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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10450/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] in data [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Bianchedi C.F._2
e AN AR del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale DEodierna udienza del 2 dicembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per lo scioglimento (rectius la cessazione degli effetti civili) del matrimonio depositato il 21 luglio 2025 nell'interesse dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 2 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 25 aprile 2009 a Granarolo DEEM (Bologna), che i coniugi hanno una figlia, , nata a [...] il [...] ed adottata con Persona_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni DEEM Romagna del 5 febbraio 2018 e che con decreto del Tribunale di Bologna del 22 marzo 2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, i quali erano comparsi all'udienza presidenziale del 20 febbraio 2019; rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e poichè deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 2 dicembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, alla quale è assicurato un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali;
2 rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale DEudienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“a definizione dei rapporti giuridici economici e patrimoniali tra i coniugi, il IG. cede e trasferisce alla IG.ra Parte_1 Pt_2
che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2
[...]
(un mezzo) al medesimo spettante sulla seguente porzione di fabbricato sito in Comune di Granarolo DEEM (BO), frazione Quarto Inferiore, Via Antonio Gramsci n.8, appartamento ad uso civile abitazione adibito a casa familiare posto al piano rialzato primo con annessa cantina ed autorimessa di pertinenza poste al piano terra;
confini: vano scale comune, via Gramsci, ragioni salvi altri, censito al Catasto Persona_2
Fabbricati del Comune di Granarolo DEEM (BO), come segue: Foglio 47, Particella
135, Subalterno 7, piano S1-T, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5 vani, Rendita catastale euro 568,10; Foglio 47, Particella 135, Subalterno 1, piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza mq.13, Rendita catastale euro 108,77, esattamente raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia del 27 novembre 1968 rispettivamente Prot. n.ri 231 e 232, che si allegano al presente verbale sotto le lettere
“A” e “B”.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione.
CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti DEart. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 la
Parte cedente dichiara, e la Parte cessionaria ne prende atto che:
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle descritte e allegate planimetrie depositate ed esistenti in catasto,
- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto attuale di quanto trasferito sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che, in particolare,
3 non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 c.14 D. L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010, il IG. dichiara la conformità degli intestatari catastali alle Parte_1
risultanze dei registri immobiliari.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'infra citato atto di provenienza.
PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 25 settembre 2006 Rep. n.1.186, registrato Persona_3
il 29.09.2006 Serie 1T al n. 7020 e trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Bologna il 30.09.2006 al n. 61987 art. 35064.
GARANZIE
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione DEipoteca volontaria di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila), iscritta a Bologna in data 30 settembre 2006 all'art. 14881, a favore della Parte_3
con sede in Bologna, codice fiscale , ora
[...] P.IVA_1 [...]
[...
[...] a garanzia di un mutuo della durata di anni 30 (trenta) di originari Controparte_1
Euro 170.000,00 (centosettantamila), di cui si dirà, stipulato dagli stessi IGnori
e , con atto del notaio Parte_2 Parte_1 [...]
in data 25 settembre 2006 repertorio n. 1186/866 (registrato a Bologna 2 il Persona_3
29 settembre 2006 al n. 7020).
ACCOLLO DI MUTUO
A fronte del trasferimento della quota di 1/2 (un mezzo) DEimmobile in oggetto, la
IG.ra si accolla ex art. 1273 e ss c.c., la quota di 1/2 (un mezzo) Parte_2
di spettanza del IGnor , DEammontare residuo alla Parte_1
data del 12 novembre 2025 pari ad euro 74.985,98, del mutuo di cui al sopra citato atto del notaio in data 25 settembre 2006 repertorio n. 1186/866, garantito Persona_3
dall'ipoteca volontaria di cui sopra.
La Parte cedente rilascia alla Parte cessionaria ampia, finale e liberatoria quietanza DEimporto di euro 37.492,99, salvo il buon fine DEaccollo.
Per effetto DEaccollo la Parte cessionaria:
- si obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo, anche per la quota della Parte cedente, in conformità alle previsioni del contratto di mutuo medesimo e dei relativi allegati, che la stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente avendolo sottoscritto quale componente della Parte mutuataria;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Creditrice l'avvenuto accollo del detto mutuo, con le modalità richieste dalla creditrice medesima;
- elegge domicilio in Granarolo DEEM in via Gramsci n. 8;
- dichiara espressamente di confermare e mantenere, ai sensi DEart. 1275 c.c., la garanzia ipotecaria prestata a favore della Parte_3
con sede in Bologna, codice fiscale , ora
[...] P.IVA_1 Controparte_1
così come a suo tempo iscritta, in forza del richiamato contratto di mutuo.
