella contestazione del lodo impugnato, nella parte in cui, pur avendo accertato la mancata cooperazione della Nooter/Eriksen-CCT alle operazioni di scarico, aveva ritenuto inadempiente l'attrice, a causa dell'allontanamento della nave dai porto di Tangeri. Ha infine ritenuto generiche le censure riflettenti l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 1384 c.c., per la riduzione della penale e non pertinente il richiamo all'art. 1219 c.c., in quanto gli arbitri non avevano subordinato l'obbligo del pagamento delle controstallie ad una formale costituzione in mora, ma avevano fatto riferimento al dovere di informazione gravante sul vettore in buona fede.
4. - Avverso la predetta sentenza la FA propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Steam NE resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi ed illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., e art. 829 c.p.c., nn.4 e 9, e comma 2, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che gli arbitri fossero incorsi in extrapetizione, laddove, a fronte di una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, da quantificarsi in determinati importi giornalieri per la sosta in rada (c.d. controstallie), avevano qualificato come penale le somme richieste, procedendo d'ufficio alla riduzione delle stesse. Premesso che la penale prescinde dall'accertamento del danno subito, rendendo pertanto superflue le relative allegazioni e prove, ed è suscettibile di riduzione, non ammessa invece per il risarcimento, sostiene che in sede di decisione gli arbitri avevano mutato a sorpresa il titolo della domanda, con il conseguente cambiamento del regime delle allegazioni e delle prove, in tal modo precludendole ogni possibilità di difesa, ed in particolare la prova della congruità delle somme richieste in relazione alle spese di ricarico. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., e art. 829 c.p.c., nn. 4 e 9, e comma 2, e degli artt. 1381 e 1384 c.c., nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la qualificazione come penale, con la conseguente riduzione, delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, comportasse la violazione del contraddittorio, benché non si trattasse di una questione di mero diritto, avendo tale qualificazione ricadute in tema di allegazioni e prove. Aggiunge che gli arbitri non avevano indicato con chiarezza le circostanze che giustificavano la riduzione della penale, avendo fatto riferimento dapprima all'entità delle controstallie ed alla condotta delle parti, ed in seguito ai corrispettivi dovuti dalla FA ad altri armatori, laddove le difese della Steam Generators erano fondate sull'inidoneità delle navi ai fini dell'esecuzione del trasporto, e quindi su questioni totalmente estranee alla penale. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., e dell'art. 829 c.p.c., comma 2, nonché l'omessa e insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esaustiva e convincente la motivazione fornita dagli arbitri in ordine alla qualificazione delle somme richieste ed alla riduzione delle stesse, nonostante il generico riferimento del lodo alla giurisprudenza anglosassone ed all'accordo delle parti e la mancata valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento.
4. - Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in via alternativa e subordinata rispetto al terzo motivo, la violazione dell'art. 1460 c.c., e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui C ha ritenuto che gli arbitri avessero correttamente ridotto la penale a causa dell'inadempimento e dell'eccessività delle richieste di essa ricorrente, senza considerare che l'art. 1460 cit. permette alla parte di non adempiere in caso d'inadempimento della controparte, e che la richiesta di risarcimento è estranea all'inadempimento, costituendone una conseguenza.
