Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5070/2021
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5070/2021 R.G.AA.CC. promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Del Cuore, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per mandato su separato foglio
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cretì, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso, come da in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti Parte 1
all'intestato Tribunale, la società per sentire accogliere le seguenti Controparte 1
Parte 1 laconclusioni: "dichiarare la società Controparte 1 essere tenuta a restituire al sig.
somma di Euro 13.088,16 oltre interessi di mora per i motivi indicati nella esposizione che precede condannando la società convenuta pagamento del detto importo oltre interessi di mora da quando dovuti e sino all'effettivo soddisfo.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".
a decorrere dal 30.07.2013.
Aggiungeva che, con il medesimo contratto di locazione, aveva venduto alla medesima società,
l'imbarcazione, tipo gommone, Stilmar 26 matricola ITSINSN320J011 con due motori mercruiser
3.0 MPI, rispettivamente con matricole nn. IA 628772 e 1°628768, per il prezzo di Euro 45.000,00, da corrispondersi in n. 36 rate di Euro 1.250,00 ciascuna, a decorrere dal 30.07.2013.
Precisava che la rata di Euro 1.250,00 che l'odierna convenuta avrebbe dovuto versare per la detta ultima imbarcazione venivano parzialmente compensate con le rate di Euro 2.556,00 oltre IVA stabilite a suo carico, per cui il canone mensile che l'attore era tenuto a corrispondere ammontava ad
Euro 1.306,00 oltre IVA.
Esponeva che a norma dell'art. 5, comma secondo del contratto la società convenuta era tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori e loro parti, nonché la custodia e pulizia dell'imbarcazione, per cui al termine della stagione estiva 2014 aveva depositato l'imbarcazione presso il deposito della convenuta per consentire alla stessa tutti gli adempimenti contrattualmente stabiliti.
Sosteneva che, all'inizio della stagione estiva 2015, recatosi presso il locatore per ritirare l'imbarcazione, prendeva atto che la detta era stata venduta ad un soggetto terzo, malgrado fosse ancora in corso il proprio contratto, per cui gli era garantito, a fronte di detto illegittimo comportamento, il riconoscimento di un risarcimento ed il pagamento dei canoni che la società convenuta era ancora tenuta a corrispondere, per un importo complessivo di Euro 13.088,16, mai corrisposto. Si costituiva Controparte_1 che, a sua volta, spiegava domanda riconvenzionale e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c. in quanto priva delle indicazioniin diritto e, comunque, generica e non provata;
nel merito, rigettare la domanda così come proposta perché infondata in fatto e in diritto e comunque non supportata da alcun elemento istruttorio ed anzi del tutto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti documentalmente comprovati da questa difesa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che l'attore, convenuto in via riconvenzionale, é debitore nei confronti della Controparte_1 dell'importo quantificato in narrativa del presente atto e per le ragioni ivi esposte e, per l'effetto, condannare Parte 1
[...] al pagamento della somma di Euro 21.173,12, ovvero di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di accertare e condannare in sua giustizia e sempre nei limiti della propria competenza, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito fino al soddisfo;
vinte in ogni caso le spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito". Eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. e l'omissione delle conclusioni della domanda di accertamento.
Contestava la domanda dal punto di vista della quantificazione della pretesa ripetitoria, poiché il Parte 1 aveva avuto la disponibilità dell'imbarcazione a noleggio fino all'inizio della stagione estiva 2015, data in cui avrebbe dovuto versare 21 rate, ovvero l'importo complessivo di Euro
39.234,72, mentre aveva versato solo la minore somma di Euro 31.756,00, con un residuo da versare pari ad Euro 7.478,72 per canoni non pagati fino ad inizio stagione 2015.
Sosteneva che a causa di tale inadempimento la società aveva ritenuto di non mettere più a disposizione dell'attore l'imbarcazione a noleggio, mentre non corrispondeva al vero che era stata ceduta a terzi.
Aggiungeva che oltre all'importo di Euro 7.478,72 per canoni non pagati fino ad inizio stagione 2015, il Parte 1 non aveva mai rimborsato alla società convenuta le spese relative al soccorso in mare avvenuto a seguito del sinistro verificatosi in Grecia presso l'area marina di Sivota, atteso che si era adoperata per il recupero del battello e per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per riportare l'imbarcazione in Italia, sostenendo costi pari ad Euro 15.294,40.
Sosteneva che per detto sinistro aveva avuto dalla compagnia assicuratrice solo l'importo di Euro
1.500/1.600,00 al netto della franchigia, per cui sussisteva un credito di Euro 13.694,40.
Per detti importi, pari a complessivi Euro 21.173,12 spiegava domanda riconvenzionale.
Concessi i termini per il deposito di memorie, espletata la prova orale e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Andrà rigettata, preliminarmente, poiché generica ed infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserita carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 163 c.p.c., atteso che l'atto di citazione contiene tutti i requisiti ex art. 164 c.p.c. e che sussistono altresì i requisiti minimi ex art. 125 c.p.c..
La società convenuta, d'altronde, si é costituita contro deducendo alla domanda e, così, riconoscendo pure di aver compreso le ragioni di diritto sottese alla domanda di pagamento formulata dall'attore, le cui ragioni di diritto scaturiscono dal contratto di locazione di unità di diporto e opzione di acquisto del 01.08.2013 con cui é stata eseguita, altresì, la vendita da parte del Parte 1 della propria imbarcazione, espressamente richiamato nell'esposizione dei fatti.
Ciò premesso, si può senz'altro passare all'esame del merito e all'uopo si osserva che con il menzionato contratto del 01.08.2013 le parti si erano obbligate reciprocamente al pagamento di n.36 rate, precisate in Euro 2.556,00 oltre IVA a carico del sig. Parte 1 ed Euro 1.250,00 a carico della società rispettivamente, per la locazione dell'unità di diporto StilmarControparte_1 28 Cabin, matricola ITSLNSN364K213 e per la vendita dell'imbarcazione, tipo gommone, Stilmar
26, matricola ITSINSN320J011.
Ebbene, non é in contestazione la circostanza che il Parte 1 dall'inizio della stagione estiva 2015, non ha più avuto la disponibilità dell'imbarcazione concessagli in locazione.
Sul punto, tuttavia, mentre l'attore ha sostenuto che illegittimamente la società convenuta ha venduto l'imbarcazione a terzi, omettendo di corrispondere le rate residue di Euro 1.250,00 ciascuna, la società convenuta ha giustificato la mancata riconsegna della detta imbarcazione con l'inadempimento dell'attore ed ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle rate a decorrere dal mese di gennaio 2015 e fino all'inizio della stagione 2015, quantificate in Euro 7.478,72, nonché della ulteriore somma di Euro 13.694,40 per i danni subiti all'imbarcazione a seguito di un sinistro occorso in Grecia, sostenendo addirittura un suo credito.
Le parti, in sostanza, hanno tacitamente prestato mutuo consenso alla risoluzione del contratto, non risultando proposta alcuna domanda in merito all'accertamento delle rispettive responsabilità, avendo solo rivendicato il pagamento delle somme a ciascuno spettanti a seguito della risoluzione contrattuale.
A corroborare tale deduzione vi é che il Parte 1 ha sostenuto di aver avuto un incontro con il locatore all'esito del quale, per la definizione della vicenda, aveva ricevuto un estratto conto relativo alle somme che la società avrebbe dovuto ancora versare, pari ad Euro 13.088,16.
L'attore, però, ha contestato l'asserita debitoria in ordine ai danni subiti dall'imbarcazione, deducendo che non vi é stato alcun soccorso in mare e che il danno realmente subito é stato integralmente risarcito dalla Compagnia Assicuratrice che assicurava l'unità di diporto con Controparte 2
polizza "casco", mentre alcuna contestazione ha sollevato sul mancato pagamento delle rate a suo carico dal mese di gennaio 2015.
Prima di eseguire il necessario calcolo delle poste dare-avere tra le parti, é necessario, tuttavia, affrontare la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nella parte in cui chiede il pagamento della somma di Euro 13.694,40 per i danni patiti all'imbarcazione.
Al riguardo si osserva che risulta in atti la quietanza relativa al risarcimento del danno in oggetto, dalla quale emerge chiaramente che la é stata risarcita dall'assicurazione eControparte_1
Controparte_2che l'importo di Euro 1.080,00 corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice
[...] é stato ricevuto dalla società convenuta “a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro relativo al sinistro".
A fronte di tale produzione documentale, tenuto conto, altresì, di quanto stabilito con la clausola sub
2) del contratto di locazione e vendita in atti, ritiene questo giudicante che la società convenuta avrebbe dovuto rivolgere le sue integrali richieste risarcitorie proprio alla detta compagnia assicuratrice, poiché, altrimenti, non si comprenderebbe la ragione di quanto stabilito al detto punto sub 2), che ha proprio come scopo quello di garantire il locatario dal rischio di dover sopportare spese anche per eventuali danni all'unità di diporto.
Né può ritenersi raggiunta da parte convenuta la prova relativa all'esistenza degli asseriti ulteriori danni, mancando in atti la documentazione contabile-fiscale attestante il pagamento delle somme riportate nella nota prodotta come allegato n.5 con le memorie n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Dalla prova testi e, in particolare, dalle deposizioni dei testi NE 1 e Tes_2 sulle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, poiché convergenti con l'assenza di documentazione fiscale, é emerso che l'imbarcazione non ha avuto alcun bisogno di soccorso ed é rientrata in Italia al porto di San Foca autonomamente, mentre generica e de relato é la deposizione del teste Tes_3
[...], che ha fornito dichiarazioni addirittura non in linea con la documentazione depositata dalla stessa società convenuta, atteso che ha dichiarato che al recupero dell'imbarcazione aveva provveduto il suo collega NE 4 , mentre nulla ha specificato, pur essendo dipendente della Parte_2 sull'equipaggio indicato nell'allegato n.5, ovvero n.2 skipper e n. 2 marinai;
se si fosse trattato di un salvataggio da richiedere un tale impiego di unità lavorative, forse il detto ultimo teste sarebbe stato più preciso e dettagliato.
La domanda riconvenzionale, pertanto, dovrà essere rigettata sotto tale profilo, poiché non provata.
Ebbene, così delimitata l'indagine ai fini della decisione, occorrerà stabilire, sulla base delle pattuizioni contrattuali, l'esatto dare- avere tra le parti in causa alla data del 30 aprile 2015, inizio della stagione estiva.
Ebbene, il contratto prevedeva a carico di ciascuna parte il pagamento delle rispettive n. 36 rate decorrenti dal 1° agosto 2013 e con scadenza il 30 luglio 2016, per cui il Parte 1 non avendo più avuto la disponibilità dell'imbarcazione a noleggio solo dal 1° maggio 2015, data di decorrenza della 22° rata, era indubbiamente tenuto a versare alla convenuta, al netto della compensazione, la somma complessiva di Euro 7.473,28 (1.868,32X 4), mentre il Parte 1 alla medesima data, '
risulterebbe creditore della complessiva somma di Euro 18.750,00, pari alle residue n.15 rate
(1.250,00X 15).
Operata la parziale compensazione tra i detti importi, emerge un credito dell'attore di Euro 11.276,72
(18.750,00 7.473,28), che comporta la condanna della società convenuta al pagamento nella medesima misura.
Non potrà essere preso in esame, invece, l'estratto conto prodotto dall'attore, atteso che non risulta sottoscritto.
Occorre aggiungere che con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 05.04.2024 veniva formulata alle parti la proposta di definizione del giudizio “mediante la corresponsione da parte di Controparte_1 [...] a Parte 1 dell'importo di Euro 8.000,00, con rinuncia alle reciproche domande e spese di lite compensate".
Parte attrice ha prestato la propria adesione alla detta proposta conciliativa, mentre la società convenuta non ha aderito, chiudendosi in un rifiuto preconcetto e palesemente irragionevole, in contrasto con il materiale istruttorio.
Tale condotta non può non essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. il quale stabilisce che: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".
Nel caso di specie, pertanto, rilevato che la richiesta di pagamento dell'attore é risultata fondata e che la proposta conciliativa era vantaggiosa per il convenuto, si ritiene giusto ed appropriato condannare la società convenuta al pagamento di una somma pari al 20% del compenso di causa liquidato a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta il credito dell'attore nella misura di Euro
18.750,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 e determina il credito per rate non corrisposte in Euro 7.473,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3) Operata la compensazione parziale tra le rispettive poste creditorie, condanna CP 1
[...] al pagamento in favore di Parte 1 dell'importo di Euro 11.276,72, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore di anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. come esplicato in motivazione, cheParte 1 liquida in Euro 3.972,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 24.01.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 24.01.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini