Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza all'udienza del 19 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5784/2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fiorentino De Leo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità e incremento della pensione di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 novembre 2023, esponeva: Parte_1
- con decreto di omologa del 21 novembre 2016, pubblicato in pari data, il Tribunale di Messina aveva dichiarato che egli, all'epoca minore di età, si trovava, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- a far data dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età da parte di egli ricorrente, l' convenuto aveva continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento, CP_1
omettendo, tuttavia, di riconoscere e versare le somme dovute: - a titolo di pensione di invalidità civile e a titolo di maggiorazione di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (c.d. aumento al milione), spettante ai maggiorenni totalmente inabili a far data dal 20
Costituzionale del 23 giugno 2020, n. 152;
- le suddette prestazioni avrebbero, infatti, dovuto essere riconosciute ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 214 (c.d. Decreto semplificazione);
CP_
- ccon Messaggio del 18 aprile 2023 n. 1446, l' aveva precisato che per i minori titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età, era confermato il diritto alla stessa e, al contempo, attribuito anche quello alla pensione di inabilità civile, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, con l'aumento dell'incremento della pensione di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. aumento al milione), a far data dal raggiungimento della maggiore età (31 luglio 2021) e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della pensione di inabilità oltre all'incremento di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. aumento al milione), a decorrere dall'1 agosto 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che la liquidazione era stata effettuata e CP_1
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- L'udienza del 19 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, con l'aumento dell'incremento della pensione di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. aumento al milione), dal raggiungimento della maggiore età (31 luglio 2021) e che, conseguentemente, l' venga condannato alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della pensione di inabilità oltre all'incremento di cui all'art. 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. aumento al milione), a decorrere dall'1 agosto 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Nel corso del giudizio, in particolare nelle note del 17 maggio 2024, parte ricorrente ha rilevato che “successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, l'ente ha provveduto a versare gli arretrati dei ratei di pensione di invalidità civile e l'incremento della pensione, omettendo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione dovuti dalla singola scadenza di ciascun rateo fino al saldo, nel rispetto dell'art. 16 co. 6 L. 412/91”
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' alla CP_1
liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6 L.
412/91.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità di accompagnamento la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte
Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991
n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
Dalla documentazione in atti emerge che la liquidazione degli interessi è stata disposta con decorrenza dal 24 maggio 2024, anziché dalla singola scadenza di ciascun rateo.
Non risulta, invece, liquidata la rivalutazione monetaria, anch'essa dovuta dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/91.
Non avendo l' provato di avere corrisposto a parte ricorrente detti accessori dalla scadenza CP_1 del singolo rateo, l' va condannato al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti CP_1 dell'art. 16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo, CP_1
ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € CP_1
2695,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga