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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 2370/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2370 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura alle liti in Parte_1 C.F._1
atti, dall' avv. Raffaella Cristiano (C.F. ) presso il cui studio in MO C.F._2
NE (NA) alla via Via Santolo Cirillo n. 10, elett. te domicilia.
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura alle Parte_2 C.F._3
liti in atti, dall' avv. Rocco Piscopo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Frattamaggiore (NA) alla Via XXXI Maggio n. 54, elett. te domicilia;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI N° R.G. 2370/2025 V.G.
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 22/10/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 18/6/2025, esprimeva parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/6/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in MO NE (NA) il 31/7/1993; che dalla loro unione erano nati quattro figli, (il 6/5/1995), LE (il Per_1
13/8/1996), (il 12/3/1998) e (il 23/10/2006), tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 22/10/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati. La casa familiare resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra
. Parte_1
b) Entrambi i coniugi chiedono emettersi congiuntamente ogni altro provvedimento ritenuto necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronuncia.
c) Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale.
d) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
e) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.” N° R.G. 2370/2025 V.G.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
CA (NA) il 1/10/1967, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO NE (NA), ove in data 31/7/1993 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 74, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 1993), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 22 ottobre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2370 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura alle liti in Parte_1 C.F._1
atti, dall' avv. Raffaella Cristiano (C.F. ) presso il cui studio in MO C.F._2
NE (NA) alla via Via Santolo Cirillo n. 10, elett. te domicilia.
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura alle Parte_2 C.F._3
liti in atti, dall' avv. Rocco Piscopo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Frattamaggiore (NA) alla Via XXXI Maggio n. 54, elett. te domicilia;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI N° R.G. 2370/2025 V.G.
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 22/10/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 18/6/2025, esprimeva parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/6/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in MO NE (NA) il 31/7/1993; che dalla loro unione erano nati quattro figli, (il 6/5/1995), LE (il Per_1
13/8/1996), (il 12/3/1998) e (il 23/10/2006), tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 22/10/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati. La casa familiare resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra
. Parte_1
b) Entrambi i coniugi chiedono emettersi congiuntamente ogni altro provvedimento ritenuto necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronuncia.
c) Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale.
d) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
e) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.” N° R.G. 2370/2025 V.G.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
CA (NA) il 1/10/1967, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO NE (NA), ove in data 31/7/1993 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 74, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 1993), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 22 ottobre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro