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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14597/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14597/2024
Oggi 18 Settembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. TREVISAN SILVIA, che precisa le conclusioni come da ricorso;
Parte_1 per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nessuno;
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14597/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TREVISAN SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per la ricorrente:
“in via principale: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione per i motivi esposti in narrativa, disporne la revoca e per l'effetto procedere alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti alla ricorrente, quantificati nell'importo di € 3.900,01 o nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies cpc, 84 e 170 Dpr 115/2002, l'Avv. opponeva Parte_1 il decreto, notificatole via pec in data 02/07/2024, il Giudice di Pace penale di Venezia, ha rigettato la sua domanda di liquidazione dei compensi, in qualità di difensore d'ufficio (innanzi al Giudice di Pace di Venezia nel procedimento penale n. 1214/2018 R.G.N.R. GdP a carico di ) sulla scorta dei Controparte_2 seguenti motivi:
“si rigetta l'stanza atteso che il debitore può essere nuovamente pignorato, anche presso terzi”.
La ricorrente allegava che, all'esito del primo grado di giudizio, aveva provveduto a richiedere formalmente al signor il pagamento degli onorari del difensore, applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, CP_2 senza ricevere alcun riscontro. Con il patrocinio degli avvocati Silvia Trevisan e Giovanni Scibilia, quindi, la ricorrente aveva proposto causa, nei confronti del debitore, volta all'accertamento del suo credito professionale, innanzi al Giudice di Pace di Venezia, all'esito della quale costui era stato condannato, con la pagina 2 di 4 sentenza n. 848/22 R.G. Sent., al pagamento in favore dell'avv. della somma di Euro Parte_1 2.101,13 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed all spese e compensi di lite, liquidati in Euro 1.602,65 oltre spese generali e oneri di legge.
A seguito di indagini ex art. 492 bis c.p.c., sarebbe emerso che il sig. percepisse redditi assimilati a CP_2 quelli da lavoro dipendente, dall'INPS, e avesse rapporti finanziari con i seguenti istituti di credito: “BPER Banca Spa”, “Bibanca Spa”, “Poste Italiane Spa”, “LIS PAY Spa” e “Worldline Financial Services (Europe) S.A.”. Sempre tramite l'avv. Silvia Trevisan, dunque, la ricorrente avrebbe avviato la procedura esecutiva presso terzi innanzi al Tribunale di Paola (CZ); con ordinanza del 12/01/2024, il G.E del Tribunale di Paola avrebbe assegnato alla creditrice, “con incapienza”, gli importi pignorati presso i terzi creditori (€ 1.564,83 dovuti da BPER Banca spa e € 748,69 dovuta da Poste Italiane) ed avrebbe liquidato in
€ 898,00, oltre accessori di legge, le spese della procedura esecutiva. Il procuratore della ricorrente avrebbe pure chiesto visura immobiliare sul nominativo del debitore, la quale sarebbe risultata negativa. L'avv. sosteneva, quindi, di aver fatto il possibile per tentare di recuperare il suo credito Pt_1 professionale nei confronti del sig. , soddisfacendosi per soli € 2.313,52, come da fattura emessa. CP_2 Per l'attività professionale prestata per il tentativo di recupero del credito, inoltre, l'avv. Silvia Trevisan avrebbe emesso nei confronti dell'avv. preavviso di fattura del 24 gennaio 2024, ammontante ad € Pt_1 3.958,31. Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, quindi, la ricorrente chiedeva la riforma del decreto opposto, poiché l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio dovrebbero essere liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali: la Giurisprudenza di legittimità, difatti, avrebbe chiarito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020, Cass. 3673/2019, Cass. 15416/22). Per l'effetto, la ricorrente chiedeva la liquidazione del proprio compenso per l'attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio innanzi al Giudice di Pace di Venezia nel procedimento penale n. 1214/2018 R.G.N.R. a carico di , così come già quantificato con sentenza del Giudice di Pace Controparte_2 di Venezia n. 848/22, oltre al rimborso delle spese della procedura di recupero del credito, detratto l'importo ottenuto in assegnazione all'esito della procedura esecutiva presso terzi, in parziale soddisfacimento, come già dedotto e quantificato nell'istanza depositata in data 27/02/2024 innanzi al GdP (cfr. Cass. n. 40073/2021; n. 22579/2019; n. 27854/2011).
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui parte ricorrente concludeva come riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, invero, per interpretazione consolidata anche di legittimità, è sufficiente che il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito un vano tentativo di recupero del credito nei confronti dell'assistito, anziché pretendere una dimostrazione diabolica dell'impossibilità assoluta, anche por futuro, di recupero integrale del credito.
