Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 11 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Luigi Parte_1 C.F._1
Corvaglia e A. Maria Bono, presso il cui studio, in Maglie alla via della Conciliazione n.4, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro, presso il cui studio, in Lecce al viale
Ugo Foscolo n. 39, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFROTI DI
(C.F.: , (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F.: ), rappresentate e difese degli avv.ti Giovanni Greco e CarloAntonio
[...] C.F._4
Greco de Pascalis, presso il cui studio, in Lecce alla piazza Mazzini n.56, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c impugnata, emessa il 7.12.2021 nel giudizio n. 10466/2018: Contr
“ conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni hiedendo “ accertare il diritto alla Parte_1
liquidazione della polizza vita in favore della defunta;
accertare e dichiarare la qualità di erede universale Persona_1
della defunta in favore della ricorrente;
per l'effetto, ritenere e dichiarare sussistente il diritto di credito Persona_1
della signora nei confronti della resistente pari a € 104.164,39 e, Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, condannare la Società resistente all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di polizza vita n.
10115030, ossia al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 104.164,39 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva: di essere erede testamentaria unica di , nata [...] in [...]_1
(Le) e deceduta il 24.07.2018; di avere la de cuius stipulato una polizza vita in favore di terzi individuando come beneficiari, in caso di vita, essa contraente, in caso di morte , gli eredi legittimi in parti uguali;
che non vi erano eredi legittimi, essendo tutti premorti alla de cuis;
che , quindi, ella aveva diritto al pagamento del premio stante la premorienza degli eredi legittimi, indicati come beneficiari della polizza, e la conseguente devoluzione del premio in favore dell'assicurato nel cui patrimonio era subentrata essa come erede unica.
Si costituiva la resistente contestando l'avversa domanda. Deduceva che la ricorrente non aveva titolo per richiedere il pagamento del premio non essendo essa unica erede legittima né disponendo il testamento del premio di polizza in suo favore.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Intervenivano in giudizio le sigg.re e sostenendo di essere eredi legittime della de cuius, di Controparte_2 CP_3
grado sesto, in quanto “ figlie di (coniugata con , a sua volta figlia di Persona_2 Persona_3 Persona_4
(coniugata con , discendente diretta di che, con il fratello (padre di CP_5 Persona_5 Per_6 Per_1
erano figli dello stipite comune . Lamentavano, inoltre, la falsità del testamento. Concludevano
[...] Persona_7
chiedendo, dichiararsi la qualità di erede legittime della disponente nonchè il diritto di esse ad ottenere, eventualmente in concorso con la ricorrente, il premio della polizza vita della de cuius, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 25.02.2021 le parti discutevano oralmente la causa ed insistevano nelle rispettive pretese.”
2 Con la suddetta ordinanza, il Tribunale di Lecce così decideva: “Dichiara il diritto della ricorrente e delle terze intervenute ad essere destinatarie di parte della somma di cui alla polizza assicurativa in atti;
onera le parti di depositare,
10 giorni prima dell'udienza, le certificazioni storiche indicate in parte motiva;
rinvia per il proseguio al 24.03.2022 ore 13.00.”.
Il tribunale innanzitutto precisava che “Il contratto di assicurazione dedotto in giudizio testualmente indica come beneficiari della prestazione “in caso di morte” gli eredi legittimi in parti uguali.
Il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa dedotta in giudizio trova fondamento nel contratto assicurativo stipulato dalla disponente: trattasi di atto inter vivos con effetti post mortem. Il diritto del beneficio alla prestazione dedotta nel contratto nasce, infatti, in capo ad esso beneficiario per effetto della designazione e importa la nascita, in capo a sé di un autonomo credito verso l'assicuratore, senza passare per il patrimonio dello stipulante. Da ciò consegue che laddove, come nel caso di specie, il richiamo al beneficiario sia effettuato alla categoria degli eredi legittimi ciò non valga ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria: la designazione concreta, infatti, una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari.