[...]
5 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della Parte cedente nei confronti di Controparte_1
[...]
Pertanto, la stessa Parte cedente resterà obbligata in solido con la Parte acquirente al pagamento del mutuo medesimo, salva liberazione espressa concessa dalla Parte creditrice.
A tal proposito la IGnora con la sottoscrizione del presente Parte_2
verbale, assume espressamente - per sé e propri aventi causa - l'obbligo di attivarsi affinché la Banca creditrice rilasci, ai sensi e per gli effetti DEarticolo 1273 comma 2 del Codice Civile, nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese o suoi aventi causa, espressa dichiarazione di liberazione del IGnor o suoi Parte_1
aventi causa;
in ogni caso la IGnora - per se e propri aventi Parte_2
causa - assume espressamente l'obbligo di rilevare e tenere indenne il IGnor
[...]
e suoi aventi causa da qualsiasi pretesa e/o richiesta - senza Parte_1
eccezione alcuna, di qualunque genere e/o natura - inerente quanto accollato dalla stessa
Parte cessionaria ed alla Parte cedente e suoi a venti causa proveniente dal citato creditore e suoi aventi causa, ed in particolare, per se e propri aventi causa, si obbliga a provvedere direttamente ad ogni pagamento e/o adempimento - senza eccezione alcuna, di qualsiasi genere e/o natura - del quale la Parte cedente e suoi aventi causa fossero richiesti dal medesimo creditore e suoi aventi causa.
Per il resto, salvo quanto pattuito nel presente atto, niente avranno i coniugi da pretendere l'uno dall'altro in relazione all'immobile de quo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Il IG. dichiara che l'immobile è stato costruito in forza Parte_1
della licenza edilizia – nulla osta per esecuzione lavori edili rilasciata dal Comune di
Granarolo DEEM (BO) in data 16 marzo 1968 Prot. n. 1282 e dichiarato abitabile in data 07 ottobre 1971 Prot. n. 5270/68 a seguito di domanda presentata in data 02
6 ottobre 1968 Prot. n. 5270, dei quali il IG. dichiara la regolarità. Inoltre, il IG. Pt_1
dichiara e garantisce che successivamente non sono state apportate Pt_1
sull'immobile delle varianti per le quali sono stati richiesti la concessione edilizia, titoli o condoni, ad eccezione:
- dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al restauro intonaco di n. 9 balconi, rilasciata in data 10 ottobre 1988 Prot. n. 9770 P.P.A3,
- della comunicazione di inizio lavori e asseverazione per opere interne di cui all'art. 2 comma 60 punto 7 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, presentata in data 11 luglio 1998
Prot. n. 14485,
- delle opere di manutenzione straordinaria di cui alla D.I.A. del 02.09.2008 Prot. n.
14499.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera C) l'originale DEattestato di prestazione energetica n. 10037-656998-2025 rilasciato in data 29 gennaio 2025 dall'Ing. , Tecnico abilitato. Persona_4
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva DEattestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica DEimmobile.
MEDIAZIONE ED ASSENZA DI CORRISPETTIVO IN DENARO
I sottoscritti signori e , Parte_1 Parte_2
consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei
7 poteri di accertamento DEamministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che per il presente trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi, non è stata versata alcuna somma in denaro.
IPOTECA LEGALE
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
EFFETTI E POSSESSO
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
DICHIARAZIONI FISCALI
I IGnori e intendono avvalersi Parte_1 Parte_2
DEesenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare DEAgenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio DEOrdine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 28 novembre 2025);
8 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Granarolo DEEM (Bologna) il 25 aprile 2009 da nato a [...] il 14 Parte_1
febbraio 1971 e , nata a [...] in data [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 3, parte II, serie A, DEanno
2009;
B) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Granarolo DEEM di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti “condizioni:
a. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi che ne Per_1
cureranno l'educazione e l'istruzione tenendo conto delle capacità, DEinclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, esercitando la responsabilità genitoriale di comune accordo per le decisioni di maggior interesse e di straordinaria amministrazione per la figlia e separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
b. la figlia continuerò ad essere collocata presso l'abitazione familiare già Per_1
assegnata alla IG.ra , sita in Granarolo (BO), Via Gramsci n.8, regolamentando Pt_2
i tempi di permanenza della figlia presso il padre come segue: Per_1
i.la prima e la terza settimana del mese: il padre preleverà la figlia da scuola il martedì, la terrà con sé anche per il pernottamento e il mattino seguente la riporterà a scuola;
nel fine settimana il padre preleverà la figlia dall'uscita da scuola il venerdì e la terrà con sé fino alla domenica sera, quando la riporterà dalla madre entro le ore 21,00;
9 ii.la seconda e la quarta settimana del mese: il padre preleverà la figlia da scuola il martedì, la terrà con sé anche per il pernottamento sia il martedì che il mercoledì e l'accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre.
Resta inteso che eventuali modificazioni del calendario dovranno essere concordate di volta in volta dai coniugi i quali, in caso di impossibilità di rispettare il calendario di cui sopra, dovranno concordare tra di loro il recupero delle giornate perse, rispettando primariamente le esigenze della figlia.
iii.vacanze natalizie: durante le vacanze natalizie, alternerà i giorni del 24 e 25 Per_1
dicembre di anno in anno con ciascun genitore, mentre l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio DEalternanza, verrà trascorso dalla minore con un genitore dalla fine della scuola sino alle ore 18,00 del 31 dicembre e con l'altro genitore dal 01 al 06 gennaio, alternando i periodi ogni anno per ciascuno. iv.vacanze pasquali: nel periodo delle vacanze pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì DEAngelo con l'altro, alternando ogni anno i due giorni festivi. I residui giorni di vacanza verranno equamente suddivisi tra i genitori, previo accordo entro il mese che precede la Pasqua;
v.vacanze estive: nel periodo delle vacanze estive, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, la minore trascorrerà con il padre un periodo complessivo di 14 giorni, suddivisi in due periodi di 7 giorni ciascuno o eventualmente in un unico periodo complessivo di 14 giorni, in base alle esigenze della minore. I coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda i periodi scelti entro il mese di aprile. I coniugi provvederanno ciascuno ed in autonomia alle spese per le vacanze estive da trascorrere con la figlia. Le vacanze non sospendono né riducono l'entità del mantenimento di cui al punto c. che segue.
10 c. il IG. verserà un assegno di mantenimento per la figlia sino al Pt_1 Per_1
raggiungimento della piena autonomia economica, mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, in via anticipata ed entro il giorno cinque del mese, della somma mensile di euro 295,00 (duecentonovantacinque/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con riferimento al mese di gennaio di ogni anno e con prima rivalutazione a decorrere da gennaio 2026;
d. i coniugi contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie della figlia, intendendosi richiamato integralmente il Protocollo del
Tribunale civile di Bologna (pubblicato con Circolare COA n.131/2017) cui si rimanda, eccezion fatta per quanto segue:
− considerato che entrambi i genitori usufruiscono di una polizza assicurativa aziendale che rimborsa in parte le spese sanitarie anche della minore, i coniugi concordano che le spese mediche rimborsabili vengano suddivise al 50% tra gli stessi e rimborsate entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento da parte di chi ha sostenuto la spesa;
i coniugi concordano che procederanno a conguaglio delle somme rimborsate per le spese mediche della figlia a ciascuno di essi dalle rispettive
Compagnie assicurative;
− in caso di frequentazione della scuola a tempo pieno, il IG. si farà carico Pt_1
del 50% delle spese della mensa scolastica della minore.
Il genitore che effettua la spesa deducibile fiscalmente avrà cura di far emettere il documento fiscale a nome della minore al fine di utilizzare il documento nella percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
Per una più completa indicazione delle spese, i coniugi seguiranno il seguente schema:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, ticket sanitari;
11 • spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure e trattamenti dentistici, ortodontici ed oculistici presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamento e trattamento non erogati dal SSN, farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse ed iscrizioni scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno della scuola scelta, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, costi di recupero e lezioni private, alloggio in caso di studi fuori sede, gite scolastiche con pernotto;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
e. a definizione dei rapporti giuridici economici e patrimoniali tra i coniugi, il IG. cede e trasferisce alla IG.ra Parte_1 Pt_2
che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2
[...]