5. - I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, avuto riguardo all'intima connessione delle questioni proposte, sono infondati. La stessa ricorrente riconosce infatti di aver avanzalo nel procedimento arbitrale una domanda di accertamento dell'inadempimento della Steam Generators e di condanna della stessa al risarcimento dei danni, in misura pari al compenso di controstallia, il quale, come ha osservato la Corte d'Appello, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, ha natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di sbarco della merce da parte del vettore (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 1992, n. 2186), e svolge pertanto una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alla finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto (salvo il caso in cui sia stata prevista la risarcibilità del danno ulteriore), dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto (cfr. Cass., Sez. 3^, 6 novembre 1998, n. 11204; 10 dicembre 1979, n. 6415; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 1984, n. 5305). Non può dunque ritenersi pertinente il richiamo della ricorrente al principio enunciato da questa Corte, secondo cui la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento, in assenza della quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratte non può statuire sull'applicazione della clausola, non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento, potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso, sia rispetto al danno, atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico (cfr. Cass., Sez. 2^, 24 aprile 2008, n. 10741). L'espresso riferimento della ricorrente al compenso di controstallia risultava infatti di per sè sufficiente ad escludere l'avvenuta proposizione di una generica domanda di risarcimento del danno ed a legittimare la riconduzione della somma richiesta ad una penale, con la conseguente applicazione del relativo regime delle allegazioni e delle prove, giustificando pertanto le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che gli arbitri fossero incorsi in extrapetizione. 5.1. - Inconferente, in quest'ottica, appare anche il richiamo della ricorrente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in riferimento all'esame d'ufficio di questioni che il giudice abbia omesso d'indicare alle parti, al fine di consentire l'apertura di una discussione sulle stesse, esclude la nullità della sentenza soltanto ove si tratti di questioni di puro diritto, ravvisando invece il predetto vizio nell'ipotesi in cui la mancata segnalazione riguardi questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, in relazione alle quali la violazione del dovere di preventiva indicazione alle parti può essere dedotta in sede d'impugnazione al fine di ottenere la rimessione in termini o la rimozione di preclusioni specie in tema di controeccezioni o di prove non indispensabili (clf. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). La riconducibilità della somma richiesta ad una penale, l'ondata sull'espresso riferimento al compenso di controstallia, implicava infatti, quale logica conseguenza, l'introduzione nel procedimento arbitrale della problematica relativa alla riducibilità della stessa, escludendo pertanto la possibilità di ravvisare nell'esercizio ufficioso del potere di riduzione il rilievo di una questione nuova, da segnalarsi alle parti a pena di violazione del contraddittorio. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del predetto vizio, in ragione dell'avvenuta pronuncia della decisione arbitrale sulla base di circostanze di fatto acquisite al procedimento e di questioni di diritto ampiamente dibattute tra le parti, ed ha ricondotto la censura sollevata dalla ricorrente al dissenso di quest'ultima in ordine alla qualificazione della fattispecie, escludendone la fondatezza in virtù del menzionato richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attribuisce al compenso di controstallia une funzione analoga a quella della penale.
5.2. - La ricorrente contesta tale qualificazione, ribadendo le censure di violazione di legge mosse alla decisione arbitrale, e sostenendo in particolare che la definizione delle controstallie come liquidazione forfettaria del danno, oltre a contrastare con la funzione della penale, la quale prescinde dal danno, risultava nella specie incompatibile con la mancanza di un previo accordo in ordine alla quantificazione della somma dovuta.
La precisazione, contenuta nell'art. 1382 c.c., comma 2, che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danne, non e tuttavia sufficiente ad escluderne la funzione risarcitoria. complementare;
i quella di rafforzamento del vincolo contrattuale, avuto riguardo all'intrinseca correlazione della relativa disciplina con quella del risarcimento, emergente in particolare dall'art. 1382, comma 1, e dall'art. 1384 c.c.. La prima disposizione, nell'attribuire alla clausola penale l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa per l'ipotesi di inadempimento o ritardo nell'adempimento, ammette infatti espressamente la possibilità di convenire la risarcibilità dei danno ulteriore, mentre la seconda conferisce al giudice il potere di ridurre la penale, nell'ipotesi in cui l'importo pattuito appaia eccessivo in rapporto all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 gennaio 2007, n. 1183; 6 novembre 1998, n. 11204;
Cass., Sez. 2^, 10 giugno 1991, n. 6561). Patimenti inidonea ad escludere la riconducibilità delle controstallie alla penale è poi la circostanza che l'importo dovuto non fosse stato preventivamente concordato tra le parti, non potendosene escludere la determinatezza, alla luce della disciplina dettata dall'art. 448 c.n., il quale stabilisce le regole per il computo del compenso di controstallia, rinviando agli usi per la determinazione del relativo tasso, in mancanza di un apposito patto. 5.3. - Quanto alla riduzione della penale, il richiamo della sentenza impugnata alle circostanze di fatto emergenti dagli atti de procedimento arbitrale giustifica anche l'esclusione dell'avvenuta violazione del contraddittorio in riferimento agli elementi tenuti in conto ai fini dell'esercizio ufficioso dei relativo potere: gli oneri di allegazione e di prova incombenti alla parte che faccia valere l'eccessività della penale non escludono infatti l'operatività dei principio di acquisizione processuale, in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice di avvalersi, ai fini della relativa valutazione, di elementi comunque risultanti dagli atti, purché legittimamente prodotti dalle parti, e non ricercati d'ufficio. Al riguardo, la Corte territoriale ha escluso il dilette di motivazione del lodo arbitrale, ritenendo chiaro e congruente il percorso logico seguite ai fini della decisione, in base al rilievo che gli arbitri da un lato avevano riconosciuto la spettanza delle controstallie alla FA, avendo accertato l'inadempimento della Nooter/Eriksen-CCT sulla base delle circostanze di fatto addotte dalla ricorrente, dall'altro avevano ritenuto eccessiva la quantificazione dell'importo richiesto, in assenza di una preventiva pattuizione tra le parti. Tale affermazione, perfettamente rispondente all'ambito del controllo spettante al giudice di merito in ordine alla correttezza della motivazione del lodo arbitrale, non può essere rimessa in discussione in questa sede, non essendo consentito a questa Corte, in sede d'impugnazione della sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità, un apprezzamento diretto della pronuncia degli arbitri, ma solo un riscontro in ordine alla conformità a legge ed alla congruità della motivazione della predetta sentenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2009, n. 21035;
15 marzo 2007, n. 6028; 6 novembre 2006, n. 23670; 9 maggio 2006, n. 10663).
Le predette conclusioni non si pongono d'altronde in contraddizione con la successiva osservazione secondo cui gli arbitri avevano esaminato il rapporto tra l'entità delle controstallie pretese dalla ricorrente, i costi ad essa addebitati dagli armatori e l'entità delle controstallie addebitate in occasione di altri trasporti, avendo la Corte ritenuto, in risposta ad ulteriori censure proposte dalla ricorrente in ordine alla riduzione della penale, di dover ulteriormente specificare i criteri a tal fine adottati dagli arbitri, sia pure ad abundantiam, nel quadro di una motivazione incentrata sull'inammissibilità di tali censure per difetto di specificità.
5.4. - Non è infine rilevabile alcuna violazione di legge ne' alcuna contraddizione nel ragionamento seguito dalla sentenza impugnata ai fini dell'esclusione dell'avvenuta violazione dell'art. 1460 c.c., da parto degli arbitri, avendo la Corte d'Appello correttamente ritenuto che questi ultimi avessero proceduto alla valutazione comparativa della condotta delle parli, avendo accertalo da un lato l'inadempimento dell'obbligo di cooperare alle operazioni di scarico da parte della Nooter/Eriksen-CCT e dall'altro la violazione dell'obbligo di buona fede da parte della FA in conseguenza dell'inopinato allontanamento dal porto della nave NA ME. Nei contratti con prestazioni corrispettive, tale valutazione costituisce infatti un momento indispensabile ai fini dell'individuazione della parte responsabile dell'alterazione del sinallagma contrattuale, dovendo il giudice di merito, in presenza di inadempienze reciproche, formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (riguardanti non solo le obbligazioni principali, ma anche quelle accessorie), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte (cfr. Cass., Sez. 3^, 9 giugno 2010, n. 13840;
Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2009, n. 20614; 8 giugno 2006, n. 13365). La circostanza che del comportamento della creditrice si sia tenuto conto anche ai fini della valutazione in ordine all'eccessività della penale si inquadra poi in una corretta applicazione del criterio al quale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., il giudice deve fare riferimento ai fini dell'esercizio del potere di riduzione, consistendo tale criterio non già nell'astratta considerazione dell'interesse che la parte ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, ma in una valutazione di tale interesse da compiersi in relazione alle circostanze concrete, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla situazione contrattuale, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita (cfr. Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2007, n. 10626; Cass. Sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7835; Cass., Sez. 3^, 3 settembre. 1999, n. 9298).
6. - Il rigetto delle predette censure comporta l'assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale condizionato, con cui la Steam Generators deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 828 e 366 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La controricorrente, infatti, censura la sentenza impugnate, nella parte in cui, ai fini dell'esclusione del vizio di extrapetizione, ha ricondotto i motivi proposti dalla ricorrente non solo alla categoria della pronuncia oltre i limiti del compromesso, ma anche all'ipotesi di violazione del contraddittorio. Sostiene inoltre che, nell'esaminare il motivo d'impugnazione riguardante la valutazione degl'inadempimenti delle parti e la sussistenza dei presupposti per la riduzione della penale, la Corte d'Appello ha accolto l'eccezione di genericità sollevata da essa controricorrente limitatamente a quest'ultimo profilo, omettendo di adottare un'analoga statuizione in ordine al primo. Si tratta pertanto di questioni pregiudiziali la cui riproposizione in questa sede deve ritenersi necessariamente condizionata all'accoglimento del ricorso principale, avuto riguardo alla decisione espressamente adottata in proposito nella sentenza impugnata, il cui riesame postula la configurabilità di un interesse all'impugnazione, interesse che, essendo la controricorrente risultata totalmente vittoriosa nel precedente grado di giudizio, potrebbe considerarsi attuale soltanto nell'ipotesi, nella specie non ricorrente, di fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23318: 6 marzo 2009, n. 5456). 7. - La mancanza, nella sentenza impugnata, di una decisione in ordine alla questione pregiudiziale riproposta con il terzo motivo del ricorso incidentale impone invece di anticiparne l'esame, logicamente prioritario rispetto a quello del quarto motivo del ricorso principale, indipendentemente dalla proposizione in via subordinata rispetto all'accoglimento di quest'ultimo. Con tale motivo, infatti, la Steam NE;
denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 817 c.p.c., e art. 829 c.p.c., n. 4, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sull'eccezione d'inammissibilità sollevata da essa controricorrente in ordine al quinto motivo d'impugnazione, con il quale l'attrice aveva fatto valere la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, n. 4 cit., nella parte in cui aveva statuito sulla domanda di riconoscimento del nolo della nave Storman Asia, pur non avendo mai eccepito l'incompetenza degli arbitri nel corso del procedimento arbitrale.
7.1. - La censura è fondata.
La mancata proposizione della relativa eccezione nel corso del procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 817 c.p.c., preclude infatti, a norma del successivo art. 829, comma 1, n. 4, la possibilità di far valere in sede d'impugnazione del lodo l'avvenuta pronuncia da parte degli arbitri in ordine a domande eccedenti i limiti del compromesso o della clausola compromissorie. La valutazione in ordine all'effettiva riconducibilità della predette domanda alla clausola compromissoria contenuta nell'originario contratto di trasporto avrebbe pertanto richiesto la preliminare verifica dell'avvenuta proposizione da parie della ricorrente della relativa questione in sede arbitrale, non polendo altrimenti procedersi all'esame del motivo d'impugnazione, soprattutto in presenza dell'eccezione sollevata al riguardo dalla controricorrente nella comparsa di costituzione.
8. - Resta conseguentemente assorbito il quarto motivo dal ricorso principale, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art.806 c.p.c., e art. 829 c.p.c., nn. 1 e 4, nonché l'omessa e insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità del lodo, nella parte in cui aveva pronunciato sulla domanda di riconoscimento del corrispettivo del trasporto eseguito dalla nave Storman Asia, nonostante quest'ultimo fosse oggetto di un distinto contratto, successivo a quello contenente la clausola compromissoria.
9. - La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Genova, la quale provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale;
accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato,' cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012