Nei casi come quello di specie, quindi, i beneficiari risultano essere coloro che rivestono, al tempo della morte del contraente, la qualità astratta di eredi legittimi, senza che rilevi la successiva accettazione o rinuncia da parte degli stessi all'eredità (ex multiis Cass.25365/2018). ……
Nel caso di specie la ricorrente non risulta rivestire la qualità di unica erede legittima della disponente ( nei limiti della valutazione astratta di cui sopra) al tempo del decesso della stessa. ……
Irrilevante, in ordine alla detta ripartizione, è, per le ragioni sopra espresse, la veste di erede testamentario della ricorrente non essendovi in atti evidenze da cui ritenere, in modo inequivoco, che con la detta istituzione testamentario, si sia operata una revoca della originaria designazione ( eredi legittimi in parti uguali) in favore dell'erede testamentario, odierna ricorrente.
Il Tribunale reputa, infatti, che la contraente , con l'indicato testamento olografo non abbia Persona_1
implicitamente revocato la precedente designazione dei beneficiari.”
Avverso la predetta sentenza, la sig.ra ha proposto appello, cui hanno resistito Parte_1
e le sig.re e . Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12.7.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 A- Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la “la violazione dell'art.702 ter c.p.c. e, conseguentemente, sostiene la nullità dell'ordinanza appellata”. E sottolinea: “Stabilisce, infatti, il sesto comma dell'art. 702-ter c.p.c. che il provvedimento conclusivo è provvisoriamente esecutivo e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il settimo comma del medesimo articolo, in conformità ai principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza di Cassazione, prevede che il giudice si pronunci con l'ordinanza anche sulle spese del procedimento.
Nello specifico, l'ordinanza impugnata è nulla perché emessa in violazione della norma richiamata.
Invero il giudice di prime cure, pur avendo verificato la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicabilità nella specie del rito sommario e non aver disposto alcun mutamento del rito, con l'ordinanza impugnata ha deciso la causa nel merito rinviando, con lo stesso provvedimento, il giudizio per il prosieguo alla successiva udienza del 24.03.2022, per la produzione documentale ivi indicata.
E' evidente la nullità del provvedimento.
Delle due l'una: o in applicazione delle norme in materia di rito sommario avrebbe dovuto emettere ordinanza conclusiva del giudizio senza, quindi, alcuna possibilità di rinvio ad altra successiva udienza;
op-pure avrebbe dovuto emettere semplice ordinanza interlocutoria con la quale rinviare all'udienza successiva per l'acquisizione dei documenti necessari per la decisione;
o, ancora, in alternativa avrebbe dovuto emettere ordinanza con cui mutava il rito e fissava udienza ex art.183
c.p.c.. Non sono previste nel codice di rito, altre forme ibride di decisione.
Va pertanto, dichiarata la nullità dell'impugnata ordinanza per viola-zione dell'art. 702 ter c.p.c.”
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, preme rilevare che il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto mediante inserimento nel c.p.c. del capo costituito dagli artt. 702-bis e seguenti al fine di dotare l'ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. Il procedimento è definito con ordinanza che produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
In base ai principi e alle norme che regolano questo nuovo rito, non si ravvisano elementi che ostano all'emissione della ordinanza in esame, né sono previste ipotesi di nullità della stessa.
Inoltre, nella fattispecie, l'ordinanza è stata emessa nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
In sostanza, con l'ordinanza impugnata il Tribunale si è limitato ad accertare l'an delle domande proposte sia dall'attrice sia dalle terze interventrici, rinviando soltanto per la individuazione degli eredi legittimi e per la determinazione delle quote spettanti a ciascun di loro.
4 La corte, ritiene corretta e legittima l'ordinanza impugnata, che risponde all'esigenza di contemperare il principio di strumentalità e funzionalità del processo con quello di economia dei giudizi.
B. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la “Violazione degli artt.1920 e 1921 c.c..”; assume che “L'art. 1921 c.c. quanto alle forme con cui revocare il beneficiario della polizza nel richiamare il disposto dell'art.1920 c.c., in applicazione del principio relativo alla forma degli atti contrari, di fatto prevede che la revoca del beneficiario della polizza vita possa avvenire con un separato atto scritto comunicato all'assicuratore, oppure essere contenuta in un testamento o, ancora con altre modalità eventualmente stabilite, nel pieno esercizio dell'autonomia privata in sede di stipulazione contrattuale. La peculiarità, quindi, è che la revoca non deve essere necessariamente esercitata nella stessa forma della precedente designazione” …. E ancora “Ora, quand'anche la testatrice non abbia fatto alcun riferimento specifico nella scheda testamentaria al contratto di assicurazione, l'attribuzione a della universalità del suo Parte_1
patrimonio – compreso il denaro – deve essere interpretata quale disposi-zione oggettivamente incompatibile con la precedente designazione contrattuale degli eredi legittimi e, così, implicitamente revocatoria della stessa.”
Il motivo è infondato.
La corte condivide la decisione del primo giudice, ampiamente e correttamente motivata.
Invero, la sig. in data 03.10.2014, stipulava una polizza assicurativa, avente durata Persona_1
decennale, e individuando espressamente come beneficiari “in caso di vita l'assicurato stesso”, “in caso di morte gli eredi legittimi in parti uguali”.
Come sottolineato dal primo giudice “Il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa dedotta in giudizio trova fondamento nel contratto assicurativo stipulato dalla disponente: trattasi di atto inter vivos con effetti post mortem. Il diritto del beneficio alla prestazione dedotta nel contratto nasce, infatti, in capo ad esso beneficiario per effetto della designazione e importa la nascita, in capo a sé di un autonomo credito verso l'assicuratore, senza passare per il patrimonio dello stipulante.
Da ciò consegue che laddove, come nel caso di specie, il richiamo al beneficiario sia effettuato alla categoria degli eredi legittimi ciò non valga ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria: la designazione concreta, infatti, una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari.
Nei casi come quello di specie, quindi, i beneficiari risultano essere coloro che rivestono, al tempo della morte del contraente, la qualità astratta di eredi legittimi, senza che rilevi la successiva accettazione o rinuncia da parte degli stessi all'eredità (ex multiis Cass.25365/2018)”.
L'articolo 1920 del codice civile prevede la possibilità di stipulare polizze di assicurazione sulla vita anche in favore di un terzo: la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con una successiva
5 dichiarazione scritta all'assicuratore, oppure per testamento. Il beneficiario è tale in virtù dell'accordo stipulato con l'assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza vita e non già sulla base della partecipazione all'asse ereditario.
Le somme dovute dalla compagnia assicurativa al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non ricadono nella successione e non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo. Il diritto al pagamento della somma è infatti un diritto proprio del beneficiario, derivante esclusivamente dal contratto di assicurazione, e non implica alcuna partecipazione del beneficiario all'eredità.
Costituisce principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione: ure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass.,
S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000). E' opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26606 del 2016, ha chiarito che "nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità".
Con la più recente sentenza del 30/04/2021 , n. 11421, la Cassazione a Sezioni Unite ha, poi affrontato la questione della istituzione di erede universale testamentario in presenza di un'assicurazione sulla vita che preveda come beneficiari gli eredi legittimi, e ha precisato che “Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi
6 dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi
(legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.”
Nella fattispecie, il testamento non contiene una specifica e espressa revoca della designazione degli eredi legittimi come beneficiari della polizza assicurativa, in favore dell'erede testamentario, sig.ra
[...]
Pt_1
L'appellante, poi, solleva la questione della applicabilità dell'art. 1920 c.c. e dell'art. 1412 c.c. nel caso di premorienza del beneficiario all'assicurato e sostiene che : “L'art. 1920, terzo comma, c.c. può essere applicato unicamente nel caso in cui il beneficiario sia specificatamente individuato e non laddove – come nel caso – i destinatari della prestazione siano individuati genericamente con l'espressione “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” .
Alla luce di tali considerazioni non appare possibile configurare alcun acquisto del diritto all'indennizzo da parte del premorto con conseguente inapplicabilità dell'art.1412, secondo comma, c.c..
Se, infatti, i beneficiari possono essere individuati solo al momento della morte e, di conseguenza prima di tale momento non sono titolari di alcun diritto, il diritto all'indennizzo spettante al premorto non potrà venir trasmesso agli eredi iure hereditatis non essendovi stato, a monte, alcun acquisto iure proprio. Pertanto, in siffatta ipotesi, il diritto all'indennizzo ritorna nel patrimo-nio dell'assicurato e, conseguentemente, è soggetto alle norme sulla successione con l'inevitabile conseguenza che, nel caso di specie, il di-ritto alla sua riscossione appartiene alla signora unica erede testamentaria Parte_1
dell'assicurato.”
La questione è stata affrontata specificamente dalle SS.UU. della Cassazione con la suddetta sentenza n.
11421/2021 che ha chiarito che: “la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il
7 cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.
La diversità dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell'art. 1920 c.c., comma 2,non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l'omogenea natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario.
Siffatto differimento dell'efficacia, e non dell'attribuzione e del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale
"la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.”
In sostanza, la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, o il rientro del beneficio nel patrimonio dell'assicurato, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2.
C. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della “Errata qualificazione del contratto di assicurazione – Violazione delle norme della successione” assume che “Non vi è dubbio che la polizza che qui interessa deve essere ricondotta alla tipologia delle polizze “miste indicizzate”, trovando tale ragione proprio nel contratto di polizza stesso, laddove è specificato “prodotto 2181 CBA CAPITALE III SERIE”….. e conclude che “Se, dunque, la polizza di cui si discute rientra nella categoria di quelle finanziarie e non assicurative, l'indennità di premio dovuta dall'assicuratore rimane ricompresa nell'asse ereditario del contraente e, pertanto, non può trovare applicazione il principio di cui all'art.1920 c.c.. non avendo la pretesa che da essa deriva carattere autonomo.”
Il motivo è infondato.
La corte, anche su questo punto, concorda con la decisione del primo giudice.
8 Invero, non vi sono elementi che possano far ritenere assoggettabili ad altra disciplina - diversa da quella fin qui esaminata - le polizze miste o indicizzate, in quanto quello che rileva è comunque, sempre, la individuazione e designazione di un beneficiario.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “si può tranquillamente riconoscere che il dibattito sulla natura delle polizze aventi contenuto finanziario non riguarda l'idoneità dello strumento a realizzare una donazione indiretta, "che può realizzarsi nei modi più vari, essendo caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità e non già dal mezzo, che può essere il più vario nei limiti consentito dall'ordinamento (Cass. n. 21449/2015; n. 3134/2012; n. 5333/2004).
In quanto all'aleatorietà del beneficio, si nota in dottrina che, nelle assicurazioni sulla vita in genere, l'arricchimento del beneficiario non sta nell'indennità, che è sempre eventuale e aleatoria, ma nell'acquisto del diritto ai vantaggi economici dell'operazione, cui corrisponde il depauperamento del donante. Le successive diminuzioni possono essere considerate ai fini della collazione, ma non fanno perdere all'atto il carattere di donazione.” (Cass. n.29583/2021)
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la Tribunale di
Lecce con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c impugnata, emessa il 7.12.2021 nel giudizio n. 10466/2018, rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate, in €. 6.000,00 per HDI e in complessivi €
6.000,00 per le sig.re e , con distrazione in favore del difensore CP_3 Controparte_2 CP_4
costituito dichiaratosi antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 13.5.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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