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/04/2020, n. 8359 (rv. 657594-01). La liquidazione del credito della ricorrente, a titolo di compensi, è già avvenuta, peraltro, giudizialmente, con sentenza del GdP civile di Venezia e ordinanza del GE (doc. 6 e 8), e, per il residuo, deve avvenire nel pagina 3 di 4 rispetto dei parametri tabellari medi, ex art. 82 DPR 115/2002, senza computo di fase istruttoria, per il presente procedimento, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto del GdP di Venezia opposto, di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, liquida a carico dello Stato ed a favore della ricorrente la somma di € 3.900,01 omnia;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14597/2024
Oggi 18 Settembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. TREVISAN SILVIA, che precisa le conclusioni come da ricorso;
Parte_1 per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nessuno;
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14597/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TREVISAN SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per la ricorrente:
“in via principale: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione per i motivi esposti in narrativa, disporne la revoca e per l'effetto procedere alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti alla ricorrente, quantificati nell'importo di € 3.900,01 o nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies cpc, 84 e 170 Dpr 115/2002, l'Avv. opponeva Parte_1 il decreto, notificatole via pec in data 02/07/2024, il Giudice di Pace penale di Venezia, ha rigettato la sua domanda di liquidazione dei compensi, in qualità di difensore d'ufficio (innanzi al Giudice di Pace di Venezia nel procedimento penale n. 1214/2018 R.G.N.R. GdP a carico di ) sulla scorta dei Controparte_2 seguenti motivi:
“si rigetta l'stanza atteso che il debitore può essere nuovamente pignorato, anche presso terzi”.
La ricorrente allegava che, all'esito del primo grado di giudizio, aveva provveduto a richiedere formalmente al signor il pagamento degli onorari del difensore, applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, CP_2 senza ricevere alcun riscontro. Con il patrocinio degli avvocati Silvia Trevisan e Giovanni Scibilia, quindi, la ricorrente aveva proposto causa, nei confronti del debitore, volta all'accertamento del suo credito professionale, innanzi al Giudice di Pace di Venezia, all'esito della quale costui era stato condannato, con la pagina 2 di 4 sentenza n. 848/22 R.G. Sent., al pagamento in favore dell'avv. della somma di Euro Parte_1 2.101,13 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed all spese e compensi di lite, liquidati in Euro 1.602,65 oltre spese generali e oneri di legge.
A seguito di indagini ex art. 492 bis c.p.c., sarebbe emerso che il sig. percepisse redditi assimilati a CP_2 quelli da lavoro dipendente, dall'INPS, e avesse rapporti finanziari con i seguenti istituti di credito: “BPER Banca Spa”, “Bibanca Spa”, “Poste Italiane Spa”, “LIS PAY Spa” e “Worldline Financial Services (Europe) S.A.”. Sempre tramite l'avv. Silvia Trevisan, dunque, la ricorrente avrebbe avviato la procedura esecutiva presso terzi innanzi al Tribunale di Paola (CZ); con ordinanza del 12/01/2024, il G.E del Tribunale di Paola avrebbe assegnato alla creditrice, “con incapienza”, gli importi pignorati presso i terzi creditori (€ 1.564,83 dovuti da BPER Banca spa e € 748,69 dovuta da Poste Italiane) ed avrebbe liquidato in
€ 898,00, oltre accessori di legge, le spese della procedura esecutiva. Il procuratore della ricorrente avrebbe pure chiesto visura immobiliare sul nominativo del debitore, la quale sarebbe risultata negativa. L'avv. sosteneva, quindi, di aver fatto il possibile per tentare di recuperare il suo credito Pt_1 professionale nei confronti del sig. , soddisfacendosi per soli € 2.313,52, come da fattura emessa. CP_2 Per l'attività professionale prestata per il tentativo di recupero del credito, inoltre, l'avv. Silvia Trevisan avrebbe emesso nei confronti dell'avv. preavviso di fattura del 24 gennaio 2024, ammontante ad € Pt_1 3.958,31. Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, quindi, la ricorrente chiedeva la riforma del decreto opposto, poiché l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio dovrebbero essere liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali: la Giurisprudenza di legittimità, difatti, avrebbe chiarito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020, Cass. 3673/2019, Cass. 15416/22). Per l'effetto, la ricorrente chiedeva la liquidazione del proprio compenso per l'attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio innanzi al Giudice di Pace di Venezia nel procedimento penale n. 1214/2018 R.G.N.R. a carico di , così come già quantificato con sentenza del Giudice di Pace Controparte_2 di Venezia n. 848/22, oltre al rimborso delle spese della procedura di recupero del credito, detratto l'importo ottenuto in assegnazione all'esito della procedura esecutiva presso terzi, in parziale soddisfacimento, come già dedotto e quantificato nell'istanza depositata in data 27/02/2024 innanzi al GdP (cfr. Cass. n. 40073/2021; n. 22579/2019; n. 27854/2011).
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui parte ricorrente concludeva come riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, invero, per interpretazione consolidata anche di legittimità, è sufficiente che il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito un vano tentativo di recupero del credito nei confronti dell'assistito, anziché pretendere una dimostrazione diabolica dell'impossibilità assoluta, anche por futuro, di recupero integrale del credito.
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/04/2020, n. 8359 (rv. 657594-01). La liquidazione del credito della ricorrente, a titolo di compensi, è già avvenuta, peraltro, giudizialmente, con sentenza del GdP civile di Venezia e ordinanza del GE (doc. 6 e 8), e, per il residuo, deve avvenire nel pagina 3 di 4 rispetto dei parametri tabellari medi, ex art. 82 DPR 115/2002, senza computo di fase istruttoria, per il presente procedimento, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto del GdP di Venezia opposto, di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, liquida a carico dello Stato ed a favore della ricorrente la somma di € 3.900,01 omnia;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4