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21 maggio 2009
21 maggio 2009
Art. 19. (Patrimonio di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione , stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita';
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
citta' metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione , stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita';
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
Commentari • 19
- 1. Normativahttps://www.astrid-online.it/ · 38.169167
[…] Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" testo provvisorio - approvato dal Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010 Schema di d.lgs sul federalismo demaniale, in attuazione dell'art. 19 della Legge n. 42/2009 Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti disciplinato dall'art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, […]
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Giurisprudenza • 24
- 1. Corte Cost., sentenza 05/04/2013, n. 63Provvedimento: […] – con gli articoli 119, sesto comma, e 42 Cost., in relazione all'art. 19 della predetta legge n. 42 del 2009, per la lesione della proprietà pubblica derivante dalla utilizzazione dei proventi della dismissione dei beni di cui si tratta secondo le indicazioni dello Stato;– ancora con l'art. 119, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 19 della legge n. 42 del 2009 e all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 85 del 2010, per avere, […]Leggi di più...
- utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita·
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