(un mezzo) al medesimo spettante sulla seguente porzione di fabbricato sito in Comune di Granarolo DEEM (BO), frazione Quarto Inferiore, Via Antonio Gramsci n.8, appartamento ad uso civile abitazione adibito a casa familiare posto al piano rialzato primo con annessa cantina ed autorimessa di pertinenza poste al piano terra;
confini: vano scale comune, via Gramsci, ragioni salvi altri, censito al Catasto Persona_2
Fabbricati del Comune di Granarolo DEEM (BO), come segue: Foglio 47, Particella
135, Subalterno 7, piano S1-T, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5 vani, Rendita catastale euro 568,10; Foglio 47, Particella 135, Subalterno 1, piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza mq.13, Rendita catastale euro 108,77”. “All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione”. “La Parte cedente garantisce la piena proprietà,
12 la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione DEipoteca volontaria di euro 340.000,00
(trecentoquarantamila), iscritta a Bologna in data 30 settembre 2006 all'art. 14881, a favore della con sede in Bologna, Parte_3
codice fiscale , ora a garanzia di un mutuo P.IVA_1 Controparte_1
della durata di anni 30 (trenta) di originari Euro 170.000,00 (centosettantamila), di cui si dirà, stipulato dagli stessi IGnori e Parte_2 [...]
, con atto del notaio in data 25 settembre 2006 Parte_1 Persona_3
repertorio n. 1186/866 (registrato a Bologna 2 il 29 settembre 2006 al n. 7020)”. “A fronte del trasferimento della quota di 1/2 (un mezzo) DEimmobile in oggetto, la IG.ra
si accolla ex art. 1273 e ss c.c., la quota di 1/2 (un mezzo) di Parte_2
spettanza del IGnor , DEammontare residuo alla data Parte_1
del 12 novembre 2025 pari ad euro 74.985,98, del mutuo di cui al sopra citato atto del notaio in data 25 settembre 2006 repertorio n. 1186/866, garantito Persona_3
dall'ipoteca volontaria di cui sopra. La Parte cedente rilascia alla Parte cessionaria ampia, finale e liberatoria quietanza DEimporto di euro 37.492,99, salvo il buon fine DEaccollo. Per effetto DEaccollo la Parte cessionaria: - si obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo, anche per la quota della Parte cedente, in conformità alle previsioni del contratto di mutuo medesimo e dei relativi allegati, che la stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente avendolo sottoscritto quale componente della Parte mutuataria;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla
Parte Creditrice l'avvenuto accollo del detto mutuo, con le modalità richieste dalla creditrice medesima;
- elegge domicilio in Granarolo DEEM in via Gramsci n. 8; - dichiara espressamente di confermare e mantenere, ai sensi DEart. 1275 c.c., la garanzia ipotecaria prestata a favore della Parte_3
con sede in Bologna, codice fiscale , ora
[...] P.IVA_1 Parte_4
[...]
[...] così come a suo tempo iscritta, in forza del richiamato contratto di mutuo. Le
[...]
Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della Parte cedente nei confronti di Controparte_1
ertanto, la stessa Parte cedente resterà obbligata in solido con la Parte acquirente
[...]
al pagamento del mutuo medesimo, salva liberazione espressa concessa dalla Parte creditrice. A tal proposito la IGnora con la sottoscrizione del Parte_2
presente verbale, assume espressamente - per sé e propri aventi causa - l'obbligo di attivarsi affinché la Banca creditrice rilasci, ai sensi e per gli effetti DEarticolo 1273 comma 2 del Codice Civile, nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese o suoi aventi causa, espressa dichiarazione di liberazione del IGnor
[...]
o suoi aventi causa;
in ogni caso la IGnora Parte_1 Parte_2
- per se e propri aventi causa - assume espressamente l'obbligo di rilevare e tenere indenne il IGnor e suoi aventi causa da qualsiasi Parte_1
pretesa e/o richiesta - senza eccezione alcuna, di qualunque genere e/o natura - inerente quanto accollato dalla stessa Parte cessionaria ed alla Parte cedente e suoi a venti causa proveniente dal citato creditore e suoi aventi causa, ed in particolare, per se e propri aventi causa, si obbliga a provvedere direttamente ad ogni pagamento e/o adempimento
- senza eccezione alcuna, di qualsiasi genere e/o natura - del quale la Parte cedente e suoi aventi causa fossero richiesti dal medesimo creditore e suoi aventi causa. Per il resto, salvo quanto pattuito nel presente atto, niente avranno i coniugi da pretendere l'uno dall'altro in relazione all'immobile de quo”. “I sottoscritti signori
[...]
e ” “dichiarano” “che per il presente Parte_1 Parte_2
trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi, non è stata versata alcuna somma in denaro”. “La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi Parte_1
e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti,
14 previsto nel verbale DEudienza del 2 dicembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
f. “Le Parti convengono che ciascuna provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
g. I coniugi rilasciano reciprocamente sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto ed all'iscrizione della minore nei rispettivi documenti, a mero scopo turistico, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con la famiglia.
h. Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte, così come il compenso dell per la trascrizione del CP_2
trasferimento immobiliare”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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